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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 26328/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusionale depositata dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, non presente all'udienza, nonostante la richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 12 dicembre 2022 il Tribunale di Milano, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza applicativa di misura cautelare carceraria emessa il 10 novembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per i reati di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 legge n. 497/1974 a lui ascritti per avere, tra il 14 e il 21 novembre 2020, detenuto e portato in luogo pubblico tre pistole con relativo munizionamento e una pistola mitragliatrice Skorpion con munizioni, costituente arma da guerra, ricevendole da soggetti affiliati ad una cosca di 'ndrangheta operante nella zona di Rho.

Il Tribunale ha dato atto che l'[OSCURATO:PERSONA] non è stato rintracciato e che, secondo le indicazioni della moglie, egli si è recato in Marocco il 13 settembre 2022.

Il Tribunale ha richiamato i fatti e gli indizi esposti nell'ordinanza genetica.

Le intercettazioni svolte a carico della cosca in questione, che hanno portato all'applicazione di misure cautelari a carico di molti indagati, hanno dimostrato che il ricorrente, insieme ad un complice, ha acquistato da un affiliato alla cosca le armi indicate nelle tre imputazioni elevate a suo carico.

In occasione del fatto commesso il 21 novembre 2020, inoltre, gli operanti hanno osservato l'incontro tra il ricorrente, il suo complice e due affiliati, hanno pedinato e controllato l'auto su cui i quattro si trovavano insieme ad un quinto soggetto riuscito a fuggire, ed hanno rinvenuto addosso all'[OSCURATO:PERSONA] la somma di € 1.290,00 e due telefoni cellulari.

Dalle intercettazioni è risultato che l'incontro era finalizzato ad acquistare la mitraglietta Skorpion, che il fuggitivo ha portato via con sé.

Il Tribunale ha in primo luogo ribadito la piena e certa identificazione dell'indagato.

Il difensore aveva eccepito che il 21 novembre 2020 lo [OSCURATO:PERSONA], essendo privo di documenti, era stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici ma questi non sono allegati agli atti trasmessi dal Pubblico ministero, con la conseguenza che la sua identificazione era rimasta incerta.

Secondo il Tribunale, invece, l'annotazione di polizia giudiziaria attestante l'avvenuta effettuazione dei predetti rilievi ha dimostrato con certezza che lo [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato con le proprie impronte digitali, e che si trattava dello stesso soggetto che era stato fermato insieme ai complici; l'omessa trasmissione del relativo verbale era irrilevante, perché l'attività svolta era sufficientemente dimostrata dalla predetta annotazione.

Ha ribadito poi la sussistenza delle esigenze cautelari ravvisate dal G.i.p., in particolare il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione dei reati, stante la gravità dei delitti commessi e la personalità dell'indagato.

I reati erano gravi perché consistenti in un traffico di armi accertato in un breve lasso di tempo, relativo ad armi anche da guerra e compiuto entrando in contatto con un'organizzazione di stampo mafioso.

L'indagato appariva dotato di notevole pericolosità, sia per i suoi contatti con persone di elevato spessore criminale, in quanto sospettate di appartenere ad una cosca di indrangheta, sia per le denunce riportate per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, sia per la sua condotta attuale, essendosi sottratto all'esecuzione della misura cautelare rendendosi irreperibile presso la sua residenza e il suo domicilio, per quanto noto, recandosi all'estero.

Per tale ultimo motivo il Tribunale ha respinto anche la richiesta di sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, ritenendola palesemente inadeguata a fronteggiare le predette esigenze.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, censurando con un unico motivo la carenza e illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla gravità indiziaria, per l'assenza di prova della propria identificazione.

Il Tribunale ha ritenuto provato che egli, sedicente al momento del fermo, fosse stato correttamente identificato, perché ciò sarebbe attestato dall'annotazione redatta il 24 novembre 2020 dagli agenti operanti, ma si è eccepito che in questa si afferma non di avere proceduto ai rilievi fotodattiloscopici bensì che il fermato, unitamente ad un complice, è stato accompagnato al Commissariato di Rho-Fiera per tali adempimenti.

Si è anche dedotto che il verbale relativo alla effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici non risulta allegato agli atti trasmessi dal Pubblico ministero, né vi è allegato un elenco degli eventuali precedenti dattiloscopici, con conseguente mancanza della certezza dell'identità del soggetto fermato, non essendo dimostrato che egli sia stato effettivamente identificato in modo sicuro.

La motivazione con cui il Tribunale ha respinto tale eccezione è eccentrica rispetto al reale contenuto dell'annotazione di servizio datata 24/11/2020, e quindi è di fatto omessa.

Infatti, tale annotazione non attesta, come afferma il Tribunale, l'avvenuta effettuazione dei predetti rilievi, ma solo l'accompagnamento del fermato ad un altro ufficio, e non vi è alcuna conferma che qui si sia provveduto alla sua formale identificazione.

Il provvedimento del Tribunale del Riesame è pertanto nullo, non avendo di fatto risposto alla doglianza in punto di gravità indiziaria.3.

Con memoria depositata in data 7 marzo 2023 il difensore ha ribadito i motivi del ricorso, sottolineando che l'annotazione di polizia giudiziaria citata dal Tribunale attesta l'esecuzione dei rilievi solo "de relato" e quindi non può in realtà attestarla in modo certo e credibile.

Inoltre, in essa non si afferma mai di avere identificato il fermato con un documento, per cui egli è rimasto sedicente.

Il Tribunale si è limitato a riportare la medesima, erronea affermazione dell'ordinanza genetica circa il contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza.

1.1. L'annotazione di servizio datata 24 novembre 2020 contiene la precisa attestazione dell'essere stato l'[OSCURATO:PERSONA] sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, in quanto afferma che «i due stranieri sono stati quindi sottoposti a rilievi fotodattiloscopici e ad accertamenti dattiloscopici», così come lo stesso ricorrente riporta nel suo ricorso.

Il fatto che, per effettuare tale adempimento, l'indagato sia stato accompagnato presso un diverso commissariato è irrilevante, in quanto il contenuto dell'annotazione dimostra che esso è stato realmente eseguito.

Tale annotazione, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale, è un atto fidefaciente, e non risulta che il ricorrente ne abbia contestato la veridicità: credere, perciò, che l'attività attestata sia stata realmente eseguita non è un mero atto di fede, come sostiene il ricorrente, ma è la corretta valutazione di un atto che fa prova fino a querela di falso delle attività svolte, che possono essere anche riferite come svolte da altro soggetto, diverso dal firmatario.

Né è corretta l'affermazione del ricorrente, secondo cui tale annotazione attesta l'esecuzione dei rilievi solo "de relato" e quindi non ha forza fidefaciente: l'ufficiale firmatario riferisce in modo diretto l'avvenuta effettuazione della identificazione mediante i rilievi fotodattiloscopici, la cui esistenza è quindi provata con certezza.

La mancata trasmissione al Tribunale del riesame del relativo atto da parte del Pubblico ministero non è, inoltre, rilevante, in quanto questi è tenuto a trasmettere solo gli atti necessari per fondare la richiesta di misura cautelare; in questo caso la predetta annotazione di servizio attestante l'identificazione certa dell'indagato (cfr., tra le molte, Sez. 4, n. 53168 del 05/10/2017, Rv. 271682).Neppure risulta che il ricorrente abbia mai richiesto il deposito del verbale di identificazione e dell'esito dei rilievi effettuati a proprio carico, al fine di verificarne l'esistenza e la correttezza.

1.2. L'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici impone di ritenere che l'indagato sia stato identificato con certezza, essendo scientificamente provata l'unicità delle impronte digitali, attraverso le quali è possibile accertare l'identità di un soggetto anche qualora fornisca generalità diverse.

Peraltro, deve sottolinearsi che non è provato, né è stato asserito dal ricorrente, che lo stesso abbia fornito generalità false o sia solito usare altri nominativi: è quindi applicabile il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui «l'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni» (Sez. 4, n. 19044 del 29/03/2017, Rv. 269887).

1.3. L'identità dell'indagato è stata quindi appurata in modo certo, e, stante la corrispondenza tra la persona fermata dalla polizia e sottoposta a controllo, e quella nei confronti della quale è stata emessa la misura cautelare, il quadro indiziario, a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], appare grave e sussistente.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Il ricorrente risulta essere stato sottoposto alla misura cautelare carceraria; il suo stato di detenzione impone pertanto l'effettuazione degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusionale depositata dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, non presente all'udienza, nonostante la richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12 dicembre 2022 il Tribunale di Milano, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza applicativa di misura cautelare carceraria emessa il 10 novembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per i reati di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 legge n. 497/1974 a lui ascritti per avere, tra il 14 e il 21 novembre 2020, detenuto e portato in luogo pubblico tre pistole con relativo munizionamento e una pistola mitragliatrice Skorpion con munizioni, costituente arma da guerra, ricevendole da soggetti affiliati ad una cosca di 'ndrangheta operante nella zona di Rho. Il Tribunale ha dato atto che l'[OSCURATO:PERSONA] non è stato rintracciato e che, secondo le indicazioni della moglie, egli si è recato in Marocco il 13 settembre 2022. Il Tribunale ha richiamato i fatti e gli indizi esposti nell'ordinanza genetica. Le intercettazioni svolte a carico della cosca in questione, che hanno portato all'applicazione di misure cautelari a carico di molti indagati, hanno dimostrato che il ricorrente, insieme ad un complice, ha acquistato da un affiliato alla cosca le armi indicate nelle tre imputazioni elevate a suo carico. In occasione del fatto commesso il 21 novembre 2020, inoltre, gli operanti hanno osservato l'incontro tra il ricorrente, il suo complice e due affiliati, hanno pedinato e controllato l'auto su cui i quattro si trovavano insieme ad un quinto soggetto riuscito a fuggire, ed hanno rinvenuto addosso all'[OSCURATO:PERSONA] la somma di € 1.290,00 e due telefoni cellulari. Dalle intercettazioni è risultato che l'incontro era finalizzato ad acquistare la mitraglietta Skorpion, che il fuggitivo ha portato via con sé. Il Tribunale ha in primo luogo ribadito la piena e certa identificazione dell'indagato. Il difensore aveva eccepito che il 21 novembre 2020 lo [OSCURATO:PERSONA], essendo privo di documenti, era stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici ma questi non sono allegati agli atti trasmessi dal Pubblico ministero, con la conseguenza che la sua identificazione era rimasta incerta. Secondo il Tribunale, invece, l'annotazione di polizia giudiziaria attestante l'avvenuta effettuazione dei predetti rilievi ha dimostrato con certezza che lo [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato con le proprie impronte digitali, e che si trattava dello stesso soggetto che era stato fermato insieme ai complici; l'omessa trasmissione del relativo verbale era irrilevante, perché l'attività svolta era sufficientemente dimostrata dalla predetta annotazione. Ha ribadito poi la sussistenza delle esigenze cautelari ravvisate dal G.i.p., in particolare il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione dei reati, stante la gravità dei delitti commessi e la personalità dell'indagato. I reati erano gravi perché consistenti in un traffico di armi accertato in un breve lasso di tempo, relativo ad armi anche da guerra e compiuto entrando in contatto con un'organizzazione di stampo mafioso. L'indagato appariva dotato di notevole pericolosità, sia per i suoi contatti con persone di elevato spessore criminale, in quanto sospettate di appartenere ad una cosca di indrangheta, sia per le denunce riportate per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, sia per la sua condotta attuale, essendosi sottratto all'esecuzione della misura cautelare rendendosi irreperibile presso la sua residenza e il suo domicilio, per quanto noto, recandosi all'estero. Per tale ultimo motivo il Tribunale ha respinto anche la richiesta di sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, ritenendola palesemente inadeguata a fronteggiare le predette esigenze. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, censurando con un unico motivo la carenza e illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla gravità indiziaria, per l'assenza di prova della propria identificazione. Il Tribunale ha ritenuto provato che egli, sedicente al momento del fermo, fosse stato correttamente identificato, perché ciò sarebbe attestato dall'annotazione redatta il 24 novembre 2020 dagli agenti operanti, ma si è eccepito che in questa si afferma non di avere proceduto ai rilievi fotodattiloscopici bensì che il fermato, unitamente ad un complice, è stato accompagnato al Commissariato di Rho-Fiera per tali adempimenti. Si è anche dedotto che il verbale relativo alla effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici non risulta allegato agli atti trasmessi dal Pubblico ministero, né vi è allegato un elenco degli eventuali precedenti dattiloscopici, con conseguente mancanza della certezza dell'identità del soggetto fermato, non essendo dimostrato che egli sia stato effettivamente identificato in modo sicuro. La motivazione con cui il Tribunale ha respinto tale eccezione è eccentrica rispetto al reale contenuto dell'annotazione di servizio datata 24/11/2020, e quindi è di fatto omessa. Infatti, tale annotazione non attesta, come afferma il Tribunale, l'avvenuta effettuazione dei predetti rilievi, ma solo l'accompagnamento del fermato ad un altro ufficio, e non vi è alcuna conferma che qui si sia provveduto alla sua formale identificazione. Il provvedimento del Tribunale del Riesame è pertanto nullo, non avendo di fatto risposto alla doglianza in punto di gravità indiziaria.3. Con memoria depositata in data 7 marzo 2023 il difensore ha ribadito i motivi del ricorso, sottolineando che l'annotazione di polizia giudiziaria citata dal Tribunale attesta l'esecuzione dei rilievi solo "de relato" e quindi non può in realtà attestarla in modo certo e credibile. Inoltre, in essa non si afferma mai di avere identificato il fermato con un documento, per cui egli è rimasto sedicente. Il Tribunale si è limitato a riportare la medesima, erronea affermazione dell'ordinanza genetica circa il contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza. 1.1. L'annotazione di servizio datata 24 novembre 2020 contiene la precisa attestazione dell'essere stato l'[OSCURATO:PERSONA] sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, in quanto afferma che «i due stranieri sono stati quindi sottoposti a rilievi fotodattiloscopici e ad accertamenti dattiloscopici», così come lo stesso ricorrente riporta nel suo ricorso. Il fatto che, per effettuare tale adempimento, l'indagato sia stato accompagnato presso un diverso commissariato è irrilevante, in quanto il contenuto dell'annotazione dimostra che esso è stato realmente eseguito. Tale annotazione, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale, è un atto fidefaciente, e non risulta che il ricorrente ne abbia contestato la veridicità: credere, perciò, che l'attività attestata sia stata realmente eseguita non è un mero atto di fede, come sostiene il ricorrente, ma è la corretta valutazione di un atto che fa prova fino a querela di falso delle attività svolte, che possono essere anche riferite come svolte da altro soggetto, diverso dal firmatario. Né è corretta l'affermazione del ricorrente, secondo cui tale annotazione attesta l'esecuzione dei rilievi solo "de relato" e quindi non ha forza fidefaciente: l'ufficiale firmatario riferisce in modo diretto l'avvenuta effettuazione della identificazione mediante i rilievi fotodattiloscopici, la cui esistenza è quindi provata con certezza. La mancata trasmissione al Tribunale del riesame del relativo atto da parte del Pubblico ministero non è, inoltre, rilevante, in quanto questi è tenuto a trasmettere solo gli atti necessari per fondare la richiesta di misura cautelare; in questo caso la predetta annotazione di servizio attestante l'identificazione certa dell'indagato (cfr., tra le molte, Sez. 4, n. 53168 del 05/10/2017, Rv. 271682).Neppure risulta che il ricorrente abbia mai richiesto il deposito del verbale di identificazione e dell'esito dei rilievi effettuati a proprio carico, al fine di verificarne l'esistenza e la correttezza. 1.2. L'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici impone di ritenere che l'indagato sia stato identificato con certezza, essendo scientificamente provata l'unicità delle impronte digitali, attraverso le quali è possibile accertare l'identità di un soggetto anche qualora fornisca generalità diverse. Peraltro, deve sottolinearsi che non è provato, né è stato asserito dal ricorrente, che lo stesso abbia fornito generalità false o sia solito usare altri nominativi: è quindi applicabile il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui «l'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni» (Sez. 4, n. 19044 del 29/03/2017, Rv. 269887). 1.3. L'identità dell'indagato è stata quindi appurata in modo certo, e, stante la corrispondenza tra la persona fermata dalla polizia e sottoposta a controllo, e quella nei confronti della quale è stata emessa la misura cautelare, il quadro indiziario, a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], appare grave e sussistente. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. Il ricorrente risulta essere stato sottoposto alla misura cautelare carceraria; il suo stato di detenzione impone pertanto l'effettuazione degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 26328/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris