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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 952/2025

ECLI:EU:C:2025:908
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0617 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 20 novembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articolo 24, lettera d), e articolo 211, paragrafo 2 – Delega di poteri alla [OSCURATO:PERSONA] europea – Autorizzazione a “integrare” un atto legislativo – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 172, paragrafi 1 e 2 – Validità – Effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo» Nella causa C‑617/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 4 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] PharmaChemikalien Minden GmbH contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Schalin (relatore), presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] PharmaChemikalien Minden GmbH, da C. Pötters, Rechtsanwältin, e R. Vobbe, Steuerberater; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da B. Eggers e F. Moro, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU 2015, L 343, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la [OSCURATO:PERSONA] PharmaChemikalien Minden GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») all’[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«Ufficio doganale principale») in merito ad una domanda di autorizzazione al perfezionamento attivo con effetto retroattivo.

Contesto giuridico Codice doganale 3 Il considerando 39 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale»), enuncia quanto segue: «Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione [europea] e degli Stati membri e di integrare le norme sull’obbligazione doganale e sulle garanzie, dovrebbe essere delegato alla [OSCURATO:PERSONA] [europea] il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 290 TFUE, per quanto riguarda il luogo di insorgenza dell’obbligazione doganale, il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione, la garanzia corrispondente a tale importo e la riscossione, il rimborso, lo sgravio e l’estinzione dell’obbligazione doganale». 4 Risulta dall’articolo 5, punto 2, lettera a), del codice doganale che la «normativa doganale» comprende segnatamente «[tale] codice e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell’Unione o a livello nazionale». 5 Nell’ambito del titolo I del codice doganale, la sezione 3 del capo 2, intitolata «Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale», contiene l’articolo 22 del codice stesso, i cui paragrafi 2 e 4 dispongono quanto segue: «2.

Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l’accettazione di tale richiesta.

Se le autorità doganali stabiliscono che la richiesta contiene tutte le informazioni necessarie affinché siano in grado di adottare la decisione, informano il richiedente dell’accettazione entro il termine specificato al primo comma. (…)

4. Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. (…)». 6 L’articolo 24 del codice doganale così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 284 al fine di stabilire: (…) d) i casi di cui all’articolo 22, paragrafo 4, in cui la decisione produce effetti a decorrere da una data che è diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta; (…)». 7 L’articolo 211 di detto codice recita: «1.

È richiesta l’autorizzazione delle autorità doganali per: a) il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale; (…)

2. Le autorità doganali concedono un’autorizzazione con effetto retroattivo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) esistenza di un’esigenza economica certa; (…) e) nessuna autorizzazione con effetto retroattivo è stata concessa al richiedente entro tre anni dalla data di accettazione della domanda; (…) h) quando una domanda riguarda il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, la domanda è presentata entro tre anni dalla scadenza dell’autorizzazione originale. (…)». 8 L’articolo 212 del medesimo codice è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 284 al fine di stabilire: a) le condizioni per la concessione dell’autorizzazione per i regimi di cui all’articolo 211, paragrafo 1; (…)». 9 L’articolo 284 del codice doganale, intitolato «Esercizio della delega», conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare, segnatamente, gli atti delegati previsti dagli articoli 24 e 212 di detto codice e precisa le condizioni di esercizio di tale delega.

Regolamento delegato 2015/2446 10 I considerando 1 e 14 del regolamento delegato 2015/2446 enunciano quanto segue: «(1) Il [codice doganale], coerente con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), delega alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di integrare determinati elementi non essenziali del codice in conformità all’articolo 290 [TFUE]. (…) (…) (14) In determinati casi una decisione dovrebbe produrre effetti a decorrere da una data diversa da quella in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta, ossia quando il richiedente ha richiesto una diversa data di decorrenza degli effetti o la decorrenza degli effetti è subordinata all’espletamento di determinate formalità da parte del richiedente.

Tali casi dovrebbero essere individuati con precisione a fini di chiarezza e di certezza del diritto». 11 L’articolo 172 di detto regolamento delegato, intitolato «Effetto retroattivo», così dispone: «1.

Se le autorità doganali concedono un’autorizzazione ad efficacia retroattiva in conformità all’articolo 211, paragrafo 2, del codice [doganale], l’efficacia dell’autorizzazione non può essere anteriore alla data di accettazione della domanda.

2. In casi eccezionali le autorità doganali possono consentire che l’efficacia dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 decorra da un anno o, nel caso di merci che rientrano nell’allegato 71‑02, da tre mesi prima della data di accettazione della domanda. (…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 12 Nel mese di novembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi all’Ufficio doganale principale una domanda di autorizzazione al perfezionamento attivo, ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, per merci importate dalla Cina.

Tale domanda non conteneva tutte le informazioni e i documenti richiesti, il che è stato segnalato dall’Ufficio doganale principale alla [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima non ha immediatamente completato la propria domanda e, fino al 18 luglio 2019, essa ha dichiarato merci ai fini della loro immissione in libera pratica.

A tale titolo, essa ha pagato dazi doganali per un ammontare di EUR 1173497,14. 13 Il 12 aprile 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’Ufficio doganale principale di rilasciarle un’autorizzazione al perfezionamento attivo con effetto retroattivo, ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale, per le merci che essa aveva importato dalla Cina, facendo riferimento alla propria domanda precedente.

In tal modo, essa intendeva eliminare, a posteriori, gli svantaggi economici subiti a causa del pagamento dei suddetti dazi doganali.

Con una decisione in data 11 luglio 2021, l’Ufficio doganale principale ha respinto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] a motivo del fatto che quest’ultima non aveva ancora fornito tutta la documentazione necessaria.

Inoltre, detta società non avrebbe dimostrato l’esistenza di un’esigenza economica, ai sensi del suddetto articolo 211, paragrafo 2, lettera a). 14 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso in opposizione contro tale decisione facendo valere che il presupposto relativo all’esigenza economica, previsto dall’ultima disposizione sopra citata, era soddisfatto e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ecceduto le proprie competenze limitando nel tempo, all’articolo 172 del regolamento delegato 2015/2446, l’effetto retroattivo di una siffatta autorizzazione.

Infatti, non esisterebbe alcuna disposizione che autorizzi la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare l’articolo in questione e, in ogni caso, essa avrebbe esorbitato dal quadro normativo definito dall’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale. 15 Avendo l’Ufficio doganale principale respinto tale ricorso con una decisione del 26 luglio 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), odierno giudice del rinvio.

Tale giudice constata che, in applicazione dell’articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato 2015/2446 (in prosieguo: la «disposizione contestata»), il rilascio di un’autorizzazione con effetto retroattivo alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale, non determinerebbe l’estinzione dell’obbligazione doganale di tale società.

Infatti, la domanda di autorizzazione al perfezionamento attivo sarebbe stata accettata, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, di tale codice, dall’Ufficio doganale principale soltanto il 14 luglio 2021 e l’ultima importazione assoggettata a dazi doganali avrebbe avuto luogo nel corso dell’anno 2019, ossia più di un anno prima della data di accettazione di tale domanda. 16 Detto giudice esprime dei dubbi in merito alla validità della disposizione contestata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata autorizzata ad adottare disposizioni che limitassero nel tempo le autorizzazioni retroattive.

Esso constata che la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata sull’articolo 24, lettera d), del codice doganale per adottare la disposizione contestata.

Detto giudice rileva, inoltre, che, in virtù dell’articolo 212, lettera a), del codice doganale, la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata ad adottare atti delegati al fine di stabilire le condizioni di rilascio dell’autorizzazione per i regimi contemplati dall’articolo 211, paragrafo 1, del medesimo codice, ossia, segnatamente, il regime di perfezionamento attivo.

Per contro, l’articolo 212, lettera a), del medesimo codice non riguarderebbe espressamente il paragrafo 2 di detto articolo 211, che verte per l’appunto sull’autorizzazione con effetto retroattivo. 17 Detto giudice ritiene che la formulazione letterale dell’articolo 24, lettera d), e quella dell’articolo 212, lettera a), del codice doganale non permettano di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] possa adottare atti che «integrano» gli elementi non essenziali del codice doganale o atti che «modificano» questi ultimi, ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, primo comma, TFUE. 18 Detto giudice rileva, inoltre, che l’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale non prevede limiti temporali riguardanti l’effetto retroattivo delle autorizzazioni, il che suggerirebbe che la disposizione contestata non poteva introdurre limiti di tal genere.

Inoltre, il quadro temporale potrebbe costituire un «elemento essenziale» del diritto doganale dell’Unione, sicché esso non potrebbe essere oggetto di una delega di poteri, in conformità all’articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, TFUE. 19 Per giunta, il giudice del rinvio dubita che la disposizione contestata soddisfi il requisito di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, dato che la motivazione esposta, in termini generici, nel considerando 14 del regolamento delegato 2015/2446 non è sufficiente. 20 [OSCURATO:PERSONA] luce di tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se [la disposizione contestata] sia valida».

Sulla questione pregiudiziale 21 Con la sua questione, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se la disposizione contestata sia invalida per il fatto che, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ecceduto i limiti delle deleghe di poteri previste dall’articolo 24, lettera d), e dall’articolo 212, lettera a), del codice doganale e che, dall’altro, la motivazione della disposizione contestata non soddisferebbe il requisito fissato dall’articolo 296, secondo comma, TFUE. 22 Il primo profilo di invalidità prospettato dal giudice del rinvio ruota intorno alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia ecceduto i limiti delle deleghe di poteri previste dall’articolo 24, lettera d), e dall’articolo 212, lettera a), del codice doganale, prevedendo che un’autorizzazione al perfezionamento attivo con effetto retroattivo acquisti efficacia in un momento non anteriore alla data di accettazione della domanda oppure, in via eccezionale, in un momento non anteriore di oltre un anno a tale data. 23 Ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, primo comma, TFUE, «[u]n atto legislativo può delegare alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo». 24 Tale possibilità di delegare dei poteri mira a permettere al legislatore dell’Unione di concentrarsi sugli elementi essenziali di una normativa nonché sugli elementi non essenziali sui quali esso reputa opportuno legiferare, affidando al tempo stesso alla [OSCURATO:PERSONA] il compito di «integrare» taluni elementi non essenziali dell’atto legislativo adottato od anche di «modificare» elementi siffatti nell’ambito di una delega conferita a tale istituzione.

Pertanto, le due categorie di poteri delegati previste dall’articolo 290, paragrafo 1, TFUE sono nettamente distinte (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA], C‑286/14 , EU:C:2016:183 , punti 40 e 54 ). 25 Conformemente al suddetto articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere devono essere esplicitamente delimitati dall’atto legislativo che conferisce tale delega.

Tale requisito implica che l’attribuzione di un potere delegato concerne l’adozione di norme che si inseriscono nel quadro normativo definito dall’atto legislativo di base (sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA], C‑286/14 , EU:C:2016:183 , punto 30 e giurisprudenza citata).

Inoltre, discende dal citato articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, che gli elementi essenziali della materia in questione devono essere definiti nella normativa di base e non possono essere oggetto di una delega.

Risulta dalla giurisprudenza che tali elementi essenziali sono quelli la cui adozione impone di effettuare scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Unione (sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/[OSCURATO:PERSONA], C‑44/16 P , EU:C:2017:357 , punti 59 e 61 nonché giurisprudenza citata). 26 Nel caso di specie, occorre sottolineare, in via preliminare, che l’articolo 284 del codice doganale, da un lato, si limita, in termini generali, ad autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare, segnatamente, gli atti delegati contemplati dagli articoli 24 e 212 di tale codice e, dall’altro, precisa le condizioni per l’esercizio di tale delega. 27 Inoltre, neppure il tenore letterale, rispettivamente, dell’articolo 24, lettera d), e dell’articolo 212, lettera a), di detto codice permette di risolvere la questione se la [OSCURATO:PERSONA] sia stata autorizzata a integrare o a modificare il codice stesso. 28 Infatti, tali disposizioni autorizzano la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare atti delegati in conformità all’articolo 284 del codice doganale, al fine di «stabilire», rispettivamente, i casi contemplati dall’articolo 22, paragrafo 4, di tale codice, nei quali la decisione acquista efficacia ad una data differente dalla data in cui il richiedente ne viene informato o si reputa esserne stato informato, e le condizioni di rilascio dell’autorizzazione ai fini dei regimi contemplati dall’articolo 211, paragrafo 1, di detto codice. 29 Orbene, l’articolo 290, paragrafo 1, TFUE prevede soltanto due categorie di poteri delegati, ossia quella che permette di «integrare» e quella che permette di «modificare» l’atto legislativo.

Pertanto, la possibilità di «stabilire» alcuni elementi non essenziali di un atto siffatto non è prevista da tale articolo (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA], C‑286/14 , EU:C:2016:183 , punto 32 ). 30 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, quando il legislatore dell’Unione conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] la delega di un potere di «integrare» un atto legislativo, si astiene dal legiferare in maniera esaustiva e si limita a stabilire gli elementi essenziali, lasciando alla [OSCURATO:PERSONA] il compito di specificarli.

Il mandato della [OSCURATO:PERSONA] è in questo caso limitato allo sviluppo nel dettaglio, nel rispetto della globalità dell’atto legislativo adottato dal legislatore, degli elementi non essenziali della normativa in questione che il legislatore non ha definito.

Per contro, la delega di un potere di «modificare» un atto legislativo mira ad autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] ad emendare o ad abrogare elementi non essenziali enunciati in questo atto dal legislatore.

Qualora la [OSCURATO:PERSONA] eserciti tale potere, non è tenuta ad agire nel rispetto degli elementi che il mandato ad essa conferito mira per l’appunto a «modificare» (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA], C‑286/14 , EU:C:2016:183 , punti 41 e 42 ). 31 Le differenze constatate al punto precedente della presente sentenza tra le due categorie di poteri delegati contemplate dall’articolo 290, paragrafo 1, TFUE ostano a che la [OSCURATO:PERSONA] possa vedersi riconoscere il potere di stabilire essa stessa la natura del potere delegato che le viene conferito.

Date tali circostanze e per garantire la trasparenza del processo legislativo, detta disposizione fa obbligo al legislatore di stabilire la natura della delega che esso intende conferire alla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA], C‑286/14 , EU:C:2016:183 , punto 46 ). 32 A questo proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che il considerando 39 del codice doganale enuncia che, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri e di «integrare» le norme sull’obbligazione doganale e sulle garanzie, occorre delegare alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda, segnatamente, l’estinzione dell’obbligazione doganale.

Orbene, sia il considerando 1 che il titolo stesso del regolamento delegato 2015/2446 mostrano che la [OSCURATO:PERSONA] ha compreso in questo modo l’autorizzazione che le è stata conferita dall’articolo 284 del codice suddetto. 33 In secondo luogo, la disposizione contestata concretizza l’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale, limitando, segnatamente, l’effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo. 34 Invero, l’articolo 212, lettera a), di detto codice autorizza la [OSCURATO:PERSONA] soltanto a stabilire le condizioni di rilascio dell’autorizzazione per i regimi contemplati dall’articolo 211, paragrafo 1, di detto codice, sicché tale autorizzazione non comprende il paragrafo 2 del citato articolo

211. 35 Ciò premesso, non era necessario che l’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale fosse menzionato nell’articolo 212, lettera a), di quest’ultimo, dato che, in virtù dell’articolo 24, lettera d), di tale codice, letto in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 4, del medesimo codice, la [OSCURATO:PERSONA] era già autorizzata a integrare le norme previste dal codice doganale per quanto riguarda gli effetti temporali delle autorizzazioni doganali, e in particolare delle autorizzazioni al perfezionamento attivo. 36 Infatti, risulta dall’articolo 22, paragrafo 4, del codice doganale – disposizione che la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata a integrare in virtù dell’articolo 24, lettera d), del medesimo codice – che la decisione di un’autorità doganale relativa all’applicazione della normativa doganale acquista efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta, salvo che sia diversamente specificato da tale decisione o dalla normativa doganale.

Orbene, risulta dall’articolo 5, punto 2, lettera a), del codice doganale che la «normativa doganale» comprende segnatamente tale codice e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell’Unione o a livello nazionale.

Ne consegue che il regolamento delegato 2015/2446 fa incontestabilmente parte della normativa doganale, ai sensi dell’articolo 5, punto 2, lettera a), del codice summenzionato, e che, a tale titolo, esso poteva modificare la data di inizio dell’efficacia di una decisione di un’autorità doganale relativa all’applicazione della normativa doganale. 37 Inoltre, il silenzio mantenuto dal legislatore dell’Unione all’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale riguardo all’aspetto temporale dell’effetto retroattivo delle autorizzazioni al perfezionamento attivo non equivale affatto a vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di limitare nel tempo la possibilità di rilasciare una siffatta autorizzazione.

Proprio al contrario, si tratta qui di un’esplicazione del fatto che, quando il legislatore dell’Unione conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] un potere di «integrare» un atto legislativo, esso si astiene dal legiferare in maniera esaustiva e si limita a stabilire gli elementi essenziali, lasciando il compito di specificarli alla [OSCURATO:PERSONA], come si è ricordato al punto 30 della presente sentenza. 38 Inoltre, ancor meno può ritenersi che l’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale abbia già disciplinato la questione dell’inizio dell’efficacia delle decisioni relative alle autorizzazioni con effetto retroattivo per il fatto che esso disciplina principalmente i presupposti sostanziali per il rilascio di una siffatta autorizzazione (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, Beeren-, Wild-, Feinfrucht, C‑825/19 , EU:C:2021:869 , punto 33 ).

In particolare, le prescrizioni dettate in tale articolo 211, paragrafo 2, lettere e) ed h), non hanno lo scopo di fissare la data di tale inizio di efficacia.

Infatti, conformemente a dette prescrizioni, tali autorizzazioni non possono essere state concesse al richiedente entro un termine di tre anni a partire dalla data di accettazione della domanda.

Inoltre, una domanda di rinnovo di un’autorizzazione deve essere presentata entro un termine di tre anni a decorrere dalla cessazione della validità dell’autorizzazione iniziale. 39 In terzo luogo, limitando, segnatamente, l’effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo, la disposizione contestata non modifica una norma essenziale del codice doganale.

Infatti, la semplice limitazione nel tempo dell’effetto retroattivo di una siffatta autorizzazione – effetto previsto in termini generali dal codice doganale – non implica affatto il compimento di scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Unione, in quanto tale limitazione non ha la finalità di tradurre gli orientamenti fondamentali della politica dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 1992, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑240/90 , EU:C:1992:408 , punto 37 ). 40 In quarto luogo, appare necessario che l’inizio dell’efficacia delle decisioni relative alle autorizzazioni con effetto retroattivo sia non già illimitato nel tempo, bensì regolamentato e specificato nella normativa doganale.

In questa ottica, la disposizione contestata serve ad assicurare gli obiettivi di chiarezza e di certezza del diritto, menzionati nel considerando 14 del regolamento delegato 2015/2446, nonché il principio di parità di trattamento tra i soggetti di diritto.

Questo principio esige segnatamente che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente, a meno che tale diversità di trattamento non sia obiettivamente giustificata (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑826/19 , EU:C:2021:318 , punto 41 e giurisprudenza citata).

Orbene, in assenza di armonizzazione a livello dell’Unione per quanto riguarda la data di tale inizio di efficacia, le prassi delle autorità doganali degli Stati membri in materia potrebbero variare in maniera significativa per situazioni paragonabili, senza che ciò sia giustificato da un punto di vista obiettivo. 41 In quinto e ultimo luogo, disposizioni come l’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale, le quali prevedono l’applicazione di un’esenzione dai dazi doganali, costituiscono un’eccezione al principio secondo cui i prodotti importati nell’Unione sono, di norma, assoggettati a tali dazi doganali.

A tale titolo, esse devono, in quanto disposizioni a carattere derogatorio, essere interpretate restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 17 febbraio 2011, Marishipping and Transport, C‑11/10 , EU:C:2011:91 , punto 16 , e del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑781/23 , EU:C:2024:1014 , punto 21 ). 42 Pertanto, limitando, segnatamente, l’effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo concessa a norma del citato articolo 211, paragrafo 2, la disposizione contestata si è limitata ad applicare la regola di interpretazione restrittiva delle deroghe al principio summenzionato e, in tal modo, a contribuire alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione quale segnatamente enunciata nel considerando 39 del codice doganale. 43 [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, occorre constatare che il primo profilo di invalidità evocato dal giudice del rinvio non è tale da determinare l’invalidità della disposizione contestata. 44 Il secondo profilo di invalidità evocato da tale giudice verte sulla questione se la motivazione della disposizione contestata soddisfi il requisito di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE. 45 Secondo la giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in maniera chiara e non equivoca il ragionamento seguito dall’istituzione dell’Unione, autrice dell’atto in questione.

Pertanto, la motivazione deve permettere agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata e alla Corte di esercitare il proprio controllo.

Non è tuttavia richiesto che essa specifichi tutti gli elementi di diritto o di fatto pertinenti.

Inoltre, relativamente agli atti di portata generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha portato all’adozione dell’atto in questione e, dall’altro, gli obiettivi generali che tale atto si propone di raggiungere.

Di conseguenza, se l’atto contestato fa risultare gli aspetti essenziali dell’obiettivo perseguito dall’istituzione, sarebbe inutile esigere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche che essa ha operato (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, Pesce e a., C‑78/16 e C‑79/16 , EU:C:2016:428 , punti da 88 a 90 ). 46 Nel caso di specie, occorre rilevare che il considerando 14 del regolamento delegato 2015/2446 espone le ragioni per le quali occorrerebbe determinare le date di inizio dell’efficacia delle decisioni relative all’applicazione della normativa doganale.

Secondo tale considerando, occorre individuare con precisione, a fini di chiarezza e di certezza del diritto, i casi in cui una tale decisione dovrebbe produrre effetti a decorrere da una data diversa da quella in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta.

Occorrerebbe procedere in tal modo segnatamente nel caso in cui il richiedente abbia sollecitato una diversa data di decorrenza degli effetti. 47 Ne consegue che gli aspetti essenziali dell’obiettivo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] risultano dal regolamento delegato 2015/2446, sicché tale istituzione ha rispettato il requisito di motivazione e, pertanto, l’esame del secondo profilo di invalidità prospettato dal giudice del rinvio, relativo ad un’eventuale inosservanza di detto requisito da parte della [OSCURATO:PERSONA], non è tale da determinare l’invalidità della disposizione contestata. 48 La motivazione del regolamento delegato 2015/2446 doveva ancor meno essere dettagliata per il fatto che la disposizione contestata è intervenuta in un contesto ben noto agli operatori economici interessati, dato che essa ha, in sostanza, perpetuato lo stato del diritto antecedente.

Infatti, come la [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato nelle sue osservazioni scritte, al pari della disposizione contestata, l’articolo 508, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( GU 1993, L 253, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 993/2001 della [OSCURATO:PERSONA], del 4 maggio 2001 ( GU 2001, L 141, pag. 1 ), prevedeva un effetto retroattivo limitato ad un anno per l’autorizzazione al perfezionamento attivo. 49 [OSCURATO:PERSONA] luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’esame di quest’ultima non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità della disposizione contestata.

Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0617 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 20 novembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articolo 24, lettera d), e articolo 211, paragrafo 2 – Delega di poteri alla [OSCURATO:PERSONA] europea – Autorizzazione a “integrare” un atto legislativo – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 172, paragrafi 1 e 2 – Validità – Effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo» Nella causa C‑617/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 4 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] PharmaChemikalien Minden GmbH contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Schalin (relatore), presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] PharmaChemikalien Minden GmbH, da C. Pötters, Rechtsanwältin, e R. Vobbe, Steuerberater; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da B. Eggers e F. Moro, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU 2015, L 343, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la [OSCURATO:PERSONA] PharmaChemikalien Minden GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») all’[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«Ufficio doganale principale») in merito ad una domanda di autorizzazione al perfezionamento attivo con effetto retroattivo. Contesto giuridico Codice doganale 3 Il considerando 39 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale»), enuncia quanto segue: «Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione [europea] e degli Stati membri e di integrare le norme sull’obbligazione doganale e sulle garanzie, dovrebbe essere delegato alla [OSCURATO:PERSONA] [europea] il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 290 TFUE, per quanto riguarda il luogo di insorgenza dell’obbligazione doganale, il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione, la garanzia corrispondente a tale importo e la riscossione, il rimborso, lo sgravio e l’estinzione dell’obbligazione doganale». 4 Risulta dall’articolo 5, punto 2, lettera a), del codice doganale che la «normativa doganale» comprende segnatamente «[tale] codice e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell’Unione o a livello nazionale». 5 Nell’ambito del titolo I del codice doganale, la sezione 3 del capo 2, intitolata «Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale», contiene l’articolo 22 del codice stesso, i cui paragrafi 2 e 4 dispongono quanto segue: «2.   Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l’accettazione di tale richiesta. Se le autorità doganali stabiliscono che la richiesta contiene tutte le informazioni necessarie affinché siano in grado di adottare la decisione, informano il richiedente dell’accettazione entro il termine specificato al primo comma. (…) 4.   Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. (…)». 6 L’articolo 24 del codice doganale così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 284 al fine di stabilire: (…) d) i casi di cui all’articolo 22, paragrafo 4, in cui la decisione produce effetti a decorrere da una data che è diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta; (…)». 7 L’articolo 211 di detto codice recita: «1.   È richiesta l’autorizzazione delle autorità doganali per: a) il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale; (…) 2.   Le autorità doganali concedono un’autorizzazione con effetto retroattivo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) esistenza di un’esigenza economica certa; (…) e) nessuna autorizzazione con effetto retroattivo è stata concessa al richiedente entro tre anni dalla data di accettazione della domanda; (…) h) quando una domanda riguarda il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, la domanda è presentata entro tre anni dalla scadenza dell’autorizzazione originale. (…)». 8 L’articolo 212 del medesimo codice è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 284 al fine di stabilire: a) le condizioni per la concessione dell’autorizzazione per i regimi di cui all’articolo 211, paragrafo 1; (…)». 9 L’articolo 284 del codice doganale, intitolato «Esercizio della delega», conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare, segnatamente, gli atti delegati previsti dagli articoli 24 e 212 di detto codice e precisa le condizioni di esercizio di tale delega. Regolamento delegato 2015/2446 10 I considerando 1 e 14 del regolamento delegato 2015/2446 enunciano quanto segue: «(1) Il [codice doganale], coerente con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), delega alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di integrare determinati elementi non essenziali del codice in conformità all’articolo 290 [TFUE]. (…) (…) (14) In determinati casi una decisione dovrebbe produrre effetti a decorrere da una data diversa da quella in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta, ossia quando il richiedente ha richiesto una diversa data di decorrenza degli effetti o la decorrenza degli effetti è subordinata all’espletamento di determinate formalità da parte del richiedente. Tali casi dovrebbero essere individuati con precisione a fini di chiarezza e di certezza del diritto». 11 L’articolo 172 di detto regolamento delegato, intitolato «Effetto retroattivo», così dispone: «1.   Se le autorità doganali concedono un’autorizzazione ad efficacia retroattiva in conformità all’articolo 211, paragrafo 2, del codice [doganale], l’efficacia dell’autorizzazione non può essere anteriore alla data di accettazione della domanda. 2.   In casi eccezionali le autorità doganali possono consentire che l’efficacia dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 decorra da un anno o, nel caso di merci che rientrano nell’allegato 71‑02, da tre mesi prima della data di accettazione della domanda. (…)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 12 Nel mese di novembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi all’Ufficio doganale principale una domanda di autorizzazione al perfezionamento attivo, ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, per merci importate dalla Cina. Tale domanda non conteneva tutte le informazioni e i documenti richiesti, il che è stato segnalato dall’Ufficio doganale principale alla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima non ha immediatamente completato la propria domanda e, fino al 18 luglio 2019, essa ha dichiarato merci ai fini della loro immissione in libera pratica. A tale titolo, essa ha pagato dazi doganali per un ammontare di EUR 1173497,14. 13 Il 12 aprile 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’Ufficio doganale principale di rilasciarle un’autorizzazione al perfezionamento attivo con effetto retroattivo, ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale, per le merci che essa aveva importato dalla Cina, facendo riferimento alla propria domanda precedente. In tal modo, essa intendeva eliminare, a posteriori, gli svantaggi economici subiti a causa del pagamento dei suddetti dazi doganali. Con una decisione in data 11 luglio 2021, l’Ufficio doganale principale ha respinto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] a motivo del fatto che quest’ultima non aveva ancora fornito tutta la documentazione necessaria. Inoltre, detta società non avrebbe dimostrato l’esistenza di un’esigenza economica, ai sensi del suddetto articolo 211, paragrafo 2, lettera a). 14 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso in opposizione contro tale decisione facendo valere che il presupposto relativo all’esigenza economica, previsto dall’ultima disposizione sopra citata, era soddisfatto e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ecceduto le proprie competenze limitando nel tempo, all’articolo 172 del regolamento delegato 2015/2446, l’effetto retroattivo di una siffatta autorizzazione. Infatti, non esisterebbe alcuna disposizione che autorizzi la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare l’articolo in questione e, in ogni caso, essa avrebbe esorbitato dal quadro normativo definito dall’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale. 15 Avendo l’Ufficio doganale principale respinto tale ricorso con una decisione del 26 luglio 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), odierno giudice del rinvio. Tale giudice constata che, in applicazione dell’articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato 2015/2446 (in prosieguo: la «disposizione contestata»), il rilascio di un’autorizzazione con effetto retroattivo alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale, non determinerebbe l’estinzione dell’obbligazione doganale di tale società. Infatti, la domanda di autorizzazione al perfezionamento attivo sarebbe stata accettata, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, di tale codice, dall’Ufficio doganale principale soltanto il 14 luglio 2021 e l’ultima importazione assoggettata a dazi doganali avrebbe avuto luogo nel corso dell’anno 2019, ossia più di un anno prima della data di accettazione di tale domanda. 16 Detto giudice esprime dei dubbi in merito alla validità della disposizione contestata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata autorizzata ad adottare disposizioni che limitassero nel tempo le autorizzazioni retroattive. Esso constata che la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata sull’articolo 24, lettera d), del codice doganale per adottare la disposizione contestata. Detto giudice rileva, inoltre, che, in virtù dell’articolo 212, lettera a), del codice doganale, la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata ad adottare atti delegati al fine di stabilire le condizioni di rilascio dell’autorizzazione per i regimi contemplati dall’articolo 211, paragrafo 1, del medesimo codice, ossia, segnatamente, il regime di perfezionamento attivo. Per contro, l’articolo 212, lettera a), del medesimo codice non riguarderebbe espressamente il paragrafo 2 di detto articolo 211, che verte per l’appunto sull’autorizzazione con effetto retroattivo. 17 Detto giudice ritiene che la formulazione letterale dell’articolo 24, lettera d), e quella dell’articolo 212, lettera a), del codice doganale non permettano di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] possa adottare atti che «integrano» gli elementi non essenziali del codice doganale o atti che «modificano» questi ultimi, ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, primo comma, TFUE. 18 Detto giudice rileva, inoltre, che l’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale non prevede limiti temporali riguardanti l’effetto retroattivo delle autorizzazioni, il che suggerirebbe che la disposizione contestata non poteva introdurre limiti di tal genere. Inoltre, il quadro temporale potrebbe costituire un «elemento essenziale» del diritto doganale dell’Unione, sicché esso non potrebbe essere oggetto di una delega di poteri, in conformità all’articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, TFUE. 19 Per giunta, il giudice del rinvio dubita che la disposizione contestata soddisfi il requisito di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, dato che la motivazione esposta, in termini generici, nel considerando 14 del regolamento delegato 2015/2446 non è sufficiente. 20 [OSCURATO:PERSONA] luce di tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se [la disposizione contestata] sia valida». Sulla questione pregiudiziale 21 Con la sua questione, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se la disposizione contestata sia invalida per il fatto che, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ecceduto i limiti delle deleghe di poteri previste dall’articolo 24, lettera d), e dall’articolo 212, lettera a), del codice doganale e che, dall’altro, la motivazione della disposizione contestata non soddisferebbe il requisito fissato dall’articolo 296, secondo comma, TFUE. 22 Il primo profilo di invalidità prospettato dal giudice del rinvio ruota intorno alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia ecceduto i limiti delle deleghe di poteri previste dall’articolo 24, lettera d), e dall’articolo 212, lettera a), del codice doganale, prevedendo che un’autorizzazione al perfezionamento attivo con effetto retroattivo acquisti efficacia in un momento non anteriore alla data di accettazione della domanda oppure, in via eccezionale, in un momento non anteriore di oltre un anno a tale data. 23 Ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, primo comma, TFUE, «[u]n atto legislativo può delegare alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo». 24 Tale possibilità di delegare dei poteri mira a permettere al legislatore dell’Unione di concentrarsi sugli elementi essenziali di una normativa nonché sugli elementi non essenziali sui quali esso reputa opportuno legiferare, affidando al tempo stesso alla [OSCURATO:PERSONA] il compito di «integrare» taluni elementi non essenziali dell’atto legislativo adottato od anche di «modificare» elementi siffatti nell’ambito di una delega conferita a tale istituzione. Pertanto, le due categorie di poteri delegati previste dall’articolo 290, paragrafo 1, TFUE sono nettamente distinte (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA], C‑286/14 , EU:C:2016:183 , punti 40 e 54 ). 25 Conformemente al suddetto articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere devono essere esplicitamente delimitati dall’atto legislativo che conferisce tale delega. Tale requisito implica che l’attribuzione di un potere delegato concerne l’adozione di norme che si inseriscono nel quadro normativo definito dall’atto legislativo di base (sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA], C‑286/14 , EU:C:2016:183 , punto 30 e giurisprudenza citata). Inoltre, discende dal citato articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, che gli elementi essenziali della materia in questione devono essere definiti nella normativa di base e non possono essere oggetto di una delega. Risulta dalla giurisprudenza che tali elementi essenziali sono quelli la cui adozione impone di effettuare scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Unione (sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/[OSCURATO:PERSONA], C‑44/16 P , EU:C:2017:357 , punti 59 e 61 nonché giurisprudenza citata). 26 Nel caso di specie, occorre sottolineare, in via preliminare, che l’articolo 284 del codice doganale, da un lato, si limita, in termini generali, ad autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare, segnatamente, gli atti delegati contemplati dagli articoli 24 e 212 di tale codice e, dall’altro, precisa le condizioni per l’esercizio di tale delega. 27 Inoltre, neppure il tenore letterale, rispettivamente, dell’articolo 24, lettera d), e dell’articolo 212, lettera a), di detto codice permette di risolvere la questione se la [OSCURATO:PERSONA] sia stata autorizzata a integrare o a modificare il codice stesso. 28 Infatti, tali disposizioni autorizzano la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare atti delegati in conformità all’articolo 284 del codice doganale, al fine di «stabilire», rispettivamente, i casi contemplati dall’articolo 22, paragrafo 4, di tale codice, nei quali la decisione acquista efficacia ad una data differente dalla data in cui il richiedente ne viene informato o si reputa esserne stato informato, e le condizioni di rilascio dell’autorizzazione ai fini dei regimi contemplati dall’articolo 211, paragrafo 1, di detto codice. 29 Orbene, l’articolo 290, paragrafo 1, TFUE prevede soltanto due categorie di poteri delegati, ossia quella che permette di «integrare» e quella che permette di «modificare» l’atto legislativo. Pertanto, la possibilità di «stabilire» alcuni elementi non essenziali di un atto siffatto non è prevista da tale articolo (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA], C‑286/14 , EU:C:2016:183 , punto 32 ). 30 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, quando il legislatore dell’Unione conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] la delega di un potere di «integrare» un atto legislativo, si astiene dal legiferare in maniera esaustiva e si limita a stabilire gli elementi essenziali, lasciando alla [OSCURATO:PERSONA] il compito di specificarli. Il mandato della [OSCURATO:PERSONA] è in questo caso limitato allo sviluppo nel dettaglio, nel rispetto della globalità dell’atto legislativo adottato dal legislatore, degli elementi non essenziali della normativa in questione che il legislatore non ha definito. Per contro, la delega di un potere di «modificare» un atto legislativo mira ad autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] ad emendare o ad abrogare elementi non essenziali enunciati in questo atto dal legislatore. Qualora la [OSCURATO:PERSONA] eserciti tale potere, non è tenuta ad agire nel rispetto degli elementi che il mandato ad essa conferito mira per l’appunto a «modificare» (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA], C‑286/14 , EU:C:2016:183 , punti 41 e 42 ). 31 Le differenze constatate al punto precedente della presente sentenza tra le due categorie di poteri delegati contemplate dall’articolo 290, paragrafo 1, TFUE ostano a che la [OSCURATO:PERSONA] possa vedersi riconoscere il potere di stabilire essa stessa la natura del potere delegato che le viene conferito. Date tali circostanze e per garantire la trasparenza del processo legislativo, detta disposizione fa obbligo al legislatore di stabilire la natura della delega che esso intende conferire alla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA], C‑286/14 , EU:C:2016:183 , punto 46 ). 32 A questo proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che il considerando 39 del codice doganale enuncia che, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri e di «integrare» le norme sull’obbligazione doganale e sulle garanzie, occorre delegare alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda, segnatamente, l’estinzione dell’obbligazione doganale. Orbene, sia il considerando 1 che il titolo stesso del regolamento delegato 2015/2446 mostrano che la [OSCURATO:PERSONA] ha compreso in questo modo l’autorizzazione che le è stata conferita dall’articolo 284 del codice suddetto. 33 In secondo luogo, la disposizione contestata concretizza l’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale, limitando, segnatamente, l’effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo. 34 Invero, l’articolo 212, lettera a), di detto codice autorizza la [OSCURATO:PERSONA] soltanto a stabilire le condizioni di rilascio dell’autorizzazione per i regimi contemplati dall’articolo 211, paragrafo 1, di detto codice, sicché tale autorizzazione non comprende il paragrafo 2 del citato articolo 211. 35 Ciò premesso, non era necessario che l’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale fosse menzionato nell’articolo 212, lettera a), di quest’ultimo, dato che, in virtù dell’articolo 24, lettera d), di tale codice, letto in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 4, del medesimo codice, la [OSCURATO:PERSONA] era già autorizzata a integrare le norme previste dal codice doganale per quanto riguarda gli effetti temporali delle autorizzazioni doganali, e in particolare delle autorizzazioni al perfezionamento attivo. 36 Infatti, risulta dall’articolo 22, paragrafo 4, del codice doganale – disposizione che la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata a integrare in virtù dell’articolo 24, lettera d), del medesimo codice – che la decisione di un’autorità doganale relativa all’applicazione della normativa doganale acquista efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta, salvo che sia diversamente specificato da tale decisione o dalla normativa doganale. Orbene, risulta dall’articolo 5, punto 2, lettera a), del codice doganale che la «normativa doganale» comprende segnatamente tale codice e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell’Unione o a livello nazionale. Ne consegue che il regolamento delegato 2015/2446 fa incontestabilmente parte della normativa doganale, ai sensi dell’articolo 5, punto 2, lettera a), del codice summenzionato, e che, a tale titolo, esso poteva modificare la data di inizio dell’efficacia di una decisione di un’autorità doganale relativa all’applicazione della normativa doganale. 37 Inoltre, il silenzio mantenuto dal legislatore dell’Unione all’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale riguardo all’aspetto temporale dell’effetto retroattivo delle autorizzazioni al perfezionamento attivo non equivale affatto a vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di limitare nel tempo la possibilità di rilasciare una siffatta autorizzazione. Proprio al contrario, si tratta qui di un’esplicazione del fatto che, quando il legislatore dell’Unione conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] un potere di «integrare» un atto legislativo, esso si astiene dal legiferare in maniera esaustiva e si limita a stabilire gli elementi essenziali, lasciando il compito di specificarli alla [OSCURATO:PERSONA], come si è ricordato al punto 30 della presente sentenza. 38 Inoltre, ancor meno può ritenersi che l’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale abbia già disciplinato la questione dell’inizio dell’efficacia delle decisioni relative alle autorizzazioni con effetto retroattivo per il fatto che esso disciplina principalmente i presupposti sostanziali per il rilascio di una siffatta autorizzazione (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, Beeren-, Wild-, Feinfrucht, C‑825/19 , EU:C:2021:869 , punto 33 ). In particolare, le prescrizioni dettate in tale articolo 211, paragrafo 2, lettere e) ed h), non hanno lo scopo di fissare la data di tale inizio di efficacia. Infatti, conformemente a dette prescrizioni, tali autorizzazioni non possono essere state concesse al richiedente entro un termine di tre anni a partire dalla data di accettazione della domanda. Inoltre, una domanda di rinnovo di un’autorizzazione deve essere presentata entro un termine di tre anni a decorrere dalla cessazione della validità dell’autorizzazione iniziale. 39 In terzo luogo, limitando, segnatamente, l’effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo, la disposizione contestata non modifica una norma essenziale del codice doganale. Infatti, la semplice limitazione nel tempo dell’effetto retroattivo di una siffatta autorizzazione – effetto previsto in termini generali dal codice doganale – non implica affatto il compimento di scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Unione, in quanto tale limitazione non ha la finalità di tradurre gli orientamenti fondamentali della politica dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 1992, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑240/90 , EU:C:1992:408 , punto 37 ). 40 In quarto luogo, appare necessario che l’inizio dell’efficacia delle decisioni relative alle autorizzazioni con effetto retroattivo sia non già illimitato nel tempo, bensì regolamentato e specificato nella normativa doganale. In questa ottica, la disposizione contestata serve ad assicurare gli obiettivi di chiarezza e di certezza del diritto, menzionati nel considerando 14 del regolamento delegato 2015/2446, nonché il principio di parità di trattamento tra i soggetti di diritto. Questo principio esige segnatamente che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente, a meno che tale diversità di trattamento non sia obiettivamente giustificata (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑826/19 , EU:C:2021:318 , punto 41 e giurisprudenza citata). Orbene, in assenza di armonizzazione a livello dell’Unione per quanto riguarda la data di tale inizio di efficacia, le prassi delle autorità doganali degli Stati membri in materia potrebbero variare in maniera significativa per situazioni paragonabili, senza che ciò sia giustificato da un punto di vista obiettivo. 41 In quinto e ultimo luogo, disposizioni come l’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale, le quali prevedono l’applicazione di un’esenzione dai dazi doganali, costituiscono un’eccezione al principio secondo cui i prodotti importati nell’Unione sono, di norma, assoggettati a tali dazi doganali. A tale titolo, esse devono, in quanto disposizioni a carattere derogatorio, essere interpretate restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 17 febbraio 2011, Marishipping and Transport, C‑11/10 , EU:C:2011:91 , punto 16 , e del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑781/23 , EU:C:2024:1014 , punto 21 ). 42 Pertanto, limitando, segnatamente, l’effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo concessa a norma del citato articolo 211, paragrafo 2, la disposizione contestata si è limitata ad applicare la regola di interpretazione restrittiva delle deroghe al principio summenzionato e, in tal modo, a contribuire alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione quale segnatamente enunciata nel considerando 39 del codice doganale. 43 [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, occorre constatare che il primo profilo di invalidità evocato dal giudice del rinvio non è tale da determinare l’invalidità della disposizione contestata. 44 Il secondo profilo di invalidità evocato da tale giudice verte sulla questione se la motivazione della disposizione contestata soddisfi il requisito di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE. 45 Secondo la giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in maniera chiara e non equivoca il ragionamento seguito dall’istituzione dell’Unione, autrice dell’atto in questione. Pertanto, la motivazione deve permettere agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata e alla Corte di esercitare il proprio controllo. Non è tuttavia richiesto che essa specifichi tutti gli elementi di diritto o di fatto pertinenti. Inoltre, relativamente agli atti di portata generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha portato all’adozione dell’atto in questione e, dall’altro, gli obiettivi generali che tale atto si propone di raggiungere. Di conseguenza, se l’atto contestato fa risultare gli aspetti essenziali dell’obiettivo perseguito dall’istituzione, sarebbe inutile esigere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche che essa ha operato (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, Pesce e a., C‑78/16 e C‑79/16 , EU:C:2016:428 , punti da 88 a 90 ). 46 Nel caso di specie, occorre rilevare che il considerando 14 del regolamento delegato 2015/2446 espone le ragioni per le quali occorrerebbe determinare le date di inizio dell’efficacia delle decisioni relative all’applicazione della normativa doganale. Secondo tale considerando, occorre individuare con precisione, a fini di chiarezza e di certezza del diritto, i casi in cui una tale decisione dovrebbe produrre effetti a decorrere da una data diversa da quella in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. Occorrerebbe procedere in tal modo segnatamente nel caso in cui il richiedente abbia sollecitato una diversa data di decorrenza degli effetti. 47 Ne consegue che gli aspetti essenziali dell’obiettivo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] risultano dal regolamento delegato 2015/2446, sicché tale istituzione ha rispettato il requisito di motivazione e, pertanto, l’esame del secondo profilo di invalidità prospettato dal giudice del rinvio, relativo ad un’eventuale inosservanza di detto requisito da parte della [OSCURATO:PERSONA], non è tale da determinare l’invalidità della disposizione contestata. 48 La motivazione del regolamento delegato 2015/2446 doveva ancor meno essere dettagliata per il fatto che la disposizione contestata è intervenuta in un contesto ben noto agli operatori economici interessati, dato che essa ha, in sostanza, perpetuato lo stato del diritto antecedente. Infatti, come la [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato nelle sue osservazioni scritte, al pari della disposizione contestata, l’articolo 508, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( GU 1993, L 253, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 993/2001 della [OSCURATO:PERSONA], del 4 maggio 2001 ( GU 2001, L 141, pag. 1 ), prevedeva un effetto retroattivo limitato ad un anno per l’autorizzazione al perfezionamento attivo. 49 [OSCURATO:PERSONA] luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’esame di quest’ultima non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità della disposizione contestata. Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 952/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris