CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03942/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il primo motivo di entrambi gli imputati, nel quale si censura l'omesso avvertimento, da parte della Corte di appello, della possibilità di chiedere la sanzione sostitutiva è manifestamente infondato, posto che il Giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023 -dep. il 17/01/2024- Rv. 285710 - 01). Si evidenzia che, nel caso di specie, la Corte di appello ha espresso una prognosi negativa quanto alla libertà controllata, prognosi che, ovviamente, si estende anche alle stazioni sostitutive previste dalla legge Cartabia. Il secondo motivo dedotto da entrambi gli imputati, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 62, n. 4, cod. pen., è generico, avendo la Corte d'appello puntualmente motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti della speciale tenuità a pagina 8 della sentenza impugnata. Il terzo motivo di Gambini è anch'esso generico, avendo la Corte di appello motivato congruamente sulle modalità di accertamento dei fatti contestati, tali da portare ad escludere l'occasionalità della condotta, nonché sulla personalità degli imputati e sui loro precedenti anche specifici e sul quantitativo di sostanza stupefacente. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C