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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31661/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 7 ottobre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un reato di tentato furto aggravato e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo dei due ricorsi degli imputati, con il quale si dolgono della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità ed in particolare dell'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, atteso che dalla motivazione riesce a comprendersi l'iter logico-giuridico della decisione, e comunque è generico in quanto volto a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello senza attaccare le ragioni della decisione ed appare sostanzialmente volto ad invocare una rivalutazione del fatto; - che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti lamentano violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato atteso che, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è configurabile anche per il delitto tentato allorché sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044) e comunque, anche considerando solo il danno alla porta di ingresso, la Corte di appello ne ha escluso la tenuità con motivazione adeguata; - che il motivo è manifestamente infondato anche in relazione al trattamento sanzionatorio, atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche, sia in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento ai precedenti penali degli imputati ed alle modalità di commissione del fatto; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 2 1ft P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 7 ottobre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un reato di tentato furto aggravato e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo dei due ricorsi degli imputati, con il quale si dolgono della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità ed in particolare dell'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, atteso che dalla motivazione riesce a comprendersi l'iter logico-giuridico della decisione, e comunque è generico in quanto volto a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello senza attaccare le ragioni della decisione ed appare sostanzialmente volto ad invocare una rivalutazione del fatto; - che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti lamentano violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato atteso che, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è configurabile anche per il delitto tentato allorché sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044) e comunque, anche considerando solo il danno alla porta di ingresso, la Corte di appello ne ha escluso la tenuità con motivazione adeguata; - che il motivo è manifestamente infondato anche in relazione al trattamento sanzionatorio, atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche, sia in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento ai precedenti penali degli imputati ed alle modalità di commissione del fatto; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 2 1ft P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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