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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19345/2022

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27/05/2022 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29603-2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in SALERNO, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D'AMBROSIO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANIELLO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANIELLO, ROBERTO D'ANIELLO; – controricorrente – nonché contro F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOSUE' FERRAIOLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – intimati – avverso la sentenza n. 634/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/06/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Giovanni d’Ambrosio, con citazione innanzi al Tribunale di Nocera, chiese lo scioglimento della comunione creatasi sull’eredità della defunta moglie [OSCURATO:PERSONA], a tal fine evocando in giudizio i germani e nipoti della defunta.

All’esito del giudizio, nel quale i convenuti non si opposero allo scioglimento della comunione, il Tribunale assegnò all’attore un appezzamento di terreno in Angri, individuato al CT al foglio 3, partt. 201 e 619, mentre assegnò congiuntamente agli “eredi Ferraioli” altro appezzamento sempre in Angri, individuato al CT al foglio 6, part. 821, stabilendo a carico di questi ultimi, ed a favore di Giovanni d’Ambrosio, un conguaglio di € 46.469,00, ponendo infine a carico della sola [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 4.000,00 a titolo di frutti non percetti.

2. Propose appello [OSCURATO:PERSONA] D’AMBROSIO, quale erede dell’originario attore, nelle more deceduto.

All’esito del giudizio di gravame, la Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, attribuì a [OSCURATO:PERSONA] R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 2 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 D’AMBROSIO l’integralità dei terreni, ponendo a carico del medesimo ed a favore degli appellati un conguaglio di € 46.465,00, confermando la condanna [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione dell’importo di € 4.000,00.

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale affermò che, stante la natura non comodamente divisibile dei beni e la titolarità in capo all’appellante di una quota maggiore su di essi, pari a 2/3, tutti i terreni dovevano essere interamente attribuiti all’appellante.

3. Avverso detta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio sia quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] D’AMBROSIO.

Gli altro soggetti evocati sono rimasti intimati.

Le parti hanno depositato memorie.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell’eccezione contenuta nel controricorso -ove si eccepiva l’inammissibilità del ricorso per essere stato il medesimo notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contumaci nel giudizio di appello e decedute durante la pendenza di quest’ultimo- ha chiesto l’assegnazione di un termine per rinnovare la notifica del ricorso singolarmente agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in due motivi

1.1. Con il primo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.p.c.; R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 3 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo.

Lamenta il ricorso che la decisione impugnata, omettendo di considerare che i terreni in questione costituiscono due entità autonome e separate, sia pervenuta alla conclusione della indivisibilità dei medesimi, attribuendo gli stessi a [OSCURATO:PERSONA] D’AMBROSIO, nonostante i terreni in questione siano stati coltivati e migliorati dallo stesso ricorrente, con interesse economico ed individuale di quest’ultimo a continuare la coltivazione dei fondi.

1.2. Con il secondo motivo, subordinato al primo, si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.p.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo.

Il ricorso deduce l’assenza di motivazione sia in ordine alla indivisibilità del bene sia in ordine alla valutazione di preponderanza della domanda di assegnazione di [OSCURATO:PERSONA] D’AMBROSIO.

2.1. Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso, devono essere valutate preliminarmente le eccezioni in rito sollevate dal controricorrente, il quale ha dedotto: 1) l’inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso è stato notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimaste contumaci nel giudizio di appello e decedute prima della pubblicazione della sentenza di appello, sebbene la circostanza del decesso fosse nota all’odierno ricorrente; 2) l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire e difetto di legittimazione, laddove il ricorso medesimo è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale erede di GIUSEPPA R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 4 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 FERRAIOLI, atteso che quest’ultima, rimasta contumace nel giudizio di appello, nel giudizio di primo grado aveva solo formulato domanda di attribuzione congiunta con gli altri coeredi, non più coltivata in appello; 3) l’inesistenza di valida procura per il giudizio di cassazione rilasciata dal ricorrente prima della notifica del ricorso, dal momento che la copia del ricorso notificata al controricorrente risulterebbe priva della procura alle liti.

