CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2021
Cassazione n. 28952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 dicembre 2021, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna pronunciata in data 29 gennaio 2021 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva reiterata, alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui agli artt.110, 624, 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod. pen., per essersi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), impossessato della borsa e del suo contenuto, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], rompendo uno dei finestrini della vettura all'interno della quale era custodita la borsa, in Campobasso il 18 giugno 2016. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per la condotta contestata. 2.1.1. La Corte territoriale non avrebbe motivato sulle specifiche censure già articolate nei medesimi termini nell'atto di appello, non indicando gli elementi da cui desumere che il ricorrente sia il soggetto che abbia, infrangendo i finestrini dell'auto, rubato la borsa della Gabriele, basandosi unicamente sulla circostanza che la telecamera su via Trento abbia ripreso il Grassi mentre portava con sé una borsa rossa (apparentemente del medesimo tipo di quella sottratta alla persona offesa) e che l'orario di perpetrazione del furto indicato dalla persona offesa approssimativamente non è molto diverso da quello segnalato nella videoregistrazione acquisita agli atti. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il travisamento della prova. 2.2.1. La Corte avrebbe fondato il proprio convincimento su un risultato di prova "avulso dall'effettivo svolgimento dei fatti" [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Lo stesso riproduce le medesime censure formulate con l'atto di appello, peraltro disattese dalla sentenza impugnata, fornendo una ricostruzione alternativa delle condotte e richiedendo una rivalutazione nel merito che è preclusa in sede di legittimità. La Corte territoriale ha indicato nella sentenza impugnata (p.2 e ss.) gli elementi di prova a carico, essendo stato il ricorrente ripreso da un impianto di video-sorveglianza mentre passeggiava in direzione della vettura al cui interno era custodita la borsa rubata e successivamente ripreso dalla medesima telecamera con una borsa dello stesso colore di quella sottratta. La sentenza inoltre chiarisce che la indecisione della persona offesa nell'identificare nelle immagini la propria borsa è stata "minima" e ha motivato logicamente sul punto richiamando la mancanza di una immagine che consenta di vedere i dettagli del confezionamento. La sentenza motiva in modo logico anche sulla compatibilità degli orari indicati dalla vittima con l'esecuzione del furto.Al riguardo giova richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte in punto di vizio di motivazione in base al quale: "In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (ex multis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv.280747). 2. Il secondo motivo è inedito e generico. Il ricorrente si limita a richiamare il vizio del travisamento della prova senza però fornire al riguardo alcuna motivazione rispetto alla doglianza mossa con la conseguente inammissibilità della stessa. Il motivo inoltre è proposto per la prima volta in sede di legittimità. 3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen