Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 28071/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 186-bis, comma 1, lett. c) e 186 bis, comma 3, in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ritenuto che il motivo di ricorso (vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato) si fonda su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pp. 2-3), dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato, in particolare, che, a fronte di un'allegazione generica circa la temperatura (che possa aver inficiato la correttezza dei risultati dell'alcoltest), la motivazione effettuata dalla Corte territoriale non è viziata, perché ha comunque evidenziato che, il giorno del fatto, le\ temperatura oscillava tra un minimo di -6 ° e un massimo di 3° e che, considerando che la verifica strumentale è avvenuta nel pomeriggio e le misurazioni della concentrazione di alcol nel sangue sono state effettuate alle 16:28 la prima e 16:37 la seconda, la temperatura appariva più vicina alla massima che alla minima prevista; Considerato, pertanto, l'insussistenza di un solido argomento tale da mettere in dubbio il malfunzionamento dell'etilometro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 186-bis, comma 1, lett. c) e 186 bis, comma 3, in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che il motivo di ricorso (vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato) si fonda su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pp. 2-3), dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato, in particolare, che, a fronte di un'allegazione generica circa la temperatura (che possa aver inficiato la correttezza dei risultati dell'alcoltest), la motivazione effettuata dalla Corte territoriale non è viziata, perché ha comunque evidenziato che, il giorno del fatto, le\ temperatura oscillava tra un minimo di -6 ° e un massimo di 3° e che, considerando che la verifica strumentale è avvenuta nel pomeriggio e le misurazioni della concentrazione di alcol nel sangue sono state effettuate alle 16:28 la prima e 16:37 la seconda, la temperatura appariva più vicina alla massima che alla minima prevista; Considerato, pertanto, l'insussistenza di un solido argomento tale da mettere in dubbio il malfunzionamento dell'etilometro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 28071/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris