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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 46760/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 settembre 1968 avverso la sentenza resa il 27 novembre 2019 dalla CORTE di APPELLO di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza resa il 16 novembre 2016 dal Tribunale di Genova che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, per avere indotto [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di 250 C, quale caparra per dei lavori di montaggio di persiane, nascondendogli il fatto che la sua attività commerciale era ormai cessata. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo: 2.1 nullità del procedimento e della sentenza di appello poiché l'errore intervenuto nella indicazione della data di udienza è causa di nullità assoluta del decreto di citazione.

L'imputato dichiarato assente era stato erroneamente citato nel giudizio di appello per l'udienza del 27 novembre 2016, anziché per quella del 27 novembre 2019, come tempestivamente eccepito dal difensore di fiducia, presente alla prima udienza.

L'erronea indicazione della data di udienza determina una nullità di ordine generale che non può essere sanata dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e dalla partecipazione al giudizio -dell'avvocato, poiché determina un'incertezza-sul giorno della comparizione e incide sul diritto di difesa dell'imputato. 2.2 Violazione dell'articolo 640 cod.pen. in ordine alla qualificazione giuridica della condotta come truffa poiché il prevenuto si è reso responsabile del reato di insolvenza fraudolenta, avendo contratto un'obbligazione col proposito di non adempierla dissimulando il proprio stato di insolvenza. 2.3 Violazione degli articoli 132 e 133 poiché i giudici di merito hanno valutato esclusivamente la personalità dell'imputato e in particolare i suoi precedenti penali e non hanno indicato gli altri motivi che giustifichino l'uso del potere discrezionale' la pena irrogata risulta iniqua ed eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

La corte ha respinto l'eccezione di nullità del decreto di citazione evidenziando che l'indicazione del giorno della comparizione, anche se erronea, non incide sulla validità della chiamata in giudizio se pienamente riconoscibile e nel caso di specie non ha certamente potuto impedire l'identificazione della data corretta poiché al momento della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla corte d'appello l'anno di cui alla data indicata era già abbondantemente decorso.

In effetti nella giurisprudenza di legittimità sono presenti due orientamenti: uno che ritiene l'inesatta indicazione della data di udienza causa di nullità alla stregua dell'omessa citazione, a nulla rilevando che nell'avviso comunicato all'imputato presso il medesimo difensore la data sia stata esattamente indicata, trattandosi di nullità che riguarda il diritto di difesa dell'imputato e considerato che l'avviso al difensore è un atto autonomo.

Secondo un altro orientamento, invece, l'erronea indicazione della data di udienza integra una nullità assoluta solo in ipotesi di incertezza assoluta e quando l'errore sia pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare confusione sulla data e non rileva se il difensore ha preso parte all'udienza e ha eccepito la detta nullità, in quanto è evidente che l'errore era pienamente riconoscibile e che l'imputato avrebbe potuto prendendo contatti con il difensore superare ogni eventuale incertezza.

E' stato precisato che nell'ipotesi di erronea indicazione della data di comparizione, la nullità del decreto di citazione può ritenersi solo in caso di "incertezza assoluta" cioè quando la data non si possa determinare altrimenti, non quando, invece, la stessa sia "agevolmente" desumibile dal contesto dell'atto notificato in relazione alla funzione propria di esso.

Pertanto, ove si tratti di errore manifestamente di natura materiale, esso non potrà costituire valido motivo per giustificare strumentali espedienti difensivi, non potendo essere utilizzato surrettiziamente per frustrare le finalità proprie dell'atto. (Nella specie è stata ritenuta ingiustificata la mancata comparizione al dibattimento di appello di imputati ai quali era stato notificato nel novembre 1983 il decreto di citazione per il gennaio dell'anno 1983 anziché dell'anno 1984). (Cass. pen., sez. 1^, 22/03/1985, Vinciguerra, 170657; conf. sez. 1^, 20/12/1989, Toscani, 183342) In effetti questa sezione ha avuto modo abbastanza recentemente di precisare che Non è causa nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, nella specie d'appello, ove sia pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva. (La Corte ha rilevato che la data effettiva era indicata sia nella parte alta del modulo utilizzato per il decreto di citazione che nella relazione di notificazione al difensore di fiducia, con il quale l'imputato deve mantenersi in contatto). (Sez. 2, Sentenza n. 17085 del 17/02/2011 Ud. (dep. 03/05/2011 ) Rv. 250247 - 01) Ma nel caso in esame non va trascurato che il difensore era presente in udienza e la notifica della citazione per l'imputato era stata inviata presso lo stesso difensore che , in quanto domiciliatario, aveva l'onere di comunicare al suo assistito la data dell'udienza, che lui non aveva equivocato, essendosi regolarmente presentato dinanzi al collegio.

La censura deve in conclusione ritenersi manifestamente infondata poiché l'atto di vocatio ha raggiunto il suo scopo. 2.La seconda censura è invece inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello con cui la difesa ha invocato l'assoluzione dal delitto di truffa, ma non una diversa qualificazione giuridica.

La censura è comunque manifestamente infondata poiché si versa nel caso in esame nella fattispecie di truffa contrattuale, con cui si induce fraudolentemente il contraente a aderire ad un contratto di vendita e a versare la caparra omettendo di comunicare un'informazione essenziale per la formazione della volontà, la sopravvenuta inattività della propria ditta. 3.La terza censura è manifestamente infondata poiché la pena è stata determinata in mesi otto di reclusione e 300 C di multa, e cioè in misura prossima al minimo edittale ed è stata ridotta per la concessione delle attenuanti generiche, nonostante la corte abbia sottolineato la personalità negativa dell'appellante che ha già riportato due condanne definitive e non può usufruire del beneficio della sospensione condizionale. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni conseguenziali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 24 novembre 2021 il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 settembre 1968 avverso la sentenza resa il 27 novembre 2019 dalla CORTE di APPELLO di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza resa il 16 novembre 2016 dal Tribunale di Genova che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, per avere indotto [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di 250 C, quale caparra per dei lavori di montaggio di persiane, nascondendogli il fatto che la sua attività commerciale era ormai cessata. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo: 2.1 nullità del procedimento e della sentenza di appello poiché l'errore intervenuto nella indicazione della data di udienza è causa di nullità assoluta del decreto di citazione. L'imputato dichiarato assente era stato erroneamente citato nel giudizio di appello per l'udienza del 27 novembre 2016, anziché per quella del 27 novembre 2019, come tempestivamente eccepito dal difensore di fiducia, presente alla prima udienza. L'erronea indicazione della data di udienza determina una nullità di ordine generale che non può essere sanata dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e dalla partecipazione al giudizio -dell'avvocato, poiché determina un'incertezza-sul giorno della comparizione e incide sul diritto di difesa dell'imputato. 2.2 Violazione dell'articolo 640 cod.pen. in ordine alla qualificazione giuridica della condotta come truffa poiché il prevenuto si è reso responsabile del reato di insolvenza fraudolenta, avendo contratto un'obbligazione col proposito di non adempierla dissimulando il proprio stato di insolvenza. 2.3 Violazione degli articoli 132 e 133 poiché i giudici di merito hanno valutato esclusivamente la personalità dell'imputato e in particolare i suoi precedenti penali e non hanno indicato gli altri motivi che giustifichino l'uso del potere discrezionale' la pena irrogata risulta iniqua ed eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. La corte ha respinto l'eccezione di nullità del decreto di citazione evidenziando che l'indicazione del giorno della comparizione, anche se erronea, non incide sulla validità della chiamata in giudizio se pienamente riconoscibile e nel caso di specie non ha certamente potuto impedire l'identificazione della data corretta poiché al momento della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla corte d'appello l'anno di cui alla data indicata era già abbondantemente decorso. In effetti nella giurisprudenza di legittimità sono presenti due orientamenti: uno che ritiene l'inesatta indicazione della data di udienza causa di nullità alla stregua dell'omessa citazione, a nulla rilevando che nell'avviso comunicato all'imputato presso il medesimo difensore la data sia stata esattamente indicata, trattandosi di nullità che riguarda il diritto di difesa dell'imputato e considerato che l'avviso al difensore è un atto autonomo. Secondo un altro orientamento, invece, l'erronea indicazione della data di udienza integra una nullità assoluta solo in ipotesi di incertezza assoluta e quando l'errore sia pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare confusione sulla data e non rileva se il difensore ha preso parte all'udienza e ha eccepito la detta nullità, in quanto è evidente che l'errore era pienamente riconoscibile e che l'imputato avrebbe potuto prendendo contatti con il difensore superare ogni eventuale incertezza. E' stato precisato che nell'ipotesi di erronea indicazione della data di comparizione, la nullità del decreto di citazione può ritenersi solo in caso di "incertezza assoluta" cioè quando la data non si possa determinare altrimenti, non quando, invece, la stessa sia "agevolmente" desumibile dal contesto dell'atto notificato in relazione alla funzione propria di esso. Pertanto, ove si tratti di errore manifestamente di natura materiale, esso non potrà costituire valido motivo per giustificare strumentali espedienti difensivi, non potendo essere utilizzato surrettiziamente per frustrare le finalità proprie dell'atto. (Nella specie è stata ritenuta ingiustificata la mancata comparizione al dibattimento di appello di imputati ai quali era stato notificato nel novembre 1983 il decreto di citazione per il gennaio dell'anno 1983 anziché dell'anno 1984). (Cass. pen., sez. 1^, 22/03/1985, Vinciguerra, 170657; conf. sez. 1^, 20/12/1989, Toscani, 183342) In effetti questa sezione ha avuto modo abbastanza recentemente di precisare che Non è causa nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, nella specie d'appello, ove sia pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva. (La Corte ha rilevato che la data effettiva era indicata sia nella parte alta del modulo utilizzato per il decreto di citazione che nella relazione di notificazione al difensore di fiducia, con il quale l'imputato deve mantenersi in contatto). (Sez. 2, Sentenza n. 17085 del 17/02/2011 Ud. (dep. 03/05/2011 ) Rv. 250247 - 01) Ma nel caso in esame non va trascurato che il difensore era presente in udienza e la notifica della citazione per l'imputato era stata inviata presso lo stesso difensore che , in quanto domiciliatario, aveva l'onere di comunicare al suo assistito la data dell'udienza, che lui non aveva equivocato, essendosi regolarmente presentato dinanzi al collegio. La censura deve in conclusione ritenersi manifestamente infondata poiché l'atto di vocatio ha raggiunto il suo scopo. 2.La seconda censura è invece inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello con cui la difesa ha invocato l'assoluzione dal delitto di truffa, ma non una diversa qualificazione giuridica. La censura è comunque manifestamente infondata poiché si versa nel caso in esame nella fattispecie di truffa contrattuale, con cui si induce fraudolentemente il contraente a aderire ad un contratto di vendita e a versare la caparra omettendo di comunicare un'informazione essenziale per la formazione della volontà, la sopravvenuta inattività della propria ditta. 3.La terza censura è manifestamente infondata poiché la pena è stata determinata in mesi otto di reclusione e 300 C di multa, e cioè in misura prossima al minimo edittale ed è stata ridotta per la concessione delle attenuanti generiche, nonostante la corte abbia sottolineato la personalità negativa dell'appellante che ha già riportato due condanne definitive e non può usufruire del beneficio della sospensione condizionale. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni conseguenziali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 24 novembre 2021 il co
Decreto Cassazione n. 46760/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris