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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 27880/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il 20/10/194, avverso la ordinanza del 29/04/2026 emessa dalla Corte di appello di Venezia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza impugnata la Corte d'appello di Venezia disponendo ex art. 10 d.

Igs. 15 febbraio 2016 il riconoscimento dell'ordinanza cautelare emessa il 24 marzo 2026 dal Tribunale di Bucarest, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Treviso e l'obbligo di presentarsi presso la stazione dei Carabinieri competente per territorio il lunedì, il mercoledì e i venerdì di ogni settimana negli orari stabiliti.

2. Nel ricorso e nella memoria integrativa presentati dal difensore di Messina si adduce violazione dell'art. 10 ex art. 10 d.l, cit. perché la Corte di appello di Venezia non si è limitata a riconoscere l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Bucarest — costituita dalla sorveglianza in attesa del processo per 60 giorni ex art. 215, comma 2, cod. proc. pen. rumeno) — ma ha inasprito la misura cautelareaggiungendo all'obbligo di presentazione l'obbligo di dimora presso il Comune di Treviso.

Si precisa che la questione sottoposta non concerne la valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare, bensì i limiti del potere di adeguamento attribuito allo Stato di esecuzione dall'art. 10, comma 2, del d.

Igs. n. 36/2016.

L'ordinanza emessa dal Tribunale di Bucarest prevedeva l'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia secondo il programma di sorveglianza stabilito (documento che, pur scritto in lingua rumena, si allega alla presente memoria), una volta alla settimana, senza limitazione territoriale degli spostamenti dell'interessato.

La Corte di appello di Venezia, nel disporre il riconoscimento, ha invece imposto: l'obbligo di dimora nel Comune di Treviso, con il divieto di allontanarsene senza autorizzazione del giudice procedente; l'obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana.

Tali prescrizioni sono oggettivamente più gravose rispetto alla misura applicata dalla Autorità giudiziari della Romania e non costituiscono un adeguamento necessario della misura straniera, e anche per questo l'ordinanza viola l'art. 10, comma 2, d.

Igs. 36/2016.

L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria trova nel nostro ordinamento una misura direttamente corrispondente nell'art. 282 cod. proc pen.; non è dunque ravvisabile alcuna incompatibilità che imponesse di sostituirlo con una prescrizione più afflittiva.

In ogni caso, l'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2016 consente un adeguamento solo nei limiti strettamente necessari e stabilisce espressamente che esso in ogni caso «non può comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti». [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve rilevarsi che con la ordinanza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] non solo l'obbligo di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri competente per territorio il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana negli orari stabiliti — misura tipologicamente corrispondente a quella applicata dalla Autorità giudiziaria della Romania — ma anche l'obbligo di dimora nel Comune di Treviso, misura non prevista dalla Autorità giudiziaria della Romania.

Né ha giustificato le ragioni delle restrizioni cautelari imposte a Messina in termini che non risultano di mero adeguamento dei contenuti della misuracautelare applicata dal Tribunale di Bucarest alla normativa italiana ma di oggettivo aggravamento della stessa.

2. Pertanto, la misura disposta dalla Corte d'appello di Venezia va annullata perché adottata in violazione dell'art. l'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2016.

La Corte di appello di Venezia provvederà a disporre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] una misura cautelare corrispondente a quella applicata dal Tribunale di Bucarest ossia l'obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria in termini aderenti a quelli fissati dal Tribunale di Bucarest, fatte salve le eventuali «minime deroghe necessarie» consentite dall'art. 10, comma 1, d.lgs. cit., escludendo, invece, l'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Treviso.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il 20/10/194, avverso la ordinanza del 29/04/2026 emessa dalla Corte di appello di Venezia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata la Corte d'appello di Venezia disponendo ex art. 10 d. Igs. 15 febbraio 2016 il riconoscimento dell'ordinanza cautelare emessa il 24 marzo 2026 dal Tribunale di Bucarest, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Treviso e l'obbligo di presentarsi presso la stazione dei Carabinieri competente per territorio il lunedì, il mercoledì e i venerdì di ogni settimana negli orari stabiliti. 2. Nel ricorso e nella memoria integrativa presentati dal difensore di Messina si adduce violazione dell'art. 10 ex art. 10 d.l, cit. perché la Corte di appello di Venezia non si è limitata a riconoscere l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Bucarest — costituita dalla sorveglianza in attesa del processo per 60 giorni ex art. 215, comma 2, cod. proc. pen. rumeno) — ma ha inasprito la misura cautelareaggiungendo all'obbligo di presentazione l'obbligo di dimora presso il Comune di Treviso. Si precisa che la questione sottoposta non concerne la valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare, bensì i limiti del potere di adeguamento attribuito allo Stato di esecuzione dall'art. 10, comma 2, del d. Igs. n. 36/2016. L'ordinanza emessa dal Tribunale di Bucarest prevedeva l'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia secondo il programma di sorveglianza stabilito (documento che, pur scritto in lingua rumena, si allega alla presente memoria), una volta alla settimana, senza limitazione territoriale degli spostamenti dell'interessato. La Corte di appello di Venezia, nel disporre il riconoscimento, ha invece imposto: l'obbligo di dimora nel Comune di Treviso, con il divieto di allontanarsene senza autorizzazione del giudice procedente; l'obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana. Tali prescrizioni sono oggettivamente più gravose rispetto alla misura applicata dalla Autorità giudiziari della Romania e non costituiscono un adeguamento necessario della misura straniera, e anche per questo l'ordinanza viola l'art. 10, comma 2, d. Igs. 36/2016. L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria trova nel nostro ordinamento una misura direttamente corrispondente nell'art. 282 cod. proc pen.; non è dunque ravvisabile alcuna incompatibilità che imponesse di sostituirlo con una prescrizione più afflittiva. In ogni caso, l'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2016 consente un adeguamento solo nei limiti strettamente necessari e stabilisce espressamente che esso in ogni caso «non può comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti». [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve rilevarsi che con la ordinanza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] non solo l'obbligo di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri competente per territorio il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana negli orari stabiliti — misura tipologicamente corrispondente a quella applicata dalla Autorità giudiziaria della Romania — ma anche l'obbligo di dimora nel Comune di Treviso, misura non prevista dalla Autorità giudiziaria della Romania. Né ha giustificato le ragioni delle restrizioni cautelari imposte a Messina in termini che non risultano di mero adeguamento dei contenuti della misuracautelare applicata dal Tribunale di Bucarest alla normativa italiana ma di oggettivo aggravamento della stessa. 2. Pertanto, la misura disposta dalla Corte d'appello di Venezia va annullata perché adottata in violazione dell'art. l'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2016. La Corte di appello di Venezia provvederà a disporre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] una misura cautelare corrispondente a quella applicata dal Tribunale di Bucarest ossia l'obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria in termini aderenti a quelli fissati dal Tribunale di Bucarest, fatte salve le eventuali «minime deroghe necessarie» consentite dall'art. 10, comma 1, d.lgs. cit., escludendo, invece, l'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Treviso. P P.Q.M
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