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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21529/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, in relazione all'intervenuta condanna per violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è basato su generici e inconcludenti rilievi, nient'affatto correlati alla puntuale motivazione ella decisione in scrutinio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore ......, [OSCURATO:PERSONA] o, erCL_Itc2Lanti KchetaarFi i , [OSCURATO:PERSONA] 03 » L CANCE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, in relazione all'intervenuta condanna per violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è basato su generici e inconcludenti rilievi, nient'affatto correlati alla puntuale motivazione ella decisione in scrutinio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore ......, [OSCURATO:PERSONA] o, erCL_Itc2Lanti KchetaarFi i , [OSCURATO:PERSONA] 03 » L CANCE
Sentenza Cassazione n. 21529/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris