CassazionesentenzaSezione UDecisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 29105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11780-2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 2 - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA', UREGA - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] L'APPALTO - [OSCURATO:PERSONA] presso Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, [OSCURATO:PERSONA] 7833616 presso UREGA - [OSCURATO:PERSONA] presso Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; -intimati - avverso la sentenza n. 495/2022 del [OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 19/04/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in relazione alla vicenda processuale che l'ha vista soccombere nel contenzioso insorto con la [OSCURATO:SOCIETA]., circa l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di RSU per conto del Comune di Capo d'Orlando, insta, con ricorso ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 cod. proc. civ., questa Corte perché voglia cassare per eccesso di potere giurisdizionale l'epigrafata sentenza con la quale il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, respingendone l'appello, ha, tra l'altro , disatteso la duplice richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE declinata dalla ricorrente in sede di gravame. Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 3 - 1.2. Nell'impugnare, infatti, in via incidentale la sentenza di primo grado, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva anche insistito , presso il giudice d'appello , perché la Corte UE fosse sollecitata, a mezzo appunto dell'incidente promosso ai sensi dell'art. 267 TFUE, a rimeditare gli orientamenti enunciati da CGUE 5.9.2019, in caus a C - 333/2018 «in quanto le censure volte all'esclusione della ricorrente principale avrebbero carattere paralizzante, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo, per carenza di interesse ad agire del medesimo ricorrente principale, il quale non vanterebbe alcun interesse immediato e diretto ad ottenere una pronuncia giurisdizionale di annullamento del provvedimento impugnato»; nonché a prendere posizione «sul problema se la corretta applicazione della Direttiva 2014-14-UE, ed in particolare del considerando n. 40, degli artt. 59 e 60 e dell'allegato XII, parte II, consenta alla legislazione degli Stati membri ed alle stazioni appaltanti nei rispettivi bandi di prevedere la presentazione di documentazione comprovante il rispetto dei [OSCURATO:PERSONA] quale titolo di requisito di partecipazione insuscettibile di essere soddisfatto nemmeno con soccorso istruttorio». 1.3. La sentenza in disamina ha denegato la rilevanza di entrambe le questioni richiamate: della prima, sul rilievo che «la complessiva infondatezza delle censure "escludenti" contenute nell'appello incidentale [....] determina l'irrilevanza ai fini della definizione del presente giudizio della prospettata questione di pregiudizialità comunitaria [nonché della relativa questione di legittimità costituzionale], di cui agli ultimi due motivi del gravame incidentale, in quanto tali questioni postulavano l'accoglimento di quest'ultimo gravame»; della seconda, sul rilievo, motivato alla stregua delle condizioni che secondo la giurisprudenza eurounitaria dispensano il giudice di ultima istanza dal procedere al rinvio pregiudiziale Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 4 - altrimenti per esso obbligatorio, «che la questione pregiudiziale sollevata attiene a parametri non pertinenti con quelli che assumono rilievo per la definizione della controversia, sicché si inverano le condizioni elaborate dalla Corte di Giustizia per escludere la sussistenza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale» 1.4. L'odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si basa su un solo motivo, illustrato pure con memoria. A corredo di esso la ricorrente insiste pure perché di disponga il duplice rinvio pregiudiziale disatteso dal giudice di merito. Resiste al ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso e memoria. Requisitorie scritte del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con l'unico motivo del proprio ricorso la ricorrente lamenta l'illegittimità/nullità della sentenza qui impugnata per aver essa omesso di sollevare,per mezzo del rinvio alla Corte di Giustizia UE a mente dell'art. 267 TFUE, le accennate questioni pregiudiziali, incorrendo in tal modo nel vizio di denegata giustizia e di travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, nonché nella violazione del principio del giudice naturale competente a decidere sulle dette questioni pregiudiziali da individuarsi appunto nella Corte UE. Più in dettaglio, si osserva, sul filo di considerazioni che rinnovano le preoccupazioni già sviluppate da queste SS.UU. 19598/2020 – alle quali Corte Giust. Ue 21/12/2021, in C - 497/20, Ranstad ha dato solo una risposta incompleta –che il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE, reso vincolante per il giudice di ultima istanza, vanifica l'uniforme attuazione del diritto unionale e viola il principio della collaborazione tra gli organi giurisdizionali, si ché ne risulta compromessa la funzione ideale dell'istituzione che è quella di assicurare, anche per mezzo di una comune interpretazione delle Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 5 - norme di riferimento, la sempre più stretta integrazione tra gli ordinamenti ed in pari tempo l'affermazione piena e perfetta del diritto soggettivo dei singoli. La cogenza del rinvio imposta dall'art. 267 TFUE attiene allora all'esercizio medesimo della giuridizione ed il giudice che non rinvia non esercita la giurisdizione, incorrendo nel vizio di denegata giustizia, che non è altrimenti emendabile se non con il ricorso ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. Il ricorso alla Corte di Cassazione ai sensi di questa norma, perciò, «è lo strumento predisposto dall'ordinamento statale italiano per ridurre i casi di disapplicazione del diritto eurounitario, evitare la responsabilità dello Stato ed assicurare il diritto soggettivo dei cittadini all'applicazione del diritto europeo». 3. Cosi riassunta la declinata doglianza non ha alcun pregio ed il ricorso va,di conseguenza, dichiarato inammissibile. 4. Come è noto la Corte Costituzionale, nel rigettare con sentenza 6/2018 la questione di legittimità costituzionale a tale riguardo sollevata dalle SS.UU. di questa Corte con ordinanza 6891/2016, ha tra l'altro affermato che il controllo di giurisdizione previsto dall'art.111 Cost., comma 8, «attinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma 7, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso per i "soli" motivi inerenti alla giurisdizione". Deve di conseguenza ritenersi inammissibile ogni interpretazione di tali motivi che, sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso. "L'"eccesso di potere giudiziario", denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 6 - sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difettorelativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici». 5. Queste conclusioni – che rispecchiano peraltro affermazioni largamente reiterate nel tempo – riscuotono il placet pressoché indiscusso della giurisprudenza successiva di questa Corte (in motivazione, da ultimo, ex plurimis, Cass., Sez. U, 7/08/2023, n. 24008) – la stessa ordinanza di questa Corte 19598/2020, di cui si dirà, ne assume il carattere di "diritto vivente"– resa, infatti, attenta a rimarcare che il controllo che la Costituzione attribuisce alla Corte di Cassazione in sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell'osservanza delle norme di diritto che disciplinano i limiti esterni della giurisdizione stessa, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio, con la conseguenza che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o del giudice contabile non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (in motivazione, ad ultimo, ex plurimis, C ass., Sez. U, 6/06/2023, n. 15934). In particolare si è precisato, intendendo in tal modo sottolineare che diversamente risulterebbe obliterata ogni distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione ed il Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 7 - sindacato di giurisdizione verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario (Cass., Sez. U, 4/07/2023, n. 18880), che « il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111 Cost. , comma 8, affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione (amministrativa), considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale» (Cass., Sez. U, 4/12/2020, n. 27770). 6. Né questo quadro di principi si presta a rimeditazioni in relazione al diritto unionale, come preconizzato dalla citata ordinanza 19598/2020, mossa dal dubbio che la prassi interpretativa invalsa sulla base di essi evidenziasse un contrasto con i principi di equivalenza e di effettività della tutela giurisdizionale assicurati dal combinato disposto degli artt. 19, paragrafo 1, TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali; e che in ragione di ciò si era appunto indotta ad interpellare la Corte UE, sottoponendo alla stessa perciò un primo quesito, onde appurare se i limiti del controllo giurisdizionale affidato dall'art. 111 Cost.,comma 8, alla Corte di Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali, secondo la ricostruzione di Corte Cost. 6/2018, meritino adesione anche nel caso in cui la decisione pronunciata dai medesimi in ambiti disciplinati dal diritto eurounitario si ponga in contrasto con l'interpretazione di esso resa dalla Corte di giustizia, con l'effetto di determinare il consolidamento di violazione del diritto comunitario e di pregiudicare l'uniforme applicazione di questo e l'effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive dei singoli. Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 8 - Nel rispondere al quesito la Corte di giustizia con sentenza 21/12/2021, C-497/20, [OSCURATO:SOCIETA]. – a cui si allinea graniticamente tutta la successiva giurisprudenza di questa Corte (in motivazione, da ultimo, ex purimis, Corte 6/07/2023, n. 19228) – ha infatti dissipato ogni superstite perplessità dichiarando che, sebbene nel caso specifico la decisione del Consiglio di Stato risultasse viziata per aver dichiarato, in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di appalti, irricevibile il ricorso proposto in sede amministrativa, nondimeno "il diritto dell'Unione non impone allo Stato membro di prevedere per rimediare alla violazione di tale diritto a un ricorso effettivo, la possibilità di impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale supremo tali decisioni di irricevibilità adottate dal supremo giudice amministrativo, qualora il diritto nazionale di detto Stato non preveda un siffatto mezzo di impugnazione". Il che, nel mentre apre, su un altro versante, la strada ad insolite soluzioni riparatorie (cfr. il punto 80 della citata decisione), per ciò che qui interessa la chiude, forse in modo definitivo, al diverso approccio che si era fatto talora strada in relazione a quei casi in cui il diniego di giurisdizione da parte del giudice speciale implichi una violazione del diritto unionale e conferma il principio, già statuito da questa Corte, che "la violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto dell'Unione Europea o della CEDU che si risolva in un "error in iudicando" (sia pure "de iure procedendi") non è sindacabile ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo in questione è circoscritto all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale – l'accertamento delle quali rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione – concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale" (Cass., Sez. U, 6/03/2020, n. 6460). Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 9 - 7. Pur consapevole dello stato dell'arte, come da ultimo formatosi a seguito della citata sentenza del giudice unionale, la ricorrente si dà, tuttavia, premura di far notare che l'ordinanza 19598/20 aveva inteso sollecitare, a mezzo di un secondo quesito, il responso del detto giudice anche in ordine all'ulteriore questione se non contrasti con i principi già richiamati in relazione al primo quesito, una disposizione di diritto interno che, per l'interpretazione resane dalla giurisprudenza, impedisca alla Corte di Cassazione di sindacare il fatto che il giudice speciale di ultima istanza abbia immotivatamente omesso di adire la Corte UE in via pregiudiziale, sebbene sussistessero incertezza riguardo alla corretta interpretazione del diritto unionale; e che detto quesito, non emergendo dagli atti resi disponibili per il decidente, era rimasto senza risposta da parte del giudice interpellato, il che, ad avviso della ricorrente, renderebbe nuovamente giustificabile il suo interpello. 8. La doglianza è però di poco momento. Intanto non se ne coglie la conferenza rispetto al caso che ne occupa. E' ben vero che, diversamente dalla vicenda scrutinata a suo tempo dalla Corte di giustizia, nel caso sottoposto al suo esame il CGARS, come si è ricordato, era stato effettivamente investito di una duplice questione di pregiudizialità comunitaria ed era stato per questo sollecitato a renderne parte, con il mezzo del rinvio ai sensi dell'art. 267, il giudice unionale; sfugge però alla ricorrente – e su questo l'ordinanza 19598/20 è del tutto cristallina – che il sindacato cassatorio sul mancato rinvio pregiudiziale da parte del giudice speciale di vertice era stato ipotizzato come esperibile dall'ordinanza di rinvio solo nell'ipotesi in cui la decisione riguardo ad esso fosse risultata immotivata. Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 10 - Le ragioni, di cui si è dato conto in narrativa, circa il mancato rinvio da parte del CGARS delle questioni di legittimità comunitaria sollevate avanti ad esso, rendono evidente che la decisione al riguardo non è stata affatto immotivata, sì che cade in tal modo il presupposto stesso perché la Corte di Giustizia possa essere nuovamente sollecitata ad esprimersi sul tema. 9. In disparte da ciò, non è comunque inopportuno osservare, come già si è ripetutamente fatto a fronte di analoghe perplessità (in motivazione, ex plurimis , Cass., 18/01/2022, n. 1454), che la doglianza, mirando a sindacare il deliberato del giudice speciale che abbia, ancorché immotivatamente, disatteso l'istanza di rinvi o , nell'esercizio di ciò che è il proprium del la giurisdizione attribuitagli, rifluisce nel solco della denuncia di un errore non valutabile in questa sede, trattandosi di errore che si consuma internamente a quella giurisdizione e che come tale si sottrae al giudizio di questa Corte; per vero, la pronuncia su tali questioni da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea sarebbe funzionale a disvelare eventuali errori in cui il Consiglio di Stato possa essere incorso nell'interpretazione e applicazione di disposizioni sostanziali o processuali di diritto interno applicative del diritto dell'Unione; ma tali errori non sarebbero comunque scrutinabili da queste Sezioni Unite, non attenendo a motivi di giurisdizione e non potendo quindi condurre in nessun caso alla cassazione dell'impugnata sentenza ai sensidell'art. 111, comma 8, Cost. Ne discende dunque, che anche se non ne fosse rilevata previamente l'inconferenza, la doglianza non sarebbe in ogni caso sindacabile sotto il profilo dell'eccesso di giurisdizione qui denunciato. 10. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da susseguente dispositivo. Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 11 - Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore della parte controricorrente in euro 12200,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 magg