Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28528/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11995-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 24200/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 11995 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. con ordinanza n. 24200 del 2020, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva confermato il rigetto della domanda avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta, quale effetto della declaratoria di una pretesa illegittima interposizione di manodopera;

2. avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione il Vaticano; la società ha resistito con controricorso;

3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.l’istante, dopo aver premesso “l’inosservanza del dovere di astensione” da parte di uno dei componenti del collegio della S.C. che avrebbe pronunciato la sentenza in primo grado, lamenta di non aver potuto proporre istanza di ricusazione non essendo a conoscenza della composizione del collegio giudicante riunito in adunanza camerale epoi assume un triplice errore percettivo: il primo risulterebbe “dal confronto della motivazione dell’ordinanza impugnata (ove si afferma la carenza del ricorso per non essere stata affrontata la questione dell’estraneità delle mansioni al contratto) con il ricorso”; con il secondo si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che “il ricorso non fosse ossequiente dei dettami dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.”, eccependo che “il ricorrente non ha omesso completamente di riportare i motivi di appello”, argomentando che “nel provvedimento impugnato non si legge un fatto che possa far ritenere concretizzata nella specie la organizzazione e direzione del personale da parte dell’appaltatore”, confidando poi “nell’esame dei profili di congruità e logicità della motivazione della sentenza della Corte romana”; il “terzo errore percettivo” sarebbe ravvisabile, infine, nella parte in cui la pronuncia impugnata ha affermato quanto segue: “l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Grava sulla parte ricorrente per cassazione l'onere di allegare che la prova non ammessa ovvero non Ric. 2021 n. 11995 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -3- esaminata in concreto fosse idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (cfr. Cass.n. 27415 del 2018).

Nel caso in esame, il ricorrente per cassazione non ha chiarito in quali termini la prova non ammessa (rectius, il mancato prosieguo della prova testimoniale) avesse carattere concludente nel senso sopra indicato”; si riportano i capitolati della prova testimoniale e si eccepisce che “la rilevanza della prova per testi era stata dunque esplicitata”; 2.il ricorso per revocazione, così formulato, è inammissibile, perché nessuno dei tre pretesi “errori percettivi” individua nell’ordinanza impugnata errori revocatori secondo le caratteristiche definite dalla costante giurisprudenza di legittimità (tra le innumerevoli: Cass.

SS.UU. n. 26674 del 2020; Cass. n. 13101 del 2021; Cass. n. 13204 del 2021; Cass. n. 15801 del 2021; Cass. n. 15802 del 2021; Cass. n. 15960 del 2021);

2.1. opportuno premettere i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione dell’ipotesi di revocazione di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c. (da ultimo, Cass. n. 2652 del 2022); invero,tale ipotesi sussiste se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi è questo errorequando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; pacificamente per questa Corte tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per tutte Cass.

SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass.

SS.UU. n. 561 del 2000; Cass.

SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass.

SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass.

SS.UU. n. 4413 del 1016); pertanto,in generale, l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza Ric. 2021 n. 11995 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -4- necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (tra le altre v.

Cass. n. 14656 del 2017); inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011), fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga l’interpretazione del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità; non è idoneo, infatti, ad integrare un errore revocatorio l’ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale –quand’anche risulti errata – di revocazione (Cass. n. 14108 del 2016; Ca ss. n. 13181 del 2013); in particolare, secondo l’orientamento ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 31032 del 2019) è “esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al ‘capo’ della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (tra le tante, Cass. n. 2425 del 2006, Cass. n. 16003 del 2011, Cass. n. 4605 del 2013, Cass. n. 25560 del 2016, Cass. n. 3760 del 2018, Cass. n. 10184 del 2018);

2.2. tali princìpi, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, vengono trascurati dalla parte ricorrente che con essi non si confronta adeguatamente, per cui l’invocata revocazione non merita accoglimento; Ric. 2021 n. 11995 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -5- invero, nessuno degli errori denunciati in ricorso individua nell’ordinanza impugnata errori di fatto che abbiano le caratteristiche proprie del vizio di cui all’art. 391 bis c.p.c., traducendosi piuttosto in una generica richiesta di rivalutazione rispetto ad espressioni di giudizio del Collegio giudicante che riguardano l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio; inoltre, l’ordinanza impugnata si è chiaramente pronunciata sull’unico motivo di ricorso che denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 414, 416 e 434 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20-29 d.lgs. 276 del 2003, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., affermando che: “il ricorso tende piuttosto ad una rivisitazione del merito relativamente all'esito delle risultanze istruttorie.

Esso, pur denunciando un'erronea ricognizione della fattispecie legale, in realtà allude ad una erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta previa ricostruzione dei fatti secondo un diverso apprezzamento di merito e non secondo la ricostruzione fattuale posta a base della sentenza impugnata”; nessuno deitre pretesi errori percettivi in cui sarebbe incorsa la Corte Suprema – ammesso che essi sussistano - è idonea a minare tale fondamento del decisum , sicché le supposte “sviste” in alcun modo avrebbero carattere decisivo (nel senso che, ove non ci fossero state, avrebbero condotto ad una pronuncia che sarebbe stata –con nesso causale necessario – diversa da quella già resa), poiché riguardano ulteriori aspetti di inammissibilità delle censure eterogeneamente proposte nell’unico motivo di ricorso, già privodi fondamento per la ragione richiamata, ragione che non è suscettibile di sindacato in sede di revocazione;

2.3. infine, pacificamente la dedotta incompatibilità di uno dei cinque componenti del collegio decidente non costituisce causa di revocazione exart. 391 bis c.p.c., così come non è causa di nullità della decisione adottata (Cass. n. 13433 del 2007; Cass. n. 16861 del 2013), e la questione di legittimità costituzionale prospettata dall’istante risulta manifestamente infondata, atteso che la composizione dei collegi giudicanti della Suprema Corte è preventivamente stabilita e conoscibile in cancelleria dal difensore, sol che lo voglia, sin dal momento in cui viene avvisato della fissazione dell’adunanza camerale;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; Ric. 2021 n. 11995 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -6- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11995-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 24200/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 11995 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza n. 24200 del 2020, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva confermato il rigetto della domanda avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta, quale effetto della declaratoria di una pretesa illegittima interposizione di manodopera; 2. avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione il Vaticano; la società ha resistito con controricorso; 3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.l’istante, dopo aver premesso “l’inosservanza del dovere di astensione” da parte di uno dei componenti del collegio della S.C. che avrebbe pronunciato la sentenza in primo grado, lamenta di non aver potuto proporre istanza di ricusazione non essendo a conoscenza della composizione del collegio giudicante riunito in adunanza camerale epoi assume un triplice errore percettivo: il primo risulterebbe “dal confronto della motivazione dell’ordinanza impugnata (ove si afferma la carenza del ricorso per non essere stata affrontata la questione dell’estraneità delle mansioni al contratto) con il ricorso”; con il secondo si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che “il ricorso non fosse ossequiente dei dettami dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.”, eccependo che “il ricorrente non ha omesso completamente di riportare i motivi di appello”, argomentando che “nel provvedimento impugnato non si legge un fatto che possa far ritenere concretizzata nella specie la organizzazione e direzione del personale da parte dell’appaltatore”, confidando poi “nell’esame dei profili di congruità e logicità della motivazione della sentenza della Corte romana”; il “terzo errore percettivo” sarebbe ravvisabile, infine, nella parte in cui la pronuncia impugnata ha affermato quanto segue: “l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia. Grava sulla parte ricorrente per cassazione l'onere di allegare che la prova non ammessa ovvero non Ric. 2021 n. 11995 sez. ML -ud. 13-04-2022 -3- esaminata in concreto fosse idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (cfr. Cass.n. 27415 del 2018). Nel caso in esame, il ricorrente per cassazione non ha chiarito in quali termini la prova non ammessa (rectius, il mancato prosieguo della prova testimoniale) avesse carattere concludente nel senso sopra indicato”; si riportano i capitolati della prova testimoniale e si eccepisce che “la rilevanza della prova per testi era stata dunque esplicitata”; 2.il ricorso per revocazione, così formulato, è inammissibile, perché nessuno dei tre pretesi “errori percettivi” individua nell’ordinanza impugnata errori revocatori secondo le caratteristiche definite dalla costante giurisprudenza di legittimità (tra le innumerevoli: Cass. SS.UU. n. 26674 del 2020; Cass. n. 13101 del 2021; Cass. n. 13204 del 2021; Cass. n. 15801 del 2021; Cass. n. 15802 del 2021; Cass. n. 15960 del 2021); 2.1. opportuno premettere i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione dell’ipotesi di revocazione di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c. (da ultimo, Cass. n. 2652 del 2022); invero,tale ipotesi sussiste se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi è questo errorequando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; pacificamente per questa Corte tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 1016); pertanto,in generale, l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza Ric. 2021 n. 11995 sez. ML -ud. 13-04-2022 -4- necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (tra le altre v. Cass. n. 14656 del 2017); inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011), fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga l’interpretazione del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità; non è idoneo, infatti, ad integrare un errore revocatorio l’ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale –quand’anche risulti errata – di revocazione (Cass. n. 14108 del 2016; Ca ss. n. 13181 del 2013); in particolare, secondo l’orientamento ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 31032 del 2019) è “esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al ‘capo’ della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (tra le tante, Cass. n. 2425 del 2006, Cass. n. 16003 del 2011, Cass. n. 4605 del 2013, Cass. n. 25560 del 2016, Cass. n. 3760 del 2018, Cass. n. 10184 del 2018); 2.2. tali princìpi, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, vengono trascurati dalla parte ricorrente che con essi non si confronta adeguatamente, per cui l’invocata revocazione non merita accoglimento; Ric. 2021 n. 11995 sez. ML -ud. 13-04-2022 -5- invero, nessuno degli errori denunciati in ricorso individua nell’ordinanza impugnata errori di fatto che abbiano le caratteristiche proprie del vizio di cui all’art. 391 bis c.p.c., traducendosi piuttosto in una generica richiesta di rivalutazione rispetto ad espressioni di giudizio del Collegio giudicante che riguardano l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio; inoltre, l’ordinanza impugnata si è chiaramente pronunciata sull’unico motivo di ricorso che denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 414, 416 e 434 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20-29 d.lgs. 276 del 2003, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., affermando che: “il ricorso tende piuttosto ad una rivisitazione del merito relativamente all'esito delle risultanze istruttorie. Esso, pur denunciando un'erronea ricognizione della fattispecie legale, in realtà allude ad una erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta previa ricostruzione dei fatti secondo un diverso apprezzamento di merito e non secondo la ricostruzione fattuale posta a base della sentenza impugnata”; nessuno deitre pretesi errori percettivi in cui sarebbe incorsa la Corte Suprema – ammesso che essi sussistano - è idonea a minare tale fondamento del decisum , sicché le supposte “sviste” in alcun modo avrebbero carattere decisivo (nel senso che, ove non ci fossero state, avrebbero condotto ad una pronuncia che sarebbe stata –con nesso causale necessario – diversa da quella già resa), poiché riguardano ulteriori aspetti di inammissibilità delle censure eterogeneamente proposte nell’unico motivo di ricorso, già privodi fondamento per la ragione richiamata, ragione che non è suscettibile di sindacato in sede di revocazione; 2.3. infine, pacificamente la dedotta incompatibilità di uno dei cinque componenti del collegio decidente non costituisce causa di revocazione exart. 391 bis c.p.c., così come non è causa di nullità della decisione adottata (Cass. n. 13433 del 2007; Cass. n. 16861 del 2013), e la questione di legittimità costituzionale prospettata dall’istante risulta manifestamente infondata, atteso che la composizione dei collegi giudicanti della Suprema Corte è preventivamente stabilita e conoscibile in cancelleria dal difensore, sol che lo voglia, sin dal momento in cui viene avvisato della fissazione dell’adunanza camerale; 3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; Ric. 2021 n. 11995 sez. ML -ud. 13-04-2022 -6- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 28528/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris