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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14384/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 7 novembre 2025 il Tribunale di Palermo ha rigettatola richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 27 ottobre2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsalaaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di VitoSalvatore Licari, in quanto indagato del reato di illecita detenzione di sostanzastupefacente, del tipo crack, cocaina e hashish, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre1990 n. 309, commesso il 24 ottobre 2025.2.

Avverso la suddetta ordinanza l’indagato propone ricorso per cassazione,a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito sintetizzaticonformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309 del 1990, in relazione alla ritenuta insussistenza della ipotesi di lieve entità.Si lamenta, in particolare, che il Tribunale di Palermo, nell’escludere l’ipotesicorso argomentativo, il modico quantitativo di droga caduta in sequestro e la cir-costanza che il ricorrente non abbia mai riportato precedenti condanne per fattianaloghi, a dimostrazione dell’occasionalità della sua condotta.2.2.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, in relazione allascelta della misura carceraria.Si lamenta che il Tribunale, nel rigettare la richiesta di sostituzione della mi-sura carceraria con quella degli arresti domiciliari con i presidi di cui all’art. 275bis cod. proc. pen., non abbia fornito adeguata motivazione delle ragioni per lequali la misura meno afflittiva invocata, da eseguirsi presso un’abitazione diversada quella dove si erano svolti i fatti, tenuto conto della richiesta del ricorrente diintraprendere un percorso riabilitativo presso il SER.D., non fosse idonea a scon-giurare il pericolo di recidiva.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3.

Con requisitoria, depositata in data 27 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2.

In premessa va ricordato che, in materia di provvedimenti de libertate laCorte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalu-tazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelarie all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta diapprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane, per-tanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, daun lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza, allo statodegli atti, della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza diillogicità evidenti nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv269885 - 01).3.

Sulla base di tali premesse ermeneutiche, entrambi i motivi risultano pro-posti al di fuori dei casi consentiti, in quanto volti a sollecitare una diversa valuta-zione nel merito, non ammessa in questa sede, a fronte di una motivazione tutt’al-tro che illogica o carente.4.

In ordine alla prima censura, relativa alla mancata derubricazione nellaipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, va rilevatoche, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel provvedimento impu-gnato sono esposte, in maniera puntuale e nient'affatto illogica, le ragioni ostativealla riqualificazione giuridica dei fatti nei termini richiesti, essendosi chiarito cheimpedivano l'effettuazione dell'invocata derubricazione, ad onta del non rilevantequantitativo di droga in sequestro, la natura tutt’altro che occasionale della con-dotta dell’indagato che, come compiutamente evidenziato nella parte relativa allasussistenza di un grave quadro indiziario (rinvenimento di sostanze di diversa qua-lità, di appunti manoscritti con indicazione delle quantità cedute, suddivise persettimana, di strumenti utili al confezionamento, di un sistema di videosorve-glianza; svolgimento di un servizio di pattugliamento della zona; sopraggiungeredi ulteriori avventori durante le operazioni di P.G. in abiti civili), aveva organizzatoall’interno del proprio immobile una vera e propria «centrale» dello spaccio, dive-nendo punto di riferimento per gli abituali assuntori.4.1.

Tali argomentazioni risultano, peraltro, in linea con l'interpretazione delladisposizione, in tesi violata, offerta dalla giurisprudenza di legittimità, avendo que-sta Corte chiarito, in più occasioni, che il riconoscimento dell'indicata fattispecierichiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, mo-dalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimentoal grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in con-formità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez.6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959 - 01).

E' necessario,cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanzedel fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e chetale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della deci-sione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativa-mente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente ri-servata solo ad alcuni di essi (cfr., in questi termini, Sez.

U, n. 51063 del27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01).4.2.

Pur nel contesto di una valutazione necessariamente interinale, comequella riferita alla gravità indiziaria, i giudici del riesame hanno, quindi, dimostratodi aver valutato congruamente i plurimi dati fattuali disponibili, negando la ricor-renza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuireuna rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusionedella minima offensività.5.

Considerazioni analoghe vanno espresse in ordine al secondo motivo, ri-guardante l’adeguatezza della misura carceraria.Nel contesto concreto delineato, il Tribunale ha, infatti, congruamente moti-vato sulla scelta della misura, attribuendo valenza all'acclarata propensione dell'o-dierno ricorrente all'attività legata al traffico di stupefacenti e alla sua inserzionein contesti criminali organizzati, desumibile dalle modalità della condotta comeprecedentemente tratteggiata e dalla presenza di carichi pendenti specifici.

Il tuttoa rendere altamente prevedibile che l'indagato, ove venisse sottoposto a una mi-sura meno afflittiva, quale quella domiciliare invocata dalla difesa, la cui efficaciaè affidata per definizione all’autocontrollo del destinatario, proseguirebbe nella il-lecita attività.

E ciò anche qualora la più attenuata misura domiciliare venisse ap-plicata congiuntamente ai previsti dispositivi elettronici, posto che gli stessi nonrisulterebbero idonei a impedire, come logicamente argomentato nel provvedi-mento impugnato, stante il quadro di personalità evidenziato, possibili violazioni,consentendone, soltanto, una tempestiva segnalazione.6.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non-ché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando lacausa di inammissibilità per colpa (Corte cost. n. 186 del 2000) − al versamentodella sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle am-mende.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ri-corrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario incui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bisdel citato articolo

94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 7 novembre 2025 il Tribunale di Palermo ha rigettatola richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 27 ottobre2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsalaaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di VitoSalvatore Licari, in quanto indagato del reato di illecita detenzione di sostanzastupefacente, del tipo crack, cocaina e hashish, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre1990 n. 309, commesso il 24 ottobre 2025.2. Avverso la suddetta ordinanza l’indagato propone ricorso per cassazione,a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito sintetizzaticonformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309 del 1990, in relazione alla ritenuta insussistenza della ipotesi di lieve entità.Si lamenta, in particolare, che il Tribunale di Palermo, nell’escludere l’ipotesicorso argomentativo, il modico quantitativo di droga caduta in sequestro e la cir-costanza che il ricorrente non abbia mai riportato precedenti condanne per fattianaloghi, a dimostrazione dell’occasionalità della sua condotta.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, in relazione allascelta della misura carceraria.Si lamenta che il Tribunale, nel rigettare la richiesta di sostituzione della mi-sura carceraria con quella degli arresti domiciliari con i presidi di cui all’art. 275bis cod. proc. pen., non abbia fornito adeguata motivazione delle ragioni per lequali la misura meno afflittiva invocata, da eseguirsi presso un’abitazione diversada quella dove si erano svolti i fatti, tenuto conto della richiesta del ricorrente diintraprendere un percorso riabilitativo presso il SER.D., non fosse idonea a scon-giurare il pericolo di recidiva.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. Con requisitoria, depositata in data 27 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. In premessa va ricordato che, in materia di provvedimenti de libertate laCorte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalu-tazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelarie all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta diapprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane, per-tanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, daun lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza, allo statodegli atti, della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza diillogicità evidenti nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv269885 - 01).3. Sulla base di tali premesse ermeneutiche, entrambi i motivi risultano pro-posti al di fuori dei casi consentiti, in quanto volti a sollecitare una diversa valuta-zione nel merito, non ammessa in questa sede, a fronte di una motivazione tutt’al-tro che illogica o carente.4. In ordine alla prima censura, relativa alla mancata derubricazione nellaipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, va rilevatoche, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel provvedimento impu-gnato sono esposte, in maniera puntuale e nient'affatto illogica, le ragioni ostativealla riqualificazione giuridica dei fatti nei termini richiesti, essendosi chiarito cheimpedivano l'effettuazione dell'invocata derubricazione, ad onta del non rilevantequantitativo di droga in sequestro, la natura tutt’altro che occasionale della con-dotta dell’indagato che, come compiutamente evidenziato nella parte relativa allasussistenza di un grave quadro indiziario (rinvenimento di sostanze di diversa qua-lità, di appunti manoscritti con indicazione delle quantità cedute, suddivise persettimana, di strumenti utili al confezionamento, di un sistema di videosorve-glianza; svolgimento di un servizio di pattugliamento della zona; sopraggiungeredi ulteriori avventori durante le operazioni di P.G. in abiti civili), aveva organizzatoall’interno del proprio immobile una vera e propria «centrale» dello spaccio, dive-nendo punto di riferimento per gli abituali assuntori.4.1. Tali argomentazioni risultano, peraltro, in linea con l'interpretazione delladisposizione, in tesi violata, offerta dalla giurisprudenza di legittimità, avendo que-sta Corte chiarito, in più occasioni, che il riconoscimento dell'indicata fattispecierichiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, mo-dalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimentoal grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in con-formità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez.6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959 - 01). E' necessario,cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanzedel fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e chetale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della deci-sione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativa-mente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente ri-servata solo ad alcuni di essi (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 51063 del27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01).4.2. Pur nel contesto di una valutazione necessariamente interinale, comequella riferita alla gravità indiziaria, i giudici del riesame hanno, quindi, dimostratodi aver valutato congruamente i plurimi dati fattuali disponibili, negando la ricor-renza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuireuna rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusionedella minima offensività.5. Considerazioni analoghe vanno espresse in ordine al secondo motivo, ri-guardante l’adeguatezza della misura carceraria.Nel contesto concreto delineato, il Tribunale ha, infatti, congruamente moti-vato sulla scelta della misura, attribuendo valenza all'acclarata propensione dell'o-dierno ricorrente all'attività legata al traffico di stupefacenti e alla sua inserzionein contesti criminali organizzati, desumibile dalle modalità della condotta comeprecedentemente tratteggiata e dalla presenza di carichi pendenti specifici. Il tuttoa rendere altamente prevedibile che l'indagato, ove venisse sottoposto a una mi-sura meno afflittiva, quale quella domiciliare invocata dalla difesa, la cui efficaciaè affidata per definizione all’autocontrollo del destinatario, proseguirebbe nella il-lecita attività. E ciò anche qualora la più attenuata misura domiciliare venisse ap-plicata congiuntamente ai previsti dispositivi elettronici, posto che gli stessi nonrisulterebbero idonei a impedire, come logicamente argomentato nel provvedi-mento impugnato, stante il quadro di personalità evidenziato, possibili violazioni,consentendone, soltanto, una tempestiva segnalazione.6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non-ché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando lacausa di inammissibilità per colpa (Corte cost. n. 186 del 2000) − al versamentodella sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle am-mende.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ri-corrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario incui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bisdel citato articolo 94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]