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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06628/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, a seguito di annullamento con rinvio, ha disposto nei confronti del ricorrente la confisca della somma di euro 34.900 (artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990); considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si assume la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. - è inammissibile in quanto trattasi di una questione già disattesa dalla sentenza di rescindente (cfr. spec. par. 4); considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine al giudizio di sproporzione richiesto dalla legge ai fini dell'applicabilità della confisca allargata - è del tutto generico poiché si affida a enunciati assertivi che non contengono puntuali censure al riguardo al provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, a seguito di annullamento con rinvio, ha disposto nei confronti del ricorrente la confisca della somma di euro 34.900 (artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990); considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si assume la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. - è inammissibile in quanto trattasi di una questione già disattesa dalla sentenza di rescindente (cfr. spec. par. 4); considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine al giudizio di sproporzione richiesto dalla legge ai fini dell'applicabilità della confisca allargata - è del tutto generico poiché si affida a enunciati assertivi che non contengono puntuali censure al riguardo al provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 06628/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris