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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28379/2026

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E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 337 cod. pen., ripropone censure già poste con l'atto di appello e vagliate dalla Corte distrettuale con motivazione congrua e immune da manifesta illogicità, che, da un lato, ha escluso che, nonostante l'alterazione alcolica, il [OSCURATO:PERSONA] non fosse consapevole di doversi difendere dall'accusa di avere rubato la bicicletta e, quindi, di usare minaccia verso gli UPG per opporsi al compimento degli atti del loro ufficio, dall'altra, ha escluso, in mancanza di alcun riscontro documentale, che emergessero elementi dai quali desumere, eventualmente anche disponendo perizia, un vizio totale o parziale di mente in grado di incidere sulla capacità di intendere o di volere del ricorrente al momento del fatto; ritenuto che anche i successivi motivi, con i quali si lamenta vizio di motivazione, in relazione alla mancata esclusione della recidiva, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla recidiva, all'eccessività del trattamento sanzionatorio, non si confrontano con la puntuale motivazione della sentenza impugnata (vedi pag. 4), che, in termini coerenti e logici, ha valorizzato i numerosi precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], anche specifici per reati di violenza e minaccia, nonché l'intrinseca gravità dell'episodio, per dedurne la negativa personalità e la spiccata pericolosità e, in definitiva, la congruità della pena irrogata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 337 cod. pen., ripropone censure già poste con l'atto di appello e vagliate dalla Corte distrettuale con motivazione congrua e immune da manifesta illogicità, che, da un lato, ha escluso che, nonostante l'alterazione alcolica, il [OSCURATO:PERSONA] non fosse consapevole di doversi difendere dall'accusa di avere rubato la bicicletta e, quindi, di usare minaccia verso gli UPG per opporsi al compimento degli atti del loro ufficio, dall'altra, ha escluso, in mancanza di alcun riscontro documentale, che emergessero elementi dai quali desumere, eventualmente anche disponendo perizia, un vizio totale o parziale di mente in grado di incidere sulla capacità di intendere o di volere del ricorrente al momento del fatto; ritenuto che anche i successivi motivi, con i quali si lamenta vizio di motivazione, in relazione alla mancata esclusione della recidiva, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla recidiva, all'eccessività del trattamento sanzionatorio, non si confrontano con la puntuale motivazione della sentenza impugnata (vedi pag. 4), che, in termini coerenti e logici, ha valorizzato i numerosi precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], anche specifici per reati di violenza e minaccia, nonché l'intrinseca gravità dell'episodio, per dedurne la negativa personalità e la spiccata pericolosità e, in definitiva, la congruità della pena irrogata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28379/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris