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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 22430/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiuseppeSassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito per l’imputato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 29 aprile 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma dellasentenza, emessa all’esito del giudizio celebrato con rito abbreviato in data 24 giugno 2024dal Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione per il reato diresistenza a pubblico ufficiale (capo A) e in mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 1.800 dimulta per il reato di detenzione di hashish e cocaina di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309del 1990, così riqualificato il fatto.2.

Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di due motivi, il primo per violazionedi legge in relazione all’insussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delpresente procedimento e quelli accertati con la sentenza definitiva n. 13605 del 2024,pronunciata in data 13/11/2024, dal Tribunale di Roma, irrevocabile il 28/01/2025, depositatain allegato ai motivi aggiunti, il secondo per violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 20-bis cod. pen. per mancata sostituzione della pena detentiva con quella didetenzione domiciliare sostitutiva e contraddittorietà della sentenza impugnata rispettoall’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari del 17 ottobre 2024 in aggravamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.E’ incontestato l’accertamento di responsabilità per i reati di resistenza a pubblicoufficiale e detenzione di stupefacente nell’ipotesi lieve.L’imputato è stato arrestato in flagranza di reato in una nota zona di spaccio diRoma.

Gli operanti, che già la settimana precedente l’avevano visto a bordo di unmonopattino mentre si disfaceva di due contenitori di plastica con 12 involucri di cocaina delpeso lordo di 4,91 grammi, senza riuscire ad arrestarlo, il 18 marzo 2024 l’avevano rivisto,sempre a bordo del monopattino, mentre percorreva la strada contromano, andando avelocità sostenuta e tentando di investirli; caduto, era fuggito a piedi e si era disfatto di uncontenitore giallo con 13 involucri di cocaina del peso lordo complessivo di 4,3 grammi circa;la perquisizione personale aveva dato esito positivo per la presenza di hashish e dellasomma di euro 1.405 suddivisa in banconote di piccolo e medio taglio.Con il primo motivo di ricorso l’imputato ha censurato la decisione in merito aldiniego della continuazione.Innanzi al Tribunale ha chiesto la continuazione tra i due reati per cui è statocondannato.

Innanzi alla Corte di appello ha reiterato la richiesta, formulando anche unmotivo aggiunto con la richiesta di continuazione con la sentenza definitiva n. 13605 del2024, pronunciata in data 13/11/2024, dal Tribunale di Roma, irrevocabile il 28/01/2025,relativa a fatti della medesima indole, sostanzialmente coevi e commessi nello stesso ambitolocale.E’ pacifico in giurisprudenza che l'unicità del disegno criminoso, costituentecondizione indispensabile per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi conla generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionalipiù o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanchecon la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata oaccentuata da talune condizioni psico-fisiche (come la tossicodipendenza), dovendo lesingole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato findall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta siaggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo (Sez. 1,n. 5618 del 21/12/1993, de. 1994, Moro, Rv. 196545 – 01).

L'esistenza del medesimo disegno criminoso va, dunque, desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto edella spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi,l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazionedei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici,purché significativi (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 –01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01).La Corte territoriale si è attenuta scrupolosamente a tali principi di diritto.Con riferimento alla continuazione tra la resistenza a pubblico ufficiale e ladetenzione di stupefacente, ha confermato il già motivato diniego in primo grado,evidenziando l’eterogeneità dei delitti, l’assenza della programmazione e la presenza invecedella non contestata circostanza aggravante teleologica di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.Con riferimento alla continuazione con il fatto accertato con la sentenza irrevocabile,ha osservato che lo iato temporale di sette mesi non è un dato sufficiente a dimostrarel’originaria preesistenza di un’unica determinazione progettuale, delimitata almeno nei trattipiù essenziali e caratteristici e coinvolgente ab origine le due condotte successivamentedipanatesi nel tempo.

E che in ogni caso il fatto presentava caratteristiche del tutto diverseed eccedenti la medesima programmazione criminosa perché l’imputato aveva agito inconcorso con altre due persone, una delle quali minorenne, gestendo quantità distupefacente maggiori e provvedendo personalmente al confezionamento delle dosi e allospaccio su piazza.La motivazione è immune da censure.Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato il diniego dell’istanza di sostituzionedella pena detentiva con quella domiciliare, premessa la giovanissima età (21 anni) econsiderato che era già in detenzione domiciliare, disposta nel procedimento esitato nellasentenza irrevocabile sopra menzionata.

Aveva sempre rispettato le prescrizioni e l’ingressoin carcere avrebbe vanificato l’attività di recupero in corso.La censura è inconsistente perché non si confronta affatto con la sentenzaimpugnata che ha dato conto invece della specifica inclinazione criminale, documentatadalle tre condanne per fatti di stupefacenti riportate in poco più d’un anno e rimaste, al paridell’originario intervento cautelare del 21 marzo 2024, senza alcun effetto deterrente, maanche dell’accertata disponibilità e dell’impiego in data 26 aprile 2024 di un’autovetturarisultata provento di furto, nonché dell’insistita prolungata trasgressione al regime cautelaredell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, come da nota 861 del 23 luglio 2024.Secondo il consolidato orientamento di codesta Corte - ribadito anche a seguito dellemodifiche apportate all'istituto dalla cosiddetta riforma Cartabia - la sostituzione delle penedetentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve esserecondotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 c.p., prendendo in considerazione, tral'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità delcondannato (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).Pertanto, la motivazione è immune da vizi, anche sotto questo profilo.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ilricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi,conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e consideratoche non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi lasomma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso,in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso, il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiuseppeSassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito per l’imputato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 29 aprile 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma dellasentenza, emessa all’esito del giudizio celebrato con rito abbreviato in data 24 giugno 2024dal Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione per il reato diresistenza a pubblico ufficiale (capo A) e in mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 1.800 dimulta per il reato di detenzione di hashish e cocaina di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309del 1990, così riqualificato il fatto.2. Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di due motivi, il primo per violazionedi legge in relazione all’insussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delpresente procedimento e quelli accertati con la sentenza definitiva n. 13605 del 2024,pronunciata in data 13/11/2024, dal Tribunale di Roma, irrevocabile il 28/01/2025, depositatain allegato ai motivi aggiunti, il secondo per violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 20-bis cod. pen. per mancata sostituzione della pena detentiva con quella didetenzione domiciliare sostitutiva e contraddittorietà della sentenza impugnata rispettoall’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari del 17 ottobre 2024 in aggravamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.E’ incontestato l’accertamento di responsabilità per i reati di resistenza a pubblicoufficiale e detenzione di stupefacente nell’ipotesi lieve.L’imputato è stato arrestato in flagranza di reato in una nota zona di spaccio diRoma. Gli operanti, che già la settimana precedente l’avevano visto a bordo di unmonopattino mentre si disfaceva di due contenitori di plastica con 12 involucri di cocaina delpeso lordo di 4,91 grammi, senza riuscire ad arrestarlo, il 18 marzo 2024 l’avevano rivisto,sempre a bordo del monopattino, mentre percorreva la strada contromano, andando avelocità sostenuta e tentando di investirli; caduto, era fuggito a piedi e si era disfatto di uncontenitore giallo con 13 involucri di cocaina del peso lordo complessivo di 4,3 grammi circa;la perquisizione personale aveva dato esito positivo per la presenza di hashish e dellasomma di euro 1.405 suddivisa in banconote di piccolo e medio taglio.Con il primo motivo di ricorso l’imputato ha censurato la decisione in merito aldiniego della continuazione.Innanzi al Tribunale ha chiesto la continuazione tra i due reati per cui è statocondannato. Innanzi alla Corte di appello ha reiterato la richiesta, formulando anche unmotivo aggiunto con la richiesta di continuazione con la sentenza definitiva n. 13605 del2024, pronunciata in data 13/11/2024, dal Tribunale di Roma, irrevocabile il 28/01/2025,relativa a fatti della medesima indole, sostanzialmente coevi e commessi nello stesso ambitolocale.E’ pacifico in giurisprudenza che l'unicità del disegno criminoso, costituentecondizione indispensabile per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi conla generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionalipiù o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanchecon la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata oaccentuata da talune condizioni psico-fisiche (come la tossicodipendenza), dovendo lesingole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato findall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta siaggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo (Sez. 1,n. 5618 del 21/12/1993, de. 1994, Moro, Rv. 196545 – 01). L'esistenza del medesimo disegno criminoso va, dunque, desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto edella spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi,l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazionedei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici,purché significativi (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 –01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01).La Corte territoriale si è attenuta scrupolosamente a tali principi di diritto.Con riferimento alla continuazione tra la resistenza a pubblico ufficiale e ladetenzione di stupefacente, ha confermato il già motivato diniego in primo grado,evidenziando l’eterogeneità dei delitti, l’assenza della programmazione e la presenza invecedella non contestata circostanza aggravante teleologica di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.Con riferimento alla continuazione con il fatto accertato con la sentenza irrevocabile,ha osservato che lo iato temporale di sette mesi non è un dato sufficiente a dimostrarel’originaria preesistenza di un’unica determinazione progettuale, delimitata almeno nei trattipiù essenziali e caratteristici e coinvolgente ab origine le due condotte successivamentedipanatesi nel tempo. E che in ogni caso il fatto presentava caratteristiche del tutto diverseed eccedenti la medesima programmazione criminosa perché l’imputato aveva agito inconcorso con altre due persone, una delle quali minorenne, gestendo quantità distupefacente maggiori e provvedendo personalmente al confezionamento delle dosi e allospaccio su piazza.La motivazione è immune da censure.Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato il diniego dell’istanza di sostituzionedella pena detentiva con quella domiciliare, premessa la giovanissima età (21 anni) econsiderato che era già in detenzione domiciliare, disposta nel procedimento esitato nellasentenza irrevocabile sopra menzionata. Aveva sempre rispettato le prescrizioni e l’ingressoin carcere avrebbe vanificato l’attività di recupero in corso.La censura è inconsistente perché non si confronta affatto con la sentenzaimpugnata che ha dato conto invece della specifica inclinazione criminale, documentatadalle tre condanne per fatti di stupefacenti riportate in poco più d’un anno e rimaste, al paridell’originario intervento cautelare del 21 marzo 2024, senza alcun effetto deterrente, maanche dell’accertata disponibilità e dell’impiego in data 26 aprile 2024 di un’autovetturarisultata provento di furto, nonché dell’insistita prolungata trasgressione al regime cautelaredell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, come da nota 861 del 23 luglio 2024.Secondo il consolidato orientamento di codesta Corte - ribadito anche a seguito dellemodifiche apportate all'istituto dalla cosiddetta riforma Cartabia - la sostituzione delle penedetentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve esserecondotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 c.p., prendendo in considerazione, tral'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità delcondannato (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).Pertanto, la motivazione è immune da vizi, anche sotto questo profilo.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ilricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi,conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e consideratoche non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi lasomma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso,in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso, il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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