CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27969/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiaratoinammissibileL'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi diricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 17 ottobre 2025 la Corte di appello di Torino, in parzialeriforma di quella pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Cuneo, ha ridotto la pena inflitta aXXXXXXXXXXXXX, per i delitti di tentato omicidio e calunnia commessi il 23 e il25 luglio 2022, n danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in quattro anni e diecimesi di reclusione, adottando le conseguenti statuizioni in punto di peneaccessorie e rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.Le convergenti sentenze di merito hanno posto a fondamentodell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato le dichiarazioni dellapersona offesa, le risultanze delle riprese di alcune telecamere di sorveglianza, ledeposizioni delle persone informate sui fatti, l’entità e la natura delle lesioniriportate dalla vittima in conseguenza dell’azione violenta commessa nei suoiconfronti dall’imputato mediante l’utilizzo di cocci di vetro ricavati da unabottiglia.Il delitto di tentato omicidio è stato ritenuto aggravato dai futili motivi,essendo stato determinato da un mero pretesto, ovvero la consumazione, daparte della persona offesa, di una birra acquistata dall’imputato.A supporto della ricostruzione del delitto di calunnia è stata segnalata lapalese falsità della denuncia sporta dall’imputato nei confronti della vittimapresso la Casa circondariale di Cuneo.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXpermezzo del proprio difensore fiduciario articolando otto motivi.2.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazionemanifestamente illogica e carente in punto di mancata riqualificazione del delittodi tentato omicidio in quello di lesioni aggravate.Dalle ricostruzioni di entrambe le sentenze di merito non sarebbero evincibiligli elementi costitutivi del delitto di tentato omicidio, potendosi, piuttosto,desumere i presupposti legittimanti la riqualificazione già richiesta davanti algiudice di primo grado.La difesa richiama il contenuto delle dichiarazioni dello stesso imputato equelle di numerosi testi escussi i quali hanno concordemente riferito circostanzesostanzialmente neutre ai fini della ricostruzione di quanto avvenuto e,comunque, contrastanti rispetto a quelle della vittima che, piuttosto, è incorsa innumerose contraddizioni.In realtà, è stato XXXXXa tenere un atteggiamento provocatorio neiconfronti dell’imputato che lo ha colpito reagendo alla condotta della vittimaanche e soprattutto a causa della condizione di alterazione alcolica nella quale sitrovava.2.2. Con il secondo motivo contesta il vizio di motivazione manifestamenteillogica sull’aggravante dei futili motivi e ciò in ragione del contenutodell’interrogatorio reso dall’imputato che, contrariamente a quanto sostenuto insentenza, non ha mai indicato nella consumazione indebita della birra la ragionedell’aggressione.Sul punto le dichiarazioni della persona offesa sono rimaste senza alcunriscontro.2.3. Con il terzo motivo lamenta le medesime lacune motivazionali di cui alpunto precedente con riferimento alla legittima difesa putativa non potendosiescludere, da alcun elemento obiettivo, che il ricorrente abbia agitoesclusivamente per difendersi.2.4. Con il quarto motivo i vizi della motivazione sono riferiti al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.Stante l’insussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi, non puòessere richiamato il principio secondo cui quella circostanza aggravante èincompatibile con l’attenuante invocata che, invece, è pienamente configurabile.2.5. Con il quinto motivo vengono eccepiti violazione di legge e vizi dimotivazione in merito al delitto di calunnia atteso che la dinamica dei fatti non èemersa nei termini illustrati dalla persona offesa, con la conseguenteimpossibilità di ritenere sussistente il delitto di cui all’art. 368 cod. pen.La sentenza impugnata ha richiamato alcune contraddizioni nelle versionirese dall’imputato omettendo di valutare la buona fede del dichiarante.2.6. Il sesto motivo ha ad oggetto il trattamento sanzionatorio reputatoeccessivo e quantificato senza l’adozione di una motivazione adeguata ecompleta.I giudici di merito hanno omesso di prendere in esame una serie di elementicaratterizzanti lo svolgimento del fatto e l’atteggiamento collaborativo tenutodall’imputato.2.7. Altra censura è svolta in merito alle statuizioni civili, reputate eccessivee immotivate, anche in relazione alla concessione della provvisionale.2.8. Il difensore auspica, infine, per l’eventuale giudizio di rinvio,l’applicazione delle pene sostitutive, laddove si addivenga ad una pena entro ilimiti di cui all’art. 52 legge n. 689 del 1981.3. Il difensore ha chiesto procedersi a trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Il primo motivo è inammissibile in quanto totalmente rivalutativo.2.1. Secondo la costante e unanime giurisprudenza di questa Corte «in temadi giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (fra le molte,Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).Inoltre, in punto di valutazione delle prove orali, è consolidatol’orientamento in base al quale «in tema di ricorso per cassazione, non ècensurabile, salvo il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità dellamotivazione, la valutazione del giudice di merito afferente a contrasti testimonialio alla scelta tra versioni e interpretazioni del fatto divergenti, spettando aquest'ultimo il vaglio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova» (Sez.2, n. 4218 del 15/01/2026, Rv. 289369 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Rv. 250362 - 01).2.2. In punto di qualificazione giuridica del fatto, la sentenza di appello hamotivato in ermini esenti dai vizi enunciati.Allo scopo di ritenere configurabile il tentato omicidio, ha valorizzato ilnumero delle lesioni, l’entità delle ferite, la sede corporea attinta (il collo, ovesono presenti importanti vasi sanguigni e organi vitali), le conseguenze (70 puntidi sutura).La minaccia di morte pronunciata dall’imputato verso la persona offesa,ribadita in presenza dei Carabinieri, è stata congruamente ritenuta convergenteverso la tesi della volontà omicidiaria.La condizione di ubriachezza è stata giudicata sostanzialmente irrilevante alfine di escludere il dolo e la capacità di intendere e di volere, alla luce del fattoche essa rileva nel solo caso di ubriachezza cronica.Del tutto congruamente, la Corte di appello ha ritenuto recessiva lacircostanza che a cominciare la lite possa essere stato XXXXXe ciò in ragione delcomportamento tenuto dall’imputato che ha reagito non difendendosi marompendo la bottiglia e colpendo la vittima con una pluralità di colpi che hannoprovocato le lesioni di cui sopra.Si tratta di percorso motivazionale perfettamente aderente ai principicostantemente affermati da questa Corte in materia di distinzione tra delitto ditentato omicidio e lesioni; operazione nella quale «occorre avere riguardo sia aldiverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialitàdell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'armaimpiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo» (Sez. 1, n. 24173 del05/04/2022, Rusu, Rv. 283390).A fronte di tale lineare ricostruzione, il ricorrente sviluppa argomentimeramente (anche graficamente) reiterativi rispetto a quelli proposti con l’attodi appello sollecitando, in questa sede di legittimità, la rivalutazione di una seriedi deposizioni testimoniali riportate nell’atto di ricorso.Insiste, inoltre, su due ulteriori argomenti costituiti dall’ubriachezza deiprotagonisti della lite (con particolare riferimento all’imputato che, per taleragione, non avrebbe avuto intenzione di commettere il delitto) e sullainattendibilità della persona offesa.Sul primo punto, non può che richiamarsi il principio consolidato secondo cui«la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutatasecondo i normali criteri di individuazione dell'elemento psicologico del reato e,poiché l'art. 92 cod. pen., nel disciplinarne l'imputabilità, nulla dice in ordine alladi lui colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regoledettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen., con la conseguenza che, per riteneresussistente il dolo diretto, non è richiesto che sia stata effettuata un'analisi lucidadella realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado divoluto» (Sez. 6, n. 31749 del 09/06/2015, Gambina, Rv. 264428 – 01; Sez. 5,n. 45997 del 14/07/2016, Beti, Rv. 268482 – 01 e molte altre conformi).Sul secondo, è sufficiente richiamare quanto sopra esposto in merito allacircostanza che la valutazione delle prove orali costituisce prerogativa del giudicedi merito, evidenziando come non sia censurato il criterio seguito dalla Corte diappello per valutare la credibilità della persona offesa ma si postuli, in termininon consentiti, l’inattendibilità della fonte.3. E’ infondato il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto l’aggravantedei futili motivi.La ricostruzione della Corte torinese poggia sulle dichiarazioni dell’imputatoe della vittima che hanno ricondotto la lite ad un banale litigio di qualche giornoprima.Si era trattato di una discussione sorta per il fatto che XXXXX aveva bevutouna birra acquistata da XXXXXX.Entrambi i protagonisti della lite hanno collegato l’episodio al fatto avvenutoqualche giorno prima e di consistenza davvero minima.La pretesa del ricorrente, secondo cui la sola persona offesa avrebbe fattoriferimento alla birra, si scontra con la ricostruzione di cui alla sentenza di primogrado laddove a pag. 7 si afferma che l’imputato ha fatto espresso riferimentoad una lite avvenuta con la persona offesa anche la settimana prima.Dunque, l’episodio della lite pregressa (descritto dalla persona offesa comeriferita alla birra) costituisce una costante nella narrazione dei due protagonistidella vicenda.Peraltro, sul punto, stante la qualità di teste, la persona offesa non necessitadi riscontri, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 41461del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 - 01).Corretta, dunque, l’affermazione della configurabilità della contestataaggravante che sussiste quando la determinazione criminosa sia stata indotta dauno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravitàdel reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamenteinsufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più cheuna causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulsoviolento (fra le molte, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 02).Il rigetto del motivo di ricorso sui futili motivi comporta che analoga sortedebba avere il quarto motivo avente ad oggetto la circostanza attenuante dellaprovocazione.Si afferma pacificamente che «la circostanza aggravante dei futili motivi èincompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nelcompimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'unoesclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista» (Sez. 1, n. 13740 del06/03/2020, Musto, Rv. 278896 – 01; Sez. 5, n. 17686 del 26/01/2010, Matei,Rv. 247222 – 01 e numerose altre conformi)4. Il terzo motivo di ricorso sulla legittima difesa putativa è inammissibile inquanto formulato in termini perplessi e generici.Da un lato, il ricorrente non esclude la circostanza fondamentale sulla basedella quale i giudici di merito hanno negato la configurabilità della legittimadifesa, ovvero la possibilità, per l’imputato, di allontanarsi dal luogo della lite,dall’altra sostiene la plausibilità dell’azione difensiva pur nell’incertezza dellaesatta natura offensiva della condotta posta in essere dalla persona offesa.La dinamica degli avvenimenti, come ricostruita nella sentenza impugnata,si pone in termini di netta e totale incompatibilità con qualsiasi lecita azionedifensiva e ciò per la ragione fondamentale, correttamente evidenziata insentenza, del possibile allontanamento dal teatro degli eventi, in luogo del qualel’imputato ha rotto una bottiglia e colpito ripetutamente la vittima (con leconseguenze ampiamente descritte).5. Il quinto motivo relativo all’affermazione della penale responsabilità per ildelitto di calunnia è inammissibile in quanto totalmente versato in fatto.Il delitto di calunnia è stato consumato, secondo la ricostruzione dei giudicidi merito, in occasione della denuncia-querela sporta dall’imputato alla Poliziapenitenziaria della Casa circondariale di Cuneo.In tale occasione XXXXXX ha riferito circostanze che sono state ritenutesmentite sulla scorta delle stesse dichiarazioni rese dall’imputato in sede diinterrogatorio quando ha riferito, contrariamente a ciò che aveva sostenuto inprecedenza, di avere avuto una lite con la persona offesa, che si era chinato aprendere qualcosa da terra ed egli, temendo per la propria incolumità, avevaafferrato una bottiglia che aveva rotto e usato contro [OSCURATO:PERSONA].In questa versione dei fatti veniva meno la parte di narrazione secondo cuila vittima aveva, a sua volta, colpito l’imputato fisicamente e con cocci di vetro.Tale versione è risultata smentita, secondo i giudici di merito, anche all’esitodell’esame degli ulteriori elementi istruttori, ossia la visione delle telecamere, laversione dei fatti dalla (credibile) persona offesa e le risultanze obiettive delleferite riportate dall’imputato.A fronte di tale motivazione il ricorrente indugia, ancora una volta, in unalettura alternativa dei dati istruttori criticando la valutazione di credibilità dellapersona offesa e deducendo assertivamente, quale elemento idoneo a mettere incrisi la ricostruzione accusatoria, la buona fede dell’imputato, ossia un ulterioreelemento valutativo che non integra una critica alla motivazione ma unagiustificazione postuma del mendacio che avrebbe dovuto essere fatta valerenella sede di merito.6. E’ inammissibile anche il sesto motivo riferito al trattamentosanzionatorio.Il motivo di appello sulla quantificazione della pena è stato parzialmenteaccolto dalla Corte torinese che ha rideterminato in melius la pena complessivainflitta all’imputato.In particolare, pur rilevando l’assenza di elementi positivamente valutabiliallo scopo di operare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche rispetto all’aggravante contestata, tenuto conto del contesto dimarginalità nel quale sono avvenuti i fatti e della circostanza che le feriteriportate dalla vittima sono state giudicate guaribili in 15 giorni, ha quantificatola pena per il delitto più grave di tentato omicidio nella misura di sette anni direclusione (anziché di nove, come deciso dal giudice di primo grado) e quella peril delitto di calunnia in mesi tre di reclusione (invece di un anno).La pena finale, previa riduzione per il giudizio abbreviato è stata quantificatain quattro anni e dieci mesi di reclusione, in luogo di sei anni e otto mesi direclusione.La valutazione operata dal giudice di appello è manifestamente esente daivizi rilevati dal ricorrente che, ancora una volta, sollecita a questa Corte dicassazione una rivalutazione di elementi fattuali oggetto di disamina e, taluniimplicitamente, ritenuti recessivi rispetto ai dati valorizzati.A fronte della riduzione operata, il ricorrente lamenta, ancora, la gravositàdel trattamento sanzionatorio e una carenza motivazionale sulla base di elementidi fatto che risultano essere stati, evidentemente, considerati recessivi dai giudicidi merito al fine di pervenire ad una (ulteriore) rideterminazione in melius dellapena finale.Eppure, la pena per il delitto più grave è stata determinata nel minimoedittale (sette anni di reclusione) e l’aumento per la continuazione è statoquantificato nella misura di un quarto rispetto a quanto operato all’esito delgiudizio di primo grado.Ciò rende inammissibile il motivo di ricorso in esame.7. Con riferimento al settimo motivo, riferito alla concessione dellaprovvisionale, non può che richiamarsi il principio di diritto, qui condiviso,secondo cui la decisione sulla provvisionale non è impugnabile con ricorso percassazione«trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramentedelibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile dipassare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazionedell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv.277773 - 02).8. Infine, quanto all’ultimo motivo di ricorso, si osserva che si tratta di unrilievo rivolto all’auspicato giudizio di rinvio che non avrà luogo in ragione delcontenuto della presente decisione.9. Da quanto esposto, discende il rigetto complessivo del ricorso e lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensidell’art. 52 d.gs. 196 del 2003. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.