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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 18739/2023

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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21772-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LAURENTIper procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procur e in calce al controricorso; -controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 avverso la SENTENZA n. 165/2019 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento delle eccezioni sollevate dagli appellati, ha dichiarato l ’ inammissibilità dell ’ appello proposto da Pa olo Rubertelli e [OSCURATO:PERSONA] atto di citazione notificato il 25/7/2012avverso la sentenza del tribunale di Bologna che, i n data 10/8/2011, aveva respinto la domanda con cui gli stessi, con atto notificato il 17/ 9/2003, avevano chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:SOCIETA]., e di alcuni funzionari della stessa, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamentesubiti.

1.2. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che: - “nell’atto di appello, (che è di 115 pagine) la difesa … si dilunga riproducendo in maniera doviziosa lo svolgimento dei fatti e di tutte le fasi del processo di primo grado (in ben 29 pagine)”;- “segue la parte in diritto senza alcuna articolazione dei motivi di gravame, se si eccettua il titolo del lungo paragrafo che inizia a pagina 30 sull’errata valutazione delle prove e in particolare delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale, da parte del giudice di prime cure , che è l’unico formulato come un motivo di appello”; - “ tutte le restanti parti sono meramente descrittive delle questioni principali sollevate in primo grado … ritenute salienti anche in sede di appello, con qua e là qualche sporadico richiamo, in virgolette, di alcune frasi della sentenza che viene confutata Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 sempre e solo mediante l’ennesima ripetizione degli argomenti difensivi di cui sopra”;- “ manca una vera e propria critica del ragionamento contenuto nella sentenza e, soprattutto, quella parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, con precisazione delle modifiche che si vorrebbero apportare alla parte della decisione esaminata”;- “ l ’ atto di appello, per come è articolato (fatti salvi gli sporadici richiami virgolettati ad alcun passi della sentenza), è in tutto e per tutto corrispondente ad un atto di citazione di primo grado, nel quale il difensore deve illustrare le proprie tesi con ampiezza di richiami giuridici per convincere il giudicante della fondatezza dei propri ragionamenti”, salvo il tentativo “di rendere gli argomenti difensivi più pertinenti e più puntuali rispetto alle difese del primo grado in modo da superare l’accusa di genericità che ha portato il tribunale a disattendere le domande proposte”; - “ a fatica, sono individuabili pochi motivi di appello (anzi l’unico esattamente individuabile è quello sull’errata valutazione delle prove), essendo praticamente per intero demandata a questa corte, quale giudice ad quem, un’opera di individuazione delle censure che la legge processuale non le affida … e che sarebbe comunque un travisamento dei principi processuali vigenti perché potrebbe non essere fedele all’intenzione delle parti”; ha ritenuto che l’appello così proposto era inammissibile sia per violazione dell’art. 342 c.p.c., il quale prescrive che il relativo atto deve contenere l’indicazione delle “modifiche che vengono richiestealla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di prime cure” e “l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, sia del principio di necessaria sinteticità degli atti telematici, Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 stabilito dall’art. 16 bis, comma 9 octies , delle norme sul processo telematico, come aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a) n. 2 bis, del d.l. n. 83/2015, con la l. n. 132/2015.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 10/7/2019, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al pari di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con distinti controricorsi.

1.5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c. e degli artt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l ’ inammissibilità dell ’ appello sul rilievo che le relative censure erano prive della specificità richiesta dall’art. 342 c.p.c. senza, tuttavia, considerare che l’atto d’appello proposto dagli stessi, notificato in data 25/7/2012, indicava le parti impugnate della sentenza del tribunale, riportandone anche testualmente i capi censurati,e descriveva gli argomenti diretti a dimostrarne l’erroneità per aver erroneamente disatteso le risultanze istruttorie di primo grado, risultando, come tale, tutt’altro che privo di specificità, e che la norma dell’art. 342 c.p.c., nel testo applicabile all’appello in esame, non richiede il requisito che la corte d’appello ha ritenuto, invece, indispensabile, e cioè che il relativo atto precisi le modifiche che si vorrebbero apportare alla parte della decisione impugnate.

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo dato atto dell’esistenza del motivo concernente l’errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado, ha completamente omesso ogni statuizione, anche solo implicita, in ordine allostesso.

2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

L’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone, infatti, l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, d’inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di specificità delle relative censure(Cass. n. 24048 del 2021).Ne consegue che, ove il ricorrente censuri la statuizione d’inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l ’ onere di s pecificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi, come hanno fatto i ricorrenti, a rinviare all ’ atto di appello ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 20405 del 2006; più di recente, Cass. n. 24048 del 2021; Cass. n. 3612 del 2022, in motiv.).

La censura d ’ inammis sibilità dell ’ appello per genericità dei motivi di impugnazione può essere, pertanto, esaminata dalla Corte di cassazione mediante accesso diretto agli atti del giudizio solo a condizione che nel ricorso siano stati riportati, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 primo grado e l’atto di appello (Cass. n. 20924 del 2019; Cass.n. 29495 del 2020 , per cui il principio di autosufficienza delricorso per cassazione , che trova la p ropria ragion d ’ essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte, trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito, con la conseguenza che, ove ilricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nelricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte).

2.4. Nel caso in esame, al contrario, iricorrenti non solo non hanno riprodotto, in ricorso, i motivi d’appello che la corte distrettuale ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità (compreso quello relativo alla valutazione delle prove: che la corte d’appello ha rinvenuto nell’atto d’appello ma senza, tuttavia, ritenerlo per questo ammissibile), così ammettendone, in ragione (evidentemente) dell ’ impossibilità di farlo, la mancanza censurata dalla sentenza impugnata, ma non hanno neppure riprodotto in ricorso, con la dovuta compiutezza, le parti della motivazione della sentenza del tribunale che a mezzo di quei motivi aveva inteso censurare, rendendo, in tal modo, impossibile a questa Corte la verifica, sulla base del solo ricorso e senza ulteriori indagini (a partire dall’accesso diretto agli atti del giudizio di merito),della effettiva specificità, o meno, delle censure ad essa rivolte.

In effetti, con riguardo al testo dell’art. 342, comma 1°, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, e cioè (in ragione della notifica dell’atto d’appello in data anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n.Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 83/2012, conv. con l. n. 134/2012, un capo di sentenza può ritenersi validamene impugnato solo se l’atto d’appello contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass.

SU n. 23299 del 2011; Cass. n. 12280 del 2016).

Ai fini della validità dell’appello, infatti, non è sufficiente che l’atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro lato, esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (Cass. n. 4068 del 2009; Cass. n. 9244 del 2007; più di recente, Cass. n. 18932 del 2016; Cass. n. 25166 del 2017).

Ed è, quindi, inammissibile(come ha ritenuto la corte d ’ appello) , per difetto di specificità dei motivi, l’atto d’appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass. n. 1461 del 2017; Cass. n. 3194 del 2019, per la quale, in materia d’appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l’atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: e tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate).

2.5. I ricorrenti, pertanto , av evano l ’ onere (rimasto, tuttavia, inadempiuto) di far emergere, in questa sede di legittimità, come il requisito di specificità de i motiv i d ’ ap pello fosse stato soddisfatto, riportando le argomentazioni all’uopo svolte nell’atto di gravame e correlandole con le motivazioni della sentenza gravata, in tal modo offrendo dimostrazione di aver adeguatamente contestato il fondamento logico-giuridico della decisione, sfavorevole alle tesi dalla stessa sostenute.

2.6. Quanto al resto, non può che ribadirsi come il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticitàespositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilit̀ dell’impugnazione, compreso l’appello, non gi ̀ per l’irragionevole estensione dello stess o (la quale non ̀ normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l’intellegibilitàdelle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata (cfr. Cass. n. 7600 del 2023, in motiv.; Cass. n. 8009 del 2019; Cass. n. 21297 del 2016).

3. Il ricorso, quindi, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile.Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrentile spese di lite, che liquida, per ciascuno di essi, in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21772-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LAURENTIper procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procur e in calce al controricorso; -controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 avverso la SENTENZA n. 165/2019 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento delle eccezioni sollevate dagli appellati, ha dichiarato l ’ inammissibilità dell ’ appello proposto da Pa olo Rubertelli e [OSCURATO:PERSONA] atto di citazione notificato il 25/7/2012avverso la sentenza del tribunale di Bologna che, i n data 10/8/2011, aveva respinto la domanda con cui gli stessi, con atto notificato il 17/ 9/2003, avevano chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:SOCIETA]., e di alcuni funzionari della stessa, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamentesubiti. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che: - “nell’atto di appello, (che è di 115 pagine) la difesa … si dilunga riproducendo in maniera doviziosa lo svolgimento dei fatti e di tutte le fasi del processo di primo grado (in ben 29 pagine)”;- “segue la parte in diritto senza alcuna articolazione dei motivi di gravame, se si eccettua il titolo del lungo paragrafo che inizia a pagina 30 sull’errata valutazione delle prove e in particolare delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale, da parte del giudice di prime cure , che è l’unico formulato come un motivo di appello”; - “ tutte le restanti parti sono meramente descrittive delle questioni principali sollevate in primo grado … ritenute salienti anche in sede di appello, con qua e là qualche sporadico richiamo, in virgolette, di alcune frasi della sentenza che viene confutata Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 sempre e solo mediante l’ennesima ripetizione degli argomenti difensivi di cui sopra”;- “ manca una vera e propria critica del ragionamento contenuto nella sentenza e, soprattutto, quella parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, con precisazione delle modifiche che si vorrebbero apportare alla parte della decisione esaminata”;- “ l ’ atto di appello, per come è articolato (fatti salvi gli sporadici richiami virgolettati ad alcun passi della sentenza), è in tutto e per tutto corrispondente ad un atto di citazione di primo grado, nel quale il difensore deve illustrare le proprie tesi con ampiezza di richiami giuridici per convincere il giudicante della fondatezza dei propri ragionamenti”, salvo il tentativo “di rendere gli argomenti difensivi più pertinenti e più puntuali rispetto alle difese del primo grado in modo da superare l’accusa di genericità che ha portato il tribunale a disattendere le domande proposte”; - “ a fatica, sono individuabili pochi motivi di appello (anzi l’unico esattamente individuabile è quello sull’errata valutazione delle prove), essendo praticamente per intero demandata a questa corte, quale giudice ad quem, un’opera di individuazione delle censure che la legge processuale non le affida … e che sarebbe comunque un travisamento dei principi processuali vigenti perché potrebbe non essere fedele all’intenzione delle parti”; ha ritenuto che l’appello così proposto era inammissibile sia per violazione dell’art. 342 c.p.c., il quale prescrive che il relativo atto deve contenere l’indicazione delle “modifiche che vengono richiestealla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di prime cure” e “l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, sia del principio di necessaria sinteticità degli atti telematici, Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 stabilito dall’art. 16 bis, comma 9 octies , delle norme sul processo telematico, come aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a) n. 2 bis, del d.l. n. 83/2015, con la l. n. 132/2015. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 10/7/2019, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al pari di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con distinti controricorsi. 1.5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c. e degli artt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l ’ inammissibilità dell ’ appello sul rilievo che le relative censure erano prive della specificità richiesta dall’art. 342 c.p.c. senza, tuttavia, considerare che l’atto d’appello proposto dagli stessi, notificato in data 25/7/2012, indicava le parti impugnate della sentenza del tribunale, riportandone anche testualmente i capi censurati,e descriveva gli argomenti diretti a dimostrarne l’erroneità per aver erroneamente disatteso le risultanze istruttorie di primo grado, risultando, come tale, tutt’altro che privo di specificità, e che la norma dell’art. 342 c.p.c., nel testo applicabile all’appello in esame, non richiede il requisito che la corte d’appello ha ritenuto, invece, indispensabile, e cioè che il relativo atto precisi le modifiche che si vorrebbero apportare alla parte della decisione impugnate. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo dato atto dell’esistenza del motivo concernente l’errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado, ha completamente omesso ogni statuizione, anche solo implicita, in ordine allostesso. 2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. L’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone, infatti, l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, d’inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di specificità delle relative censure(Cass. n. 24048 del 2021).Ne consegue che, ove il ricorrente censuri la statuizione d’inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l ’ onere di s pecificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi, come hanno fatto i ricorrenti, a rinviare all ’ atto di appello ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 20405 del 2006; più di recente, Cass. n. 24048 del 2021; Cass. n. 3612 del 2022, in motiv.). La censura d ’ inammis sibilità dell ’ appello per genericità dei motivi di impugnazione può essere, pertanto, esaminata dalla Corte di cassazione mediante accesso diretto agli atti del giudizio solo a condizione che nel ricorso siano stati riportati, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 primo grado e l’atto di appello (Cass. n. 20924 del 2019; Cass.n. 29495 del 2020 , per cui il principio di autosufficienza delricorso per cassazione , che trova la p ropria ragion d ’ essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte, trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito, con la conseguenza che, ove ilricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nelricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte). 2.4. Nel caso in esame, al contrario, iricorrenti non solo non hanno riprodotto, in ricorso, i motivi d’appello che la corte distrettuale ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità (compreso quello relativo alla valutazione delle prove: che la corte d’appello ha rinvenuto nell’atto d’appello ma senza, tuttavia, ritenerlo per questo ammissibile), così ammettendone, in ragione (evidentemente) dell ’ impossibilità di farlo, la mancanza censurata dalla sentenza impugnata, ma non hanno neppure riprodotto in ricorso, con la dovuta compiutezza, le parti della motivazione della sentenza del tribunale che a mezzo di quei motivi aveva inteso censurare, rendendo, in tal modo, impossibile a questa Corte la verifica, sulla base del solo ricorso e senza ulteriori indagini (a partire dall’accesso diretto agli atti del giudizio di merito),della effettiva specificità, o meno, delle censure ad essa rivolte. In effetti, con riguardo al testo dell’art. 342, comma 1°, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, e cioè (in ragione della notifica dell’atto d’appello in data anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n.Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 83/2012, conv. con l. n. 134/2012, un capo di sentenza può ritenersi validamene impugnato solo se l’atto d’appello contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. SU n. 23299 del 2011; Cass. n. 12280 del 2016). Ai fini della validità dell’appello, infatti, non è sufficiente che l’atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro lato, esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (Cass. n. 4068 del 2009; Cass. n. 9244 del 2007; più di recente, Cass. n. 18932 del 2016; Cass. n. 25166 del 2017). Ed è, quindi, inammissibile(come ha ritenuto la corte d ’ appello) , per difetto di specificità dei motivi, l’atto d’appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass. n. 1461 del 2017; Cass. n. 3194 del 2019, per la quale, in materia d’appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l’atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: e tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate). 2.5. I ricorrenti, pertanto , av evano l ’ onere (rimasto, tuttavia, inadempiuto) di far emergere, in questa sede di legittimità, come il requisito di specificità de i motiv i d ’ ap pello fosse stato soddisfatto, riportando le argomentazioni all’uopo svolte nell’atto di gravame e correlandole con le motivazioni della sentenza gravata, in tal modo offrendo dimostrazione di aver adeguatamente contestato il fondamento logico-giuridico della decisione, sfavorevole alle tesi dalla stessa sostenute. 2.6. Quanto al resto, non può che ribadirsi come il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticitàespositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilit̀ dell’impugnazione, compreso l’appello, non gi ̀ per l’irragionevole estensione dello stess o (la quale non ̀ normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l’intellegibilitàdelle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata (cfr. Cass. n. 7600 del 2023, in motiv.; Cass. n. 8009 del 2019; Cass. n. 21297 del 2016). 3. Il ricorso, quindi, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile.Ric. 2019n. 21772 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrentile spese di lite, che liquida, per ciascuno di essi, in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 18739/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris