CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22371/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Marocco n. 18 presso i difensori; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: tributi doganali - sanzioni avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.1349/16/19, depositata il 14 febbraio 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza n. 15515/27/16 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro il provvedimento sanzionatorio per importazione irregolare di merce (olio di palma grezzo). La CTR osservava in particolare: -che la competenza amministrativa e giudiziaria doveva affermarsi in relazione al luogo in cui la merce è stata importata e dove è perciò sorta l'obbligazione doganale oggetto del processo, quindi a Napoli; -che la società contribuente quale importatore di merce in regime agevolato non aveva ottemperato ai relativi obblighi (presentazione di copia della cauzione, conferimento della merce per la lavorazione ad operatori autorizzati, differenza tra peso dichiarato e peso effettivo), sicchè le sanzioni conseguentemente irrogate dovevano considerarsi legittime, ancorchè presentata un'istanza di revisione della dichiarazione doganale da parte della società contribuente stessa, non essendo tale circostanza di per sé dimostrativa della sua buona fede. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.-la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 11, d.lgs. 374/1990, 25, 97, Cost., poiché la CTR ha rigettato la sua eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento e sanzionatorio impugnato per difetto di competenza dell'ufficio locale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che lo ha emesso. La censura è fondata. Va ribadito che «In tema di revisioni delle dichiarazioni doganali, l'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 - aggiunto dall'art. 9, comma 3 - decies, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., in l. n. 44 del 2012, in vigore dal 29 aprile 2012 -che radica la competenza in capo all'Ufficio doganale che effettua le verifiche, generali o parziali, con accesso presso l'operatore "anche se accertate presso un altro ufficio doganale" - non ha efficacia retroattiva, non essendo norma interpretativa, ed ha carattere procedimentale, individuando, con riguardo al procedimento di revisione, i criteri e le regole per stabilire, nel momento in cui l'atto viene ad originarsi, il soggetto competente a emetterlo, con la conseguenza che, a decorrere dal 29 aprile 2012, è in linea generale ininfluente, ai fini della competenza per territorio, il luogo dell'importazione, mentre rileva l'Ufficio che ha effettuato le suddette verifiche»(Sez. 5 - , Ordinanza n. 25269 del 09/10/2019, Rv. 655532 - 01 ; succ. conf. Sez. 6 - 5, ordinanze nn. 31230-23592/2022). Nel caso di specie è del tutto pacifico che la verifica doganale sulla merce importata è stata effettuata dall'ufficio locale di Pescara, conclusosi con un processo verbale di accertamento/revisione notificato il 20 febbraio 2014, dunque dopo l'entrata in vigore della novella dell’art. 11, comma 9, d.lgs. 374/1990, che appunto prevede che «L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore e' competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale». Pertanto, ratione temporis, è senz'altro questa la disposizione applicabile nel caso di specie e conseguentemente l'atto impositivo/sanzionatorio impugnato, in quanto emesso da un ufficio, quello di Napoli, territorialmente incompetente, deve affermarsi invalido. La sentenza impugnata, statuendo invece che la competenza ad emettere detto provvedimento fosse appunto dell'ufficio partenopeo essendo le merci state importate a Napoli, luogo in cui l'obbligazione doganale è sorta, risulta chiaramente distonica rispetto alla giurisprudenza di questa Corte e contrastante con la citata disposizione legislativa. L'accoglimento del primo motivo importa l'assorbimento degli altri (insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni). In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito va accolto il ricorso introduttivo della lite. Le spese processuali possono essere compensate stante il recente consolidamento della giurisprudenza di questa Corte. PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidend