CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 febbraio 2025
Cassazione n. 05955/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. n. 11878/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro I.V.G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; - controricorrente – e P.M. presso il Tribunale di Roma; -intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce in data 15.04.2024, relativa al procedimento iscritto al n. RG 2860/2023. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 27 febbraio 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]