2.2. Esaminando in primo luogo quest’ultima eccezione, la stessa deve ritenersi infondata.

Questa Corte, infatti, ha chiarito che la procura ex artt. 83, terzo comma, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 35466 del 19/11/2021 - Rv. 662974 - 01).

Poiché il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reca materialmente congiunta la procura speciale rilasciata dal ricorrente per il presente giudizio di legittimità, deve ritenersi la infondatezza dell’eccezione, indipendentemente dal fatto che la copia notificata risultasse sprovvista della procura medesima.

2.3. Ritenuta la validità della procura deve invece escludersi che [OSCURATO:PERSONA] sia legittimato ad impugnare la decisione della Corte d’Appello nella veste di erede di [OSCURATO:PERSONA], non risultando che la stessa abbia formulato domanda di attribuzione in via esclusiva dei beni facenti parte della comunione. [OSCURATO:PERSONA], ove ancora vivente, avrebbe potuto, infatti, proporre R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 5 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 ricorso in sede di legittimità solo per impugnare la decisione della Corte d’Appello, nella parte in cui quest’ultima aveva riformato la decisione di primo grado che aveva, effettivamente, assegnato uno dei fondi in comunione agli “eredi Ferraioli”, ma non nella parte in cui detta decisione ha disatteso la domanda di assegnazione in via esclusiva dell’integralità dei beni ad un altro soggetto, e cioè l’odierno ricorrente.

Una legittimazione di quest’ultimo collegata alla sua veste di erede di [OSCURATO:PERSONA] non può ravvisarsi neppure in virtù della conferma, ad opera della decisione della Corte salernitana, della decisione di primo grado che ha condannato la sola [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione dell’importo di € 4.000,00 a titolo di frutti non percetti dai condividenti, atteso che tale capo della decisione non è stato fatto oggetto, nella presente sede, di specifico motivo di ricorso.

2.4. Per ciò che concerne l’eccezione relativa alla notifica del ricorso effettuato impersonalmente e collettivamente agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ed alla conseguente istanza del ricorrente di assegnazione di un termine per rinnovare la notifica- lo stesso deve essere esaminato alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 6 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 - Rv. 648755 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 (Rv. 626969 - 01).

Tale è la situazione nel caso in esame, in quanto deve ritenersi che i motivi di ricorso siano inammissibili, rendendosi quindi del tutto superflua un’attività di integrazione del contraddittorio.

3. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, nonostante la dichiarata subordinazione del secondo al primo, in quanto gli stessi propongono doglianze largamente coincidenti e, come appena affermato, devono ritenersi inammissibili.

In primo luogo, infatti, deve rilevarsi che -come peraltro eccepito dal controricorrente- il ricorso omette radicalmente ogni indicazione dell’atto o degli atti con cui il ricorrente avrebbe chiesto l’assegnazione dei terreni ed avrebbe dedotto la veste di coltivatore ultradecennale di entrambi i fondi.

Opera, quindi, il principio per cui qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019 - Rv. 656036 – 01; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 7 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 24/01/2019 - Rv. 652251 – 02; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018 - Rv. 650009 - 01).

In secondo luogo, occorre rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 - Rv. 658610 – 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 - Rv. 642805 - 02).

Nel caso di specie, per contro, si deve rilevare come -al di là delle doglianze circa la mancata valutazione della veste di pluriennale coltivatore dei fondi del ricorrente (per le quali valgono le considerazioni poc’anzi svolte)- il ricorso si limita a dedurre la violazione del disposto di cui agli artt. 718 e 720 c.c. senza in alcun modo attingere le considerazioni -adeguatamente motivate- svolte dalla Corte d’Appello circa la indivisibilità dei beni e la conseguente assegnazione integrale dei medesimi al controricorrente.

In particolare, il ricorso omette radicalmente di criticare la valorizzazione che la Corte territoriale ha operato sia della circostanza della titolarità in capo al ricorrente di una quota preponderante della comunione, sia della frammentazione dei beni medesimi che sarebbe derivata tenendo conto delle quote degli originari coeredi ed in tal modo finisce per ricondurre R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 8 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 il ragionamento della Corte territoriale -peraltro riprodotto in modo sommario e non adeguato- ad una violazione di legge argomentata in modo del tutto indeterminato e privo di riferimenti alla concreta ratio della decisione.

Va rammentato, allora, che in tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21612 del 28/07/2021 (Rv. 662057 - 01); Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 25888 del 15/12/2016 (Rv. 642161 - 01) – cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021 (Rv. 660352 - 02).

L’inammissibilità delle doglianze del ricorrente deriva, quindi, dal fatto che le stesse non solo si limitano a dedurre in modo del tutto generico la violazione o falsa applicazione di legge, senza in alcun modo individuare le affermazioni della decisione impugnata in cui tale R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 9 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Le considerazioni sinora svolte contribuiscono altresì a palesare, in ultimo luogo, la inammissibilità delle doglianze ancorate all’art. 360, n. 5), nel momento in cui le stesse deducono una motivazione a carattere “illogico e contraddittorio” (pag. 6 del ricorso) La censura, infatti, risulta inammissibile alla luce del principio per cui in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012- non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 – 01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 - 01).

Verificato il carattere non apparente della motivazione, e constatato che la deduzione del fatto storico di cui si lamenta l’omesso esame non risulta essere stata neppure ritualmente individuata negli atti R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 10 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 processuali dei precedenti gradi di giudizio, emerge con chiarezza che il motivo di ricorso mira, in realtà a sollecitare un inammissibile sindacato ad ampio spettro del merito della decisione impugnata.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 27 maggio 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 29603-2017 - Pagina n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
27/05/2022 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29603-2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in SALERNO, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D'AMBROSIO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANIELLO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANIELLO, ROBERTO D'ANIELLO; – controricorrente – nonché contro F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOSUE' FERRAIOLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – intimati – avverso la sentenza n. 634/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/06/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Giovanni d’Ambrosio, con citazione innanzi al Tribunale di Nocera, chiese lo scioglimento della comunione creatasi sull’eredità della defunta moglie [OSCURATO:PERSONA], a tal fine evocando in giudizio i germani e nipoti della defunta. All’esito del giudizio, nel quale i convenuti non si opposero allo scioglimento della comunione, il Tribunale assegnò all’attore un appezzamento di terreno in Angri, individuato al CT al foglio 3, partt. 201 e 619, mentre assegnò congiuntamente agli “eredi Ferraioli” altro appezzamento sempre in Angri, individuato al CT al foglio 6, part. 821, stabilendo a carico di questi ultimi, ed a favore di Giovanni d’Ambrosio, un conguaglio di € 46.469,00, ponendo infine a carico della sola [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 4.000,00 a titolo di frutti non percetti. 2. Propose appello [OSCURATO:PERSONA] D’AMBROSIO, quale erede dell’originario attore, nelle more deceduto. All’esito del giudizio di gravame, la Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, attribuì a [OSCURATO:PERSONA] R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 2 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 D’AMBROSIO l’integralità dei terreni, ponendo a carico del medesimo ed a favore degli appellati un conguaglio di € 46.465,00, confermando la condanna [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione dell’importo di € 4.000,00. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale affermò che, stante la natura non comodamente divisibile dei beni e la titolarità in capo all’appellante di una quota maggiore su di essi, pari a 2/3, tutti i terreni dovevano essere interamente attribuiti all’appellante. 3. Avverso detta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio sia quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] D’AMBROSIO. Gli altro soggetti evocati sono rimasti intimati. Le parti hanno depositato memorie. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell’eccezione contenuta nel controricorso -ove si eccepiva l’inammissibilità del ricorso per essere stato il medesimo notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contumaci nel giudizio di appello e decedute durante la pendenza di quest’ultimo- ha chiesto l’assegnazione di un termine per rinnovare la notifica del ricorso singolarmente agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in due motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.p.c.; R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 3 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo. Lamenta il ricorso che la decisione impugnata, omettendo di considerare che i terreni in questione costituiscono due entità autonome e separate, sia pervenuta alla conclusione della indivisibilità dei medesimi, attribuendo gli stessi a [OSCURATO:PERSONA] D’AMBROSIO, nonostante i terreni in questione siano stati coltivati e migliorati dallo stesso ricorrente, con interesse economico ed individuale di quest’ultimo a continuare la coltivazione dei fondi. 1.2. Con il secondo motivo, subordinato al primo, si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.p.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso deduce l’assenza di motivazione sia in ordine alla indivisibilità del bene sia in ordine alla valutazione di preponderanza della domanda di assegnazione di [OSCURATO:PERSONA] D’AMBROSIO. 2.1. Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso, devono essere valutate preliminarmente le eccezioni in rito sollevate dal controricorrente, il quale ha dedotto: 1) l’inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso è stato notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimaste contumaci nel giudizio di appello e decedute prima della pubblicazione della sentenza di appello, sebbene la circostanza del decesso fosse nota all’odierno ricorrente; 2) l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire e difetto di legittimazione, laddove il ricorso medesimo è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale erede di GIUSEPPA R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 4 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 FERRAIOLI, atteso che quest’ultima, rimasta contumace nel giudizio di appello, nel giudizio di primo grado aveva solo formulato domanda di attribuzione congiunta con gli altri coeredi, non più coltivata in appello; 3) l’inesistenza di valida procura per il giudizio di cassazione rilasciata dal ricorrente prima della notifica del ricorso, dal momento che la copia del ricorso notificata al controricorrente risulterebbe priva della procura alle liti. 2.2. Esaminando in primo luogo quest’ultima eccezione, la stessa deve ritenersi infondata. Questa Corte, infatti, ha chiarito che la procura ex artt. 83, terzo comma, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale (Cass. Sez. U - Sentenza n. 35466 del 19/11/2021 - Rv. 662974 - 01). Poiché il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reca materialmente congiunta la procura speciale rilasciata dal ricorrente per il presente giudizio di legittimità, deve ritenersi la infondatezza dell’eccezione, indipendentemente dal fatto che la copia notificata risultasse sprovvista della procura medesima. 2.3. Ritenuta la validità della procura deve invece escludersi che [OSCURATO:PERSONA] sia legittimato ad impugnare la decisione della Corte d’Appello nella veste di erede di [OSCURATO:PERSONA], non risultando che la stessa abbia formulato domanda di attribuzione in via esclusiva dei beni facenti parte della comunione. [OSCURATO:PERSONA], ove ancora vivente, avrebbe potuto, infatti, proporre R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 5 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 ricorso in sede di legittimità solo per impugnare la decisione della Corte d’Appello, nella parte in cui quest’ultima aveva riformato la decisione di primo grado che aveva, effettivamente, assegnato uno dei fondi in comunione agli “eredi Ferraioli”, ma non nella parte in cui detta decisione ha disatteso la domanda di assegnazione in via esclusiva dell’integralità dei beni ad un altro soggetto, e cioè l’odierno ricorrente. Una legittimazione di quest’ultimo collegata alla sua veste di erede di [OSCURATO:PERSONA] non può ravvisarsi neppure in virtù della conferma, ad opera della decisione della Corte salernitana, della decisione di primo grado che ha condannato la sola [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione dell’importo di € 4.000,00 a titolo di frutti non percetti dai condividenti, atteso che tale capo della decisione non è stato fatto oggetto, nella presente sede, di specifico motivo di ricorso. 2.4. Per ciò che concerne l’eccezione relativa alla notifica del ricorso effettuato impersonalmente e collettivamente agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ed alla conseguente istanza del ricorrente di assegnazione di un termine per rinnovare la notifica- lo stesso deve essere esaminato alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 6 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 - Rv. 648755 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 (Rv. 626969 - 01). Tale è la situazione nel caso in esame, in quanto deve ritenersi che i motivi di ricorso siano inammissibili, rendendosi quindi del tutto superflua un’attività di integrazione del contraddittorio. 3. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, nonostante la dichiarata subordinazione del secondo al primo, in quanto gli stessi propongono doglianze largamente coincidenti e, come appena affermato, devono ritenersi inammissibili. In primo luogo, infatti, deve rilevarsi che -come peraltro eccepito dal controricorrente- il ricorso omette radicalmente ogni indicazione dell’atto o degli atti con cui il ricorrente avrebbe chiesto l’assegnazione dei terreni ed avrebbe dedotto la veste di coltivatore ultradecennale di entrambi i fondi. Opera, quindi, il principio per cui qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019 - Rv. 656036 – 01; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 7 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 24/01/2019 - Rv. 652251 – 02; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018 - Rv. 650009 - 01). In secondo luogo, occorre rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 - Rv. 658610 – 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 - Rv. 642805 - 02). Nel caso di specie, per contro, si deve rilevare come -al di là delle doglianze circa la mancata valutazione della veste di pluriennale coltivatore dei fondi del ricorrente (per le quali valgono le considerazioni poc’anzi svolte)- il ricorso si limita a dedurre la violazione del disposto di cui agli artt. 718 e 720 c.c. senza in alcun modo attingere le considerazioni -adeguatamente motivate- svolte dalla Corte d’Appello circa la indivisibilità dei beni e la conseguente assegnazione integrale dei medesimi al controricorrente. In particolare, il ricorso omette radicalmente di criticare la valorizzazione che la Corte territoriale ha operato sia della circostanza della titolarità in capo al ricorrente di una quota preponderante della comunione, sia della frammentazione dei beni medesimi che sarebbe derivata tenendo conto delle quote degli originari coeredi ed in tal modo finisce per ricondurre R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 8 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 il ragionamento della Corte territoriale -peraltro riprodotto in modo sommario e non adeguato- ad una violazione di legge argomentata in modo del tutto indeterminato e privo di riferimenti alla concreta ratio della decisione. Va rammentato, allora, che in tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21612 del 28/07/2021 (Rv. 662057 - 01); Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 25888 del 15/12/2016 (Rv. 642161 - 01) – cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021 (Rv. 660352 - 02). L’inammissibilità delle doglianze del ricorrente deriva, quindi, dal fatto che le stesse non solo si limitano a dedurre in modo del tutto generico la violazione o falsa applicazione di legge, senza in alcun modo individuare le affermazioni della decisione impugnata in cui tale R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 9 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 violazione si sostanzierebbe, ma anche finiscono per sindacare una valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile nella presente sede di legittimità, una volta constatata la congruità della motivazione. Le considerazioni sinora svolte contribuiscono altresì a palesare, in ultimo luogo, la inammissibilità delle doglianze ancorate all’art. 360, n. 5), nel momento in cui le stesse deducono una motivazione a carattere “illogico e contraddittorio” (pag. 6 del ricorso) La censura, infatti, risulta inammissibile alla luce del principio per cui in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012- non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 – 01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 - 01). Verificato il carattere non apparente della motivazione, e constatato che la deduzione del fatto storico di cui si lamenta l’omesso esame non risulta essere stata neppure ritualmente individuata negli atti R.G. 29603-2017 - Pagina nr. 10 di 11 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29603/2017 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 19345/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 processuali dei precedenti gradi di giudizio, emerge con chiarezza che il motivo di ricorso mira, in realtà a sollecitare un inammissibile sindacato ad ampio spettro del merito della decisione impugnata. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 27 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 29603-2017 - Pagina n