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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 25324/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23667-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] E D [OSCURATO:PERSONA], in persona del l iquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocatoLUIGI COCCHI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]'S CERTIFICATO (quali assuntori del rischio di cui alle polizz e n.

A1201436808 contratta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] en. 10428227D contratta dalla Provincia di Savona); -intimati - avverso la sentenza n. 746/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23/06/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Savona, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

A sostegno della proposta domanda l’attrice espose che era proprietariadi un compendio immobiliare sito in Albisola S uperiore e, Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -3- avendo l'esigenza di ristrutturare tale polo produttivo , aveva pattuito con [OSCURATO:PERSONA] E dili S. r . l . un accordo per un intervento di riqualificazione urbanistico-edilizia di detta area e per la rilocalizzazione del suddetto insediamentoin una diversa area produttiva di proprietà della detta società, ubicata in Q uiliano, previo ottenimento dei necessari titoli abilitativi.

Rappresentò l’attrice che, nell’amb ito di tale accordo, aveva stipulato con la convenuta : b) in data 9 . 7 . 2004, un contratto avente ad oggetto la vendita, in favore di Alfa C ostruzion i S.r.l., d el proprio complesso industriale sito in Albisola S uperiore, soggetta a l la condizione sospensiva del rilascio entro la data del 9.7.2010 (termine poi prorogato al 13 . 9 . 2000 ) del permesso di costruire sull'area per una cubatura non inferiore a m.c.20.000, con mandato irrevocabile ad Alfa C ostruzioni E dili S.r.l. per la presentazione di tutte le pratiche amministrative necessarie; b)in data 16.12.2010 un ulteriore mandato irrevocabile con conferimento ad [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del potere di rappresentanza per ulteriori attività; c) in dat a 30 . 4 . 2011 , un contratto preliminare di compravendita (venditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) dell'area sita in Quiliano (vendita di cosa futura costituita dal nuovo insediamento industriale produttivo); d)contratti reciproci d i co m od ato temporaneo di uso delle rispettive areesite in Albisola e Quiliano.

Dedusse altresì l’attrice di aver sottoscritto c on il Com une di [OSCURATO:PERSONA] un accordo di programma in data 30 .11. 2007, esteso anche ai soggetti attuatori, con cui era stata approvata la variante del PUC d e l predetto comune ex art . 44 LUR (L.R 36/1997) , con modifica della scheda del distretto di trasformazione ed aumento della quantità insediabile e rinvio al successivo PUO dei profili insediativi, previa verifica della fattibilità urbanistica ed ambientale anche sotto il profilo quantitativo.

Rappresen tò pure che i n data 22.3.2012 era stato approvato il PUO relativo al distretto di trasformazione ma non erano stati rilasciati i titoli abilitativi edilizi; era Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -4- stato approvato anche il PUO del PUC del C omune di Q uiliano ; successivamente il Consiglio di Stato aveva annullato gli atti di approvazione della variante al PUCdi [OSCURATO:PERSONA] e del PUO per l'area di proprietà dell'attuale ricorrente, essendo intervenuti in violazione degli artt. 6 e sgg.del d.lgs. n . 152 del 2006 per non essere stati preceduti daVAS obbligatori a in considerazione della loro natura pianificatoria e della loro incidenza territoriale.

Essendo stati annullati la variante al PUC e i l relativo PUO dell'area del Comune di [OSCURATO:PERSONA], la condizione sospensiva di cui all'art . 1 dell'atto di compravendita del 9.7.2004 non si era avverata e l’intera operazione economica era diventata irrealizzabile.

Ad avviso dell’attrice, la società convenuta non avrebbe diligentemente adempiuto le obbligazionidi cui al contratto di mandato sicché doveva rispondere nei suoi confrontiex artt. 1708 e 1710 c. c., e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] , a sua volta, doveva rispondere di tutti i danni patrimoniali da essa subiti, per aver adottato gli atti amministrativi poi annullati dal Consiglio di Stato,in quanto, con la loro approvazione, esso avrebbe ingenerato nell’attrice l’incolpevole e legittimo affidamento in ordine al raggiungimento dello scopo della ristrutturazione del distretto industriale sito in [OSCURATO:PERSONA], mentre il loro annullamento avrebbe reso impossibile il verificarsi della condizione cui era sottoposto il contratto di vendita di cosa futura stipulato con la convenuta.

Sostenne l’attrice che, in ragione d ell’ annullamento dei predetti atti,era stata costretta a presentare istanza di concordato liquidatorio edaveva subito ingenti danni patrimoniali per l'impossibilità di attuare la riqualificazione rilocalizzazione dell'attività produttiva al cui risarcimento aveva chiesto, come già detto, la condanna delle parti convenute.

Si costituì il Comune di [OSCURATO:PERSONA] contestando quanto dedotto dall’attrice ed eccependo, in via preliminare, la carenza di Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -5- giurisdizione delGiudice ordinario, trattandosi di controversia relativa ad un accordo di programma e, quindi, rientrante nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a.

Nel merito, rappresentò il difetto di prova in relazione ad un suo comportamento doloso o colposo, tale da aver inciso sull’esito negativo del procedimento amministrativo,ed in relazione alla circostanza che una sua diversa condotta avrebbe certamente determinato un esito favorevole dello stesso; dedusse che un ruolo determinante era stato svolto solo da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] e che le procedure di VAS e di VIA erano di competenza della Regione Liguria e chiamò in manleva e garanzia la Regione Liguria, gli Assicuratori dei Lloyd’s, con cui era assicurato, e l’altra convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a..

Quest’ultimasi costituì contestando la domanda attorea, negando ogni sua responsabilità e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per essere dallo stesso manlevata.

Si costituirono gli Assicuratori dei Lloyd’s, quali assicuratori del Comune di [OSCURATO:PERSONA], contestando quanto dedotto dall’attrice ed eccependo l’inoperatività della garanzia.

Si costituì la Provincia di Savona negando ogni sua responsabilità, rappresentò di essere assicurata con gli Assicuratori dei Lloyd’se chiese di chiamare in causa questi ultimi, la Regione Liguria e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in tesi, responsabili dei danni lamentati dall’attrice.

Si costituironola Regione Liguria, contestando la domanda, nonché nuovamente gli Assicuratori dei Lloyd’s, quali assicuratori della Provincia di Savona, eccependo il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] ed eccependo l’inoperatività della polizza nella specie.

Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -6- Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 997/2019, pubblicata il 5.112019, dichiarò la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice Amministrativo e compensò integralmente tra le parti le spese di lite, rilevando che nella specie non risultava l’adozione di alcun provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato, idoneo a fondare un suo legittimo affidamento ma esclusivamente l’adozione di un accordo di programma e di atti di natura mista (regolatoria e provvedimentale) quali la variante al PUC e il PUO, che non possono essere considerati ampliativi della sfera giuridica di un singolo soggetto che ne sia destinatario e rilevando, altresì, che, fondandosi la pretesa attorea su un accordo di programma ex art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, sussisteva la giurisdizione esclusiva del [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale sentenzaStabilimenti [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose gravame, del quale chiese il rigetto i l Comune di [OSCURATO:PERSONA], che propose pure appello incidentale condizionato.

Si costituì [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che chiese il riconoscimento della giurisdizione del G.O. e, nel merito, il rigetto delle domande attoree e delle altre parti nei suoi confronti e reiterò la domanda di manleva e di risarcimento nei confronti dei terzi chiamati in garanzia, al fine di rimanere indenne da ogni eventuale pronuncia di condanna emanata nei suoi confronti.

Si costituirono anche gli altri appellati chiedendo la conferma della decisione di primogrado.

La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 74 6/20 2 2, pubblicata il

23.6. 202 2 , rigettò l’impugnazione principale, con assorbimento dell’appello incidentale condizionato, e condannò l’appellanteprincipale alle spese di quel grado .

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., basato su quattromotivi.

Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -7- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso, contenente pure ricorso incidentale articolato in un unico motivo.

A sua volta il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato sostanzialmente in un unico motivo.

Si sono costituite pure, con distinti controricorsi, la Regione Liguria ela Provincia di Savona; quest’ultima ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

La parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la Provincia di Savona hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 360, comma 1 , n. ri. 1 , 3 e 5 CPC in relazione agli artt. 112 CPC nonché 103 Cost., 1 CPC e 133 CPA».

Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la Corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, avrebbe erroneamente ritenuto rientrante nella giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non trovando tale domanda, secondo la ricorrente, la sua causa petendi nell’accordo di program ma e negli altri atti amministrativi adottati « ma solo ed esclusivamente nell’inadempimento di obbligazioni assunte con negozi squisitamente privatistici, volte a regolare i rapporti interni tra le parti private, rispetto alle quali una giurisdizione del G.A. non appare ontologicamente predicabile».

L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, s empre a parere della ricorrente, sarebbe consistito nell’«aver travisato … la qualità delle parti di detto segmento di rapporto processuale, il petitum e la c ausa petendi, con evidente violazione dell’art. 112 CPC, ed aver ritenuto, del tutto arbitrariamente, Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -8- che tale domanda fosse in qualche modo direttamente collegabile con l’accordo di programma e su di esso fondata, con conseguente errore nell’interpretazione della domanda e delle conclusioni raggiunte in punto difetto di giurisdizione».

2. Con il secondo motivo, rubricato « Vi o lazio ne dell’ art. 360, comma1, n.ri. 1 e 3 CPC.

Violazione dell’ art. 112 CPC , Violazione degli artt.103 Cost., 1 CPC e 133 CPA» la ricorrente principale lamenta che la Corte di merito, sul presupposto che causa petendi della domanda proposta nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] fosse la conclusione e/o l’adempimento dell’accordo di programma, a bbia confermato la declinatoria di giurisdizione dell’AGO.

Secondola società ricorrente, sarebbe evidente l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, in quanto la domanda in parola non si fonderebbe sull’accordo di programma e sul suo inadempimento ma sarebbe basata«sul danno cagionato al privato destinatario di effetti favorevoli per la sua sfera giuridica in conseguenza dell’annullamento degli atti ampliativi su impugnativa di terzi perla loro illegittimità » .

3. Con il terzo motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. deduce « Vi o lazio ne dell’ art. 360, comma 1 , n. ri. 1 e 3 CPC.

Violazione dell’art. 112 CPC.

Violazione degli artt. 103 Cost., 1 CPC e 133 CPA, nonché degli artt. 59 nonché 48, 49 3 50 L.R. 36/1997».

Sostiene la ricorrente che la Corte avrebbe errato anche nell’affermare che gli atti impugnati, PUC e PUO, per la loro natura urbanistica,non avrebbero comunque comportato l’ampliamento della sua sfera giuridica e ciò per un duplice ordine di ragioni: a) essendo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte sulla giurisdizione dell’AGO sulle domande risarcitorie nei confronti della P.A. per atti e/o comportamenti formali illegittimi fondato sul principio della tutela dell’affidamento, l’appartenenza alla giurisdizione dell’AGO della relativa domanda non sarebbe legata alla natura dell’atto e/o del Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -9- comportamento illegittimo, ma all’affidamento che essi sono suscettibili di ingenerare nel privato che subisce il pregiudizio per avervi, per l’appunto,fatto affidamento, attenendo la natura degli atti annullati, eventualmente, al profilo della fondatezza della domanda; b) nella logica dell’indirizzo delle S.U., ai fini della risarcibilità del danno del soggetto privato dell’effetto fattuale per la sua sfera giuridica in conseguenza dell’annullamento di atti ampliativi della stessa, non assumerebbe rilevanza la natura dell’atto, quanto l’effetto positivo degli atti medesimi, specificamente indotto sul suo patrimonio.

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente pure ritenuto che gli atti annullati, per la loro natura, non fossero ampliativi della sfera giuridica di [OSCURATO:PERSONA], risultando che tali atti e/o comportamenti sarebbero stati adottati per iniziativa della ricorrente per conformare e attribuire maggiore potenzialità edificatoria al compendio immobiliare di sua proprietà nel Comune di Albisola e con effetto certamente favorevole ed ampliativo della sua sfera giuridica.

Infine, sottolinea la ricorrente che il PUO di iniziativa privata approvato nel 2012– tra gli atti favorevoli annullati dal GA – si porrebbe come atto necessario al rilascio dei titoli autorizzativi singoli, quindi, avrebbe certamente valenza ed effetti ampliativi della sfera giuridica del soggetto proponente.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente principale denuncia la «Violazione dell’ art. art. 360, commi 1, 3 e 5 e dell’art.91 CPC » .

In particolare, premesso di essere stata condannata alle spese processuali in favore di tutte le altre parti, sostieneche la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 91 c.p.c. nel condannarla alle spese processuali: a) in favore d i [OSCURATO:PERSONA] , che nel costituirsi in secondo grado aveva aderito ai motivi di appello proposti dall’attuale ricorrente principale e nei confronti della quale non era, pertanto, configurabile alcuna soccombenza, e b) in favore delle parti chiamate Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -10- in giudizio ad istanza del Comune di Albisola, nei cui confronti non aveva mai assunto specifiche conclusioni.

5. Con l’unico motivo di ricorso inciden tale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. denuncia violazione dell'art. 360, comma 1, n 1, 3 e 5 c . p . c . in relazione all'art. 1 c . p . c . , all’ art . 386 c . p . c . e all'art . 133 c.p.a. e, rappresentando di aver, in sede di appello , contestato la fondatezza dell’eccezione inerente al difetto di giurisdizione accolta dal Tribunale, sostiene che la Corte di merito, nell’affermare che risulta «legislativamente prevista la giurisdizione amministrativa in caso di controversia riguardante, come in questo caso, un accordo di programma», avrebbe errato nell’interpretare le domande di risarcimento e di manleva proposte dall’attuale società ricorrente incidentale, non essendo state le stesse mai fondate sull’accordo di programma e sul suo adempimento bensì sulla lesione del legittimo affidamento chedetta parte aveva riposto nel corretto agire della P.A. coinvolta e sui conseguenti danni patrimoniali subiti dalla società o che potrebbe ancora subire.

6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, peraltro privo di rubrica, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], premesso: a)di aver evidenziato già in primo grado che il difetto di giurisdizione del G.O. riguardava anche la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] suoi confronti, b) che la declaratoria del Tribunale di difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] sulla domanda risarcitoria proposta dall’attrice nei confronti delle parti convenute a favore della giurisdizione esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di controversia attinente ad un accordo di programma, aveva assorbito il profilo evidenziato dal predetto Comune relativo alla carenza di giurisdizione sulla domanda di manleva, c) di aver proposto, in secondo grado, appello incidentale condizionato sul punto, d) che il rigetto del gravame principale aveva comportato - come pure espressamente indicato dalla Corte di merito a p. 26 della sentenza impugnata in Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -11- questa sede – l’assorbimento dell’appello incidentale subordinato, ha chiesto, nel caso di accoglimento del primo motivo del ricorso principale, l’accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla domanda di manleva formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei sui confronti.

7. Rileva il Collegio che vanno unitariamente esaminati i primi tre motivi del ricorso principale ed imotivi dei ricorsi incidentali proposti, anche di quello incidentale condizionato, tenuto conto, a tale ultimo riguardo,dell’esito dello scrutinio dei primi due ricorsi.

7.1. Va rilevato che la controversia all’esame, sia con riferimento alla domanda proposta dall’attrice nei confronti della società convenuta che nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non attenendo all’accordo di programma né agli altri atti amministrativi adottati, non rientra nella giurisdizione esclusiva del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 133, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, che ha pure precisato che il carattere assorbente della giurisdizione esclusiva comporta la sussistenza della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] anche in caso di asseriti inadempimenti da parte del privato facente parte dell’accordo di programma e ha dichiarato assorbito l’esame dell’appello incidentale condizionato.

7.2. Al riguardo si osserva, in particolare,che non può condividersi neppure l’affermazione del Giudice di appello secondo cui la domanda proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto colpevole affidamento su un provvedimento illegittimo della stessa P.A. presuppone che tale atto sia ampliativo, e tali non sarebbero gli atti aventi rilievo nella presente controversia.

7.3. Queste Sezioni Unite, già con le ordinanze n. 6594, 6595 e 6596 emesse nella stessa udienza e tutte pubblicate in data 23 marzo 2011,superando il precedente orientamento (v. tra le altre, Cass., sez. un., n. 8511 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) , hanno affermato la giurisdizione del Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -12- [OSCURATO:PERSONA] anche sulle controversie aventi ad oggetto rispettivamente il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell’affidamento riposto nella legittimità di una concessione edilizia poi annullata in sede di autotutela, il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell’affidamento riposto nella legittimità di una concessione edilizia poi annullata dal [OSCURATO:PERSONA] ed il risarcimento dei danni lamentati dall’aggiudicatario di una gara per la lesione dell’affidamento riposto nella legittimità del provvedimento di aggiudicazione poi annullato dal Giudice amministrativo.

Tali decisioni, sostanzialmente, erano fondate sulla considerazione che i privati che avevano instaurato i giudizi in cui le stesse erano state emesse non mettevano in discussione l’illegittimità degli atti amministrativi, ampliativi della loro sfera giuridica, annullati in sede di autotutela o dal giudice, ma lamentavano la lesione del loro affidamento sulla legittimità degli atti annullati e chiedevano il risarcimento dei danni da loro subiti per aver orientato le proprie scelte negoziali o imprenditoriali confidando, fino al loro annullamento, nella legittimità di tali atti.

7.4. I principi affermati dalle richiamate ordinanze sono stati ribaditi, salvo pochi provvedimenti dissonanti (Cass., sez.un., ord., n. 8057 del 21/04/2016;Cass., sez. un., n. 13454 del 29/05/2017 ) dalla giurisprudenza di questa Corte negli anni successivi, in cui ricorre l’affermazione che la controversia relativa ai danni subiti dal priva to che abbia fatto colpevole affidamento su un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica, poi annullato, rientra nella giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in quanto ha ad oggetto la lesione non di un interesse legittimo pretensivo bensì di un diritto soggettivo.

7.5. Il tema in questione è stato poi oggetto di attenta rimeditazione nell’ordinanza di queste Sezioni Unite n. 8636 del 28/04/2020 pronunciata in relazione ad una controversia parzialmente diversa da quelle esaminate in precedenza e già richiamate, ossia relativa all’affidamento ingenerato non da un provvedimento Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -13- ampliativo della sfera del privato, ma dal comportamento tenuto dall’amministrazione nel procedimento amministrativo conclusosi senza l’emanazione del richiesto provvedimento ampliativo.

In particolare nell’ordinanza appena richiamatasi afferma che «Non appare dunque persuasivo l'argomento, sostenuto da una parte della dottrina, che - poiché il provvedimento favorevole giustamente annullato è comunque espressionedel potere pubblico - la lesione che esso arreca dovrebbe essere ricondotta, almeno nelle materie di giurisdizioneesclusiva, alla cognizione del giudice amministrativo; tale argomento, infatti, trascura la considerazione, già svolta nel paragrafo precedente, che la lesione di cui si discute non è causata dal provvedimento favorevole (illegittimo - e, perciò, giustamente annullato - ma non dannoso per il suo destinatario), bensì dalla fattispecie complessa costituita dall'emanazione dell'atto favorevole illegittimo, dall'incolpevole affidamento del beneficiario nella sua legittimità e dal successivo (legittimo) annullamento dell'atto stesso.

La lesione, cioè, discende non dalla violazione delle regole di diritto pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo che si estrinseca nel provvedimento, bensì dalla violazione delle regole di correttezza e buona fede, di diritto privato, cui si deve uniformare il comportamento dell'amministrazione; regole la cui violazione non dà vita ad invalidità provvedimentale, ma a responsabilità; come perspicuamente evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza dell'Adunanza plenaria n. 5 del 2018 (§ 34), «non diversamente da quanto accade nei rapporti tra privati, anche per la P.A. le regole di correttezza e buona fede non sono regole di validità (del provvedimento), ma regole di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto)».

7.5.1. Inoltre, nella medesima ordinanza si ribadisce il rilievo , già svolto nella ordinanza n. 17586/2015 e, in precedenza, nell'ordinanza n.1162/2015, che « i principi fissati nelle tre ordinanze nn. 6594, 6595 Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -14- e 6596 del 2011, rese con riferimento alla disciplina dettata dal d.lgs., n. 80 del1998, non hanno perso attualità a causa dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104 del 2010».

Si precisa inveroche «Non incidono sulla tenuta di detti principi, infatti, né il primo comma dell'art. 7 c.p.a., là dove devolve «alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni»; né il secondo comma dell'articolo 30 c.p.a., là dove stabilisce che al giudice amministrativo, nei casi di giurisdizione esclusiva, «può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi».

In particolare, quanto al disposto dell'articolo 7, primo comma, c.p.a., queste Sezioni Unite hanno evidenziato che «anche secondo tale disposizione, la giurisdizione amministrativa -pure quella su diritti, ove si versi in materia di giurisdizione esclusiva - postula che sia in questione «l'esercizio o il mancato esercizio delpotere amministrativo» e che, anche quando la controversia riguardi mericomportamenti, deve pur sempre trattarsi, secondo una formulazione normativa ricalcata sul dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 191/2006, di comportamenti «riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere».

Nel caso in cui - secondo la domanda dell'attore (al cui oggetto, …, l'articolo 386 c.p.c. àncora ladecisione sulla giurisdizione) - il comportamento della pubblica amministrazione abbia leso l'affidamento del privato, perché non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, non sussiste alcun collegamento,nemmeno mediato, tra il comportamento dell'amministrazione e l'esercizio del potere.

Il comportamento dell'amministrazione rilevante ai fini dell'affidamento del privato, infatti, si pone -e va valutato - su un piano diverso rispetto Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -15- da quello della scansione degli atti procedimentali che conducono al provvedimento con cui viene esercitato il potere amministrativo.

Detto comportamento si colloca in una dimensione relazionale complessiva tra l'amministrazione ed il privato, nel cui ambito un atto provvedimentale di esercizio del potere amministrativo potrebbe mancare del tutto (come nel caso oggetto del presente giudizio) o, addirittura, essere legittimo, così da risultare «un frammento legittimo di un mosaico connotato da una condotta co mplessivamente superficiale, violativa dei più elementari obblighi di trasparenza, di attenzione, di diligenza, al cospetto dei quali si stagliano i corrispondenti diritti soggettivi di stampo privatistico» (così Cons.

Stato n. 5/2018…)».

Quanto al disposto dell'art.30, secondo comma, c.p.a., l’ordinanza n. 8236/2020 hasottolineato che «la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nasce per concentrare la tutela davanti ad un unico giudice, quello amministrativo, in particolari materie, indicate dalla legge, caratterizzate per lo strettointreccio che si determina, a fronte dei provvedimenti autoritativi della pubblica amministrazione, tra interessi legittimi e diritti soggettivi.

Se, dunque, come ha sottolineato la Corte costituzionale, il sistema della giustizia amministrativa si è complessivamente evoluto nel senso che esso «da giurisdizione sull'atto, sempre più spesso si configura quale giurisdizione sul rapporto amministrativo» (Corte cost. n. 179/2016, § 3.1), va tuttavia ribadito che, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo, la giurisdizione amministrativa su diritti presuppone che questi ultimi risultino coinvolti nell'esplicazione della funzione pubblica, esercitata mediante provvedimenti o median te accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento», come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204/2004, § 3.4.2 e come sostanzialmente confermato dalla medesima Consulta nella sentenza n. 191/2006.

Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -16-

7.6. Secondo l’ordinanza 8236 del 2020 di questa Sezioni Unite, «Perché sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, in definitiva, è necessario, anche nelle materie digiurisdizione esclusiva, che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione.

Ènecessario, cioè, che la causa petendi si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo.

Ciò non accade quando la causa del danno di cui il privato chiede il risarcimento risieda non nel cattivo esercizio del potere amministrativo, bensì, …, in un comportamento (nel cui ambito l'atto di esercizio del potere amministrativo - provvedimentale o adottato secondo moduli convenzionali - rileva come mero fatto storico) la cui illiceità venga dedotta prescindendo dal modo in cui il potere è stato (o non è stato) esercitato e venga prospettata come violazione di regole comportamentali di buona fede e correttezza alla cui osservanza è tenuto qualunque soggetto,sia esso pubblico o privato».

