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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 00177/2026

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24795/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a [OSCURATO:PERSONA] dei Mellini n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato recapito Pec; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difes e , ex lege, dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliate presso i suoi uffici, a Roma in via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania sez. dist. di Salerno n.2420del 2022 depositata i l 9 marzo 2022non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte diRita Avagliano,innanzi alla CTP di Salerno, dell’intimazione di pagamento n. 100 2019 9014825731/000 di complessivi euro 73.765,44, notificatale in data 10/10/2019 dall’A genzia delle Entrate e Riscossioneai sensi dell’art. 50 comma II, d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione a quindici cartelle di pagamento e a nove avvisi di addebito ex art. 30 D.L. n. 78 del 2010 conv. nella L. n. 122 del 2010 .

Con l’impugnazione la contribuente aveva lamentato l’omessa e irrituale notifica degli atti prodromici all’intimazione con conseguente decorso dei termini di prescrizione e decadenza oltre che la mancanza di motivazione dell’atto impugnato. 2.La CTP di Salerno, accertata la regolarità della notificazione degli atti prodromici all’intimazione, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per la parte relativa al debito tributario eaveva declina to la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario per la materia riguardante i crediti vantati all’erario per le sanzioni amministrative da violazione al codice della strada.

3. Avverso la sentenza della CTP la contribuente aveva proposto appello innanzi alla CTR della Campania che lo aveva respinto.

La CTR aveva ritenuto che non fossero state formulate censure specifiche alle argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la correttezza e la validità del procedimento notificatorio degli atti prodromici all’intimazione di pagamento e che, quindi, correttamente il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile.

4. Avverso la pronuncia della CTR della Campania la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi e l’ A genzia delle Entrate si è difesa con controricorso , unitamente all’A genzia delle Entrate Riscossione .

5. La ricorrente ha depositato, il 7 novembre 2025 , una memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.con cui il suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], si è dichiarato antistatario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorsola contribuente ha lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc., svolgendo censure essenzialmente dirette ad evidenziare le lacune della pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla valutazione delle sue difese, tutterichiamate nell’atto di appello e non esaminate dalla CTR nella sentenza impugnata.La contribuente ha lamentato, in particolare, che la CTP avesse omesso ogni pronuncia sui motivi di impugnazione dell’atto di intimazione formulatiin relazione alla violazione degli artt. 2, 5, 6, 7, 10, 11 e 12 dello Statuto del contribuente, degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 19 73 e degli artt. 149 cpc e artt. 8 e 14 L. n. 890 del 19 82 .

L a CTP aveva così omesso di pronunciare in ordine alla conseguente illegittimità dell’atto di intimazione , in particolare, per la violazione del suo diritto di difesa,per i vizi del procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento sottostanti all’intimazione e per la mancata indicazione in motivazione della modalità del calcolo degli interessi addebitati nell’intimazione.

Ilgiudice di prime cure non si era, inoltre, attenuto ai principi della giurisprudenza consolidata in materia, avendo frettolosamente giudicato regolare la notificazione delle cartelle sottese all’intimazione solo sulla base delle copie degli avvisi di ricevimento prodotti dal concessionario, privi di qualsivoglia attestazione di conformità agli originali, senza pronunciarsi sulla prescrizione, eccepitacon riferimento ad una serie specifica di cartelle anche per l’ipotesi di ritenuta regolarità della notificazione.

La CTP non aveva, infine, valutato la regolarità della notificazione di due delle cartelle sottostanti l’intimazione di pagamentoe non si era pronunciatasulla richiesta della difesa della ricorrente , formulata ai sensi dell’art. 210 c.p.c. , di esibizione dell’originale della documentazione relativa alle notifiche, prodotta solo in copia fotostaticadi cui aveva disconosciuto la conformità all’originale. 1.2 Nel controricorso l’ Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno eccepito l’inammissibilità del motivo in quanto formulato con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione ad una pronuncia della CTR conforme alla pronuncia del giudice di primo grado e in quanto privo del requisito della specificità perché recante un coacervo di censure riconducibili a vizi diversi, come l’omessa pronuncia e l’errore di diritto. 1.3 I dubbi di ammissibilità del motivo, giustificati dalla sua scarsa specificità e dalla allegazione di una con g erie di argomenti, non sempre immediatamente riconducibili a una delle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., reputa il Collegio possano essere superati in forza di una complessiva lettura dell'insieme delle censure, che permette di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all'art. 360 c.p.c., non essendo necessariaai fini dell’ammissibilità del motivo l’ adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle critiche vincolate previste dall’art. 360 c.p.c.ove le censure individuino con sufficiente chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa( Cass. Sez.

U n. 32415 del 2021).

La ricorrentecon il motivo in questione ha , in sostanza , censurato la sentenza impugnata rilevando che la CTR ha respinto l’appello con cui aveva riproposto tutte le domande ed eccezioni su cui la CTP aveva trascurato di esprimersi, senza fare il minimo cenno nella motivazione alle ragioni per cui aveva ritenuto l’infondatezza dei motivi di gravame. 1.4 La sentenza impugnata, motivata in modo succinto per lo più attraverso un collage di massime della Corte volte ad evidenziare l’infondatezza dei vizi di notificazione delle cartelle dedotti dall’appellante, senza distinguere tra le diverse notifiche, ed ha esaurito la decisione con l’apodittica affermazionedella ritualità della notifica delle cartelledi pagamento, muovendo dal presupposto che l’intimazione di pagamento sarebbe autonomamente impugnabile solo nel caso di difetto di notifica delle cartelle che lo hanno preceduto.

Peraltro, l’atto di intimazione era stato impugnato dalla contribuenteanche per vizi propri, quale il difetto di motivazione sul calcolo degli interessi, oltre che per far valere l’estinzione della pretesa tributaria per effetto della prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle.

Ciononostante, nessuna pronuncia ha espresso la CTR sui motivi di appello diversi da quelli relativi alla ritualità del procedimento di notificazione delle cartelle, e su questi ultimi non ha pronunciato specificamente. 1.5 Il motivo è, quindi, fondato e deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per il riesame del merito con riferimento ai motivi di appelloriproposti e non esaminati.

2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione art. 2712 e 2719 cc, art. 215 cpc in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc., sostenendo che la pronuncia della CTR sarebbe errata per aver ritenuto generico il disconoscimento della conformità all’originale della documentazione relativa alle notificazioni prodotta in copia fotostatica dall’A genzia delle Entrate Riscossione.

La CTR aveva, infatti, erroneamente ritenuto che la CTP avesse fatto corretta applicazione delle norme, ivi comprese quelle che disciplinano il disconoscimento della documentazione, quando invece aveva completamente ignorato il disconoscimento compiuto dalla difesa della contribuente “ nella prima difesa utile ( brevi repliche depositate in CTP)”.

La ricorrente lamentava, poi,che “ nessun giudice sia di prime cure che di appello, nell’affermare la conformità, ha valutato gli elementi del disconoscimento quali: cronologico riportato a penna; omessa indicazione del numero dell’atto notificato; omessa indicazione del numero di raccomandata e dell’Ufficio di spedizione; omessa allegazione del frontespizio della raccomandata; per l’avviso di accertamento n.

TF9011402170 omessa indicazione del nome del contribuente essendo illeggibile per una evidente abrasione; ha dato contezza nella sentenza della valutazione delle difformità contestate alla luce degli elementi istruttori acquisiti al processo, violando così principi riconducibili alla buona amministrazione, al buon andamento e all’imparzialità della stessa.” ( v. ricorso a pag. 8).

Comunque, né il giudice di prime cure né il giudice di appello avrebbero accertato la conformità all’originale della documentazione relativa alle notifiche mediante altri mezzi di prova, così violando la previsione del l’art.2719 c.c. 2.1 Il motivo , formulato in modo generico con riferimento a stralci di motivazione non rinvenibili nella sentenza impugnata, èinfondato. 2.2 La CTR non ha fatto, in realtà, alcun cenno nella sentenza impugnataalla questione del disconoscimento , essendosi limitata a rimarcare la mancanza nell’atto di appello di specifiche censure alle argomentazioni della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la correttezza e la validità del procedimento notificatorio degli atti prodromici, a sua volta senza valutare la portata del disconoscimento della conformità all’originale della relativa documentazioneda parte della ricorrente. 2.3 L’omessa pronuncia sul motivo di appello non implica, però, necessariamente la cassazione con rinvio dal momento che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione puòdecidere la causa nel merito ove si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. (Cass. sez.

V, 28.10.2015, n. 21968,Cass. sez.

VI- III, 8.10.2014, n. 21257 e, più di recente, Cass. sez.

III, 16.6.2023, n. 17416). 2.4 Nel caso di specie emerge dalla stessa prospettazione del motivoche non sussiste la violazione di legge lamentata in relazione all’efficacia del disconoscimento della conformità all’originale della documentazione relativa alle notifiche prodotta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. 2.5 La giurisprudenza della Corte in materia è costante nell’affermare il principio secondo cui in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 16557 del 2019; Cass. 12794 del 2021; Cass. 28373 del 2024; Cass. 8604 del 2025).

La ricorrente, nel descrivere le modalità con cui avrebbe operato il disconoscimento di conformità all’originale delle copie fotostatiche dei documenti relativi alle notificazioni delle cartelle di pagamento, non ha neanche allegato di averloeffettuato indicando puntualmente per ciascuna copia dei diversi documenti prodotti dall’agente della riscossione gli elementi da cui dovrebbe desumersi la difformità dal relativo originale. 2.6 Lostralcio difensivo riportato alla pag. 8 del ricorso relativo alle ragioni del disconoscimento di cui , peraltro, è rimasta ignota la collocazione nell’ambito degli atti processuali, è un elenco generico di anomalie non specificamente riferito a copie di documenti determinati, del tutto inidoneo a costituire un disconoscimento efficace ai sensi dell’art. 2719 c.c.

3. In conclusione, accolto il primo motivo e respinto il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania per la valutazione delle censure della ricorrente riproposte e non esaminate oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M Accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo e cassa la sentenza im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24795/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a [OSCURATO:PERSONA] dei Mellini n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato recapito Pec; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difes e , ex lege, dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliate presso i suoi uffici, a Roma in via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania sez. dist. di Salerno n.2420del 2022 depositata i l 9 marzo 2022non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte diRita Avagliano,innanzi alla CTP di Salerno, dell’intimazione di pagamento n. 100 2019 9014825731/000 di complessivi euro 73.765,44, notificatale in data 10/10/2019 dall’A genzia delle Entrate e Riscossioneai sensi dell’art. 50 comma II, d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione a quindici cartelle di pagamento e a nove avvisi di addebito ex art. 30 D.L. n. 78 del 2010 conv. nella L. n. 122 del 2010 . Con l’impugnazione la contribuente aveva lamentato l’omessa e irrituale notifica degli atti prodromici all’intimazione con conseguente decorso dei termini di prescrizione e decadenza oltre che la mancanza di motivazione dell’atto impugnato. 2.La CTP di Salerno, accertata la regolarità della notificazione degli atti prodromici all’intimazione, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per la parte relativa al debito tributario eaveva declina to la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario per la materia riguardante i crediti vantati all’erario per le sanzioni amministrative da violazione al codice della strada. 3. Avverso la sentenza della CTP la contribuente aveva proposto appello innanzi alla CTR della Campania che lo aveva respinto. La CTR aveva ritenuto che non fossero state formulate censure specifiche alle argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la correttezza e la validità del procedimento notificatorio degli atti prodromici all’intimazione di pagamento e che, quindi, correttamente il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile. 4. Avverso la pronuncia della CTR della Campania la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi e l’ A genzia delle Entrate si è difesa con controricorso , unitamente all’A genzia delle Entrate Riscossione . 5. La ricorrente ha depositato, il 7 novembre 2025 , una memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.con cui il suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], si è dichiarato antistatario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorsola contribuente ha lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc., svolgendo censure essenzialmente dirette ad evidenziare le lacune della pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla valutazione delle sue difese, tutterichiamate nell’atto di appello e non esaminate dalla CTR nella sentenza impugnata.La contribuente ha lamentato, in particolare, che la CTP avesse omesso ogni pronuncia sui motivi di impugnazione dell’atto di intimazione formulatiin relazione alla violazione degli artt. 2, 5, 6, 7, 10, 11 e 12 dello Statuto del contribuente, degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 19 73 e degli artt. 149 cpc e artt. 8 e 14 L. n. 890 del 19 82 . L a CTP aveva così omesso di pronunciare in ordine alla conseguente illegittimità dell’atto di intimazione , in particolare, per la violazione del suo diritto di difesa,per i vizi del procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento sottostanti all’intimazione e per la mancata indicazione in motivazione della modalità del calcolo degli interessi addebitati nell’intimazione. Ilgiudice di prime cure non si era, inoltre, attenuto ai principi della giurisprudenza consolidata in materia, avendo frettolosamente giudicato regolare la notificazione delle cartelle sottese all’intimazione solo sulla base delle copie degli avvisi di ricevimento prodotti dal concessionario, privi di qualsivoglia attestazione di conformità agli originali, senza pronunciarsi sulla prescrizione, eccepitacon riferimento ad una serie specifica di cartelle anche per l’ipotesi di ritenuta regolarità della notificazione. La CTP non aveva, infine, valutato la regolarità della notificazione di due delle cartelle sottostanti l’intimazione di pagamentoe non si era pronunciatasulla richiesta della difesa della ricorrente , formulata ai sensi dell’art. 210 c.p.c. , di esibizione dell’originale della documentazione relativa alle notifiche, prodotta solo in copia fotostaticadi cui aveva disconosciuto la conformità all’originale. 1.2 Nel controricorso l’ Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno eccepito l’inammissibilità del motivo in quanto formulato con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione ad una pronuncia della CTR conforme alla pronuncia del giudice di primo grado e in quanto privo del requisito della specificità perché recante un coacervo di censure riconducibili a vizi diversi, come l’omessa pronuncia e l’errore di diritto. 1.3 I dubbi di ammissibilità del motivo, giustificati dalla sua scarsa specificità e dalla allegazione di una con g erie di argomenti, non sempre immediatamente riconducibili a una delle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., reputa il Collegio possano essere superati in forza di una complessiva lettura dell'insieme delle censure, che permette di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all'art. 360 c.p.c., non essendo necessariaai fini dell’ammissibilità del motivo l’ adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle critiche vincolate previste dall’art. 360 c.p.c.ove le censure individuino con sufficiente chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa( Cass. Sez. U n. 32415 del 2021). La ricorrentecon il motivo in questione ha , in sostanza , censurato la sentenza impugnata rilevando che la CTR ha respinto l’appello con cui aveva riproposto tutte le domande ed eccezioni su cui la CTP aveva trascurato di esprimersi, senza fare il minimo cenno nella motivazione alle ragioni per cui aveva ritenuto l’infondatezza dei motivi di gravame. 1.4 La sentenza impugnata, motivata in modo succinto per lo più attraverso un collage di massime della Corte volte ad evidenziare l’infondatezza dei vizi di notificazione delle cartelle dedotti dall’appellante, senza distinguere tra le diverse notifiche, ed ha esaurito la decisione con l’apodittica affermazionedella ritualità della notifica delle cartelledi pagamento, muovendo dal presupposto che l’intimazione di pagamento sarebbe autonomamente impugnabile solo nel caso di difetto di notifica delle cartelle che lo hanno preceduto. Peraltro, l’atto di intimazione era stato impugnato dalla contribuenteanche per vizi propri, quale il difetto di motivazione sul calcolo degli interessi, oltre che per far valere l’estinzione della pretesa tributaria per effetto della prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle. Ciononostante, nessuna pronuncia ha espresso la CTR sui motivi di appello diversi da quelli relativi alla ritualità del procedimento di notificazione delle cartelle, e su questi ultimi non ha pronunciato specificamente. 1.5 Il motivo è, quindi, fondato e deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per il riesame del merito con riferimento ai motivi di appelloriproposti e non esaminati. 2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione art. 2712 e 2719 cc, art. 215 cpc in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc., sostenendo che la pronuncia della CTR sarebbe errata per aver ritenuto generico il disconoscimento della conformità all’originale della documentazione relativa alle notificazioni prodotta in copia fotostatica dall’A genzia delle Entrate Riscossione. La CTR aveva, infatti, erroneamente ritenuto che la CTP avesse fatto corretta applicazione delle norme, ivi comprese quelle che disciplinano il disconoscimento della documentazione, quando invece aveva completamente ignorato il disconoscimento compiuto dalla difesa della contribuente “ nella prima difesa utile ( brevi repliche depositate in CTP)”. La ricorrente lamentava, poi,che “ nessun giudice sia di prime cure che di appello, nell’affermare la conformità, ha valutato gli elementi del disconoscimento quali: cronologico riportato a penna; omessa indicazione del numero dell’atto notificato; omessa indicazione del numero di raccomandata e dell’Ufficio di spedizione; omessa allegazione del frontespizio della raccomandata; per l’avviso di accertamento n. TF9011402170 omessa indicazione del nome del contribuente essendo illeggibile per una evidente abrasione; ha dato contezza nella sentenza della valutazione delle difformità contestate alla luce degli elementi istruttori acquisiti al processo, violando così principi riconducibili alla buona amministrazione, al buon andamento e all’imparzialità della stessa.” ( v. ricorso a pag. 8). Comunque, né il giudice di prime cure né il giudice di appello avrebbero accertato la conformità all’originale della documentazione relativa alle notifiche mediante altri mezzi di prova, così violando la previsione del l’art.2719 c.c. 2.1 Il motivo , formulato in modo generico con riferimento a stralci di motivazione non rinvenibili nella sentenza impugnata, èinfondato. 2.2 La CTR non ha fatto, in realtà, alcun cenno nella sentenza impugnataalla questione del disconoscimento , essendosi limitata a rimarcare la mancanza nell’atto di appello di specifiche censure alle argomentazioni della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la correttezza e la validità del procedimento notificatorio degli atti prodromici, a sua volta senza valutare la portata del disconoscimento della conformità all’originale della relativa documentazioneda parte della ricorrente. 2.3 L’omessa pronuncia sul motivo di appello non implica, però, necessariamente la cassazione con rinvio dal momento che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione puòdecidere la causa nel merito ove si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. (Cass. sez. V, 28.10.2015, n. 21968,Cass. sez. VI- III, 8.10.2014, n. 21257 e, più di recente, Cass. sez. III, 16.6.2023, n. 17416). 2.4 Nel caso di specie emerge dalla stessa prospettazione del motivoche non sussiste la violazione di legge lamentata in relazione all’efficacia del disconoscimento della conformità all’originale della documentazione relativa alle notifiche prodotta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. 2.5 La giurisprudenza della Corte in materia è costante nell’affermare il principio secondo cui in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 16557 del 2019; Cass. 12794 del 2021; Cass. 28373 del 2024; Cass. 8604 del 2025). La ricorrente, nel descrivere le modalità con cui avrebbe operato il disconoscimento di conformità all’originale delle copie fotostatiche dei documenti relativi alle notificazioni delle cartelle di pagamento, non ha neanche allegato di averloeffettuato indicando puntualmente per ciascuna copia dei diversi documenti prodotti dall’agente della riscossione gli elementi da cui dovrebbe desumersi la difformità dal relativo originale. 2.6 Lostralcio difensivo riportato alla pag. 8 del ricorso relativo alle ragioni del disconoscimento di cui , peraltro, è rimasta ignota la collocazione nell’ambito degli atti processuali, è un elenco generico di anomalie non specificamente riferito a copie di documenti determinati, del tutto inidoneo a costituire un disconoscimento efficace ai sensi dell’art. 2719 c.c. 3. In conclusione, accolto il primo motivo e respinto il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania per la valutazione delle censure della ricorrente riproposte e non esaminate oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo e cassa la sentenza im
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