CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12888/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]sul ricorso iscritto al n. 27347/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] CONTRORICORRENTE avverso la SENTENZA n. 58/2022 emessa da COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 3.800,00, oltre spese prenotate a debito Roma, il 28 ap