CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 37059/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Campobasso dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di revocazione delle confische di prevenzione di alcuni beni immobili proposta, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (soggetti estranei al procedimento di applicazione della misura) sull'assunto del difetto originario dei presupposti della misura patrimoniale - asseritamente fondata sulla pericolosità generica dei proposti ai sensi dell'art. 1, n. 1) e n. 2), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (disposizioni poi confluite nell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011) - a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, stante, da un lato, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma di cui al n. 1) e, dall'altro lato, l'insussistenza delle condizioni legittimanti la misura nell'ipotesi di cui al n. 2), secondo i criteri interpretativi di quest'ultima disposizione indicati dalla Corte costituzionale. Dopo avere rilevato che le proposte di applicazione della misura di prevenzione erano state formulate prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, la Corte d'appello di Campobasso reputava che, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall'art. 117 dello stesso decreto - secondo cui: «[l]e disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti» -, nella specie non era applicabile la revocazione della confisca prevista dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 e devoluta alla corte d'appello, mentre doveva ritenersi esperibile il rimedio, previsto dal previgente art. 7 della legge n. 1423 del 1956, della revoca della misura, demandato all'organo che aveva emanato il provvedimento, con la conseguente competenza del Tribunale di Pescara, cui trasmetteva gli atti. 2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte d'appello di Campobasso, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidati a un unico motivo, con il quale deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117 dello stesso decreto e all'art. 7 della «previgente L 1421/1957», nonché la «competenza della Corte di appello di Campobasso ex art.11 bis c.p.p.». I ricorrenti rappresentano che - posto che le Sezioni Unite della Corte di cassazione (è citata Sez. U, n. 23042 del 16/12/2021 [recte: Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021]) hanno affermato che il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011, al fine di fare valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è la richiesta di revocazione prevista dall'art. 28, comma 2, del decreto citato -, poiché detta sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche della norma previgente al d.lgs. n. 159 del 2011 di cui all'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, ne discende che «va da sé che la Corte d'Appello di Campobasso si sarebbe dovuta ritenere competente a decidere, essendo stata investita sulle questioni afferenti gli originari presupposti applicativi dei decreti di confisca».[OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Preliminarmente, si deve rilevare come non sia in contestazione il fatto che, nella specie, le proposte di applicazione della misura di prevenzione erano state formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011. 3. Ciò rilevato, l'inapplicabilità alla fattispecie di causa della revocazione disciplinata dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 discende dell'inequivoco tenore letterale della già citata disposizione transitoria dettata dall'art. 117 di tale decreto, la quale prevede che le nuove norme del libro I in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali - tra le quali non vi è ragione di escludere il rimedio previsto dall'art. 28 - non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 2011), sia già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione, stabilendo l'ultrattività, in tale caso, della disciplina previgente. Contrariamente a quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, tale inapplicabilità alla fattispecie di causa del rimedio previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 non è smentita dalla sentenza delle Sezioni Unite Fiorentino (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, Fiorentino, Rv. 282474-01), la quale ha affermato il principio che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011, al fine di fare valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del decreto citato e non, invece, quello dell'incidente di esecuzione. Tale principio, infatti, si riferisce alle misure di prevenzione la cui proposta sia stata formulata dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159 del 2011), come risulta chiaramente dal passo della motivazione della sentenza Fiorentino nel quale le Sezioni Unite hanno puntualizzato che, «[i]n limine, mette conto precisare che, come risulta dal decreto del Tribunale di Monza del 18 febbraio 2013 applicativo della misura di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la relativa proposta risale al 20 dicembre 2011, ossia a epoca successiva al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore della normativa introdotta dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sicché, in forza della norma transitoria di cui all'art. 117 di tale d.lgs., la disciplina di riferimento del caso di specie deve essere rinvenuta nella nuova normativa dettata dal testo unico».Si deve perciò ribadire il principio, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, attribuito dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 alla competenza della corte di appello, non si applica con riferimento ai provvedimenti adottati prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.) per i quali la competenza per la revoca spetta all'organo giudicante che aveva disposto la confisca, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 (Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283-01; nello stesso senso, in precedenza: Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, Pipitone, Rv. 258599-01; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257116-01). 4. Correttamente, quindi, la Corte d'appello di Campobasso ha individuato il rimedio applicabile alle confische di prevenzione per cui è causa per fare valere il difetto originario dei presupposti della misura a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2019 in quello, previgente all'entrata in vigore del nuovo Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, della revoca di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, in ordine alla quale è competente «l'organo dal quale fu emanato» il provvedimento di prevenzione (individuato, nella specie, nel Tribunale di Pescara). Si deve infatti rammentare che, prima del nuovo Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e, quindi, prima dell'introduzione dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, le Sezioni Unite di questa Corte avevano affermato il principio secondo cui il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2- ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1975 n. 575, è suscettibile di revoca ex tunc a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955-01). Alla luce di tale principio, si deve quindi ritenere che il rimedio esperibile avverso le decisioni definitive sulla confisca di prevenzione per le quali la relativa proposta risulti formulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 al fine di fare valere l'invalidità genetica della misura per il difetto originario dei presupposti della stessa a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 sia effettivamente costituito dalla revoca (ex tune ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, in ordine alla quale è competente, come si è detto, l'organo dal quale il provvedimento di confisca fu emanato. 5. Pertanto, nessuna inosservanza o erronea applicazione di legge è stata commessa dalla Corte d'appello di Campobasso col ritenere l'applicabilità, nel caso di specie, del rimedio previsto dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 e la conseguente competenza del Tribunale di Pescara, quale organo che aveva emanato i provvedimenti di confisca. 6. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per un motivo manifestamente infondato, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagam