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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 13031/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad omessa dichiarazione ex art. 5 del Dlgs. 74 del 2000 è manifestamente infondato si:come non si confronta con le argomentazioni del giudice laddove correttamente rileva non solo il dato formale della omessa dichiarazione da parte del rappresentante egale e la sussistenza di elementi documentali ricostruttivi di ricavi e imposte dcriute ma anche evidenzia come la rivendicata mancata considerazione di costi di pro Azione non appare fondata in quanto riferita a dati incerti, mentre la giurisprudenza di legittimità evidenzia la necessità della certezza di costi deducibili in casi quz li quello in esame in cui il fatto contabile contestato è fondato dkelementi documentali obiettivi; generica e rivalutativa e' poi la tesi della necessità di una illustrazione dei dati documentali, obiettivi, da parte di un teste che li avrebbe raccolti come anche della rilevanza a fini difensivi di documentazione prodotta senza 3Icuna specificazione sul punto.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissitd113, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenda.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad omessa dichiarazione ex art. 5 del Dlgs. 74 del 2000 è manifestamente infondato si:come non si confronta con le argomentazioni del giudice laddove correttamente rileva non solo il dato formale della omessa dichiarazione da parte del rappresentante egale e la sussistenza di elementi documentali ricostruttivi di ricavi e imposte dcriute ma anche evidenzia come la rivendicata mancata considerazione di costi di pro Azione non appare fondata in quanto riferita a dati incerti, mentre la giurisprudenza di legittimità evidenzia la necessità della certezza di costi deducibili in casi quz li quello in esame in cui il fatto contabile contestato è fondato dkelementi documentali obiettivi; generica e rivalutativa e' poi la tesi della necessità di una illustrazione dei dati documentali, obiettivi, da parte di un teste che li avrebbe raccolti come anche della rilevanza a fini difensivi di documentazione prodotta senza 3Icuna specificazione sul punto. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissitd113, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenda. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13031/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris