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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21519/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte di appello di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 16/10/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 12/07/2022.

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alle ragioni cui la decisione è ancorata.

3. Il ricorso è inammissibile, per essere tale l’unico motivo cui è affidato.

Invero, le doglianze in punto di responsabilità sono state oggetto di rinunzia, mentre la pena applicata al ricorrente, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore generale.

Dunque, l’imputato non può dolersi della carenza della motivazione in relazione ai motivi rinunciati, che sono stati correttamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale.

Si osserva, in proposito, che, quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla sua responsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull’an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto.

Sul punto, è costante l’orientamento giurisprudenziale per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia.

Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr., Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01).

Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 – 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381 – 01, in motivazione).

Dunque, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità e l’accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte di appello di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 16/10/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 12/07/2022. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alle ragioni cui la decisione è ancorata. 3. Il ricorso è inammissibile, per essere tale l’unico motivo cui è affidato. Invero, le doglianze in punto di responsabilità sono state oggetto di rinunzia, mentre la pena applicata al ricorrente, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore generale. Dunque, l’imputato non può dolersi della carenza della motivazione in relazione ai motivi rinunciati, che sono stati correttamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale. Si osserva, in proposito, che, quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla sua responsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull’an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto. Sul punto, è costante l’orientamento giurisprudenziale per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia. Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr., Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01). Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 – 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381 – 01, in motivazione). Dunque, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità e l’accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità. 4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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