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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 50860/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che GUARAGNA Bruno - condannato anche in appello per il delitto di cui all'art. 6-bis, comma 1,

I. n. 401 del 1989 - ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 11/01/2023 dalla Corte d'Appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione di primo grado, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; ritenuto che il primo motivo sia inammissibile per totale difetto di specificità, non avendo il ricorrente confutato in alcun modo le convergenti risultanze dichiarative (teste TRAVASCIA) e documentali (videoriprese effettuate dagli operanti) comprovanti la fondatezza dell'ipotesi accusatoria (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo sia manifestamente infondato, dovendo ritenersi che l'applicazione della invocata causa di non punibilità sia preclusa sia dalla sua mancata deduzione in appello, sia comunque dalla disposizione di cui all'art. 131-bis, terzo comma n. 1, cod. pen. (il reato ascritto al GUARAGNA è infatti punito con la reclusione fino a sei anni); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi anche quanto alla residua censura, essendo la sentenza d'appello intervenuta prima dello scadere del termine massimo di sette anni e sei mesi, e risultando l'instaurazione del rapporto processuale preclusa, nell'odierna sede, dalla inammissibilità delle doglianze prospettate; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che GUARAGNA Bruno - condannato anche in appello per il delitto di cui all'art. 6-bis, comma 1, I. n. 401 del 1989 - ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 11/01/2023 dalla Corte d'Appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione di primo grado, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; ritenuto che il primo motivo sia inammissibile per totale difetto di specificità, non avendo il ricorrente confutato in alcun modo le convergenti risultanze dichiarative (teste TRAVASCIA) e documentali (videoriprese effettuate dagli operanti) comprovanti la fondatezza dell'ipotesi accusatoria (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo sia manifestamente infondato, dovendo ritenersi che l'applicazione della invocata causa di non punibilità sia preclusa sia dalla sua mancata deduzione in appello, sia comunque dalla disposizione di cui all'art. 131-bis, terzo comma n. 1, cod. pen. (il reato ascritto al GUARAGNA è infatti punito con la reclusione fino a sei anni); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi anche quanto alla residua censura, essendo la sentenza d'appello intervenuta prima dello scadere del termine massimo di sette anni e sei mesi, e risultando l'instaurazione del rapporto processuale preclusa, nell'odierna sede, dalla inammissibilità delle doglianze prospettate; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 50860/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris