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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 34146/2026

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sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] civile ([OSCURATO:PERSONA]), nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; letta le conclusioni a firma del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi di ricorso ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con istanza del 12 gennaio 2026 la difesa del ricorrente, premesso che la sua assistita non era ammessa al patrocinio a spese dello Stato -benché, con refuso contenuto nella nota spese depositata all'udienza dell'8 gennaio 2026 avesse calcolato la riduzione di un terzo sui compensi richiesti- ha invocato un provvedimento di correzione del dispositivo della sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della costituita parte civile da parte del Tribunale di Patti, come riportato nel ruolo di udienza, con liquidazione delle spese come richiesto nelle conclusioni depositate all'udienza, o, in subordine, con mandato alla liquidazione al Tribunale di Patti, ma senza la riduzione prevista in caso di patrocinio gratuito.

2. Nel ruolo di pubblica udienza dell'8 gennaio 2026, sentenza n. 7/2026, è riportato il dispositivo della decisione con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del procedimento sostenute dalla parte civile «ammessa al patrocinio a favore dello stato nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Patti con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello stato».

Corretta è, invece, la statuizione relativa alle spese come disposta in sentenza, ove si legge della condanna alla rifusione delle spese, liquidate in favore della parte civile nella misura di euro 3.686,00.

3. L'istanza merita accoglimento e il dispositivo del ruolo di udienza va corretto come da seguente dispositivo, con liquidazione delle spese di giudizio nella misura di euro 3.686,00 senza riduzione alcuna.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] civile ([OSCURATO:PERSONA]), nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; letta le conclusioni a firma del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi di ricorso ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con istanza del 12 gennaio 2026 la difesa del ricorrente, premesso che la sua assistita non era ammessa al patrocinio a spese dello Stato -benché, con refuso contenuto nella nota spese depositata all'udienza dell'8 gennaio 2026 avesse calcolato la riduzione di un terzo sui compensi richiesti- ha invocato un provvedimento di correzione del dispositivo della sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della costituita parte civile da parte del Tribunale di Patti, come riportato nel ruolo di udienza, con liquidazione delle spese come richiesto nelle conclusioni depositate all'udienza, o, in subordine, con mandato alla liquidazione al Tribunale di Patti, ma senza la riduzione prevista in caso di patrocinio gratuito. 2. Nel ruolo di pubblica udienza dell'8 gennaio 2026, sentenza n. 7/2026, è riportato il dispositivo della decisione con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del procedimento sostenute dalla parte civile «ammessa al patrocinio a favore dello stato nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Patti con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello stato». Corretta è, invece, la statuizione relativa alle spese come disposta in sentenza, ove si legge della condanna alla rifusione delle spese, liquidate in favore della parte civile nella misura di euro 3.686,00. 3. L'istanza merita accoglimento e il dispositivo del ruolo di udienza va corretto come da seguente dispositivo, con liquidazione delle spese di giudizio nella misura di euro 3.686,00 senza riduzione alcuna. P.Q. P.Q.M
Decreto Cassazione n. 34146/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris