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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 39777/2025

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 29/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato con il rito “de plano”. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e 447 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa per delitti di furto aggravato e tentata estorsione, commessi a Bisceglie in un periodo compreso tra il 21 gennaio 2025 e 10 marzo 2025.

2. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. e agli artt. 624 e 625 cod. pen.

Si deduce che il giudice di merito avrebbe dovuto assolvere l’imputato per l’assenza di prove idonee ad una pronuncia di colpevolezza.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto è stato presentato personalmente dall’imputato, recando in calce un «atto di delega al deposito» del ricorso medesimo conferito al difensore, senza che al difensore sia stata rilasciata procura speciale.

3.1. A seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, dep. 2018, Rv. 272010 – 01).

In continuità con l’affermazione di tale principio, questa Corte ha chiarito che anche avverso le sentenze di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente e che deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, chiarendo altresì che è irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 – 01).

3.2. Nel caso in esame, sebbene in calce all’atto sottoscritto dall’imputato vi sia un «atto di delega al deposito» del ricorso medesimo conferito al difensore, l'instaurazione di un valido rapporto processuale in sede di legittimità è preclusa dal mancato conferimento al difensore della procura speciale a presentare il ricorso in Cassazione, in applicazione dell'art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater, cod. proc. pen., disposizioni introdotte dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

È stato a tal proposito chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan, dep. 2024, Rv. 285984 – 01).

4. Ne consegue l’inammissibilità del proposto ricorso, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen. 5.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 29/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato con il rito “de plano”. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e 447 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa per delitti di furto aggravato e tentata estorsione, commessi a Bisceglie in un periodo compreso tra il 21 gennaio 2025 e 10 marzo 2025. 2. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. e agli artt. 624 e 625 cod. pen. Si deduce che il giudice di merito avrebbe dovuto assolvere l’imputato per l’assenza di prove idonee ad una pronuncia di colpevolezza. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto è stato presentato personalmente dall’imputato, recando in calce un «atto di delega al deposito» del ricorso medesimo conferito al difensore, senza che al difensore sia stata rilasciata procura speciale. 3.1. A seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, dep. 2018, Rv. 272010 – 01). In continuità con l’affermazione di tale principio, questa Corte ha chiarito che anche avverso le sentenze di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente e che deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, chiarendo altresì che è irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 – 01). 3.2. Nel caso in esame, sebbene in calce all’atto sottoscritto dall’imputato vi sia un «atto di delega al deposito» del ricorso medesimo conferito al difensore, l'instaurazione di un valido rapporto processuale in sede di legittimità è preclusa dal mancato conferimento al difensore della procura speciale a presentare il ricorso in Cassazione, in applicazione dell'art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater, cod. proc. pen., disposizioni introdotte dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. È stato a tal proposito chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan, dep. 2024, Rv. 285984 – 01). 4. Ne consegue l’inammissibilità del proposto ricorso, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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