CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43403/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato la domanda di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova avanzata da [OSCURATO:PERSONA] da. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, a mente dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. pen. violazione dell'art. 47-ter Ord. pen. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, abbia attribuito, ai fini della valutazione dei requisiti normativamente previsti per la concessione della misura, rilevanza decisiva solo alla storia giudiziaria del condannato e all'asserita assenza di revisione critica delle pregresse condotte devianti senza considerare gli elementi postivi desumibili dalla relazione di sintesi, allegata al ricorso per la sua autosufficienza. In particolare sarebbero stati trascurati la corretta condotta penitenziaria, già valutata favorevolmente per la concessione di più permessi premi e della liberazione anticipata, l'avvio di un percorso di risocializzazione e la disponibilità di attività lavorativa. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale , evidenziando che l'affermazione di "totale assenza di un serio e credibile percorso di revisione critica", posto a fondamento della valutazione negativa, è del tutto sganciata dal reale contento della relazione di sintesi che, letta nella sua integralità, contiene al contrario ampi riferenti alla capacità di autocritica del condannato e alla consapevolezza del carattere deviante delle pregresse condotte e dei fattori di rischio. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non sono fondati. 1.Basandosi su una lettura sistematica delle varie disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1975, n. 354, questa Corte - con riferimento della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova - ha ripetutamente affermato che, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione sia della condotta serbata dal condannato in epoca successiva alla commissione del reato sia dei suoi comportamenti attuali che sono essenziali ai fini dell'apprezzamento dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva. Nel giudizio prescritto dall'art. 47 Ord. pen. è, quindi, indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 277924; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S, Rv. 273985; Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 1501 del 12/3/1998, Fatale, Rv. 210553; sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, Chifari, rv. 220473; sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, rv. 244322). Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). Il Tribunale di sorveglianza, nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo il criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Cass. Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689/99 del 18/11/1998, Fati, Rv. 212794). Ciò che conta, in definitiva, è l'analisi della personalità individuale del condannato e la verifica della sua evoluzione psicologica, che dal fatto di reato si deve estendere ai precedenti e alle pendenze penali, agli eventuali progressi compiuti dal condannato nel periodo successivo ed alla condotta di vita precedente e successiva alla condanna, da condurre sulla scorta dei dati conoscitivi forniti dalla osservazione e dalle valutazioni offerte dal servizio sociale, allo scopo di accertare l'idoneità della misura alternativa a contribuire al reinserimento sociale del condannato ed a contenerne la sua pericolosità sociale, se tuttora esistente. 2. L'ordinanza impugnata si è attenuta agli esposti principi.Il Tribunale di sorveglianza è pervenuto alla conclusione che il condannato non ha ancora raggiunto il livello di maturità e di consapevolezza necessario per usufruire in maniera proficua della misura dell'affidamento in prova e che, soprattutto, la sua attuale pericolosità non può essere contenuta dall'invocata misura alternativa , valorizzando una circostanza dotata, anche per il suo recente accadimento, di indubbia valenza sintomatica: la consumazione del reato in esecuzione - l'introduzione nel territorio nazionale un ingente quantitativo di cocaina (più di cinque chili) proveniente dalla Spagna - in epoca di poco successiva alla condanna e all'applicazione della custodia cautelare in carcere. Di fronte a questo dato, il Tribunale, esercitando il potere discrezionale riconosciutogli dall'ordinamento, ha giustificatamente considerato recessivi tutti gli elementi postivi esposti nella relazione di sintesi, evidenziando che, per di più, gli operatori, pur esprimendo le valutazioni favorevoli ricordate nel ricorso, avevano comunque ritenuto allo stato embrionale ed ancora non consolidato il processo di ci v vt rielaborazione critica misargl con la disponibilità al confronto e l'ammissione di responsabilità tanto da ritenere necessario e per il suo positivo proseguimento un continuativo supporto psicologico e la graduale ammissione ad esperienze extra murarie. 3. La reiezione del ricorso importa, a norma dell'art. 616, comma 1 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces