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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 26314/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso previo annullamento senza rinvio della sentenza in punto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della correzione della pena udito il difensore E presente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RAGUSA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa in data 11 marzo 2021 dal Tribunale di Ragusa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990.

2. Con un unico motivo, deduce contraddittorietà della motivazione altresì risultante dalla sentenza di primo grado.

La sentenza di appello, infatti, confermava quella di primo grado, senza tuttavia rilevare l'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, riconosciuta dal primo Giudice nella parte motiva del provvedimento di primo grado.

Nell'intestazione della sentenza di appello viene riportata la pena inflitta in primo grado, non solo con un evidente refuso, essendo stata indicata la pena finale in anni sei di reclusione invece che in mesi sei di reclusione, ma anche omettendo l'avvenuto riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Evidenzia la difesa che, nel caso di specie, la motivazione della sentenza di primo grado era stata contestuale alla lettura del dispositivo in udienza e che, pertanto, non può applicarsi il principio della prevalenza di quest'ultimo, atteso che si è in presenza di un unico documento il cui contenuto è intrinsecamente contraddittorio, risultando pertanto impossibile accertare quale sia stata la reale volontà del Giudice.

Si tratterebbe di anomalia rilevabile d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso con cui si invoca l'annullamento della sentenza di appello deve essere rigettato, venendo in rilievo, nel caso di specie, la procedura della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di errori ed omissioni della sentenza di primo grado che non determinano nullità e la cui correzione non comporta una modificazione essenziale del provvedimento.

In conformità all'insegnamento di questa Corte (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277874; Sez. 2, n. 938 del 23/09/2015, dep. 2016, Pop., Rv. 265734), giova ricordare che il principio secondo cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, come avvenuto nel caso di specie; conseguendone che, in tale evenienza, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione.

2. Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deve essere disposta la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ragusa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], eliminando la parola "anni" ed aggiungendo, dopo le parole "mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa", le parole "concede il beneficio della sospensione condizionale della pena".

La cancelleria è investita degli adempimenti e delle annotazioni di rito.

P.Q.M.

Rigetta ki,ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Ragusa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], eliminando la parola "anni" ed aggiungendo, dopo le parole "mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa", le parole "concede il beneficio della sospensione condizionale della pena".

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito.

Così deciso il 19 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso previo annullamento senza rinvio della sentenza in punto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della correzione della pena udito il difensore E presente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RAGUSA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa in data 11 marzo 2021 dal Tribunale di Ragusa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990. 2. Con un unico motivo, deduce contraddittorietà della motivazione altresì risultante dalla sentenza di primo grado. La sentenza di appello, infatti, confermava quella di primo grado, senza tuttavia rilevare l'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, riconosciuta dal primo Giudice nella parte motiva del provvedimento di primo grado. Nell'intestazione della sentenza di appello viene riportata la pena inflitta in primo grado, non solo con un evidente refuso, essendo stata indicata la pena finale in anni sei di reclusione invece che in mesi sei di reclusione, ma anche omettendo l'avvenuto riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Evidenzia la difesa che, nel caso di specie, la motivazione della sentenza di primo grado era stata contestuale alla lettura del dispositivo in udienza e che, pertanto, non può applicarsi il principio della prevalenza di quest'ultimo, atteso che si è in presenza di un unico documento il cui contenuto è intrinsecamente contraddittorio, risultando pertanto impossibile accertare quale sia stata la reale volontà del Giudice. Si tratterebbe di anomalia rilevabile d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso con cui si invoca l'annullamento della sentenza di appello deve essere rigettato, venendo in rilievo, nel caso di specie, la procedura della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di errori ed omissioni della sentenza di primo grado che non determinano nullità e la cui correzione non comporta una modificazione essenziale del provvedimento. In conformità all'insegnamento di questa Corte (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277874; Sez. 2, n. 938 del 23/09/2015, dep. 2016, Pop., Rv. 265734), giova ricordare che il principio secondo cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, come avvenuto nel caso di specie; conseguendone che, in tale evenienza, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione. 2. Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ragusa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], eliminando la parola "anni" ed aggiungendo, dopo le parole "mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa", le parole "concede il beneficio della sospensione condizionale della pena". La cancelleria è investita degli adempimenti e delle annotazioni di rito. P.Q.M. Rigetta ki,ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Ragusa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], eliminando la parola "anni" ed aggiungendo, dopo le parole "mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa", le parole "concede il beneficio della sospensione condizionale della pena". Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito. Così deciso il 19 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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