CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art.599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio„ alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittinnItà (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre