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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00902/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato proposta in relazione alla sentenza 27/6/2019 del Tribunale di Como, riformata con sent. 17/6/2021 della Corte di appello di Milano, irrevocabile il 4 gennaio 2022.

1.1. A fondamento della decisione, la rilevanza della elezione di domicilio effettuata presso il difensore d'ufficio nel corso delle indagini preliminari al fine di affermare la effettiva conoscenza del processo.

2. Propone ricorso per cassazione il condannato, NAASO Abdelkarim con l'[OSCURATO:PERSONA] d'Alessio del Foro di Milano.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'affermata presunzione di conoscenza del processo in capo all'imputato non essendogli mai stati notificati o comunicate personalmente gli estremi del processo successivamente incardinato.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Infatti, come già più volte evidenziato in precedenti pronunce (cfr., dal ultima Sez. 2, Sentenza n. 37056 del 2022, PAVANI, non massimata), in tema di processo in absentia, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno segnalato come, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 67 del 2014:" il sistema sia basato sulla effettività della conoscenza del processo da parte dell'imputato; la ritualità della notifica non è di per sé sufficiente occorrendo la certezza della conoscenza da parte dell'imputato del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza.

Di conseguenza non è possibile dichiarare l'assenza se manca il ragionevole convincimento della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato.

L'art. 420 quater cod. proc. pen., a riprova che il sistema è incentrato sulla effettività della conoscenza, prevede che il giudice, quando non ha la certezza che la mancata partecipazione sia addebitabile a libera determinazione, deve disporre che l'avviso sia notificato personalmente a mezzo della polizia giudiziaria. ...l'art. 420 bis per la difesa dai finti inconsapevoli valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi oltre, pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento.

Si deve trattare con evidenza di condotte positive....(Sez.

U, n. 14573 del 25/11/2021, Rv. 282848 in motivazione)".

In precedenza, era già stato affermato (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680 - 01) che, in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto.

Ed in motivazione la Corte ha precisato che, nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della "vocatio in iudicium", effettuata ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

2. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta che la corte di appello di Milano avrebbe dovuto valutare, quale elemento decisivo, se sussistessero atti positivi dai quali inferire la effettiva conosc:enza della vocatio in ius e la volontaria sottrazione al processo, altrimenti imponendosi l'accoglimento della istanza.

Difatti, come già risultante dagli orientamenti di questa Corte di cassazione in precedenza esposti, la ritualità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161 quarto comma cod. proc. pen. non è elemento da solo idoneo e sufficiente ad escludere che il processo si sia svolto nei confronti di assente inconsapevole.

In assenza di qualsiasi elemento positivo attestante tale conoscenza o volontaria sottrazione, l'avvenuto svolgimento del processo nei confronti di un soggetto dichiarato assente, assistito dal difensore di ufficio presso il quale siano state effettuate le notifiche anche degli atti introduttivi, a seguito di un mutamento di domicilio non comunicato, integra i presupposti per dichiarare la rescissione del giudicato.

3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi fondata e l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio; ne consegue la revoca della sentenza 27/6/2019 del Tribunale di Como, riformata con sent. 17/6/2021 della Corte di appello di Milano a carico del NAASO nei cui confronti dovrà svolgersi nuovo giudizio ai sensi dell'art. 629 bis comma terzo cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto revoca la sentenza del 17 novembre 2021 della Corte d'appello di Milano e la sentenza del 27 giugno 2019 del Tribunale di Como, mei confronti di NAASO Abdell<arim, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Como per il giudizio. visto l'art. 626 cod. proc. pen.

Dispone l'immediata liberazione di NAASO Abdelkarim se non detenuto per altra causa.

Così deciso ' 'ma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato proposta in relazione alla sentenza 27/6/2019 del Tribunale di Como, riformata con sent. 17/6/2021 della Corte di appello di Milano, irrevocabile il 4 gennaio 2022. 1.1. A fondamento della decisione, la rilevanza della elezione di domicilio effettuata presso il difensore d'ufficio nel corso delle indagini preliminari al fine di affermare la effettiva conoscenza del processo. 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, NAASO Abdelkarim con l'[OSCURATO:PERSONA] d'Alessio del Foro di Milano. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'affermata presunzione di conoscenza del processo in capo all'imputato non essendogli mai stati notificati o comunicate personalmente gli estremi del processo successivamente incardinato. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Infatti, come già più volte evidenziato in precedenti pronunce (cfr., dal ultima Sez. 2, Sentenza n. 37056 del 2022, PAVANI, non massimata), in tema di processo in absentia, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno segnalato come, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 67 del 2014:" il sistema sia basato sulla effettività della conoscenza del processo da parte dell'imputato; la ritualità della notifica non è di per sé sufficiente occorrendo la certezza della conoscenza da parte dell'imputato del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza. Di conseguenza non è possibile dichiarare l'assenza se manca il ragionevole convincimento della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato. L'art. 420 quater cod. proc. pen., a riprova che il sistema è incentrato sulla effettività della conoscenza, prevede che il giudice, quando non ha la certezza che la mancata partecipazione sia addebitabile a libera determinazione, deve disporre che l'avviso sia notificato personalmente a mezzo della polizia giudiziaria. ...l'art. 420 bis per la difesa dai finti inconsapevoli valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi oltre, pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento. Si deve trattare con evidenza di condotte positive....(Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, Rv. 282848 in motivazione)". In precedenza, era già stato affermato (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680 - 01) che, in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto. Ed in motivazione la Corte ha precisato che, nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della "vocatio in iudicium", effettuata ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. 2. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta che la corte di appello di Milano avrebbe dovuto valutare, quale elemento decisivo, se sussistessero atti positivi dai quali inferire la effettiva conosc:enza della vocatio in ius e la volontaria sottrazione al processo, altrimenti imponendosi l'accoglimento della istanza. Difatti, come già risultante dagli orientamenti di questa Corte di cassazione in precedenza esposti, la ritualità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161 quarto comma cod. proc. pen. non è elemento da solo idoneo e sufficiente ad escludere che il processo si sia svolto nei confronti di assente inconsapevole. In assenza di qualsiasi elemento positivo attestante tale conoscenza o volontaria sottrazione, l'avvenuto svolgimento del processo nei confronti di un soggetto dichiarato assente, assistito dal difensore di ufficio presso il quale siano state effettuate le notifiche anche degli atti introduttivi, a seguito di un mutamento di domicilio non comunicato, integra i presupposti per dichiarare la rescissione del giudicato. 3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi fondata e l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio; ne consegue la revoca della sentenza 27/6/2019 del Tribunale di Como, riformata con sent. 17/6/2021 della Corte di appello di Milano a carico del NAASO nei cui confronti dovrà svolgersi nuovo giudizio ai sensi dell'art. 629 bis comma terzo cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto revoca la sentenza del 17 novembre 2021 della Corte d'appello di Milano e la sentenza del 27 giugno 2019 del Tribunale di Como, mei confronti di NAASO Abdell<arim, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Como per il giudizio. visto l'art. 626 cod. proc. pen. Dispone l'immediata liberazione di NAASO Abdelkarim se non detenuto per altra causa. Così deciso ' 'ma,
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