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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 33603/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24053/20 24 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha indicato l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, n. 735 / 0 7 / 20 2 4 , depositata i n data 1 2 agosto2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 2 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conciliativo - Art. 48 comma 4bis d.lgs. n. 546/1992 -Cessazione della materia del contendere Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società ‘[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].’ l’avviso di accertamento n.

THS03BB02059/2016, con il quale accertava, per l’anno 2011, un reddito di impresa pari ad Euro 63.590,90, in relazione a ricavi non dichiarati per oltre 350 mila euro, determinati induttivamente con il cd. tovagliometro, un maggior valore della produzione ai fini IRAP e maggiori operazioni imponibili ai fini IVA.

L’Ufficio emetteva, quindi, l’avviso di accertamento n.

THS01BB02092-2016, con il quale veniva imputato a [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di socio al 100% della detta società , ritenuta a ristretta base,e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2011, il maggior reddito (Euro 31.617,40) derivante dagli utili extra bilancio contestati alla società.

Società e socio proponevano distinti ricorsi avverso i detti atti, deducendo sostanzialmente le medesime doglianze (procedimentali e di merito).

La CTP di [OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi, li accoglieva annullando gli atti impugnati.

Riteneva, per quanto ancora qui rilevi, che la mancanza di una percentuale di sfrido sul totale dei tovaglioli utilizzati inficiava l'accertamento col cd. tovagliometro.

2. L’Ufficio interponeva gravame alla Commissione tributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dell’Emilia-Romagnachiedendone l’integrale riforma.

La CGT-2 accoglieva l’appello ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio.

3. Avverso la decisione della CGT-2hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidandosi acinque motiv i .

L’Ufficio resiste con controricorso.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 12 dicembre 2025.

L’ADE ha depositato, in data 17/06/2025 istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/1992 (allegato all’istanza).

Successivamente, in data 9-10/10/2025, i contribuenti hanno depositato istanza (intestata come ‘rinuncia al ricorso’) di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, per effetto dell’intervenuta conciliazione.

Infine, in data 10 ottobre 2025, l’ADE ha depositato l’accettazione della rinuncia al ricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deduc ono l a «nullità della sentenza per motivazione apparente in violazionedegli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, D. Lgs. n. 546 del 19 9 2, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4), c.p.c.».

2. Con il secondo motivo lamentano la «illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973 e 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/93, degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., con riferimento all’affermazione secondo cui la non congruità agli studi di settore sarebbe di per sé sola elemento sufficiente sul quale basare una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73, giusto il disposto dell’art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993».

3. Con il terzo strumento i ricorrenti denunciano la «illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., con riferimento all’affermazione per cui l’asserita mancata produzione dei conti di mastro e la circostanza che i dati esposti dalla società farebbero emergere una sostanziale antieconomicità dell’attività di impresa legittimerebbe il ricorso alla ricostruzione analitico-induttiva, nonché per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., avendo il giudice trascurato di analizzare gli elementi circostanziali dedotti dalla parte in relazione ai conti di mastro e alla presunta antieconomicità».

4. Con il quarto motivo lamentano la «illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere il giudice ritenuto corretta la mancata applicazione di una percentuale di sfrido senza, parimenti, motivare le ragioni di tale decisione».

5. Con il quinto (ed ultimo) motivo i ricorrenti deducono la «illegittimità della sentenza per violazione dei principi in tema di contraddittorio preventivo espressi dallo Statuto del contribuente e dalla Carta dei diritti fondamentali della U.E., nonché degli artt. 24 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), c.p.c., con riferimento all’affermazione secondo cui il contraddittorio con l’Ufficio avrebbe avuto valore effettivo».

6. Deve, preliminarmente, darsi atto che le parti hanno raggiunto, il 23 maggio 2025 , un accordo conciliativo (ritualmente depositato dalla ricorrente) che prevede il riconoscimento di una percentuale di sfrido del 10% sul numero dei tovaglioli di stoffa utilizzato in accertamento per la ricostruzione indiretta del volume d’affari della società mediante il “tovagliometro” e la conseguente riduzione da 13.899 a 12.509 del numero di somministrazioni rilevanti ai fini della determinazione dei maggiori ricavi riferibili alla società e del reddito di capitale imputabile al socio Maccagnani.

Concordemente hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

L’istanza può essere accolta.

6.1. Invero, l’art. 48, d.lgs. n. 546/1992, prevede che: -se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia (comma 1); -se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere.

Se l’accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa (comma 2); -la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento (comma 4).

Il comma 4bis, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 220/2023, prevede espressamente l’applicabilità dei commi precedenti, ‘in quanto compatibili’, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

La norma si applica, in virtù dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023 ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, ovvero dal 5 gennaio 2024 (il decreto è entrato in vigore il 4 gennaio 2024).

Successivamente il detto limite temporale è stato espunto dall’art. 16 del d.lgs. n. 81/2025 (che ha modificato l’art. 4, comma 2, del d.lgs. 220/2023).

6.2. La norma è, comunque , applicabile alla presente controversia, atteso che il ricorso per cassazione risulta notificato il 18 novembre 2024.

Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nelle forme dell’ordinanza, con compensazione delle spese di lite.

7. In ragione della definizione in via conciliativa della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilitàdel gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua naturalato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica(tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24053/20 24 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha indicato l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, n. 735 / 0 7 / 20 2 4 , depositata i n data 1 2 agosto2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 2 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conciliativo - Art. 48 comma 4bis d.lgs. n. 546/1992 -Cessazione della materia del contendere Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società ‘[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].’ l’avviso di accertamento n. THS03BB02059/2016, con il quale accertava, per l’anno 2011, un reddito di impresa pari ad Euro 63.590,90, in relazione a ricavi non dichiarati per oltre 350 mila euro, determinati induttivamente con il cd. tovagliometro, un maggior valore della produzione ai fini IRAP e maggiori operazioni imponibili ai fini IVA. L’Ufficio emetteva, quindi, l’avviso di accertamento n. THS01BB02092-2016, con il quale veniva imputato a [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di socio al 100% della detta società , ritenuta a ristretta base,e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2011, il maggior reddito (Euro 31.617,40) derivante dagli utili extra bilancio contestati alla società. Società e socio proponevano distinti ricorsi avverso i detti atti, deducendo sostanzialmente le medesime doglianze (procedimentali e di merito). La CTP di [OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi, li accoglieva annullando gli atti impugnati. Riteneva, per quanto ancora qui rilevi, che la mancanza di una percentuale di sfrido sul totale dei tovaglioli utilizzati inficiava l'accertamento col cd. tovagliometro. 2. L’Ufficio interponeva gravame alla Commissione tributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dell’Emilia-Romagnachiedendone l’integrale riforma. La CGT-2 accoglieva l’appello ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio. 3. Avverso la decisione della CGT-2hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidandosi acinque motiv i . L’Ufficio resiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 12 dicembre 2025. L’ADE ha depositato, in data 17/06/2025 istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/1992 (allegato all’istanza). Successivamente, in data 9-10/10/2025, i contribuenti hanno depositato istanza (intestata come ‘rinuncia al ricorso’) di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, per effetto dell’intervenuta conciliazione. Infine, in data 10 ottobre 2025, l’ADE ha depositato l’accettazione della rinuncia al ricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deduc ono l a «nullità della sentenza per motivazione apparente in violazionedegli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, D. Lgs. n. 546 del 19 9 2, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4), c.p.c.». 2. Con il secondo motivo lamentano la «illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973 e 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/93, degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., con riferimento all’affermazione secondo cui la non congruità agli studi di settore sarebbe di per sé sola elemento sufficiente sul quale basare una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73, giusto il disposto dell’art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993». 3. Con il terzo strumento i ricorrenti denunciano la «illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., con riferimento all’affermazione per cui l’asserita mancata produzione dei conti di mastro e la circostanza che i dati esposti dalla società farebbero emergere una sostanziale antieconomicità dell’attività di impresa legittimerebbe il ricorso alla ricostruzione analitico-induttiva, nonché per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., avendo il giudice trascurato di analizzare gli elementi circostanziali dedotti dalla parte in relazione ai conti di mastro e alla presunta antieconomicità». 4. Con il quarto motivo lamentano la «illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere il giudice ritenuto corretta la mancata applicazione di una percentuale di sfrido senza, parimenti, motivare le ragioni di tale decisione». 5. Con il quinto (ed ultimo) motivo i ricorrenti deducono la «illegittimità della sentenza per violazione dei principi in tema di contraddittorio preventivo espressi dallo Statuto del contribuente e dalla Carta dei diritti fondamentali della U.E., nonché degli artt. 24 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), c.p.c., con riferimento all’affermazione secondo cui il contraddittorio con l’Ufficio avrebbe avuto valore effettivo». 6. Deve, preliminarmente, darsi atto che le parti hanno raggiunto, il 23 maggio 2025 , un accordo conciliativo (ritualmente depositato dalla ricorrente) che prevede il riconoscimento di una percentuale di sfrido del 10% sul numero dei tovaglioli di stoffa utilizzato in accertamento per la ricostruzione indiretta del volume d’affari della società mediante il “tovagliometro” e la conseguente riduzione da 13.899 a 12.509 del numero di somministrazioni rilevanti ai fini della determinazione dei maggiori ricavi riferibili alla società e del reddito di capitale imputabile al socio Maccagnani. Concordemente hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. L’istanza può essere accolta. 6.1. Invero, l’art. 48, d.lgs. n. 546/1992, prevede che: -se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia (comma 1); -se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa (comma 2); -la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento (comma 4). Il comma 4bis, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 220/2023, prevede espressamente l’applicabilità dei commi precedenti, ‘in quanto compatibili’, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione. La norma si applica, in virtù dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023 ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, ovvero dal 5 gennaio 2024 (il decreto è entrato in vigore il 4 gennaio 2024). Successivamente il detto limite temporale è stato espunto dall’art. 16 del d.lgs. n. 81/2025 (che ha modificato l’art. 4, comma 2, del d.lgs. 220/2023). 6.2. La norma è, comunque , applicabile alla presente controversia, atteso che il ricorso per cassazione risulta notificato il 18 novembre 2024. Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nelle forme dell’ordinanza, con compensazione delle spese di lite. 7. In ragione della definizione in via conciliativa della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilitàdel gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua naturalato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica(tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33603/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris