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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11016/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al reato di cui all'art. 517 cod.pen., relativo alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci; in particolare il ricorrente si duole che sia stato ritenuto sussistente il reato, pur trattandosi di un falso grossolano, agevolmente riconoscibile e carente di offensività; Considerato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, nonché manifestamente infondato per asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

E invero il giudice di merito aveva già ritenuto al riguardo che la contraffazione fosse tale da trarre in inganno gli avventori, non trattandosi di falso riconoscibile ictu oculi, ed escludendo l'ipotesi del falso grossolano ( cfr. p.4 dell'impugnata sentenza); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione della legge processuale, per non aver il giudice rilevato la nullità derivante dalla violazione delle norme sull'assistenza del difensore, per non aver disposto il giudice del merito il rinvio dell'udienza a fronte del legittimo impedimento di quegli in altro procedimento, non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Infatti, il giudice del merito ha correttamente argomentato che l'istituto del legittimo impedimento wrroperi a condizione che il difensore comunichi l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni professionali, indichi specificatamente le ragioni che rendono essenziali l'espletamento della sua funzione nel diverso processo, rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'ad 102 cod.proc.pen.

Nel caso di specie il giudice ha esaminato l'istanza di rinvio e l'ha correttamente rigettata, disponendo la prosecuzione del processo, in quanto priva della documentazione attestante l'impedimento come risulta da verbale di udienza del 19/04/2021; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al reato di cui all'art. 517 cod.pen., relativo alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci; in particolare il ricorrente si duole che sia stato ritenuto sussistente il reato, pur trattandosi di un falso grossolano, agevolmente riconoscibile e carente di offensività; Considerato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, nonché manifestamente infondato per asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. E invero il giudice di merito aveva già ritenuto al riguardo che la contraffazione fosse tale da trarre in inganno gli avventori, non trattandosi di falso riconoscibile ictu oculi, ed escludendo l'ipotesi del falso grossolano ( cfr. p.4 dell'impugnata sentenza); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione della legge processuale, per non aver il giudice rilevato la nullità derivante dalla violazione delle norme sull'assistenza del difensore, per non aver disposto il giudice del merito il rinvio dell'udienza a fronte del legittimo impedimento di quegli in altro procedimento, non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Infatti, il giudice del merito ha correttamente argomentato che l'istituto del legittimo impedimento wrroperi a condizione che il difensore comunichi l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni professionali, indichi specificatamente le ragioni che rendono essenziali l'espletamento della sua funzione nel diverso processo, rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'ad 102 cod.proc.pen. Nel caso di specie il giudice ha esaminato l'istanza di rinvio e l'ha correttamente rigettata, disponendo la prosecuzione del processo, in quanto priva della documentazione attestante l'impedimento come risulta da verbale di udienza del 19/04/2021; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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