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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 32562/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28453-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 398/2021 depositata il06/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Macerata, [OSCURATO:PERSONA], Antonio e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quest’ultimo anche iure proprio, al fine di sentirli condannare alla refusione nei suoi confronti degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che aveva versato al Comune di Corridonia.

A fondamento della propria pretesa, l'attore dedusse che il 31 maggio 2000 aveva acquistato, per un importo pari ad € 32.869,23, un lotto di terreno da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui quest'ultimo garantiva l'edificabilità così come previsto dalla convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Corridonia e di aver contestualmente sottoscritto una scrittura privata ove Tommaso e [OSCURATO:PERSONA] si erano impegnati a farsi interamente carico del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria eventualmente disposti dal Comune di Corridonia.

Si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando tutto quanto ex adverso dedotto e allegando la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] che annullava la concessione edilizia ottenuta dal Ruggeri per aver realizzato un fabbricato abusivo sul terreno acquistato, in seguito confermata dal Consiglio di Stato.

Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 499/2016, rigettò la domanda attorea.

2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinnanzi alla Corte di Appello di Ancona, sostenendo che la scrittura privata prevedeva come unica condizione per il sorgere dell'obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sola richiesta da parte del Comune di Corridonia.

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 398/2021, ha rigettato il gravame ritenendo che la scrittura privata doveva essere necessariamente ritenuta collegata al rogito di vendita del terreno, con la conseguenza che l'obbligo di pagamento degli oneri a fronte di eventuali richieste dell'ente doveva essere considerato riferito allo statuto urbanistico della Zona così come indicato nell'atto di compravendita e vigente in quel momento.

Nel caso di specie, siccome il Consiglio di Stato aveva definitivamente accertato che il Ruggeri aveva realizzato un fabbricato interamente abusivo su quel terreno, aveva annullato la concessione originaria e statuito che la relativa sanatoria era possibile, ma soltanto applicando la destinazione urbanistica dell'area vigente in quel momento, e dunque con l'applicazione di oneri di urbanizzazione, il Giudice dell'Appello ha ritenuto che i venditori non potevano essere chiamati a tenere indenne il Ruggeri da un pagamento che non ci sarebbe stato se il fabbricato non fosse stato realizzato abusivamente.

3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non svolge attività difensiva.

Considerato che: 4.1.Con il primo motivo, il ricorrente, ex art. 360, co.1, n.3 c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1362 e 1363 del Codice Civile.

In particolare, il ricorrente censura la decisione del Giudice del gravame per non aver applicato correttamente i canoni ermeneutici del contratto, ritenendo erroneamente che la scrittura privata dovesse essere interpretata alla luce del rogito di vendita del terreno e dunque riferita unicamente alla disciplina urbanistica vigente al momento della compravendita, sebbene alcun riferimento letterale allo statuto urbanistico vigente era presente nel contratto.

Così come, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente interpretato la scrittura privata alla luce di circostanze esterne al giudizio civile, quali le sentenze del TAR Marche e del Consiglio di Stato di accertamento dell'abusività del fabbricato costruito dal Ruggeri, piuttosto che considerare la comune intenzione tra le parti. 4.2.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.36 e 38 d.P.R. n. 380/2

001. Nello specifico, la Corte di Appello avrebbe fornito un'errata interpretazione delle norme amministrative che disciplinano la presente materia, non qualificando correttamente le opere realizzate da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 36 e 38 d.P.R. n.380/2001.

Nel caso di specie, il Giudice dell'impugnazione non avrebbe considerato che la concessione urbanistica sarebbe stata annullata dal TAR per vizi formali e non sostanziali, giacché la concessione è stata rilasciata per una scorretta interpretazione della disciplina urbanistica da parte di uffici comunali e non per una condotta illecita imputabile al ricorrente.

5. Il primo motivo è inammissibile.

Ed invero, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha più volte ribadito come “l'interpretazione del contratto, traducendosi in un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

“ (Cass., Sez.

L, sent. n. 10745/22) e che ”posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.”( Cass. n. 9461/21).

A tal proposito, il ricorrente non allega alcuna specifica doglianza in ordine alle ragioni per le quali ritiene che i criteri ermeneutici sarebbero stati applicati scorrettamente dalla Corte di Appello, la quale, peraltro, ha correttamente interpretato la scrittura privata anche alla luce degli atti collegati ad essa, quale il contratto di compravendita, con la conseguenza che la censura del ricorrente è finalizzata a sollecitare una diversa interpretazione della scrittura privata, alternativa a quella del Giudice di Appello, sostanziandosi in una rivalutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità. 5.1.Il secondo motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità, giacché non coglie la ratio decidendi della Corte di Appello di Ancona, la quale per l'appunto, ha escluso la sussistenza di qualsivoglia obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di pagamento degli oneri di urbanizzazione, non sulla base di una qualificazione del fabbricato del Ruggeri, ma interpretando la scrittura privata come ricompresa, assieme al contratto di compravendita del terreno, in un'unica complessa operazione negoziale, ritenendo che tale obbligo doveva riferirsi allo statuto urbanistico in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita e non a quello vigente al momento della sanatoria.

6. Le spese seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 - quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.100, oltre Euro 200 per esborsi, accessori di legge e spesegenerali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28453-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 398/2021 depositata il06/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Macerata, [OSCURATO:PERSONA], Antonio e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quest’ultimo anche iure proprio, al fine di sentirli condannare alla refusione nei suoi confronti degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che aveva versato al Comune di Corridonia. A fondamento della propria pretesa, l'attore dedusse che il 31 maggio 2000 aveva acquistato, per un importo pari ad € 32.869,23, un lotto di terreno da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui quest'ultimo garantiva l'edificabilità così come previsto dalla convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Corridonia e di aver contestualmente sottoscritto una scrittura privata ove Tommaso e [OSCURATO:PERSONA] si erano impegnati a farsi interamente carico del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria eventualmente disposti dal Comune di Corridonia. Si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando tutto quanto ex adverso dedotto e allegando la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] che annullava la concessione edilizia ottenuta dal Ruggeri per aver realizzato un fabbricato abusivo sul terreno acquistato, in seguito confermata dal Consiglio di Stato. Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 499/2016, rigettò la domanda attorea. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinnanzi alla Corte di Appello di Ancona, sostenendo che la scrittura privata prevedeva come unica condizione per il sorgere dell'obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sola richiesta da parte del Comune di Corridonia. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 398/2021, ha rigettato il gravame ritenendo che la scrittura privata doveva essere necessariamente ritenuta collegata al rogito di vendita del terreno, con la conseguenza che l'obbligo di pagamento degli oneri a fronte di eventuali richieste dell'ente doveva essere considerato riferito allo statuto urbanistico della Zona così come indicato nell'atto di compravendita e vigente in quel momento. Nel caso di specie, siccome il Consiglio di Stato aveva definitivamente accertato che il Ruggeri aveva realizzato un fabbricato interamente abusivo su quel terreno, aveva annullato la concessione originaria e statuito che la relativa sanatoria era possibile, ma soltanto applicando la destinazione urbanistica dell'area vigente in quel momento, e dunque con l'applicazione di oneri di urbanizzazione, il Giudice dell'Appello ha ritenuto che i venditori non potevano essere chiamati a tenere indenne il Ruggeri da un pagamento che non ci sarebbe stato se il fabbricato non fosse stato realizzato abusivamente. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non svolge attività difensiva. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo, il ricorrente, ex art. 360, co.1, n.3 c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1362 e 1363 del Codice Civile. In particolare, il ricorrente censura la decisione del Giudice del gravame per non aver applicato correttamente i canoni ermeneutici del contratto, ritenendo erroneamente che la scrittura privata dovesse essere interpretata alla luce del rogito di vendita del terreno e dunque riferita unicamente alla disciplina urbanistica vigente al momento della compravendita, sebbene alcun riferimento letterale allo statuto urbanistico vigente era presente nel contratto. Così come, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente interpretato la scrittura privata alla luce di circostanze esterne al giudizio civile, quali le sentenze del TAR Marche e del Consiglio di Stato di accertamento dell'abusività del fabbricato costruito dal Ruggeri, piuttosto che considerare la comune intenzione tra le parti. 4.2.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.36 e 38 d.P.R. n. 380/2 001. Nello specifico, la Corte di Appello avrebbe fornito un'errata interpretazione delle norme amministrative che disciplinano la presente materia, non qualificando correttamente le opere realizzate da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 36 e 38 d.P.R. n.380/2001. Nel caso di specie, il Giudice dell'impugnazione non avrebbe considerato che la concessione urbanistica sarebbe stata annullata dal TAR per vizi formali e non sostanziali, giacché la concessione è stata rilasciata per una scorretta interpretazione della disciplina urbanistica da parte di uffici comunali e non per una condotta illecita imputabile al ricorrente. 5. Il primo motivo è inammissibile. Ed invero, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha più volte ribadito come “l'interpretazione del contratto, traducendosi in un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. “ (Cass., Sez. L, sent. n. 10745/22) e che ”posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.”( Cass. n. 9461/21). A tal proposito, il ricorrente non allega alcuna specifica doglianza in ordine alle ragioni per le quali ritiene che i criteri ermeneutici sarebbero stati applicati scorrettamente dalla Corte di Appello, la quale, peraltro, ha correttamente interpretato la scrittura privata anche alla luce degli atti collegati ad essa, quale il contratto di compravendita, con la conseguenza che la censura del ricorrente è finalizzata a sollecitare una diversa interpretazione della scrittura privata, alternativa a quella del Giudice di Appello, sostanziandosi in una rivalutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità. 5.1.Il secondo motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità, giacché non coglie la ratio decidendi della Corte di Appello di Ancona, la quale per l'appunto, ha escluso la sussistenza di qualsivoglia obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di pagamento degli oneri di urbanizzazione, non sulla base di una qualificazione del fabbricato del Ruggeri, ma interpretando la scrittura privata come ricompresa, assieme al contratto di compravendita del terreno, in un'unica complessa operazione negoziale, ritenendo che tale obbligo doveva riferirsi allo statuto urbanistico in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita e non a quello vigente al momento della sanatoria. 6. Le spese seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 - quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.100, oltre Euro 200 per esborsi, accessori di legge e spesegenerali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale,
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