Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 ottobre 2024

Cassazione n. 29237/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23925/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di COSENZA n. 1904/2023 depositata il 17/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera del 14/10/2024 dal Presidente di sezione [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Cosenza chiedendo la condanna al risarcimento del danno per avere subito, a seguito di denuncia-querela di carattere calunnioso proposta dal convenuto, un processo penale per i reati di appropriazione indebita e tentata truffa aggravata conclusosi con l’assoluzione per insussistenza del fatto.

Il convenuto eccepì l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello di Roma, sul presupposto di essere residente in Roma e che, pur volendo fare riferimento al foro delle cause relative a diritti di obbligazione, la competenza per territorio si radicava comunque in Roma, essendo qui sorta l’obbligazione per avere l’Arlacchi depositato la denuncia-querela presso il Dipartimento di PS della Camera dei Deputati.Con sentenza di data 17 novembre 2023 il Tribunale di Cosenza rigettò l’eccezione di incompetenza territoriale.

Premesso l’onere di formulare l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile indicando tutti i fori concorrenti, osservò il Tribunale quanto segue: «l’Arlacchi si è limitato ad escludere che ricorresse il foro generale delle persone fisiche (per essere egli residente a Roma e non nel circondario del tribunale di Cosenza) e che il tribunale di Cosenza sia competente ex art. 20 c.p.c. prima parte, facendo esclusivo riferimento al foro in cui l’obbligazione è sorta (individuato in Roma dove risulta depositata la denuncia - querela per fatti che l’attrice ha ritenuto integrare la fattispecie di calunnia).

Non ha invece escluso il foro di cui all’art. 20 seconda parte c.p.c., in base al quale è competente il giudice del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita».

Ha proposto istanza di regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] e resiste con una scrittura difensiva la controparte.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte, concludendo per il rigetto dell’istanza di regolamento.

E’ stata presentata memoria da entrambe le parti.

Considerato che: con l’articolato motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt.18, 20 e 38 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che l’eccezione di incompetenza territoriale era stata formulata richiamando la residenza in Roma del convenuto e la presentazione della denuncia-querela in Roma, presso il Dipartimento di PS della Camera dei Deputati, quale forum commissi delicti.

Aggiunge che, come affermato nella memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., non trattandosi di obbligazioni liquide, ma di responsabilità extracontrattuale, il criterio attributivo di competenzadi cui alla seconda parte dell’art. 20 c.p.c., non viene in considerazione, adattandosi tale criterio solo a quelle aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie, ossia quelle liquide e determinate nel loro ammontare.

Osserva infine che l’introduzione in giudizio conle note di trattazione di parte attrice del diverso thema decidendum costituito dalla remota eventualità di un forum destinatele solutionis rendeva necessaria la sua trattazione oltre i limiti della costituzione del convenuto e che nelcaso di specie non solo la prima udienza ex art.183 c.p.c.si è svolta con trattazione scritta, impedendo al convenuto di controdedurre rispetto alle dette note di trattazione, ma si è svolta peraltro in violazione dell’art. 183 c.p.c., per essere stata decisa la questione preliminare di competenza dal giudice onorario, in mancanza peraltro di delega da parte del giudice professionale, da cui la nullità del provvedimento impugnato.

Conclude quindi per la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma.

L’istanza di regolamento è infondata.

E’ lo stesso ricorrente che afferma che il criterio del forum destinatae solutionis, di cui alla seconda parte dell’art. 20 c.p.c., non è stato contestato, giustificando la mancata contestazione con l’argomento che tale criterio di collegamento non verrebbe in rilievo in presenza di obbligazione derivante da illecito aquiliano, che ne determina l’illiquidità.

Trattasi di argomento manifestamente infondato, posto che, in tema dicompetenza territoriale, l'art. 20 cod. p roc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origineextracontrattuale.

Ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare lacompetenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi lacompetenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione(Cass. n. 5456 del 2014; n. 6626 del 2005).

Quanto al denunciato impedimento al convenuto di controdedurre sulla questione del foro di cui alla seconda parte dell’art. 20 c.p.c., va rammentato che l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale per mancata contestazione di tutti i fori è rilevabile d'ufficio, anche in sede di regolamento di competenza (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 20387 del 2019).

A quest’ultimo proposito, va rilevato in questa sede che anche il foro di cui all’art. 18 c.p.c. risulta contestato in modo incompleto, in quanto manca la contestazione relativa al domicilio, come si evince dalla comparsa di costituzione.

Al riguardo va rammentato che la contestazione della sussistenza delforo del giudice adito rende necessaria l'indicazionedi quello competente con riferimento, oltre che aifori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza; il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudicecompetente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti ifori possibilmente concorrenti (cfr. Cass. n. 14096 del 2020).

Infine, la denuncia di violazione processuale relativa al procedimento decisionale sulla competenza, indubbiamente proponibile nella presente sede (non viene in rilievo la giurisprudenza di questa Corte che esclude dall’ambito del regolamento la denuncia di violazioni di norme sostanziali o processuali diverse da quelle che regolano la competenza– da ultimo Cass. n. 21530 del 2020 – perché la violazione denunciata è pur sempre relativa alla decisione sulla competenza), è manifestamente infondata.

I giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall'art. 106 Cost., cosicché, in ipotesi siffatte, deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata (Cass. n. 22845 del 2016; n. 2047 del 2019).

Il procedimento in esame non rientra fra quelli per i quali l’art. 11, comma sesto, d. lgs. n. 116 del 2017 vieta l’assegnazione della trattazione di procedimenti civili di competenza del Tribunale ai giudici onorari di pace.

Le spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta l’istanza di regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Cosenza.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23925/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di COSENZA n. 1904/2023 depositata il 17/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera del 14/10/2024 dal Presidente di sezione [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Cosenza chiedendo la condanna al risarcimento del danno per avere subito, a seguito di denuncia-querela di carattere calunnioso proposta dal convenuto, un processo penale per i reati di appropriazione indebita e tentata truffa aggravata conclusosi con l’assoluzione per insussistenza del fatto. Il convenuto eccepì l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello di Roma, sul presupposto di essere residente in Roma e che, pur volendo fare riferimento al foro delle cause relative a diritti di obbligazione, la competenza per territorio si radicava comunque in Roma, essendo qui sorta l’obbligazione per avere l’Arlacchi depositato la denuncia-querela presso il Dipartimento di PS della Camera dei Deputati.Con sentenza di data 17 novembre 2023 il Tribunale di Cosenza rigettò l’eccezione di incompetenza territoriale. Premesso l’onere di formulare l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile indicando tutti i fori concorrenti, osservò il Tribunale quanto segue: «l’Arlacchi si è limitato ad escludere che ricorresse il foro generale delle persone fisiche (per essere egli residente a Roma e non nel circondario del tribunale di Cosenza) e che il tribunale di Cosenza sia competente ex art. 20 c.p.c. prima parte, facendo esclusivo riferimento al foro in cui l’obbligazione è sorta (individuato in Roma dove risulta depositata la denuncia - querela per fatti che l’attrice ha ritenuto integrare la fattispecie di calunnia). Non ha invece escluso il foro di cui all’art. 20 seconda parte c.p.c., in base al quale è competente il giudice del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita». Ha proposto istanza di regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] e resiste con una scrittura difensiva la controparte. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte, concludendo per il rigetto dell’istanza di regolamento. E’ stata presentata memoria da entrambe le parti. Considerato che: con l’articolato motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt.18, 20 e 38 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’eccezione di incompetenza territoriale era stata formulata richiamando la residenza in Roma del convenuto e la presentazione della denuncia-querela in Roma, presso il Dipartimento di PS della Camera dei Deputati, quale forum commissi delicti. Aggiunge che, come affermato nella memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., non trattandosi di obbligazioni liquide, ma di responsabilità extracontrattuale, il criterio attributivo di competenzadi cui alla seconda parte dell’art. 20 c.p.c., non viene in considerazione, adattandosi tale criterio solo a quelle aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie, ossia quelle liquide e determinate nel loro ammontare. Osserva infine che l’introduzione in giudizio conle note di trattazione di parte attrice del diverso thema decidendum costituito dalla remota eventualità di un forum destinatele solutionis rendeva necessaria la sua trattazione oltre i limiti della costituzione del convenuto e che nelcaso di specie non solo la prima udienza ex art.183 c.p.c.si è svolta con trattazione scritta, impedendo al convenuto di controdedurre rispetto alle dette note di trattazione, ma si è svolta peraltro in violazione dell’art. 183 c.p.c., per essere stata decisa la questione preliminare di competenza dal giudice onorario, in mancanza peraltro di delega da parte del giudice professionale, da cui la nullità del provvedimento impugnato. Conclude quindi per la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma. L’istanza di regolamento è infondata. E’ lo stesso ricorrente che afferma che il criterio del forum destinatae solutionis, di cui alla seconda parte dell’art. 20 c.p.c., non è stato contestato, giustificando la mancata contestazione con l’argomento che tale criterio di collegamento non verrebbe in rilievo in presenza di obbligazione derivante da illecito aquiliano, che ne determina l’illiquidità. Trattasi di argomento manifestamente infondato, posto che, in tema dicompetenza territoriale, l'art. 20 cod. p roc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origineextracontrattuale. Ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare lacompetenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi lacompetenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione(Cass. n. 5456 del 2014; n. 6626 del 2005). Quanto al denunciato impedimento al convenuto di controdedurre sulla questione del foro di cui alla seconda parte dell’art. 20 c.p.c., va rammentato che l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale per mancata contestazione di tutti i fori è rilevabile d'ufficio, anche in sede di regolamento di competenza (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 20387 del 2019). A quest’ultimo proposito, va rilevato in questa sede che anche il foro di cui all’art. 18 c.p.c. risulta contestato in modo incompleto, in quanto manca la contestazione relativa al domicilio, come si evince dalla comparsa di costituzione. Al riguardo va rammentato che la contestazione della sussistenza delforo del giudice adito rende necessaria l'indicazionedi quello competente con riferimento, oltre che aifori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza; il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudicecompetente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti ifori possibilmente concorrenti (cfr. Cass. n. 14096 del 2020). Infine, la denuncia di violazione processuale relativa al procedimento decisionale sulla competenza, indubbiamente proponibile nella presente sede (non viene in rilievo la giurisprudenza di questa Corte che esclude dall’ambito del regolamento la denuncia di violazioni di norme sostanziali o processuali diverse da quelle che regolano la competenza– da ultimo Cass. n. 21530 del 2020 – perché la violazione denunciata è pur sempre relativa alla decisione sulla competenza), è manifestamente infondata. I giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall'art. 106 Cost., cosicché, in ipotesi siffatte, deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata (Cass. n. 22845 del 2016; n. 2047 del 2019). Il procedimento in esame non rientra fra quelli per i quali l’art. 11, comma sesto, d. lgs. n. 116 del 2017 vieta l’assegnazione della trattazione di procedimenti civili di competenza del Tribunale ai giudici onorari di pace. Le spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta l’istanza di regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Cosenza. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n
Sentenza Cassazione n. 29237/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris