CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 04046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ tite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 novembre 2020 la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di tre sentenze di condanna inflitte all'interessato, in particolare trai reati giudicati con a) la sentenza n. 1755/2013 emessa in data dalla Corte di appello di Palermo in data 14 maggio 2015, divenuta definitiva il 26 maggio 2016, con la quale è stata inflitta la pena di anni 8 di reclusione 10.000 C di multa per il delitto di cui all'articolo 416 bis commi 1,3,5,6, cod. pen. commesso a Palermo fino al 18 dicembre 2013, nonché per il delitto di cui agli articoli 56 629 comma 2 , 628 comma 2 n. 3 cod. pen. art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge del 12 luglio 1991 n. 203, commesso a Palermo fino al dicembre 2012; b) la sentenza n. 1371/2003 emessa in data 11 aprile 2003 dalla Corte di appello di Palermo, divenuta definitiva il 3 giugno 2004, con la quale è stata inflitta la pena di anni 13 di reclusione e 4.131,65 C di multa, per il delitto di cui all'art.416 bis cod. pen., nonché per i connessi reati di estorsione tentata e danneggiamenti aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge del 12 luglio 1991 n. 203, commessi a Palermo dal 24 ottobre 1997 al 30 giugno 1999; c) la sentenza n. 5034/2018 emessa in data 16 novembre 2018 divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2020 dalla Corte d'appello di Palermo per i delitti di cui all'art. 629 co.1 e 2 e art. 628 co. 3 n. 1 art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge del 12 luglio 1991 n. 203 commesso a Palermo dal 2010 fino al novembre 2011. Con ordinanza del 24 agosto 2017 il g.i.p. del Tribunale di Palermo, in veste di giudice dell'esecuzione, aveva già unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con le sentenze sub a) sub b) i reati di cui all'art. 416 bis cod. pen. nonché quelli di estorsione e danneggiamento aggravati dal citato articolo 7. La Corte di appello con la prima ordinanza n. 153/2020 del 6.11.2020 ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione possa revocare il beneficio riconosciuto sulla base della considerazione di una causa preesistente al suo riconoscimento a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice non abbia costituito oggetto di valutazione anche implicita da parte di quest'ultimo e che la previsione del giudicato esecutivo sia inoperante solo quando siano dedotti elementi nuovi ti fatto di diritto cronologicamente sopravvenute la decisione ovvero vengano prospettati elementi pregressi o poeti che tuttavia non abbiano formato oggetto di considerazione neppure implicita da parte del giudice. Ma quindi spiegato che nel caso di specie nessun elemento nuovo di fatto e di diritto era stato dedotto come sopravvenuto al presidente provvedimento del giudice dell'esecuzione. 2. Con successiva ordinanza n. 153/2020 (priva di data leggibile) integrativa di quella emessa in data 6 novembre 2020, la Corte d'appello di Palermo ha nuovamente rigettato l'ulteriore istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina del reato continuato tra gli stessi reati oggetto dell'istanza pregressa, rilevando che il reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Palermo n.5034 del 2018 riguardava un solo reato di estorsione in concorso commesso dal 2010 al novembre 2011, unicamente allo scopo di costringere il tipografo [OSCURATO:PERSONA] a rinunciare a una commessa acquisita per la somma di 3.000 C e che tale reato era motivato esclusivamente da ragioni personali. Con la stessa ordinanza la Corte d'appello ha precisato che nella fattispecie in esame mancava qualunque concreto elemento fattuale, che consentisse di ritenere che anche la commissione di tale reato fosse stata deliberata contestualmente alla decisione di prendere parte all'associazione mafiosa. 3. Con ricorso depositato in data 20 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] impugna quest'ultima ordinanza del giudice dell'esecuzione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice territoriale avrebbe del tutto ignorato che nelle sentenze in valutazione il giudice della cognizione aveva già provveduto al riconoscimento del vincolo per cui è causa e che lo status di mafioso, acclarato ormai in via definitiva, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non è stato preso in considerazione ai fini della decisione, così come prescritto dai principi affermati dalla Corte di legittimità. Da un lato il giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato la valutazione già operata in fase di cognizione con riguardo ad episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano in tutto in parte ai fatti oggetto della domanda; dall'altro il giudice dell'esecuzione doveva confrontarsi con il contenuto delle pregresse ordinanze emesse dallo stesso giudice dell'esecuzione. Nel caso di specie, quindi, La Corte di appello non avrebbe fornito alcuna spiegazione sul fatto che il reato commesso dall'anno 2010 al novembre 2011 in un periodo intermedio rispetto alla vita del sodalizio mafioso (al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato fino al dicembre 2012), non poteva ritenersi come commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso, soprattutto perché il reato commesso ai danni del tipografo [OSCURATO:PERSONA], giudicato con la sentenze sub c), presentava omogeneità e vicinanza temporale con i reati già giudicati con la sentenza sub a). Lo stesso giudice della cognizione aveva confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato ascrittogli nella forma non già dell'agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa, bensì per l'uso del metodo mafioso, sicché la persona offesa si era sottomessa all'imposizione estorsiva proprio perché essa proveniva da un soggetto la cui appartenenza all'associazione mafiosa "cosa nostra" gli era ben nota e il [OSCURATO:PERSONA] non aveva necessità di adottare esplicite minacce per indurre la vittima alla soggezione. Di conseguenza, appare ingiustificata la negazione di rilevanza dello status di mafioso manifestata dal giudice dell'esecuzione che avrebbe anche omesso di valutare la analoga tipologia delle condotte delittuose, la contiguità temporale delle stesse e la c.d. continuazione interna già ritenuta dal giudice della cognizione nei reati di estorsione ed associazione mafiosa nelle sentenze sub a) e sub b). [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia manifestamente infondato e come tale vada dichiarato inammissibile. 1.1. In tema di esecuzione, infatti, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). A tal fine, la cognizione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati è stata eseguita dal giudice dell'esecuzione in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere legate dal vincolo della continuazione e, attraverso il loro raffronto, sono state prese in considerazione le ragioni enunciate dall'istante. Sul condannato che fa richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., infatti, grava non un onere probatorio, ma l'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356), incombendo, invece, all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti, ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., che disciplina in genere l'attività probatoria in sede esecutiva e, ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che riguarda specificamente l'applicazione della disciplina del reato continuato (Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248276).1.2. Nel caso di specie, la Corte di appello di Palermo, in modo ineccepibile, ha spiegato che per quanto avesse utilizzato il metodo mafioso, il [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere un fatto estorsivo per ragioni esclusivamente personali, insorte al momento e come tali non preventivabili, sicché le stesse non potevano far parte di una progettazione iniziale al momento della adesione al sodalizio mafioso. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] di aver violato i pregressi accordi presi col proprio fratello [OSCURATO:PERSONA], a seguito dello scioglimento del rapporto societario; mentre il ricorrente non si è confrontato in modo specifico con tale parte essenziale della motivazione, ma ha contestato solo in modo generico la nuova decisione di rigetto, facendo un improprio riferimento alla valutazione già svolta dal giudice della cognizione per i diversi reati concreti oggetto delle sentenze sub a) e sub b). La Corte territoriale per di più ha spiegato che le altre condotte estorsive (di cui alle sentenze sub a e sub b), che la difesa chiedeva di ricondurre ad un medesimo progetto criminoso, erano state poste in essere con lo scopo di finanziare il sodalizio mafioso e di sostenere le spese necessarie per mantenere gli altri sodali in carcere. In ordine a tali precise argomentazioni del giudice dell'esecuzione il ricorrente non ha svolto alcuna considerazione, sicché il ricorso si palesa non solo eccentrico, ma con evidenza generico. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a