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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39080/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della Corte 'di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi uditi per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso tutti chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza dei 12 marzo 2021 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del 21 novembre 2014 del Tribunale di Brindisi, in forza della quale, per quanto di residuo interesse, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella rispettiva qualità di legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], erano stati condannati alla pena, con i doppi benefici, di mesi due di reclusione ed euro duemila di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 517 cod. pen., attesa l'introduzione ne! territorio dello Stato di kg 1800 di canditi, le cui indicazioni di produzione recavano indicazioni diverse da quelle effettive. •

2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, rispettivamente articolati su sei (Santorelli) e quattro (Crispo) motivi di impugnazione. '

3. Ricorso Santoreili

3.1. Col primo motivo il Santorelli ha dedotto erronea applicazione di• legge in quanto, in sede di discussione finale avanti al Giudice brindisino, la condotta ascritta agli imputati era stata riqualificata - mediante la contestazione dell'ipotesi di cui agli artt. 56 e 517 cod. pen., in luogo della pregressa imputazione a norma dell'art. 515 cod. pen..

In specie siffatta iniziativa - ledendo il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. - aveva così Modificato ex post la stessa imputazione, tra l'altro allegando la figura del delitto tentato in luogo del reato consumato.

In tal modo era stata arretrata altresì la soglia di punibilità.

Invero la previsione di cui all'art. 517 cit. postulava la condotta come finalizzata alla vendita del prodotto recante indicazioni non conformi, mentre al contrario la spedizione - sequestrata al punto doganale marittimo di Brindisi il 14 settembre 2012 - era intervenuta da un'azienda ad un'altra, e l'eventuale contatto futuro con l'acquirente si poneva, all'epoca, in termini di mera eventualità sotto ogni profilo, anche di confezionamento del prodotto da parte della società destinataria.

3.2. Col secondo.'motivo, quanto alla mancata assunzione di prova decisiva, peraltro in precedenza già ammessa, la questione processuale- si poneva in contraddizione con lo stesso andamento ondiVago del giudizio e con le relative modificazioni dell'imputazione, sì che si rendeva necessario anche un chiarimento tecnico in materia doganale, che il teste sarebbe stato senz'altro in grado di ben fornire.

3.3. Col terzo motivo, circa il difetto di motivazione, non vi era alcun concreto elemento, al di là delle congetture della sentenza, che dava conto della - destinazione della frutta candita alla vendita in Italia e non in Russia, mentre il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] non rappresentava una fase di commercializzazione del prodotto in Italia, intenzione cui comunque il Santorelli era del tutto estraneo.

In ogni caso l'odgine del prodotto era sempre italiana, e semmai la sola lavorazione era intervenúta in Romania.

3.4. Col quarto motivo è stata censurata la Mancata concessione della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, atteso che la sentenza impugnata aveva compiuto una valutazione opposta a quanto operato in primo grado, laddove erano stati concessi all'imputato tutti i benefici di legge.

3.5. Col quinto motivo è stata eccepita la nullità della notificazione della citazione in appello, eseguita a termini dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. e prontamente eccepita dal difensore, dal momento che in primo grado tutte le notificazioni erano state eseguite nel domicilio eletto dagli imputati.

3.6. Col sesto motivo la difesa, ha eccepito la nullità della sentenza in ragione della non sanata tardività delle conclusioni siccome rassegnate dal Procuratore generale territoriale nell'ambito del rito cartolare d'appello, siccome celebrato in forza della normativa emergenziale sanitaria.

4. Ricorso Crispo

4.1. Coi primo motivo la ricorrente ha eccepito la nullità della notifica eseguita al proprio difensore a norma dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., attesa l'esistenza di rituale elezione di domicilio.

4.2. Coi secondo motivo è stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., stante il difetto di contestazione, atteso che - in virtù della modificazione dell'imputazione - non era stato possibile elaborare difese in ,ordine al contestato uso della bandiera italiana sulla confezione del prodotto, in tesi originario della Romania.

4.3. Col terzo motivo la ricorrente si è doluta del vizio motivazionale della sentenza impugnata, che da un lato avrebbe escluso un ruolo dell'imputata nella produzione dei prodotti, ma dall'altra aveva invece ipotizzato il suo coinvolgimento quanto alla decisione di apporre le contestate etichette sui contenitori della stessa merce.

4.4. Coi quarto Motivo la ricorrente ha osservato che la fallace indicazione del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana integrava illecito amministrativo qualora il consumatore fosse stato indotto in errore sulla base di indicazioni insufficienti o imprecise.

5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il reato contestato deve considerarsi estinto per intervenuta prescrizione, col conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

7. Ricorso Santorelli

7.1. Vero è, quanto al primo motivo di impugnazione, che è configurabile il concorso materiale tra il reato di frode nell'esercizio del commercio e quello di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in quanto gli stessi hanno una diversa obiettività giuridica costituita, per il primo, dalla consegna di aliud pro alio con conseguente violazione del leale esercizio dell'attività commerciale e, per il secondo, dalla sola vendita o messa in circolazione del prodotto, indipendentemente dalla effettiva cessione del bene, con conseguente violazione dell'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi al consumatore (Sez. 3, n. 32388 del 15/09/2020, Weng, Rv. 280284; Sez. 3, n. 43192 dei 09/10/2008, Martelli, Rv. 241535).

Ciò posto, peraltro, è stato correttamente evocato, il principio in forza del quale l'osservanza .del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 .CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e.b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc.

Drassich c.

Italia, è assicurata anche quando. il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare ii diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948).

In ogni caso, come ha già osservato la stessa Corte territoriale, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difénsore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052).

Ed in proposito la sentenza impugnata ha rilevato che già il Tribunale del riesame aveva ipotizzato una contestazione siffatta come possibile sbocco processuale della vicenda, sotto le vesti di un concorso tra le due ipotesi di reato, la fattispecie di cui all'art. 515 cod. pen. e la previsione contemplata dall'art. 517 cod. pen. (v. anche supra).

Sì che alcuna iniziativa a sorpresa risulta essere stata adottata, sia pure nell'oggettiva astratta differenza, già ricordata, delle fattispecie.

7.1.1. A questo proposito, peraltro, e con rilievo che si presenta assorbente rispetto agli altri motivi di censura, nel corso del giudizio entrambi gli odierni ricorrenti (ed ulteriormente il Santorelli 'nel ricorso, traendone ragione di ribadita dogiianza anche avuto riguardo alla lamentata violazione del diritto di difesa, in esito alla modificazione del capo d'imtSutazione con la finale contestazione del reato di cui agli artt. 56 e 517 citt..) hanno osservato che in specie non poteva ritenersi configurabile il tentativo.

Nel tempo la giurisprudenza di questa Corte - tra l'altro ricordata da entrambi i ricorrenti - ha invero in effetti ritenuto che, in tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. perì:, la presentazione della merce alla dogana per l'operazione di sdoganamento non costituisce atto di messa in circolazione dei prodotti, per tale dovendosi intendere ogni atto diffusivo della merce, e quindi non integra l'elemento oggettivo del reato (Sez. 3, n. 26754 del 26/04/2001, Andolfo, Rv. 219216).

A questo riguardo era stato così annotato ché non doveva considerarsi ravvisabile il reato di cui all'art. 517 cod. pen. perché difettava l'elemento della commercializzazione, in quanto la merce era stata sequestrata in dogana e l'operazione di sdoganamento non costituiva un atto di circolazione, dovendosi per circolazione intendere soltanto un atto diffusivo della merce, a differenza dello sdoganamento che non è, di per sé, atto neppure prodromico alla vendita o messa in circolazione (Sez. 3, n. 4374 del 11/12/1995, dep. 1996, Dubini, Rv. 204196).

Né vi è dubbio, peraltro, sulla successiva evoluzione giurisprudenziale, secondo cui invece deve considerarsi configurabile il tentativo nel reato di cui all'art. 517 cod. pen:, allorché vengano presentati per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto ciò può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita (Sez. 3, n..11671 del 27/05/1999, Desalèr, Rv. 215550; Sez. 3, n. 28372 del 11/07/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234951, per la quale la condotta concretatasi nella presentazione alla dogana di merci con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto, integra il reato di cui 517 cod. 'pen. a livello di tentativo, atteso che la presentazione della merce per lo sdoganamento costituisce atto idoneo, tenuto conto della qualità del soggetto che lo effettua, a porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione i prodotti in questione)(cfr. altresì Sez. 3, n. 2003 del 13/11/2007, deo. 2008, Marzullo, Rv. 238556; cfr. Sez. 3, n. 13646 del 07/12/2016, dep. 2017, Ferrauto e altro, Rv. 269330, secondo cui è configurabile il tentativo del reato qualora l'attività di messa in circolazione dei prodotti contraffatti sia preceduta da una Serie di atti finalisticamente orientati al conseguimento del risultato offensivo, e pervenuti ad uno stadio di evoluzione dell'iter criminis tale da fare ritenere probabile che detto risultato sia effettivamente raggiunto).

Tra l'altro parte ricorrente ha dsservato che - non essendo stato evidenziato allo stato alcun contatto con l'acquirente finale - risultava in tal modo sanzionato penalmente il solo passaggio da un'azienda ad un'altra del prodotto, in tesi confezionato con modalità' e forme decettive.

7.1.2. Ciò posto, rimangono in disParte le ulteriori questioni di natura processuale.

Tutto ciò, ancorché ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio - e della 'conseguente inapplicabilità dei principi fissati da Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - non è sufficiente come in specie la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato o dell'imputato, essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (cfr. Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180).

Mentre, quanto all'eccepita tardività delle conclusioni del Procuratore generale nel cd. rito cartolare d'appello, è stato ad es, sostenuto che la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (cfr. Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941; ma v.

Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316).

Ciò complessivamente posto, ed in considerazione dei rilievi che precedono, le ragioni sostanziali ed oggettive dell'impu'gnazidne — al più non meritevoli dì accoglimento - non possono ritenersi manifettamente infondate.' Alla stregua di quanto precede, nella pendenza del rapporto processuale di impugnazione ed in considerazione dell'intervenuto decorso della prescrizione in data 30 marzo 2021, tenuto invero conto deilé cause di interruzione della prescrizione dal 6 marzo 2020 al 12 marzoi2021" e del dies a quo determinato nel 14 settembre 2012, la sentenza impugnata Va 'annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della Corte 'di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi uditi per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso tutti chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza dei 12 marzo 2021 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del 21 novembre 2014 del Tribunale di Brindisi, in forza della quale, per quanto di residuo interesse, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella rispettiva qualità di legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], erano stati condannati alla pena, con i doppi benefici, di mesi due di reclusione ed euro duemila di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 517 cod. pen., attesa l'introduzione ne! territorio dello Stato di kg 1800 di canditi, le cui indicazioni di produzione recavano indicazioni diverse da quelle effettive. • 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, rispettivamente articolati su sei (Santorelli) e quattro (Crispo) motivi di impugnazione. ' 3. Ricorso Santoreili 3.1. Col primo motivo il Santorelli ha dedotto erronea applicazione di• legge in quanto, in sede di discussione finale avanti al Giudice brindisino, la condotta ascritta agli imputati era stata riqualificata - mediante la contestazione dell'ipotesi di cui agli artt. 56 e 517 cod. pen., in luogo della pregressa imputazione a norma dell'art. 515 cod. pen.. In specie siffatta iniziativa - ledendo il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. - aveva così Modificato ex post la stessa imputazione, tra l'altro allegando la figura del delitto tentato in luogo del reato consumato. In tal modo era stata arretrata altresì la soglia di punibilità. Invero la previsione di cui all'art. 517 cit. postulava la condotta come finalizzata alla vendita del prodotto recante indicazioni non conformi, mentre al contrario la spedizione - sequestrata al punto doganale marittimo di Brindisi il 14 settembre 2012 - era intervenuta da un'azienda ad un'altra, e l'eventuale contatto futuro con l'acquirente si poneva, all'epoca, in termini di mera eventualità sotto ogni profilo, anche di confezionamento del prodotto da parte della società destinataria. 3.2. Col secondo.'motivo, quanto alla mancata assunzione di prova decisiva, peraltro in precedenza già ammessa, la questione processuale- si poneva in contraddizione con lo stesso andamento ondiVago del giudizio e con le relative modificazioni dell'imputazione, sì che si rendeva necessario anche un chiarimento tecnico in materia doganale, che il teste sarebbe stato senz'altro in grado di ben fornire. 3.3. Col terzo motivo, circa il difetto di motivazione, non vi era alcun concreto elemento, al di là delle congetture della sentenza, che dava conto della - destinazione della frutta candita alla vendita in Italia e non in Russia, mentre il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] non rappresentava una fase di commercializzazione del prodotto in Italia, intenzione cui comunque il Santorelli era del tutto estraneo. In ogni caso l'odgine del prodotto era sempre italiana, e semmai la sola lavorazione era intervenúta in Romania. 3.4. Col quarto motivo è stata censurata la Mancata concessione della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, atteso che la sentenza impugnata aveva compiuto una valutazione opposta a quanto operato in primo grado, laddove erano stati concessi all'imputato tutti i benefici di legge. 3.5. Col quinto motivo è stata eccepita la nullità della notificazione della citazione in appello, eseguita a termini dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. e prontamente eccepita dal difensore, dal momento che in primo grado tutte le notificazioni erano state eseguite nel domicilio eletto dagli imputati. 3.6. Col sesto motivo la difesa, ha eccepito la nullità della sentenza in ragione della non sanata tardività delle conclusioni siccome rassegnate dal Procuratore generale territoriale nell'ambito del rito cartolare d'appello, siccome celebrato in forza della normativa emergenziale sanitaria. 4. Ricorso Crispo 4.1. Coi primo motivo la ricorrente ha eccepito la nullità della notifica eseguita al proprio difensore a norma dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., attesa l'esistenza di rituale elezione di domicilio. 4.2. Coi secondo motivo è stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., stante il difetto di contestazione, atteso che - in virtù della modificazione dell'imputazione - non era stato possibile elaborare difese in ,ordine al contestato uso della bandiera italiana sulla confezione del prodotto, in tesi originario della Romania. 4.3. Col terzo motivo la ricorrente si è doluta del vizio motivazionale della sentenza impugnata, che da un lato avrebbe escluso un ruolo dell'imputata nella produzione dei prodotti, ma dall'altra aveva invece ipotizzato il suo coinvolgimento quanto alla decisione di apporre le contestate etichette sui contenitori della stessa merce. 4.4. Coi quarto Motivo la ricorrente ha osservato che la fallace indicazione del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana integrava illecito amministrativo qualora il consumatore fosse stato indotto in errore sulla base di indicazioni insufficienti o imprecise. 5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il reato contestato deve considerarsi estinto per intervenuta prescrizione, col conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 7. Ricorso Santorelli 7.1. Vero è, quanto al primo motivo di impugnazione, che è configurabile il concorso materiale tra il reato di frode nell'esercizio del commercio e quello di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in quanto gli stessi hanno una diversa obiettività giuridica costituita, per il primo, dalla consegna di aliud pro alio con conseguente violazione del leale esercizio dell'attività commerciale e, per il secondo, dalla sola vendita o messa in circolazione del prodotto, indipendentemente dalla effettiva cessione del bene, con conseguente violazione dell'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi al consumatore (Sez. 3, n. 32388 del 15/09/2020, Weng, Rv. 280284; Sez. 3, n. 43192 dei 09/10/2008, Martelli, Rv. 241535). Ciò posto, peraltro, è stato correttamente evocato, il principio in forza del quale l'osservanza .del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 .CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e.b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando. il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare ii diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948). In ogni caso, come ha già osservato la stessa Corte territoriale, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difénsore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052). Ed in proposito la sentenza impugnata ha rilevato che già il Tribunale del riesame aveva ipotizzato una contestazione siffatta come possibile sbocco processuale della vicenda, sotto le vesti di un concorso tra le due ipotesi di reato, la fattispecie di cui all'art. 515 cod. pen. e la previsione contemplata dall'art. 517 cod. pen. (v. anche supra). Sì che alcuna iniziativa a sorpresa risulta essere stata adottata, sia pure nell'oggettiva astratta differenza, già ricordata, delle fattispecie. 7.1.1. A questo proposito, peraltro, e con rilievo che si presenta assorbente rispetto agli altri motivi di censura, nel corso del giudizio entrambi gli odierni ricorrenti (ed ulteriormente il Santorelli 'nel ricorso, traendone ragione di ribadita dogiianza anche avuto riguardo alla lamentata violazione del diritto di difesa, in esito alla modificazione del capo d'imtSutazione con la finale contestazione del reato di cui agli artt. 56 e 517 citt..) hanno osservato che in specie non poteva ritenersi configurabile il tentativo. Nel tempo la giurisprudenza di questa Corte - tra l'altro ricordata da entrambi i ricorrenti - ha invero in effetti ritenuto che, in tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. perì:, la presentazione della merce alla dogana per l'operazione di sdoganamento non costituisce atto di messa in circolazione dei prodotti, per tale dovendosi intendere ogni atto diffusivo della merce, e quindi non integra l'elemento oggettivo del reato (Sez. 3, n. 26754 del 26/04/2001, Andolfo, Rv. 219216). A questo riguardo era stato così annotato ché non doveva considerarsi ravvisabile il reato di cui all'art. 517 cod. pen. perché difettava l'elemento della commercializzazione, in quanto la merce era stata sequestrata in dogana e l'operazione di sdoganamento non costituiva un atto di circolazione, dovendosi per circolazione intendere soltanto un atto diffusivo della merce, a differenza dello sdoganamento che non è, di per sé, atto neppure prodromico alla vendita o messa in circolazione (Sez. 3, n. 4374 del 11/12/1995, dep. 1996, Dubini, Rv. 204196). Né vi è dubbio, peraltro, sulla successiva evoluzione giurisprudenziale, secondo cui invece deve considerarsi configurabile il tentativo nel reato di cui all'art. 517 cod. pen:, allorché vengano presentati per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto ciò può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita (Sez. 3, n..11671 del 27/05/1999, Desalèr, Rv. 215550; Sez. 3, n. 28372 del 11/07/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234951, per la quale la condotta concretatasi nella presentazione alla dogana di merci con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto, integra il reato di cui 517 cod. 'pen. a livello di tentativo, atteso che la presentazione della merce per lo sdoganamento costituisce atto idoneo, tenuto conto della qualità del soggetto che lo effettua, a porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione i prodotti in questione)(cfr. altresì Sez. 3, n. 2003 del 13/11/2007, deo. 2008, Marzullo, Rv. 238556; cfr. Sez. 3, n. 13646 del 07/12/2016, dep. 2017, Ferrauto e altro, Rv. 269330, secondo cui è configurabile il tentativo del reato qualora l'attività di messa in circolazione dei prodotti contraffatti sia preceduta da una Serie di atti finalisticamente orientati al conseguimento del risultato offensivo, e pervenuti ad uno stadio di evoluzione dell'iter criminis tale da fare ritenere probabile che detto risultato sia effettivamente raggiunto). Tra l'altro parte ricorrente ha dsservato che - non essendo stato evidenziato allo stato alcun contatto con l'acquirente finale - risultava in tal modo sanzionato penalmente il solo passaggio da un'azienda ad un'altra del prodotto, in tesi confezionato con modalità' e forme decettive. 7.1.2. Ciò posto, rimangono in disParte le ulteriori questioni di natura processuale. Tutto ciò, ancorché ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio - e della 'conseguente inapplicabilità dei principi fissati da Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - non è sufficiente come in specie la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato o dell'imputato, essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (cfr. Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180). Mentre, quanto all'eccepita tardività delle conclusioni del Procuratore generale nel cd. rito cartolare d'appello, è stato ad es, sostenuto che la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (cfr. Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941; ma v. Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316). Ciò complessivamente posto, ed in considerazione dei rilievi che precedono, le ragioni sostanziali ed oggettive dell'impu'gnazidne — al più non meritevoli dì accoglimento - non possono ritenersi manifettamente infondate.' Alla stregua di quanto precede, nella pendenza del rapporto processuale di impugnazione ed in considerazione dell'intervenuto decorso della prescrizione in data 30 marzo 2021, tenuto invero conto deilé cause di interruzione della prescrizione dal 6 marzo 2020 al 12 marzoi2021" e del dies a quo determinato nel 14 settembre 2012, la sentenza impugnata Va 'annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.
Sentenza Cassazione n. 39080/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris