CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 11894/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7400/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), domiciliato presso la sede di quest’ultima in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 190/2019 depositata il31/01/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto Dirigenziale del 16.11.2015 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della sommadi €. 181.067,00 oltre le spese, per la violazione dell’art. 3 d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195. [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile di omessa dichiarazione valutaria, in quanto in data 13.03.2015, in occasione di un controllo sul treno proveniente da Zurigo e diretto a Milano, lungo la tratta Lugano-Chiasso, veniva trovato in possesso di una cambiale del valore di 1.200.000,00 [OSCURATO:PERSONA] (BAM), pari ad €. 613.559,67, emessa a favore di «HBR Arcitectura»e recante sul retro due firme, di cui una riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]. L’opponente si difendeva contestando la riconducibilità del titolo in esame, riconosciuto come falso, nella nozione di danaro contante, per il quale l’art. 1 d.lgs. n. 195/2008 prevede l’obbligo dichiarativo; affermava, altresì, la sua buona fede, poiché era cosciente di non avere valori da dichiarare e, quindi, deduceval’assenza dell’elemento soggettivo dell’illecito. 1.1. Il Tribunale di Como adìto accoglieva l’opposizione, ritenendo che la falsità della cambiale in possesso del Campana escludesse la negoziabilità del titolo e, quindi, la sussistenza della violazione. Sulla base del medesimo presupposto della falsità del titolo, il Tribunale riteneva,altresì, insussistente l’elemento soggettivo dell’illecito. 2. La pronuncia veniva impugnata dal Ministero dell’Economia e delle Finanzeinnanzi alla Corte d’Appello di Milano che, in accoglimento del gravame, ha riformato la decisionerigettando l’opposizione. Per giungere a tale conclusione, ha osservato: -che non è stata fornita prova della non negoziabilità del titolo; - che, in ogni caso, la falsità della cambiale non rileva nel caso concreto, posto che scopo dell’obbligo dichiarativo violato dall’opponente – trattandosi di illecito di pericolo di derivazione comunitaria – è quello di contrastare l’introduzione di proventi di attività illecite nel sistema economico finanziario europeo, e di istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di danaro contante; -che rientra no nella nozione ampia di danaro contante ex - art. 1, lett. C, n. 2, d.lgs. n. 196 del 2018 anche gli strumenti astrattamente negoziabili, non assumendo rilievo la loro effettiva utilizzazione: è sufficiente, per espressa previsione normativa e nella lettura della Corte di legittimità, che il titolo girato senza restrizioni si presenti in forma tale da risultare idoneo a passare con la semplice consegna, richiedendosi la sola idoneità alla successiva costituzione di rapporti obbligatori e ad ingenerare affidamento nei soggetti. 3. Contro questa pronuncia il Campana ricorre per cassazione con tre motivi illustrati da memoria e contrastati con controricorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Evidenti ragioni di priorità logica rendono opportuno partire dalla trattazione del secondo motivocon cui si deduce nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Il ricorrente censura come apparente la motivazione resa dalla Corte d’Appello di Milano in merito all’assimilazione del titolo falso al danaro contante di cui all’art. 1 d.lgs. n. 195/2008, anche nella parte in cui richiama giurisprudenza di legittimità non correttamente rapportata al caso concreto. Il motivo è infondato. La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 -1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13977 del 23/05 /2019 Rv. 654145) . Nel caso in esame, un siffatto vizio non ricorre. La Corte territoriale ha adeguatamente argomentato la sua decisionelasciandone percepire il fondamento: identificata la ratio e le finalità delle disposizioni (contrastare l’introduzione di proventi di attività illecite nel sistema economico finanziario europeo, istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di danaro contante, al fine di prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività illecita), collegate all’inosservanza dell’obbligo dichiarativo e non piuttosto all’effettiva utilizzazione del titolo medesimo, il giudice di seconde cure ha ritenuto trattarsidi un illecito di pericolo, interpretando l’art. 1 lett. C, n. 2, d.lgs. n. 195 del 2008 nel senso che sia sufficiente a perfezionare l’illecito la sola omissione della dichiarazione di possesso dei titoli all’Ufficio doganale di confine, non occorrendo che esso sia effettivamente negoziabile, richiedendosi la sua sola idoneità alla successiva costituzione di rapporti obbligatori ad ingenerare affidamento nei soggetti terzi (v. sentenza p. 4, ultimo capoverso; p. 5, 1° e 2° capoverso). Quindi, anche uno strumento astrattamente negoziabile può essere equiparato al danaro contante. La pronuncia, come è evidente, argomenta in modo intellegibile la decisione assuntae quindi si sottrae alla censura. 2. Può adesso procedersi all’esamedegli altri motivi. Col primomotivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 195/2008, nonché dell’art. 1 legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che un titolo falso sia idoneo alla successiva costituzione di rapporti obbligatori e che possa rientrare nella definizione di danaro contante di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 195/2008: tale interpretazione– a suo dire - è contraria sia alla lettera della norma (che non annovera espressamente i titoli falsi nella definizione di danaro contante), sia ad un’interpretazione sistematica delle norme menzionate che tenga conto dei principi di tassatività, legalità e divieto di analogia. Del resto, anche la ratio della legge non è quella di impedire transazioni illecite, bensì di monitorare trasferimenti transfrontalieri di titoli potenzialmente idonei a costituire rapporti obbligatori al momento della loro utilizzazione (Cass. n. 28275 del 18.12.2013): trasferimento che un titolo falso (ovvero annullato: Cass.n. 25328 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) non è idoneo a compiere. 3. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Il ricorrente denuncia l’erronea conclusione cui perviene la Corte di seconde cure in merito alla falsità della cambiale posseduta dall’architetto Campana: non solo il ricorrente ha prodotto la documentazione necessaria alla dimostrazione di detta falsità, ma evidenzia che essa è stata riconosciuta anche dal MEF in sede di comparsa di costituzione innanzi al Tribunale di Como; né è stata contestata in sede di gravame, così dovendosi annoverare tra i fatti pacifici. Il primo motivo è infondato. L’art. 3 del Regolamento CE N. 1889/2005 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul «denaro contante»in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, prevede l’obbligo di dichiarazione a carico di ogni persona fisica che entrinella Comunità o ne esca e trasport i denaro contante di importo pari o superiore a €. 10.000,00. Il D. Lgs 19 novembre 2008, n.195, art. 3, comma 1, che ha recepito il Regolamento n. 1889/2005, dispone che « chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 Euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete». La ratio della disposizione citata, pur inscrivendosi nel quadro normativo di fonte comunitaria, è ancor più mirata: l'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto ha carattere oggettivo, perfezionandosi con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine del possesso di titoli di valore superiore all'importo prescritto (€10.000,00). Trattasi di adempimento preordinato alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere, imponendo l'obbligo di specifici avvisi senza alcun onere finanziario, la cui ratio sanzionatoria mira, perciò, a colpire non i trasferimenti di denaro di illecita provenienza, bensì a monitorare il trasferimento di titoli potenzialmente idonei a costituire rapporti obbligatori, nonché a colpire l’assenza di una condotta collaborativa e atta ad agevolare le autorità nei loro compiti di controllo. Resta, pertanto, del tutto irrilevante, al fine di configurare una causa diesenzione, la circostanza che il trasferimento, avendo ad oggetto titoli in realtà privi di valore economico, non era idoneo a dare luogo ad un effettivo movimento di capitali da uno Stato ad un altro (Cass. Sez. 2, sentenza n. 7313 del 2023, Rv. 667292 –01; 9; Cass. Sez. 2, sentenza n. 30769 del 2021; e, vigente la disposizione ora abrogata, D.L. n.167 del 1990, art. 3, convertito nella legge n. 227 del 1990: Cass. n. 13670 del 2009; Cass.n. 5248 del 2008; Cass. n. 11337 del 1997). L'infrazione relativa all'importazione o esportazione di titoli al portatore, postula, infine, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorchènon preordinato a fini illeciti, o non consapevole dell'illiceità del fatto (Cass. Sez. 2, 29/10/2021, n.30769; Cass. Sez. 2, 12/11/2019, n. 29236 in motivazione). La C orte d' A ppello, pertanto, quando ha ritenuto - sull'implicito (ed incontestato) presupposto della coscienza e della volontarietà del fatto (omissivo) posto in essere dall'opponente- che il possesso del titolo e la sua accettazione a garanzia del pagamento costituisse prova della coscienza e volontà della condotta colposa di omessa dichiarazione, mancando la prova contraria della scusabilità della condotta, si è attenuta ai principi esposti e resiste, quindi, ai rilievi svolti sul punto dal ricorrente. Al «danaro contante», dunque, l’orientamento costante di questa Corte equipara i «titoli al portatore», tra cui la cambiale (titolo di credito all’ordine), per il perseguimento delle finalità sopra evidenziate: condivisibilmente, pertanto, la Corte di merito ha adottato una nozione «ampia»di danaro contante, che include titoli al portatore idonei alla successiva costituzione di rapporti obbligatori con i non residenti nello Stato: idoneità, specifica questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13670 del 12/06/2009, Rv. 608482 - 01), « che non è esclusa dalla mancanza della data, del luogo di emissione o della firma di girata, o dal fatto che si tratti di assegni postdatati o con data falsa, privi di copertura o non onorabili, non venendo comunque eliminati quei rischi di frode che l'ordinamento anche comunitario ha inteso prevenire con rigorosi controlli sulla movimentazione dei capitali». Ne deriva che, al contrario di quanto argomentato dal ricorrente, per la tassatività delle ipotesi di inapplicabilità della sanzione, di cui al comma 5 dell’art. 3 d.lgs. n. 195 del 2008, la mancata espressa menzione di un titolo «falso» tra esse rende prevalente l’interpretazione sistematica e teleologica prospettata da questa Corte in un quadro normativo comunitario. La sentenza impugnata non merita dunque censura. L’esito del primo motivo assorbe logicamente l’esame del terzo motivo, che affronta una questione (falsità del titolo) del tutto irrilevante. In definitiva, il ricorso va rigettato con aggravio di spese a carico del soccombente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterD.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €.7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impor