7.7. L’ulteriore riflessione sul tema, sollecitata in particolare dalle non concordi opinioni della dottrina e dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 20 del 29/11/2021, espressa si in palesedissenso con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, non ha comunque indotto queste Sezioni Unite a mutare il già ricordato orientamento, ribadito pure da ultimo con ampia motivazione nell’ordinanza (non massimata) n. 10880 del24/04/2023.

In particolare, in quest’ultimo provvedimento, confutando le argomentazioni espresse dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato già richiamata, del tutto condivisibilmente queste Sezioni Unite hanno affermato che il fatto che nell’esercizio del proprio potere pubblico l’Amministrazione sia tenuta ad osservare le regole speciali che connotano il suo agire autoritativo – e al quale si contrappongono situazioni soggettive del privato aventi la consistenza di interesse legittimo –non esclude che essa sia tenuta ad osservare anche regole generali di correttezza e buona fede e che la tecnica di protezione Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -17- giuridica dell’interesse all’altrui correttezza e buona fede è quella del diritto soggettivo e che nell’ambito dell’attività autoritativa dell’Amministrazione la situazione attiva a cui corrisponde, dal lato passivo, l’obbligo di correttezza sembra riconosciuto pure dalla sentenza n. 5 del 2018 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, né a conclusioni diverse induce l’introduzione del comma 2-bisdell’art. 1 della legge n. 241/1990, come pure evidenziato nella sentenza n. 12428/2021.

7.8. Va inoltrerimarcato che la circostanza che la protezione offerta all’affidamento dall’ordinamento abbia la forma del diritto soggettivo è confermata– come pure osservato dall’ordinanz a n. 10880 del 2023 – anche dal rilievo che la legittima aspettativa (“ espérance lègitime ” o “legitimate expectation”) rientra nell’ambito dei beni protetti dall’art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, secondo l’interpretazioneche di tale articolo la giurisprudenza della Corte EDU ha fornito fin dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Irlanda del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , con cui la Corte di Strasburgo, inaugurando un orientamento poi consolidatosi nel tempo, ha affermato che, con il rilascio, da parte dell’autorità competente, dell’autorizzazione ad un progetto di urbanizzazione sulla cui base le società in quella sede ricorrenti avevano acquistato dei terreni al fine di edificarli, in capo a dette società fosse sorta una “aspettativa legittima”, da considerare alla stregua di una componente dei beni delle società ricorrenti.

7.9. Deve aggiungersi che recentemente, sia pure con riferimento ad un diverso contesto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 8 del 2023, ha affermato che , nell’ordinamento italiano si rinviene una clausola generaledi tutela dell’affidamento legittimo, quale situazion e soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria.

7.10. Lostesso codice degli appalti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), pur non essendo, anzitutto ration e temporis , applicabile alla fattispecie all’esame, offre elementi interpretativi ai fini che qui Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -18- rilevano, nella parte in cui, all’art. 5, intitolato “Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”, fa espresso riferimento all’ « affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede». [OSCURATO:PERSONA] a tale codice si legge «In linea con tale giurisprudenza [dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5 e 29/11/2021, nn. 19 e 29], il senso della norma è quello di evidenziare che l’affidamento rappresenta un limite al potere amministrativo che può venire in considerazione sia in materia di diritti soggettivi che di interessi legittimi ed inerire, pertanto, anche ai rapporti connotati da un collegamento con l’esercizio del potere».

Come evidenziato da autorevole dottrina, la norma, pur non intervenendo sul riparto di giurisdizione (che non rientrava nell’oggetto della legge delega),si basa, comunque , sul presupposto secondo cui la lesione dell’affidamento che viene in rilievo nell’ambito del procedimento di gara, anche quando realizzato attraverso comportamenti, presenti un collegamento con l’esercizio del potere, la relativa controversia risarcitoria rientri nella giurisdizione esclusiva in materia di appalti pubblici, che si estende alle “controversie risarcitorie” (art. 133, comma 1, lett. e, n. 1 c.p.c.), mentre, come pure evidenziato condivisibilmente da altra dottrina, ove tale collegamento non sussista, deve ritenersi che la relativa controversia rientri nella giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA].

7.11. Orbene, vaevidenziato che, nella specie , la controversia non ha ad oggetto, sia nei confronti dell’ente convenuto sia , a maggior ragione, nei confronti della società convenuta e nei confronti dei soggetti verso i quali è stata avanzata domanda dimanleva,le modalità di esercizio del potere amministrativo e non inerisce a situazioni soggettive che benché aventi consistenza di diritti, siano state incise dalla spendita di poteri pubblici, ma riguardano il modus agendi dell’Amministrazioneche si assume contrario a regole comportamentali Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -19- di buona fede e correttezzae nel cui ambito i provvedimenti caducati rilevano come meri fatti storici, né trattasi di controversia riguardante un accordo di programma,che assorbirebbe nella giurisdizione del GA anche la controversia relativa ad asseriti inadempimenti da parte del privato, come invece erroneamente affermato dalla Corte di merito.

A quanto precede va aggiunto che ciò vale non solo nel caso di annullamento di un atto ampliativo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell’Amministrazione (v.

Cass., sez. un., ord., 28/04/2020, n. 8236) ed altresìe a maggior ragione, nel caso, come quello all’esame, in cui gli atti annullati non siano direttamente ampliativi della sfera del privato.

8. Alla luce delle argomentazioni sopra articolateed evidenziandosi chele domand e di manleva non sono che il riflesso della domanda principale risarcitoria, con le qual i condivid ono, pertanto e anche in ragione del principio della concentrazione delle tutele, il radicamento nella giurisdizione ordinaria (Cass. , sez. un. , n. 36897 del 26/11/2021), vanno acco lti i primi tre motivi del ricorso principale nonchéi l ricorso incidentale - del tutto amm issibile , contrariamente a quanto sostenuto dalla provincia di Savona nel suo controricorso al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,tenuto conto che non incide sull’ammissibilità di tale ricorso il fatto che le argomentazioni poste a sostegno, sia pure mutatis mutandis , siano sostanzialmente adesive a quelle del ricorso principale e che come impugnazione sostanzialmente adesiva va qualificata anche la doglianza proposta in appello, tenuto peraltro conto che il Giudice di primo grado e così pure quello di secondo grado hanno,in sostanza, unitariamente provveduto in relazione a tutte le domande proposte – e , infine, va rigetta to il ricorso incidentale condizionato del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per le medesime ragioni già espresse.

Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -20-

9. L’esame del quarto motivo del ricorso principale, con cui la ricorrente principale ha denunciato la «Violazione dell’ art. art. 360, commi 1,3 e 5 e dell’art.91 CPC»,resta assorbito dall’accoglimento dei primi tre motivi dello stesso ricorso.

10. Conclusivamente: vanno accolti i primi tre motivi del ricorso principale e dichiarato assorbito l’esame del quarto motivo del medesimo ricorso; va accolto , altresì, il ricorso incidentale e rigettato il ricorso incidentale condizionatoe va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinariosu tutte le domande proposte; va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Savona, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato(v.

Cass., sez. un., n.1316 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e Cass. n. 20098 del 7/10/2015, che hanno affermato, il che va qui ribadito, che la cassazione della sentenza della Corte d'appello, che abbia erroneamente negato, a conferma di pronuncia del T ribunale, la giurisdizione del G iudice O rd inario, comporta il rinvio, in applicazione dell'art 383,terzo comma, c . p . c . , al giudice di primo grado, al quale detta sentenza d'appello, se avesse rettamente giudicato, avrebbe dovuto a sua volta rimettere le parti ) .

Si evidenzia che, nella specie, trova, ratione temporis, applicazione ancoral’art. 353 c.p.c. (abrogato dal d.lgs. n. 149/2022, cd. riforma Cartabia, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e con applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data).

11. Stante l’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale ed il rigetto del ricorso incidentale condizionato, v a dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delComune di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoincidentale condizionato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

Ric. 2022 n. 23667 sez.

SU -ud. 09-05-2023 -21- P.Q.M.

La Corte accoglie primi tre motivi del ricorso principale e dichiara assorbito l’esame del quarto motivo del medesimo ricorso;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23667-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] E D [OSCURATO:PERSONA], in persona del l iquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocatoLUIGI COCCHI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]'S CERTIFICATO (quali assuntori del rischio di cui alle polizz e n. A1201436808 contratta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] en. 10428227D contratta dalla Provincia di Savona); -intimati - avverso la sentenza n. 746/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Savona, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. A sostegno della proposta domanda l’attrice espose che era proprietariadi un compendio immobiliare sito in Albisola S uperiore e, Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -3- avendo l'esigenza di ristrutturare tale polo produttivo , aveva pattuito con [OSCURATO:PERSONA] E dili S. r . l . un accordo per un intervento di riqualificazione urbanistico-edilizia di detta area e per la rilocalizzazione del suddetto insediamentoin una diversa area produttiva di proprietà della detta società, ubicata in Q uiliano, previo ottenimento dei necessari titoli abilitativi. Rappresentò l’attrice che, nell’amb ito di tale accordo, aveva stipulato con la convenuta : b) in data 9 . 7 . 2004, un contratto avente ad oggetto la vendita, in favore di Alfa C ostruzion i S.r.l., d el proprio complesso industriale sito in Albisola S uperiore, soggetta a l la condizione sospensiva del rilascio entro la data del 9.7.2010 (termine poi prorogato al 13 . 9 . 2000 ) del permesso di costruire sull'area per una cubatura non inferiore a m.c.20.000, con mandato irrevocabile ad Alfa C ostruzioni E dili S.r.l. per la presentazione di tutte le pratiche amministrative necessarie; b)in data 16.12.2010 un ulteriore mandato irrevocabile con conferimento ad [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del potere di rappresentanza per ulteriori attività; c) in dat a 30 . 4 . 2011 , un contratto preliminare di compravendita (venditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) dell'area sita in Quiliano (vendita di cosa futura costituita dal nuovo insediamento industriale produttivo); d)contratti reciproci d i co m od ato temporaneo di uso delle rispettive areesite in Albisola e Quiliano. Dedusse altresì l’attrice di aver sottoscritto c on il Com une di [OSCURATO:PERSONA] un accordo di programma in data 30 .11. 2007, esteso anche ai soggetti attuatori, con cui era stata approvata la variante del PUC d e l predetto comune ex art . 44 LUR (L.R 36/1997) , con modifica della scheda del distretto di trasformazione ed aumento della quantità insediabile e rinvio al successivo PUO dei profili insediativi, previa verifica della fattibilità urbanistica ed ambientale anche sotto il profilo quantitativo. Rappresen tò pure che i n data 22.3.2012 era stato approvato il PUO relativo al distretto di trasformazione ma non erano stati rilasciati i titoli abilitativi edilizi; era Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -4- stato approvato anche il PUO del PUC del C omune di Q uiliano ; successivamente il Consiglio di Stato aveva annullato gli atti di approvazione della variante al PUCdi [OSCURATO:PERSONA] e del PUO per l'area di proprietà dell'attuale ricorrente, essendo intervenuti in violazione degli artt. 6 e sgg.del d.lgs. n . 152 del 2006 per non essere stati preceduti daVAS obbligatori a in considerazione della loro natura pianificatoria e della loro incidenza territoriale. Essendo stati annullati la variante al PUC e i l relativo PUO dell'area del Comune di [OSCURATO:PERSONA], la condizione sospensiva di cui all'art . 1 dell'atto di compravendita del 9.7.2004 non si era avverata e l’intera operazione economica era diventata irrealizzabile. Ad avviso dell’attrice, la società convenuta non avrebbe diligentemente adempiuto le obbligazionidi cui al contratto di mandato sicché doveva rispondere nei suoi confrontiex artt. 1708 e 1710 c. c., e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] , a sua volta, doveva rispondere di tutti i danni patrimoniali da essa subiti, per aver adottato gli atti amministrativi poi annullati dal Consiglio di Stato,in quanto, con la loro approvazione, esso avrebbe ingenerato nell’attrice l’incolpevole e legittimo affidamento in ordine al raggiungimento dello scopo della ristrutturazione del distretto industriale sito in [OSCURATO:PERSONA], mentre il loro annullamento avrebbe reso impossibile il verificarsi della condizione cui era sottoposto il contratto di vendita di cosa futura stipulato con la convenuta. Sostenne l’attrice che, in ragione d ell’ annullamento dei predetti atti,era stata costretta a presentare istanza di concordato liquidatorio edaveva subito ingenti danni patrimoniali per l'impossibilità di attuare la riqualificazione rilocalizzazione dell'attività produttiva al cui risarcimento aveva chiesto, come già detto, la condanna delle parti convenute. Si costituì il Comune di [OSCURATO:PERSONA] contestando quanto dedotto dall’attrice ed eccependo, in via preliminare, la carenza di Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -5- giurisdizione delGiudice ordinario, trattandosi di controversia relativa ad un accordo di programma e, quindi, rientrante nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a. Nel merito, rappresentò il difetto di prova in relazione ad un suo comportamento doloso o colposo, tale da aver inciso sull’esito negativo del procedimento amministrativo,ed in relazione alla circostanza che una sua diversa condotta avrebbe certamente determinato un esito favorevole dello stesso; dedusse che un ruolo determinante era stato svolto solo da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] e che le procedure di VAS e di VIA erano di competenza della Regione Liguria e chiamò in manleva e garanzia la Regione Liguria, gli Assicuratori dei Lloyd’s, con cui era assicurato, e l’altra convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. Quest’ultimasi costituì contestando la domanda attorea, negando ogni sua responsabilità e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per essere dallo stesso manlevata. Si costituirono gli Assicuratori dei Lloyd’s, quali assicuratori del Comune di [OSCURATO:PERSONA], contestando quanto dedotto dall’attrice ed eccependo l’inoperatività della garanzia. Si costituì la Provincia di Savona negando ogni sua responsabilità, rappresentò di essere assicurata con gli Assicuratori dei Lloyd’se chiese di chiamare in causa questi ultimi, la Regione Liguria e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in tesi, responsabili dei danni lamentati dall’attrice. Si costituironola Regione Liguria, contestando la domanda, nonché nuovamente gli Assicuratori dei Lloyd’s, quali assicuratori della Provincia di Savona, eccependo il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] ed eccependo l’inoperatività della polizza nella specie. Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -6- Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 997/2019, pubblicata il 5.112019, dichiarò la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice Amministrativo e compensò integralmente tra le parti le spese di lite, rilevando che nella specie non risultava l’adozione di alcun provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato, idoneo a fondare un suo legittimo affidamento ma esclusivamente l’adozione di un accordo di programma e di atti di natura mista (regolatoria e provvedimentale) quali la variante al PUC e il PUO, che non possono essere considerati ampliativi della sfera giuridica di un singolo soggetto che ne sia destinatario e rilevando, altresì, che, fondandosi la pretesa attorea su un accordo di programma ex art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, sussisteva la giurisdizione esclusiva del [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenzaStabilimenti [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose gravame, del quale chiese il rigetto i l Comune di [OSCURATO:PERSONA], che propose pure appello incidentale condizionato. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che chiese il riconoscimento della giurisdizione del G.O. e, nel merito, il rigetto delle domande attoree e delle altre parti nei suoi confronti e reiterò la domanda di manleva e di risarcimento nei confronti dei terzi chiamati in garanzia, al fine di rimanere indenne da ogni eventuale pronuncia di condanna emanata nei suoi confronti. Si costituirono anche gli altri appellati chiedendo la conferma della decisione di primogrado. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 74 6/20 2 2, pubblicata il 23.6. 202 2 , rigettò l’impugnazione principale, con assorbimento dell’appello incidentale condizionato, e condannò l’appellanteprincipale alle spese di quel grado . Avverso tale sentenza della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., basato su quattromotivi. Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -7- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso, contenente pure ricorso incidentale articolato in un unico motivo. A sua volta il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato sostanzialmente in un unico motivo. Si sono costituite pure, con distinti controricorsi, la Regione Liguria ela Provincia di Savona; quest’ultima ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la Provincia di Savona hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 360, comma 1 , n. ri. 1 , 3 e 5 CPC in relazione agli artt. 112 CPC nonché 103 Cost., 1 CPC e 133 CPA». Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la Corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, avrebbe erroneamente ritenuto rientrante nella giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non trovando tale domanda, secondo la ricorrente, la sua causa petendi nell’accordo di program ma e negli altri atti amministrativi adottati « ma solo ed esclusivamente nell’inadempimento di obbligazioni assunte con negozi squisitamente privatistici, volte a regolare i rapporti interni tra le parti private, rispetto alle quali una giurisdizione del G.A. non appare ontologicamente predicabile». L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, s empre a parere della ricorrente, sarebbe consistito nell’«aver travisato … la qualità delle parti di detto segmento di rapporto processuale, il petitum e la c ausa petendi, con evidente violazione dell’art. 112 CPC, ed aver ritenuto, del tutto arbitrariamente, Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -8- che tale domanda fosse in qualche modo direttamente collegabile con l’accordo di programma e su di esso fondata, con conseguente errore nell’interpretazione della domanda e delle conclusioni raggiunte in punto difetto di giurisdizione». 2. Con il secondo motivo, rubricato « Vi o lazio ne dell’ art. 360, comma1, n.ri. 1 e 3 CPC. Violazione dell’ art. 112 CPC , Violazione degli artt.103 Cost., 1 CPC e 133 CPA» la ricorrente principale lamenta che la Corte di merito, sul presupposto che causa petendi della domanda proposta nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] fosse la conclusione e/o l’adempimento dell’accordo di programma, a bbia confermato la declinatoria di giurisdizione dell’AGO. Secondola società ricorrente, sarebbe evidente l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, in quanto la domanda in parola non si fonderebbe sull’accordo di programma e sul suo inadempimento ma sarebbe basata«sul danno cagionato al privato destinatario di effetti favorevoli per la sua sfera giuridica in conseguenza dell’annullamento degli atti ampliativi su impugnativa di terzi perla loro illegittimità » . 3. Con il terzo motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. deduce « Vi o lazio ne dell’ art. 360, comma 1 , n. ri. 1 e 3 CPC. Violazione dell’art. 112 CPC. Violazione degli artt. 103 Cost., 1 CPC e 133 CPA, nonché degli artt. 59 nonché 48, 49 3 50 L.R. 36/1997». Sostiene la ricorrente che la Corte avrebbe errato anche nell’affermare che gli atti impugnati, PUC e PUO, per la loro natura urbanistica,non avrebbero comunque comportato l’ampliamento della sua sfera giuridica e ciò per un duplice ordine di ragioni: a) essendo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte sulla giurisdizione dell’AGO sulle domande risarcitorie nei confronti della P.A. per atti e/o comportamenti formali illegittimi fondato sul principio della tutela dell’affidamento, l’appartenenza alla giurisdizione dell’AGO della relativa domanda non sarebbe legata alla natura dell’atto e/o del Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -9- comportamento illegittimo, ma all’affidamento che essi sono suscettibili di ingenerare nel privato che subisce il pregiudizio per avervi, per l’appunto,fatto affidamento, attenendo la natura degli atti annullati, eventualmente, al profilo della fondatezza della domanda; b) nella logica dell’indirizzo delle S.U., ai fini della risarcibilità del danno del soggetto privato dell’effetto fattuale per la sua sfera giuridica in conseguenza dell’annullamento di atti ampliativi della stessa, non assumerebbe rilevanza la natura dell’atto, quanto l’effetto positivo degli atti medesimi, specificamente indotto sul suo patrimonio. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente pure ritenuto che gli atti annullati, per la loro natura, non fossero ampliativi della sfera giuridica di [OSCURATO:PERSONA], risultando che tali atti e/o comportamenti sarebbero stati adottati per iniziativa della ricorrente per conformare e attribuire maggiore potenzialità edificatoria al compendio immobiliare di sua proprietà nel Comune di Albisola e con effetto certamente favorevole ed ampliativo della sua sfera giuridica. Infine, sottolinea la ricorrente che il PUO di iniziativa privata approvato nel 2012– tra gli atti favorevoli annullati dal GA – si porrebbe come atto necessario al rilascio dei titoli autorizzativi singoli, quindi, avrebbe certamente valenza ed effetti ampliativi della sfera giuridica del soggetto proponente. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente principale denuncia la «Violazione dell’ art. art. 360, commi 1, 3 e 5 e dell’art.91 CPC » . In particolare, premesso di essere stata condannata alle spese processuali in favore di tutte le altre parti, sostieneche la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 91 c.p.c. nel condannarla alle spese processuali: a) in favore d i [OSCURATO:PERSONA] , che nel costituirsi in secondo grado aveva aderito ai motivi di appello proposti dall’attuale ricorrente principale e nei confronti della quale non era, pertanto, configurabile alcuna soccombenza, e b) in favore delle parti chiamate Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -10- in giudizio ad istanza del Comune di Albisola, nei cui confronti non aveva mai assunto specifiche conclusioni. 5. Con l’unico motivo di ricorso inciden tale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. denuncia violazione dell'art. 360, comma 1, n 1, 3 e 5 c . p . c . in relazione all'art. 1 c . p . c . , all’ art . 386 c . p . c . e all'art . 133 c.p.a. e, rappresentando di aver, in sede di appello , contestato la fondatezza dell’eccezione inerente al difetto di giurisdizione accolta dal Tribunale, sostiene che la Corte di merito, nell’affermare che risulta «legislativamente prevista la giurisdizione amministrativa in caso di controversia riguardante, come in questo caso, un accordo di programma», avrebbe errato nell’interpretare le domande di risarcimento e di manleva proposte dall’attuale società ricorrente incidentale, non essendo state le stesse mai fondate sull’accordo di programma e sul suo adempimento bensì sulla lesione del legittimo affidamento chedetta parte aveva riposto nel corretto agire della P.A. coinvolta e sui conseguenti danni patrimoniali subiti dalla società o che potrebbe ancora subire. 6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, peraltro privo di rubrica, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], premesso: a)di aver evidenziato già in primo grado che il difetto di giurisdizione del G.O. riguardava anche la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] suoi confronti, b) che la declaratoria del Tribunale di difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] sulla domanda risarcitoria proposta dall’attrice nei confronti delle parti convenute a favore della giurisdizione esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di controversia attinente ad un accordo di programma, aveva assorbito il profilo evidenziato dal predetto Comune relativo alla carenza di giurisdizione sulla domanda di manleva, c) di aver proposto, in secondo grado, appello incidentale condizionato sul punto, d) che il rigetto del gravame principale aveva comportato - come pure espressamente indicato dalla Corte di merito a p. 26 della sentenza impugnata in Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -11- questa sede – l’assorbimento dell’appello incidentale subordinato, ha chiesto, nel caso di accoglimento del primo motivo del ricorso principale, l’accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla domanda di manleva formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei sui confronti. 7. Rileva il Collegio che vanno unitariamente esaminati i primi tre motivi del ricorso principale ed imotivi dei ricorsi incidentali proposti, anche di quello incidentale condizionato, tenuto conto, a tale ultimo riguardo,dell’esito dello scrutinio dei primi due ricorsi. 7.1. Va rilevato che la controversia all’esame, sia con riferimento alla domanda proposta dall’attrice nei confronti della società convenuta che nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non attenendo all’accordo di programma né agli altri atti amministrativi adottati, non rientra nella giurisdizione esclusiva del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 133, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, che ha pure precisato che il carattere assorbente della giurisdizione esclusiva comporta la sussistenza della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] anche in caso di asseriti inadempimenti da parte del privato facente parte dell’accordo di programma e ha dichiarato assorbito l’esame dell’appello incidentale condizionato. 7.2. Al riguardo si osserva, in particolare,che non può condividersi neppure l’affermazione del Giudice di appello secondo cui la domanda proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto colpevole affidamento su un provvedimento illegittimo della stessa P.A. presuppone che tale atto sia ampliativo, e tali non sarebbero gli atti aventi rilievo nella presente controversia. 7.3. Queste Sezioni Unite, già con le ordinanze n. 6594, 6595 e 6596 emesse nella stessa udienza e tutte pubblicate in data 23 marzo 2011,superando il precedente orientamento (v. tra le altre, Cass., sez. un., n. 8511 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) , hanno affermato la giurisdizione del Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -12- [OSCURATO:PERSONA] anche sulle controversie aventi ad oggetto rispettivamente il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell’affidamento riposto nella legittimità di una concessione edilizia poi annullata in sede di autotutela, il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell’affidamento riposto nella legittimità di una concessione edilizia poi annullata dal [OSCURATO:PERSONA] ed il risarcimento dei danni lamentati dall’aggiudicatario di una gara per la lesione dell’affidamento riposto nella legittimità del provvedimento di aggiudicazione poi annullato dal Giudice amministrativo. Tali decisioni, sostanzialmente, erano fondate sulla considerazione che i privati che avevano instaurato i giudizi in cui le stesse erano state emesse non mettevano in discussione l’illegittimità degli atti amministrativi, ampliativi della loro sfera giuridica, annullati in sede di autotutela o dal giudice, ma lamentavano la lesione del loro affidamento sulla legittimità degli atti annullati e chiedevano il risarcimento dei danni da loro subiti per aver orientato le proprie scelte negoziali o imprenditoriali confidando, fino al loro annullamento, nella legittimità di tali atti. 7.4. I principi affermati dalle richiamate ordinanze sono stati ribaditi, salvo pochi provvedimenti dissonanti (Cass., sez.un., ord., n. 8057 del 21/04/2016;Cass., sez. un., n. 13454 del 29/05/2017 ) dalla giurisprudenza di questa Corte negli anni successivi, in cui ricorre l’affermazione che la controversia relativa ai danni subiti dal priva to che abbia fatto colpevole affidamento su un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica, poi annullato, rientra nella giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in quanto ha ad oggetto la lesione non di un interesse legittimo pretensivo bensì di un diritto soggettivo. 7.5. Il tema in questione è stato poi oggetto di attenta rimeditazione nell’ordinanza di queste Sezioni Unite n. 8636 del 28/04/2020 pronunciata in relazione ad una controversia parzialmente diversa da quelle esaminate in precedenza e già richiamate, ossia relativa all’affidamento ingenerato non da un provvedimento Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -13- ampliativo della sfera del privato, ma dal comportamento tenuto dall’amministrazione nel procedimento amministrativo conclusosi senza l’emanazione del richiesto provvedimento ampliativo. In particolare nell’ordinanza appena richiamatasi afferma che «Non appare dunque persuasivo l'argomento, sostenuto da una parte della dottrina, che - poiché il provvedimento favorevole giustamente annullato è comunque espressionedel potere pubblico - la lesione che esso arreca dovrebbe essere ricondotta, almeno nelle materie di giurisdizioneesclusiva, alla cognizione del giudice amministrativo; tale argomento, infatti, trascura la considerazione, già svolta nel paragrafo precedente, che la lesione di cui si discute non è causata dal provvedimento favorevole (illegittimo - e, perciò, giustamente annullato - ma non dannoso per il suo destinatario), bensì dalla fattispecie complessa costituita dall'emanazione dell'atto favorevole illegittimo, dall'incolpevole affidamento del beneficiario nella sua legittimità e dal successivo (legittimo) annullamento dell'atto stesso. La lesione, cioè, discende non dalla violazione delle regole di diritto pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo che si estrinseca nel provvedimento, bensì dalla violazione delle regole di correttezza e buona fede, di diritto privato, cui si deve uniformare il comportamento dell'amministrazione; regole la cui violazione non dà vita ad invalidità provvedimentale, ma a responsabilità; come perspicuamente evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza dell'Adunanza plenaria n. 5 del 2018 (§ 34), «non diversamente da quanto accade nei rapporti tra privati, anche per la P.A. le regole di correttezza e buona fede non sono regole di validità (del provvedimento), ma regole di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto)». 7.5.1. Inoltre, nella medesima ordinanza si ribadisce il rilievo , già svolto nella ordinanza n. 17586/2015 e, in precedenza, nell'ordinanza n.1162/2015, che « i principi fissati nelle tre ordinanze nn. 6594, 6595 Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -14- e 6596 del 2011, rese con riferimento alla disciplina dettata dal d.lgs., n. 80 del1998, non hanno perso attualità a causa dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104 del 2010». Si precisa inveroche «Non incidono sulla tenuta di detti principi, infatti, né il primo comma dell'art. 7 c.p.a., là dove devolve «alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni»; né il secondo comma dell'articolo 30 c.p.a., là dove stabilisce che al giudice amministrativo, nei casi di giurisdizione esclusiva, «può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi». In particolare, quanto al disposto dell'articolo 7, primo comma, c.p.a., queste Sezioni Unite hanno evidenziato che «anche secondo tale disposizione, la giurisdizione amministrativa -pure quella su diritti, ove si versi in materia di giurisdizione esclusiva - postula che sia in questione «l'esercizio o il mancato esercizio delpotere amministrativo» e che, anche quando la controversia riguardi mericomportamenti, deve pur sempre trattarsi, secondo una formulazione normativa ricalcata sul dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 191/2006, di comportamenti «riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere». Nel caso in cui - secondo la domanda dell'attore (al cui oggetto, …, l'articolo 386 c.p.c. àncora ladecisione sulla giurisdizione) - il comportamento della pubblica amministrazione abbia leso l'affidamento del privato, perché non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, non sussiste alcun collegamento,nemmeno mediato, tra il comportamento dell'amministrazione e l'esercizio del potere. Il comportamento dell'amministrazione rilevante ai fini dell'affidamento del privato, infatti, si pone -e va valutato - su un piano diverso rispetto Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -15- da quello della scansione degli atti procedimentali che conducono al provvedimento con cui viene esercitato il potere amministrativo. Detto comportamento si colloca in una dimensione relazionale complessiva tra l'amministrazione ed il privato, nel cui ambito un atto provvedimentale di esercizio del potere amministrativo potrebbe mancare del tutto (come nel caso oggetto del presente giudizio) o, addirittura, essere legittimo, così da risultare «un frammento legittimo di un mosaico connotato da una condotta co mplessivamente superficiale, violativa dei più elementari obblighi di trasparenza, di attenzione, di diligenza, al cospetto dei quali si stagliano i corrispondenti diritti soggettivi di stampo privatistico» (così Cons. Stato n. 5/2018…)». Quanto al disposto dell'art.30, secondo comma, c.p.a., l’ordinanza n. 8236/2020 hasottolineato che «la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nasce per concentrare la tutela davanti ad un unico giudice, quello amministrativo, in particolari materie, indicate dalla legge, caratterizzate per lo strettointreccio che si determina, a fronte dei provvedimenti autoritativi della pubblica amministrazione, tra interessi legittimi e diritti soggettivi. Se, dunque, come ha sottolineato la Corte costituzionale, il sistema della giustizia amministrativa si è complessivamente evoluto nel senso che esso «da giurisdizione sull'atto, sempre più spesso si configura quale giurisdizione sul rapporto amministrativo» (Corte cost. n. 179/2016, § 3.1), va tuttavia ribadito che, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo, la giurisdizione amministrativa su diritti presuppone che questi ultimi risultino coinvolti nell'esplicazione della funzione pubblica, esercitata mediante provvedimenti o median te accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento», come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204/2004, § 3.4.2 e come sostanzialmente confermato dalla medesima Consulta nella sentenza n. 191/2006. Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -16- 7.6. Secondo l’ordinanza 8236 del 2020 di questa Sezioni Unite, «Perché sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, in definitiva, è necessario, anche nelle materie digiurisdizione esclusiva, che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione. Ènecessario, cioè, che la causa petendi si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo. Ciò non accade quando la causa del danno di cui il privato chiede il risarcimento risieda non nel cattivo esercizio del potere amministrativo, bensì, …, in un comportamento (nel cui ambito l'atto di esercizio del potere amministrativo - provvedimentale o adottato secondo moduli convenzionali - rileva come mero fatto storico) la cui illiceità venga dedotta prescindendo dal modo in cui il potere è stato (o non è stato) esercitato e venga prospettata come violazione di regole comportamentali di buona fede e correttezza alla cui osservanza è tenuto qualunque soggetto,sia esso pubblico o privato». 7.7. L’ulteriore riflessione sul tema, sollecitata in particolare dalle non concordi opinioni della dottrina e dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 20 del 29/11/2021, espressa si in palesedissenso con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, non ha comunque indotto queste Sezioni Unite a mutare il già ricordato orientamento, ribadito pure da ultimo con ampia motivazione nell’ordinanza (non massimata) n. 10880 del24/04/2023. In particolare, in quest’ultimo provvedimento, confutando le argomentazioni espresse dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato già richiamata, del tutto condivisibilmente queste Sezioni Unite hanno affermato che il fatto che nell’esercizio del proprio potere pubblico l’Amministrazione sia tenuta ad osservare le regole speciali che connotano il suo agire autoritativo – e al quale si contrappongono situazioni soggettive del privato aventi la consistenza di interesse legittimo –non esclude che essa sia tenuta ad osservare anche regole generali di correttezza e buona fede e che la tecnica di protezione Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -17- giuridica dell’interesse all’altrui correttezza e buona fede è quella del diritto soggettivo e che nell’ambito dell’attività autoritativa dell’Amministrazione la situazione attiva a cui corrisponde, dal lato passivo, l’obbligo di correttezza sembra riconosciuto pure dalla sentenza n. 5 del 2018 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, né a conclusioni diverse induce l’introduzione del comma 2-bisdell’art. 1 della legge n. 241/1990, come pure evidenziato nella sentenza n. 12428/2021. 7.8. Va inoltrerimarcato che la circostanza che la protezione offerta all’affidamento dall’ordinamento abbia la forma del diritto soggettivo è confermata– come pure osservato dall’ordinanz a n. 10880 del 2023 – anche dal rilievo che la legittima aspettativa (“ espérance lègitime ” o “legitimate expectation”) rientra nell’ambito dei beni protetti dall’art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, secondo l’interpretazioneche di tale articolo la giurisprudenza della Corte EDU ha fornito fin dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Irlanda del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , con cui la Corte di Strasburgo, inaugurando un orientamento poi consolidatosi nel tempo, ha affermato che, con il rilascio, da parte dell’autorità competente, dell’autorizzazione ad un progetto di urbanizzazione sulla cui base le società in quella sede ricorrenti avevano acquistato dei terreni al fine di edificarli, in capo a dette società fosse sorta una “aspettativa legittima”, da considerare alla stregua di una componente dei beni delle società ricorrenti. 7.9. Deve aggiungersi che recentemente, sia pure con riferimento ad un diverso contesto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 8 del 2023, ha affermato che , nell’ordinamento italiano si rinviene una clausola generaledi tutela dell’affidamento legittimo, quale situazion e soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria. 7.10. Lostesso codice degli appalti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), pur non essendo, anzitutto ration e temporis , applicabile alla fattispecie all’esame, offre elementi interpretativi ai fini che qui Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -18- rilevano, nella parte in cui, all’art. 5, intitolato “Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”, fa espresso riferimento all’ « affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede». [OSCURATO:PERSONA] a tale codice si legge «In linea con tale giurisprudenza [dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5 e 29/11/2021, nn. 19 e 29], il senso della norma è quello di evidenziare che l’affidamento rappresenta un limite al potere amministrativo che può venire in considerazione sia in materia di diritti soggettivi che di interessi legittimi ed inerire, pertanto, anche ai rapporti connotati da un collegamento con l’esercizio del potere». Come evidenziato da autorevole dottrina, la norma, pur non intervenendo sul riparto di giurisdizione (che non rientrava nell’oggetto della legge delega),si basa, comunque , sul presupposto secondo cui la lesione dell’affidamento che viene in rilievo nell’ambito del procedimento di gara, anche quando realizzato attraverso comportamenti, presenti un collegamento con l’esercizio del potere, la relativa controversia risarcitoria rientri nella giurisdizione esclusiva in materia di appalti pubblici, che si estende alle “controversie risarcitorie” (art. 133, comma 1, lett. e, n. 1 c.p.c.), mentre, come pure evidenziato condivisibilmente da altra dottrina, ove tale collegamento non sussista, deve ritenersi che la relativa controversia rientri nella giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]. 7.11. Orbene, vaevidenziato che, nella specie , la controversia non ha ad oggetto, sia nei confronti dell’ente convenuto sia , a maggior ragione, nei confronti della società convenuta e nei confronti dei soggetti verso i quali è stata avanzata domanda dimanleva,le modalità di esercizio del potere amministrativo e non inerisce a situazioni soggettive che benché aventi consistenza di diritti, siano state incise dalla spendita di poteri pubblici, ma riguardano il modus agendi dell’Amministrazioneche si assume contrario a regole comportamentali Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -19- di buona fede e correttezzae nel cui ambito i provvedimenti caducati rilevano come meri fatti storici, né trattasi di controversia riguardante un accordo di programma,che assorbirebbe nella giurisdizione del GA anche la controversia relativa ad asseriti inadempimenti da parte del privato, come invece erroneamente affermato dalla Corte di merito. A quanto precede va aggiunto che ciò vale non solo nel caso di annullamento di un atto ampliativo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell’Amministrazione (v. Cass., sez. un., ord., 28/04/2020, n. 8236) ed altresìe a maggior ragione, nel caso, come quello all’esame, in cui gli atti annullati non siano direttamente ampliativi della sfera del privato. 8. Alla luce delle argomentazioni sopra articolateed evidenziandosi chele domand e di manleva non sono che il riflesso della domanda principale risarcitoria, con le qual i condivid ono, pertanto e anche in ragione del principio della concentrazione delle tutele, il radicamento nella giurisdizione ordinaria (Cass. , sez. un. , n. 36897 del 26/11/2021), vanno acco lti i primi tre motivi del ricorso principale nonchéi l ricorso incidentale - del tutto amm issibile , contrariamente a quanto sostenuto dalla provincia di Savona nel suo controricorso al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,tenuto conto che non incide sull’ammissibilità di tale ricorso il fatto che le argomentazioni poste a sostegno, sia pure mutatis mutandis , siano sostanzialmente adesive a quelle del ricorso principale e che come impugnazione sostanzialmente adesiva va qualificata anche la doglianza proposta in appello, tenuto peraltro conto che il Giudice di primo grado e così pure quello di secondo grado hanno,in sostanza, unitariamente provveduto in relazione a tutte le domande proposte – e , infine, va rigetta to il ricorso incidentale condizionato del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per le medesime ragioni già espresse. Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -20- 9. L’esame del quarto motivo del ricorso principale, con cui la ricorrente principale ha denunciato la «Violazione dell’ art. art. 360, commi 1,3 e 5 e dell’art.91 CPC»,resta assorbito dall’accoglimento dei primi tre motivi dello stesso ricorso. 10. Conclusivamente: vanno accolti i primi tre motivi del ricorso principale e dichiarato assorbito l’esame del quarto motivo del medesimo ricorso; va accolto , altresì, il ricorso incidentale e rigettato il ricorso incidentale condizionatoe va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinariosu tutte le domande proposte; va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Savona, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato(v. Cass., sez. un., n.1316 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e Cass. n. 20098 del 7/10/2015, che hanno affermato, il che va qui ribadito, che la cassazione della sentenza della Corte d'appello, che abbia erroneamente negato, a conferma di pronuncia del T ribunale, la giurisdizione del G iudice O rd inario, comporta il rinvio, in applicazione dell'art 383,terzo comma, c . p . c . , al giudice di primo grado, al quale detta sentenza d'appello, se avesse rettamente giudicato, avrebbe dovuto a sua volta rimettere le parti ) . Si evidenzia che, nella specie, trova, ratione temporis, applicazione ancoral’art. 353 c.p.c. (abrogato dal d.lgs. n. 149/2022, cd. riforma Cartabia, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e con applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data). 11. Stante l’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale ed il rigetto del ricorso incidentale condizionato, v a dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delComune di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoincidentale condizionato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). Ric. 2022 n. 23667 sez. SU -ud. 09-05-2023 -21- P.Q.M. La Corte accoglie primi tre motivi del ricorso principale e dichiara assorbito l’esame del quarto motivo del medesimo ricorso;