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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27499/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, alla via F. Confalonieri n. 5 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3700, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 19.12.2016; O GGETTO :Imposta sostitutiva 2008 - Rivalutazione bene immobile - Indicata in dichiarazione dei redditi - Importo non versato - Conseguenze. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate rilevava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2008, l’intenzione di procedere alla rivalutazione di propri immobili, ma non aveva poi versato l’imposta sostitutiva come da essa calcolata.

L’Amministrazione finanziaria emetteva allora la cartella di pagamento n. 093 2014 0001889191 a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, e richiedeva la corresponsione di quanto la società aveva dichiarato essere dovuto al Fisco ma non aveva provveduto a versare.

2. La contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna contestando, per quanto ancora di interesse, che le somme richieste non erano dovute non essendosi perfezionata la procedura di rivalutazione perché non era stato effettuato alcun versamento a seguito di un ripensamento.

La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente con riferimento ad uno dei tre immobili, successivamente ceduto dalla società con versamento dei tributi dovuti in conseguenza della plusvalenza conseguita, calcolata sul valore del bene non rivalutato, mentre confermava l’atto esattivo nel resto, ritenendo la manifestazione di volontà espressa dalla società con la dichiarazione dei redditi irrevocabile.

3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione parzialmente sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rigettava.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di impugnazione, ed ha pure prodotto memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e dell’art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la contribuente contesta la violazione dell’art. 15, commi da 16 a 23, del Dl. n. 185 del 2008, come conv., e degli artt. 1324 e 1334 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto vincolante la dichiarazione di volersi avvalere della rivalutazione espressa nella dichiarazione dei redditi, che non era però stata seguita da alcun versamento di imposta, con la conseguenza che la rivalutazione non si era perfezionata.

2. Occorre preliminarmente rilevare che la sentenza impugnata, CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 3700, è stata depositata il 19.12.2016.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che il ricorso per cassazione è stato spedito l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quando il termine semestrale utile per provvedervi sarebbe scaduto.

Tuttavia, come correttamente invocato dalla contribuente, occorre tener conto del disposto di cui all’art. 11, comma 9, del Dl n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 2017, il quale prevede che per determinate controversie definibili (trattasi delle cause in corso attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, pure in cassazione ed anche a seguito di rinvio, le quali possano essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del Dpr n. 602 del 1973) sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo (24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017.

Il ricorso risulta pertanto tempestivo.

3. Con il suo motivo di ricorso la contribuente contesta la violazione di legge per avere la CTR erroneamente ritenuto vincolante la dichiarazione di volersi avvalere della rivalutazione espressa nella dichiarazione dei redditi, che non era stata però seguita da alcun versamento di imposta, con la conseguenza che la rivalutazione non si era perfezionata.

4. In materia di rivalutazione questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di statuire che “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. c) e c-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni prevista dall'art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non assume alcuna rilevanza la compilazione del quadro "RT" della dichiarazione dei redditi, ma ha rilievo decisivo la redazione della perizia giurata di stima, nonché l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del valore così definito - attraverso il versamento, entro il 16 dicembre 2002, dell'intero importo o, nel caso di rateizzazione, anche della sola prima rata - sicché, a seguito di tale manifestazione unilaterale di volontà del contribuente, portata a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, si produce l'effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, non più unilateralmente revocabile”, Cass. sez.

V, 20.2.2015, n. 3410 (conf.

Cass. sez.

V, 24.8.2018, n. 21049); e si è di recente ribadito come “solo il tempestivo ed integrale versamento (almeno) della prima rata dell’importo dovuto in base alla perizia giurata comporti il perfezionamento delle procedura … ove nemmeno la prima rata sia regolare, la procedura di rivalutazione non può ritenersi perfezionata”, Cass. sez.

V, 3.7.2023, n. 18706.

5. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l’originario ricorso della contribuente ed annullando la cartella di pagamento contestata.

6. Possono essere compensate tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del giudizio, mentre le spese processuali del giudizio di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.

Compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito, e condanna la costituita controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore della contribuente, e le liqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, alla via F. Confalonieri n. 5 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3700, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 19.12.2016; O GGETTO :Imposta sostitutiva 2008 - Rivalutazione bene immobile - Indicata in dichiarazione dei redditi - Importo non versato - Conseguenze. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate rilevava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2008, l’intenzione di procedere alla rivalutazione di propri immobili, ma non aveva poi versato l’imposta sostitutiva come da essa calcolata. L’Amministrazione finanziaria emetteva allora la cartella di pagamento n. 093 2014 0001889191 a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, e richiedeva la corresponsione di quanto la società aveva dichiarato essere dovuto al Fisco ma non aveva provveduto a versare. 2. La contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna contestando, per quanto ancora di interesse, che le somme richieste non erano dovute non essendosi perfezionata la procedura di rivalutazione perché non era stato effettuato alcun versamento a seguito di un ripensamento. La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente con riferimento ad uno dei tre immobili, successivamente ceduto dalla società con versamento dei tributi dovuti in conseguenza della plusvalenza conseguita, calcolata sul valore del bene non rivalutato, mentre confermava l’atto esattivo nel resto, ritenendo la manifestazione di volontà espressa dalla società con la dichiarazione dei redditi irrevocabile. 3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione parzialmente sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rigettava. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di impugnazione, ed ha pure prodotto memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e dell’art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la contribuente contesta la violazione dell’art. 15, commi da 16 a 23, del Dl. n. 185 del 2008, come conv., e degli artt. 1324 e 1334 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto vincolante la dichiarazione di volersi avvalere della rivalutazione espressa nella dichiarazione dei redditi, che non era però stata seguita da alcun versamento di imposta, con la conseguenza che la rivalutazione non si era perfezionata. 2. Occorre preliminarmente rilevare che la sentenza impugnata, CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 3700, è stata depositata il 19.12.2016. Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che il ricorso per cassazione è stato spedito l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quando il termine semestrale utile per provvedervi sarebbe scaduto. Tuttavia, come correttamente invocato dalla contribuente, occorre tener conto del disposto di cui all’art. 11, comma 9, del Dl n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 2017, il quale prevede che per determinate controversie definibili (trattasi delle cause in corso attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, pure in cassazione ed anche a seguito di rinvio, le quali possano essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del Dpr n. 602 del 1973) sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo (24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017. Il ricorso risulta pertanto tempestivo. 3. Con il suo motivo di ricorso la contribuente contesta la violazione di legge per avere la CTR erroneamente ritenuto vincolante la dichiarazione di volersi avvalere della rivalutazione espressa nella dichiarazione dei redditi, che non era stata però seguita da alcun versamento di imposta, con la conseguenza che la rivalutazione non si era perfezionata. 4. In materia di rivalutazione questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di statuire che “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. c) e c-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni prevista dall'art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non assume alcuna rilevanza la compilazione del quadro "RT" della dichiarazione dei redditi, ma ha rilievo decisivo la redazione della perizia giurata di stima, nonché l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del valore così definito - attraverso il versamento, entro il 16 dicembre 2002, dell'intero importo o, nel caso di rateizzazione, anche della sola prima rata - sicché, a seguito di tale manifestazione unilaterale di volontà del contribuente, portata a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, si produce l'effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, non più unilateralmente revocabile”, Cass. sez. V, 20.2.2015, n. 3410 (conf. Cass. sez. V, 24.8.2018, n. 21049); e si è di recente ribadito come “solo il tempestivo ed integrale versamento (almeno) della prima rata dell’importo dovuto in base alla perizia giurata comporti il perfezionamento delle procedura … ove nemmeno la prima rata sia regolare, la procedura di rivalutazione non può ritenersi perfezionata”, Cass. sez. V, 3.7.2023, n. 18706. 5. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l’originario ricorso della contribuente ed annullando la cartella di pagamento contestata. 6. Possono essere compensate tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del giudizio, mentre le spese processuali del giudizio di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente. Compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito, e condanna la costituita controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore della contribuente, e le liqu
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