CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 10238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 18511 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18511del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H28 L113D) SERRA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67R49 C034U) rappresentati e difes i dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E04 M253U) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ennio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77M20 G838Y) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69P09 C034W) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 1213/2019,pubblicata in data 17 ottobre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 febbraio 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei loro confronti da [OSCURATO:PERSONA],hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in relazione al provvedi- mento con il quale il giudice dell’esecuzione aveva disatteso la Ric. n. 18511/2020 –Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 loro richiesta di dichiarare l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura esecutiva a causa dell’incomple- tezza della documentazione depositata dal creditore procedente ai sensi dell’art. 567 c.p.c L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Cassino, con condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Ricorrono il Martino e la Serra, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « A rt. 360 n. 2 c.p.c.) V iolazione di norme di diritto - Violazione dell’ art. 617 c.p.c.». Il tribunale ha ritenuto tardiva l’opposizione agli atti esecutivi avanzata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto il relativo ricorso era stato depositato oltre venti giorni dopo la data (28 novembre 2016) dell’udienza in cui era stato pronun- ciato il provvedimento con il quale era stata originariamente disattesa la loro richiesta di dichiarazione diinefficacia del pi- gnoramento e di estinzione della procedura esecutiva, provve- dimento ritenuto sostanzialmente oggetto dell’opposizione stessa. I ricorrenti sostengono che, in realtà, il provvedimento pronun- ciato all’udienza del 28 novembre 2016 non potrebbe qualifi- carsi come un vero e proprio atto esecutivo e, come tale, non Ric. n. 18511/2020 –Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 sarebbe stato suscettibile di impugnazione, avendo ad oggetto un mero differimento dell’udienza. Il motivo è manifestamente infondato, benché con riguardo alla motivazione della decisione impugnata siano necessarie alcune puntualizzazioni. Non vi è dubbio che gli esecutati, con ricorso rivolto al giudice dell’esecuzione (depositato in data 24 agosto 2016, secondo quanto espressamente precisato nel ricorso), avevano chiesto accertarsi l’incompletezza della documentazione prodotta dal creditore procedente ai sensi dell’art. 567 c.p.c. e, per l’effetto, dichiararsi l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura esecutiva, con cancellazione della trascrizione del pi- gnoramento stesso (ai sensi dello stesso art. 567, comma 3, c.p.c.). Il giudice dell’esecuzione, all’udienza del 28 novembre 2016, ha disatteso tale richiesta, espressamente rilevando che la docu- mentazione di cui all’art. 567 c.p.c. era stata in realtà ritual- mente depositata dal creditore procedente e ha fissato, di con- seguenza, l’udienza per l’eventuale emissione dell’ordinanza di vendita dei beni pignorati. Orbene, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare) «tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall’art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debi- tore possa proporre opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per far valere l’improseguibilità della stessa dopo la ve- rificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia dichiarato l’estinzione (ovvero Ric. n. 18511/2020 –Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata»(Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 14449 del 15/07/2016, Rv. 640527 –01). Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il provvedimento del giudice dell’esecuzione ha senz’altro re- spinto in modo espresso l’istanza di estinzione del processo esecutivo da loro avanzata e, dunque, avrebbe dovuto essere impugnato con il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., nei venti giorni dalla data dell’udienza in cui era stato pronunciato, ai sensi dell’art. 630, comma 3, c.p.c.. In ogni caso, in base ai principi di diritto appena esposti, la conclusione sarebbe stata la medesima anche se si fosse potuto accedere alla prospetta- zione degli stessi ricorrenti, secondo i quali in realtà il giudice dell’esecuzione aveva semplicemente omesso di pronunziarsi sulla loro istanza di estinzione della procedura esecutiva, dispo- nendo la prosecuzione della stessa con la fissazione dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita. I debitori, per contestare l’omessa dichiarazione di estinzione, hanno invece propostoopposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un successivo provvedimento del giudice dell’esecuzione, con il quale quest’ultimo si è limitato a disattendere una ulteriore sollecitazione in tal senso, facendo presente di avere già provveduto nel corso dell’udienza del 28 novembre 2016. Il tribunale, senza operare alcuna riqualifica- zione di tale opposizione, anzi confermando quella degli oppo- nenti, ha semplicemente ritenuto tardiva la stessa, in relazione all’originario provvedimento che aveva respinto la loro istanza di estinzione. In realtà il tribunale –in base ai principi di diritto sopra esposti – avrebbe dovuto rilevare che, trattandosi di contestazioni aventi comunque ad oggetto la mancata dichiarazione di estin- zione del processo esecutivo, esse andavano proposte con il Ric. n. 18511/2020 –Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 reclamo di cui all’art. 630 c.p.c. e, dunque, eventualmente provvedere ad una riqualificazione ovvero ad una conversione dell’opposizione avanzata dai debitori (in caso di sussistenza dei necessari presupposti di forma e di sostanza). La mancata riqualificazione dell’opposizione da parte del tribu- nale, in base al principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione, comporta l’ammissibilità del presente ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (e ciò sebbene le decisioni emesse in sede di reclamo avverso i provvedimenti in tema di estinzione del processo esecutivo siano di regola impugnabili solo con l’appello). Con riguardo all’esito della stessa, peraltro, la decisione impu- gnata, nella parte in cui ha ritenuto tardiva l’opposizione dei debitori, deve comunque ritenersi conforme a diritto e va per- tanto confermata, dal momento che, come già chiarito, non vi è dubbio che il provvedimento del 28 novembre 2016 con il quale il giudice dell’esecuzione aveva disatteso l’istanza di estinzione del processo esecutivo dei debitori esecutati e/o, co- munque, l’omessa dichiarazione dell’estinzione stessa nel corso di quella udienza, tenuta a seguito della presentazione della suddetta istanza, avrebbero dovuto essere oggetto di impugna- zione (sebbene con le forme del reclamo di cui all’art. 630 c.p.c.) nel termine di 20 giorni dall’udienza, come in definitiva statuito nella decisione impugnata, con la conseguenza che ogni successiva istanza in tal senso era da ritenere effettiva- mente inammissibile, come pure ritenuto sia (in un primo tempo) dal giudice dell’esecuzione stesso, sia, (successiva- mente) dal tribunale. Ne consegue la correttezza della decisione impugnata, nel suo dispositivo finale, sebbene con le precisazioni ed integrazioni fin qui svolte sul piano della relativa motivazione. 2.Con il secondo motivo si denunzia « A rt. 360 n. 3) c.p.c. V io- lazione di norme di diritto– Violazione dell’ art. 5 67 c.p.c. ». Ric. n. 18511/2020 –Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 Il motivo di ricorso in esame ha ad oggetto il merito delle que- stioni relative all’estinzione del processo esecutivo, in virtù della pretesa incompletezza della documentazione depositata dal creditore procedente ai sensi dell’art. 567 c.p.c.. Le relative censure sono inammissibili. In base al costante indirizzo di questa Corte, «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giuri- sdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “po- testas iudicandi” in relazione al merito dellacontroversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul me- rito, la parte soccombente non ha l’onere né l'interesse ad im- pugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inam- missibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840del 20/02/2007, Rv. 595555 –01; Sez. L , Sentenza n. 13997 del 15/06/2007 , Rv. 597672 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 15234 del 05/07/2007 , Rv. 598305 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 9647 del 02/05/201 1 , Rv. 616900 – 01;Sez. U, Sentenza n. 15122 del 17/06/2013 , Rv. 626812 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015 , Rv. 636624 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017 , Rv. 646988 –01; Sez. 1 , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020 , Rv. 657952 – 01; S ez. U , Sentenza n. 2155 del 01/02/2021 , Rv. 660428 -02). Nella specie, dunque, una volta rilevata la tardività (e, dunque, l’inammissibilità) dell’opposizione proposta dai debitori per con- testare la mancata dichiarazione di estinzione del processo ese- cutivo, il tribunale si era sostanzialmente spogliatodella “pote- stas iudicandi” in relazione al merito della stessa; di conse- guenza, le ulteriori considerazioni relative all’infondatezza dell’istanza di estinzione devono ritenersi svolte “ad Ric. n. 18511/2020 –Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 abundantiam” e, comunque, le censure rivolte avverso tale parte della decisione devono ritenersi inammissibili. 3.Con il terzo motivo si denunzia « A rt. 360 n. 3) c.p.c. V iola- zione di leggeart. 96 c.p.c.». Il motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente contesta il capo della decisione impugnata con il quale è stato condannato a pagare all’opposto la somma di € 6.570,00, ai sensi dell’art. 9, comma 3, c.p.c., in sostanza sulla base dei medesimi argomenti posti a base dei due primi motivi del ricorso. Il mancato accoglimento di tali motivi sarebbe pertanto di per sé sufficiente a giustificare il rigetto anche del presente. In ogni caso, è comunque opportuno osservare che il tribunale ha adeguatamente motivato la suddetta condanna, indivi- duando l’abuso dello strumento processuale nella circostanza che i debitori opponenti avevano posto a base dell’opposizione motivi la cui infondatezza non poteva essere loro ignota, in quanto già oggetto di rilievo in ben due provvedimenti del giu- dice dell’esecuzione. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. La Corte non ritiene sussistere i presupposti per una ulteriore condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., nella presente sede come richiesto dal controricorrente, anche in considerazione della rilevata necessità di correzione ed inte- grazione della motivazione del provvedimento impugnato che porta ad escludere, quanto meno con riguardo al giudizio di le- gittimità, un abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti tale da giustificare la predetta condanna. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. Ric. n. 18511/2020 –Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 5.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Sid à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con- tribut