Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2026
ECLI:EU:C:2026:245
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
26 marzo 2026 (
*
)
Indice
I. Contesto normativo e fatti
A. Decisione 2022/329
B. Decisione quadro 2014/145, come modificata, in particolare, dalla decisione 2022/329,
C. Regolamento n. 269/2014
D. Decisione e regolamento controversi (cause C696/23 P e C35/24 P)
E. Atti controversi (cause C704/23 P, C711/23 P e C111/24 P)
1. Atti iniziali controversi (cause C704/23 P, C711/23 P e C111/24 P)
2. Primi atti di mantenimento controversi (cause C704/23 P, C711/23 P e C111/24 P)
3. Secondi atti di mantenimento controversi (cause C704/23 P e C711/23 P)
II. Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
A. Ricorso dinanzi al Tribunale e prima sentenza impugnata (causa C696/23 P)
B. Ricorso dinanzi al Tribunale e seconda sentenza impugnata (causa C704/23 P)
C. Ricorso dinanzi al Tribunale e terza sentenza impugnata (causa C711/23 P)
D. Ricorso dinanzi al Tribunale e quarta sentenza impugnata (causa C35/24 P)
E. Ricorso dinanzi al Tribunale e quinta sentenza impugnata (causa C111/24 P)
III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione
A. Sulla riunione
B. Sulle istanze di intervento
C. Conclusioni delle parti in sede di impugnazione
1. Conclusioni delle parti nella causa C696/23 P
2. Conclusioni delle parti nella causa C704/23 P
3. Conclusioni delle parti nella causa C711/23 P
4. Conclusioni delle parti nella causa C35/24 P
5. Conclusioni delle parti nella causa C111/24 P
D. Sulle domande di riapertura della fase orale del procedimento
1. Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento nella causa C696/23 P
2. Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento nella causa C711/23 P
IV. Sulle impugnazioni
A. Sui motivi vertenti sulla violazione del criterio g) da parte del Tribunale
1. Sugli argomenti relativi ad un’errata interpretazione, da parte del Tribunale, dell’espressione «che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», ai sensi del criterio g)
a) Sul secondo motivo e sulla prima parte del terzo motivo nella causa C711/23 P nonché sul secondo motivo e sulla prima parte del terzo motivo nella causa C35/24 P
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio della Corte
b) Sulla seconda censura della seconda parte del primo motivo nella causa C704/23 P, sulle parti dalla prima alla terza del quarto motivo nella causa C711/23 P, sulla prima censura della seconda parte del quarto motivo nella causa C35/24 P e sul settimo motivo nella causa C111/24 P
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio della Corte
2. Sui motivi vertenti sull’errata interpretazione, da parte del Tribunale, della nozione di «influenza», ai sensi del criterio g)
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
1) Sulla ricevibilità del primo motivo dedotto nella causa C696/23 P
2) Nel merito
i) Sul primo motivo nella causa C696/23 P, sulla terza parte del primo motivo nella causa C704/23 P e sulla quarta parte del primo motivo nella causa C35/24 P
ii) Sulla prima e sulla seconda censura della prima parte del primo motivo nella causa C704/23 P nonché sul secondo motivo e sulla prima parte del quarto motivo nella causa C111/24 P
B. Sui motivi vertenti sulla violazione, da parte del Tribunale, del principio di proporzionalità e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta nonché sulla seconda parte del quarto motivo nella causa C111/24 P
1. Sul terzo motivo nella causa C696/23 P, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
2. Sul quarto motivo nella causa C696/23 P e sul terzo motivo nella causa C704/23 P, vertenti sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, nonché sulla seconda parte del quarto motivo nella causa C704/23 P, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
1) Sulla ricevibilità della prima, della seconda e della quarta parte del quarto motivo dedotto nella causa C696/23 P
2) Nel merito
i) Osservazioni preliminari
ii) Analisi
3. Sulla seconda parte del quarto motivo nella causa C111/24 P
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
C. Sui motivi vertenti su errori di diritto commessi dal Tribunale nell’ambito della sua analisi delle eccezioni di illegittimità del criterio g)
1. Sul terzo motivo nella causa C111/24 P
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
2. Sulla seconda parte del terzo motivo nelle cause C711/23 P e C35/24 P
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
D. Sui motivi vertenti su errori di diritto commessi dal Tribunale nella sua analisi del principio della parità di trattamento
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio della Corte
E. Sui motivi vertenti su errori di diritto e snaturamenti di elementi di fatto e di prova commessi dal Tribunale riguardo alla questione se gli elementi costitutivi del criterio g) fossero soddisfatti nei confronti dei cinque ricorrenti
1. Sugli errori di diritto e sugli snaturamenti asseritamente commessi dal Tribunale nella sua analisi della questione se i settori economici nei quali i ricorrenti dal secondo al quinto operano o operavano costituiscano una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa
a) Sul secondo motivo nella causa C704/23 P e sulla prima parte dei primi motivi nelle cause C711/23 P e C35/24 P
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio della Corte
i) Sulla ricevibilità del secondo motivo nella causa C704/23 P e sulla prima parte del primo motivo nella causa C35/24 P
ii) Nel merito
b) Sulla prima censura della seconda parte del primo motivo nella causa C704/23 P, sulla seconda parte del primo motivo e sulle parti dalla quarta alla sesta del quarto motivo nella causa C711/23 P, sulla seconda e sulla terza parte del primo motivo, sulla prima parte e sulla seconda censura della seconda parte del quarto motivo nella causa C35/24 P, nonché sui motivi quinto e sesto nella causa C111/24 P
1) Sulla prima censura della seconda parte del primo motivo nella causa C704/23 P
i) Argomenti delle parti
ii) Giudizio della Corte
2) Sulla seconda parte del primo motivo nonché sulle parti dalla quarta alla sesta del quarto motivo nella causa C584/20 P e sulla terza parte del primo motivo nella causa C711/23 P
i) Argomenti delle parti
ii) Giudizio della Corte
3) Sulla seconda e sulla terza parte del primo motivo nonché sulla prima parte e sulla seconda censura della seconda parte del quarto motivo nella causa C35/24 P
i) Argomenti delle parti
ii) Giudizio della Corte
4) Sul quinto e sesto motivo nella causa C111/24 P
i) Argomenti delle parti
ii) Giudizio della Corte
2. Sugli errori di diritto e sugli snaturamenti asseritamente commessi dal Tribunale riguardo all’«influenza» del secondo ricorrente e all’esercizio di un’«attività» del primo e del quinto ricorrente, ai sensi del criterio g)
a) Sulla prima parte del secondo motivo nella causa C696/23 P
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio della Corte
b) Sulla terza censura della prima parte del primo motivo nella causa C704/23 P
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio della Corte
c) Causa C111/24 P
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio della Corte
i) Sulla ricevibilità
ii) Nel merito
F. Sulla seconda parte del primo motivo e sul quinto motivo nella causa C696/23 P, sul terzo capo delle conclusioni nella causa C704/23 P, sulla quinta parte del primo motivo nella causa C35/24 P e sul primo motivo nella causa C111/24 P
1. Sulla seconda parte del primo motivo e sul quinto motivo nella causa C696/23 P
a) Sulla seconda parte del primo motivo
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio della Corte
b) Sul quinto motivo
2. Sul terzo capo delle conclusioni nella causa C704/23 P
3. Sulla quinta parte del primo motivo nella causa C35/24 P
4. Sul primo motivo nella causa C111/24 P
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
V. Conclusione
VI. Sulle spese
« Impugnazione – Misure restrittive adottate a seguito dell’aggressione militare contro l’Ucraina – Decisione 2014/145/PESC – Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e articolo 2, paragrafo 1, lettera g) – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Nozione di “imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Eccezione di illegittimità – Articoli 7, 16, 17, 47 e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, libertà d’impresa, diritto di proprietà e diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo – Limitazioni – Principi di legalità e di proporzionalità – Principio della parità di trattamento »
Nelle cause riunite C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P,
aventi ad oggetto cinque impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte, per quanto riguarda le cause C‑696/23 P e C‑704/23 P, il 16 novembre 2023, per quanto riguarda la causa C‑711/23 P, il 22 novembre 2023, per quanto riguarda la causa C‑35/24 P, il 18 gennaio 2024 e, per quanto riguarda la causa C‑111/24 P, l’8 febbraio 2024,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Ekaterinburg (Russia), rappresentato da A. Egger, P. Goeth, G. Lansky e E. Steiner, Rechtsanwälte (C‑696/23 P),
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Mosca (Russia), rappresentato inizialmente da F. Bélot, T. Bontinck, M. Brésart e J. Goffin, successivamente da F. Bélot, T. Bontinck, e J. Goffin, avocats (C‑704/23 P),
[OSCURATO:PERSONA],
residente in [OSCURATO:PERSONA] (Russia), rappresentato da M. Campa, avvocato, M. Moretto, avocat, M. Pirovano, avvocata, D. Rovetta, avocat, e V. Villante, avvocato (C‑711/23 P),
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Mosca, rappresentato da A. Bass, avocat, M. Campa, avvocato, M. Moretto, D. Rovetta, avocats, e V. Villante, avvocato (C‑35/24 P),
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Londra ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da A. Bass e T. Marembert, avocats (C‑111/24 P),
ricorrenti,
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato inizialmente da B. Driessen, P. Mahnič, P. Pecheux, V. Piessevaux, J. Rurarz, nonché da L. Vétillard e S. [OSCURATO:PERSONA], successivamente da B. Driessen, P. Pecheux, V. Piessevaux, J. Rurarz nonché da L. Vétillard e S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
sostenuto da:
Repubblica ceca,
rappresentata da K. Najmanová, M. Smolek, e J. Vláčil, in qualità di agenti,
Commissione europea,
rappresentata da M. [OSCURATO:PERSONA] e L. Puccio, in qualità di agenti,
intervenienti nell’impugnazione (C‑35/24 P),
Repubblica di Lettonia,
rappresentata da J. Davidoviča, K. Pommere e S. Zābele, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado (C‑35/24 P),
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, C. Lycourgos, I. Jarukaitis, M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), I. Ziemele, J. Passer, O. Spineanu‑Matei, M. Condinanzi e F. Schalin, presidenti di sezione, E. Regan, N. Piçarra, A. Kumin, B. Smulders, S. Gervasoni e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Lamote, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 febbraio 2025,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 5 giugno 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione nella causa C‑696/23 P, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «primo ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑270/22; in prosieguo: la «prima sentenza impugnata», EU:T:2023:490), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 31), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente, «la decisione e il regolamento controversi»), nella parte in cui la decisione e il regolamento controversi inseriscono il suo nome negli elenchi ad essi allegati.
2
Con la sua impugnazione nella causa C‑704/23 P, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «secondo ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑335/22; in prosieguo: la «seconda sentenza impugnata», EU:T:2023:500), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 44), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente, gli «atti iniziali controversi»), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente, i «primi atti di mantenimento controversi»), e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 134), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente, i «secondi atti di mantenimento controversi» e, insieme agli atti iniziali controversi nonché ai primi atti di mantenimento controversi, gli «atti controversi»), nella parte in cui gli atti controversi inseriscono e mantengono il suo nome negli elenchi ad essi allegati.
3
Con la sua impugnazione nella causa C‑711/23 P, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «terzo ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 13 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑305/22; in prosieguo: la «terza sentenza impugnata», EU:T:2023:530), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento degli atti controversi, nella parte in cui tali atti inseriscono e mantengono il suo nome negli elenchi ad essi allegati.
4
Con la sua impugnazione nella causa C‑35/24 P, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «quarto ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑282/22; in prosieguo: la «quarta sentenza impugnata», EU:T:2023:701), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione e del regolamento controversi, nella parte in cui tali atti inseriscono il suo nome negli elenchi ad essi allegati.
5
Con la sua impugnazione nella causa C‑111/24 P, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «quinto ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 29 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑333/22; in prosieguo: la «quinta sentenza impugnata», EU:T:2023:758), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento degli atti iniziali controversi e dei primi atti di mantenimento controversi, nella parte in cui tali atti inseriscono e mantengono il suo nome negli elenchi ad essi allegati.
I.
Contesto normativo e fatti
6
Il contesto fattuale e giuridico delle controversie è esposto ai punti da 2 a 17 della prima sentenza impugnata, ai punti da 2 a 18 della seconda sentenza impugnata, ai punti da 2 a 25 della terza sentenza impugnata, ai punti da 2 a 15 della quarta sentenza impugnata nonché ai punti da 2 a 18 della quinta sentenza impugnata. Ai fini delle presenti cause, esso può essere sintetizzato e integrato come segue.
7
Le presenti cause si inseriscono nel contesto delle misure restrittive adottate dall’Unione europea dal 2014 in risposta alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
8
Il primo, il terzo e il quarto ricorrente sono imprenditori di nazionalità russa, il secondo ricorrente è un imprenditore di nazionalità armena e il quinto ricorrente è un imprenditore avente nazionalità russa e israeliana.
9
Il 17 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, in base all’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16).
10
Nella stessa data, il Consiglio ha adottato, in base all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).
11
A seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa il 24 febbraio 2022, il Consiglio ha adottato, il 25 febbraio 2022, la decisione (PESC) 2022/329 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1). Lo stesso giorno, tale istituzione ha adottato il regolamento (UE) 2022/330, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1).
A.
Decisione 2022/329
12
I considerando 5 e da 8 a11 della decisione 2022/329 enunciano quanto segue:
«(5) Il 24 gennaio 2022 (…) il Consiglio ha ribadito che qualsiasi ulteriore aggressione militare della Russia contro l’Ucraina avrebbe gravissime conseguenze e un costo pesante, comprese una vasta gamma di misure restrittive settoriali e individuali adottate in coordinamento con i partner.
(…)
(8) Il 22 febbraio 2022 l’alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui condanna tale atto illegale che compromette ulteriormente la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e costituisce una grave violazione del diritto internazionale e degli accordi internazionali, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, l’Atto finale di Helsinki, la Carta di Parigi e il memorandum di Budapest, oltre che degli accordi di Minsk e della risoluzione 2202 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’alto rappresentante ha esortato la Russia, in quanto parte del conflitto, a revocare il riconoscimento, a rispettare i propri impegni, a conformarsi al diritto internazionale e a riprendere le discussioni nell’ambito del formato Normandia e del gruppo di contatto tripartito. Ha annunciato che l’Unione risponderebbe a queste ultime violazioni da parte della Russia adottando con urgenza ulteriori misure restrittive.
(9) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un’operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti del paese. Tale attacco rappresenta una palese violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina.
(10) Il 24 febbraio 2022 l’alto rappresentante [dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza] ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui condanna con la massima fermezza l’invasione non provocata dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa e il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione nei confronti dell’Ucraina. L’alto rappresentante [dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza] ha dichiarato che la risposta dell’Unione comprenderà misure restrittive sia settoriali sia individuali.
(11) Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno modificare i criteri di designazione al fine di includere le persone e le entità che forniscono un sostegno al governo della Federazione russa e ne traggono vantaggio, nonché le persone ed entità che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo, e le persone fisiche o giuridiche associate alle persone o entità inserite nell’elenco».
B.
Decisione quadro 2014/145, come modificata, in particolare, dalla decisione 2022/329
13
L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329 (in prosieguo: la «decisione 2014/145»), impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie, fatte salve le deroghe precisate ai paragrafi 2, 3 e 6 di tale articolo 1, per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio, tra l’altro, alle persone fisiche che soddisfano i criteri previsti in particolare alle lettere a), b), d) ed e).
14
L’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), d), f) e g), della decisione 2014/145 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti, in particolare, alle persone fisiche che soddisfano i criteri definiti da tali lettere, nonché tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da tali persone, criteri sostanzialmente identici a quelli previsti all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), di tale decisione. Tale disposizione così recita:
«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:
a) persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono o realizzano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l’operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina;
(…)
d) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che traggono vantaggio dagli stessi;
(…)
f) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che ne traggono vantaggio; o
g) imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina,
(…)
e le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad esse associati elencate nell’allegato».
15
Nella sua versione iniziale, l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 era così formulato:
«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad esse associate elencati nell’allegato».
16
L’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, 7 e 8 della decisione 2014/145 prevede, in sostanza, che le autorità competenti degli Stati membri possano, in determinate circostanze e condizioni, autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati e autorizzare pagamenti a determinate entità e che le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi inseriti nell’elenco di cui all’allegato di tale decisione possano effettuare pagamenti dovuti nell’ambito di un contratto concluso prima della data in cui essi sono stati inseriti in tale elenco.
17
L’articolo 6, comma 3, di detta decisione dispone che quest’ultima è costantemente riesaminata e deve essere, se del caso, prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
C.
Regolamento n. 269/2014
18
L’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), d), f) e g), del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330 (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»), elenca i criteri che presiedono, tra l’altro, all’inserimento, nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento, di persone fisiche i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento. Tali criteri sono sostanzialmente identici a quelli menzionati al punto 14 della presente sentenza.
19
Gli articoli da 4 a 6
ter
del medesimo regolamento riprendono, in sostanza, le stesse disposizioni contenute, rispettivamente, nei paragrafi da 3 a 5, 7 e 8 dell’articolo 2 della decisione 2014/145.
20
L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento n. 269/2014 dispone che l’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
D.
Decisione e regolamento controversi (cause C
‑
696/23 P e C
‑
35/24 P)
21
Il 9 marzo 2022, tenuto conto della gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato la decisione e il regolamento controversi. Con tali atti, i nomi del primo e del quarto ricorrente sono stati aggiunti, rispettivamente, all’elenco allegato alla decisione 2014/145 nonché all’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014, per i seguenti motivi:
«[Il primo ricorrente] è il presidente del consiglio di amministrazione della PJSC [OSCURATO:PERSONA] [(in prosieguo: la “TMK”)] nonché presidente e membro del consiglio di amministrazione del gruppo Sinara. Egli sostiene pertanto le autorità della Federazione russa e delle imprese statali, in particolare le ferrovie russe, la Gazprom e la Rosneft, e trae vantaggio dalla cooperazione con queste ultime. Opera quindi in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.
Il 24 febbraio 2022, all’indomani delle fasi iniziali dell’aggressione russa contro l’Ucraina, [il primo ricorrente] ha incontrato, insieme ad altri 36 imprenditori, il presidente [OSCURATO:PERSONA] e altri membri del governo russo per discutere dell’impatto della linea d’azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla tale riunione indica che egli fa parte della cerchia più ristretta di [OSCURATO:PERSONA] e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che egli è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.
(…)
[Il quarto ricorrente] è il proprietario e [l’amministratore delegato] della società di concimi inorganici [OSCURATO:PERSONA]. Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] è un’impresa russa produttrice di un’ampia gamma di prodotti chimici, fra cui concimi inorganici e nitrato di ammonio (o salnitro). Secondo tale impresa, essa sarebbe il maggiore produttore di nitrato di ammonio nonché il secondo maggiore produttore di fertilizzanti a base di ammoniaca e di azoto in Russia. [Il quarto ricorrente] opera pertanto in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.
Il 24 febbraio 2022, all’indomani delle fasi iniziali dell’aggressione russa contro l’Ucraina, [il quarto ricorrente] ha incontrato, insieme ad altri 36 imprenditori, il presidente [OSCURATO:PERSONA] e altri membri del governo russo per discutere dell’impatto della linea d’azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare a tale riunione indica che egli fa parte della cerchia più ristretta di [OSCURATO:PERSONA] e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che egli è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.
Nel dicembre 2021 [il quarto ricorrente] ha trasferito le proprie società con sede a Cipro, la [OSCURATO:PERSONA] e la CI‑[OSCURATO:PERSONA], che controllano la “[OSCURATO:PERSONA]”, sotto la giurisdizione russa presso il distretto amministrativo speciale dell’Isola di Oktyabrsky nell’Oblast di Kaliningrad».
E.
Atti controversi (cause C
‑
704/23 P, C
‑
711/23 P e C
‑
111/24 P)
1.
Atti iniziali controversi (cause C
‑
704/23 P
, C
‑
711/23 P
e C
‑
111/24 P
)
22
Il 15 marzo 2022, tenuto conto della gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato gli atti iniziali controversi. Con tali atti, i nomi del secondo, del terzo e del quinto ricorrente sono stati aggiunti all’elenco allegato alla decisione 2014/145 nonché all’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014, per i seguenti motivi, formulati in modo identico in questi due elenchi:
«[Il quinto ricorrente] è uno dei principali azionisti del conglomerato [OSCURATO:PERSONA], che comprende l’[OSCURATO:PERSONA], uno dei maggiori contribuenti della Russia. Si ritiene che sia una delle persone più influenti del paese. Al pari di altri proprietari dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), intrattiene strette relazioni con [OSCURATO:PERSONA], con cui continua a scambiare importanti favori. I proprietari dell’[OSCURATO:PERSONA] traggono vantaggi commerciali e giuridici da tali relazioni. La figlia maggiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha gestito un progetto di beneficenza, l’[OSCURATO:PERSONA]-Endo, finanziato dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha ricompensato l’[OSCURATO:PERSONA] per la sua fedeltà alle autorità russe fornendo assistenza a livello politico ai piani di investimento esteri del gruppo.
Pertanto, egli fornisce attivamente un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina e trae vantaggio dagli stessi. È altresì uno degli imprenditori russi di spicco attivi in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.
(…)
[Il terzo ricorrente] è un oligarca russo di spicco ed è il proprietario e il presidente del consiglio di amministrazione della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (MMK). La MMK è uno dei maggiori contribuenti della Russia. Il carico fiscale gravante sulla società è aumentato di recente, incrementando notevolmente le entrate per il bilancio dello Stato russo.
Egli è pertanto un imprenditore russo di spicco attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.
(…)
[Il secondo ricorrente] è il direttore esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] [NV], una delle principali società tecnologiche in Russia, specializzata in prodotti e servizi intelligenti basati sull’apprendimento automatico. L’ex responsabile dell’informazione della [OSCURATO:PERSONA] ha accusato la società di essere un “elemento chiave nell’occultamento di informazioni” nei confronti dei russi in merito alla guerra in Ucraina. Inoltre, la società ha regolarmente avvertito gli utenti russi alla ricerca di notizie riguardanti l’Ucraina sul proprio motore di ricerca della presenza di notizie inaffidabili su Internet, dopo che il governo russo ha minacciato i media russi su quanto da essi pubblicato.
Il 24 febbraio 2022 [il secondo ricorrente] ha partecipato a una riunione tenutasi al Cremlino tra gli oligarchi e [OSCURATO:PERSONA] per discutere dell’impatto della linea d’azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare a tale riunione indica che egli fa parte della cerchia ristretta di oligarchi vicini a [OSCURATO:PERSONA] e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. È altresì un imprenditore di spicco attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina».
23
Il considerando 5 del regolamento di esecuzione 2022/427, uno dei due atti iniziali controversi, enuncia quanto segue:
«Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato il [regolamento 2022/330] che modifica i criteri di designazione al fine di includere le persone e le entità che forniscono un sostegno al governo della Federazione russa e ne traggono vantaggio, le persone e le entità che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e le persone fisiche o giuridiche associate alle persone o entità inserite nell’elenco».
2.
Primi atti di mantenimento controversi (cause C
‑
704/23 P
, C
‑
711/23 P
e C
‑
111/24 P
)
24
Il 14 settembre 2022 il Consiglio ha adottato i primi atti di mantenimento controversi, con i quali ha mantenuto l’inserimento dei nomi del secondo, del terzo e del quinto ricorrente nell’elenco allegato alla decisione 2014/145 nonché nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 in base alla stessa motivazione riportata al punto 22 della presente sentenza, fermo restando che, per quanto riguarda il secondo ricorrente, la motivazione precisava ormai che egli era l’«ex» direttore esecutivo della [OSCURATO:PERSONA].
3.
Secondi atti di mantenimento controversi (cause C
‑
704/23 P
e C
‑
711/23 P
)
25
Il 13 marzo 2023 il Consiglio ha adottato i secondi atti di mantenimento controversi, con i quali ha mantenuto l’inserimento dei nomi del secondo e del terzo ricorrente negli elenchi allegati alla decisione 2014/145 e al regolamento n. 269/2014. Mentre la motivazione di tale inserimento era invariata per quanto riguarda il terzo ricorrente, quella dell’inserimento del secondo ricorrente era ormai formulata nei seguenti termini:
«[Il secondo ricorrente] è ex direttore esecutivo ed ex vice amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] NV, essendosi dimesso da tali cariche a seguito del suo inserimento negli elenchi dell’Unione europea. Egli resta uno dei più alti dirigenti della [OSCURATO:PERSONA], influenzando le attività della società.
[OSCURATO:PERSONA] è la più grande società tecnologica russa. Apporta entrate fiscali significative al governo della Federazione russa. Banche russe di proprietà statale come Sberbank e VTB sono azionisti e investitori nella società. Nel 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato una ristrutturazione che ha conferito una
golden share
a una nuova fondazione di interesse pubblico, istituita per “difendere gli interessi della Federazione russa”. Attraverso tale fondazione di interesse pubblico, il governo della Federazione russa può porre il veto su un elenco definito di questioni.
Dall’inizio della guerra di aggressione contro l’Ucraina, la [OSCURATO:PERSONA] ha seguito la politica di informazione e la censura del governo della Federazione russa. I risultati delle ricerche effettuate con il motore di ricerca [OSCURATO:PERSONA] hanno assecondato le richieste delle autorità russe, mostrando solo le fonti connesse alla propaganda russa a favore della guerra. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre aiutato siti Internet che diffondevano affermazioni false e filorusse sull’invasione dell’Ucraina a realizzare profitti attraverso la pubblicità digitale.
Il 24 febbraio 2022 [il secondo ricorrente] ha partecipato a una riunione tenutasi al Cremlino tra gli oligarchi e [OSCURATO:PERSONA] per discutere dell’impatto della linea d’azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare a tale riunione indica che egli fa parte della cerchia ristretta di oligarchi vicini a [OSCURATO:PERSONA] e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.
È un imprenditore di spicco che opera in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e che ha fornito un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina. È responsabile di sostenere attivamente o di realizzare azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza in Ucraina».
II.
Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
A.
Ricorso dinanzi al Tribunale e prima sentenza impugnata (causa C
‑
696/23 P)
26
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 maggio 2022, il primo ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione e del regolamento controverso per le parti che lo riguardano. Nell’ambito del suo ricorso di annullamento egli contestava, in particolare, la valutazione del Consiglio secondo cui la sua situazione soddisfaceva il criterio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 269/2014 [in prosieguo: il «criterio g)»]. Egli riteneva che, procedendo in tal modo, tale istituzione avesse commesso un errore manifesto di valutazione e avesse inoltre violato i suoi diritti fondamentali nonché il principio di proporzionalità.
27
Con la prima sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso del primo ricorrente. Per quanto riguarda il criterio g), il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, ai punti 51, 56 e 58 di tale sentenza, che il Consiglio aveva fornito un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti idonei a evidenziare, da un lato, che il primo ricorrente era un imprenditore di spicco in ragione delle sue funzioni all’interno della TMK e al gruppo Sinara e, dall’altro, che, tenuto conto di tali funzioni e dei numerosi settori di attività nei quali queste due società operavano, la sua attività si riferiva a settori economici che costituivano una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. Al punto 57 di detta sentenza, il Tribunale ha precisato che la nozione di «notevole fonte di reddito», ai sensi del criterio g), si riferiva ad una fonte di reddito significativa e non trascurabile fornita dai settori economici.
28
Il Tribunale ha peraltro considerato, al punto 62 della prima sentenza impugnata, che il fatto che il ricorrente si fosse dimesso dalle sue cariche all’interno delle due società interessate il giorno stesso dell’adozione della decisione e del regolamento controversi non era rilevante ai fini della valutazione della legittimità di tali atti, in quanto, alla data della loro adozione, egli ricopriva ancora tali cariche. Al punto 63 di tale sentenza, esso ha altresì dichiarato che non fosse rilevante neppure il fatto che il primo ricorrente avesse asseritamente ceduto le azioni che deteneva in queste due società qualche giorno prima dell’adozione di detti atti, dato che la motivazione di questi ultimi non si basa né sul controllo di dette società da parte di tale ricorrente né sul suo status di azionista. Il Tribunale ha inoltre considerato, al punto 65 di detta sentenza, che funzioni come quelle svolte dal primo ricorrente all’interno della TMK e del gruppo Sinara consentivano, di per sé, di qualificarlo come «imprenditore di spicco», ai sensi del criterio g), indipendentemente dal controllo esercitato da tale ricorrente su tali società.
29
Al punto 66 della prima sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la formulazione del criterio g) non lasciava adito a dubbi quanto al fatto che la «notevole fonte di reddito», oggetto di tale criterio, dovesse provenire non dagli «imprenditori di spicco», bensì dai «settori economici». Il Tribunale ha altresì respinto, al punto 67 di tale sentenza, l’argomento del primo ricorrente secondo cui il Consiglio non poteva fondarsi sulla sola circostanza che la TMK e il gruppo Sinara pagavano imposte in Russia, in quanto tale argomento era infondato in fatto.
30
Per quanto riguarda il motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali, il Tribunale ha considerato, al punto 79 della prima sentenza impugnata, che le quattro condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») erano soddisfatte nel caso di specie. In particolare, esso ha dichiarato, al punto 80 di tale sentenza, che le misure restrittive che la decisione e il regolamento controversi imponevano al primo ricorrente erano «previste dalla legge», poiché erano stabilite in atti aventi segnatamente portata generale e dotati di una base giuridica chiara nel diritto dell’Unione.
31
Peraltro, il Tribunale ha ricordato, al punto 86 di detta sentenza, che solo la manifesta inidoneità di un provvedimento adottato in un settore nel quale il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiarne la legittimità. In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 87 a 95 della medesima sentenza, che le restrizioni ai diritti fondamentali del primo ricorrente, che derivavano da tali misure restrittive, non erano sproporzionate.
B.
Ricorso dinanzi al Tribunale e seconda sentenza impugnata (causa C
‑
704/23 P)
32
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 giugno 2022, il secondo ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento degli atti controversi per le parti che lo riguardano. Nell’ambito del suo ricorso di annullamento egli contestava, in particolare, la valutazione del Consiglio secondo cui la sua situazione soddisfaceva il criterio g). Egli riteneva che, procedendo in tal modo, tale istituzione avesse commesso un errore manifesto di valutazione e avesse inoltre violato i suoi diritti fondamentali nonché il principio di proporzionalità.
33
Con la seconda sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale ricorso. Per quanto riguarda il criterio g), il Tribunale ha precisato, ai punti da 79 a 81 di tale sentenza, che, tenuto conto in particolare dell’obiettivo perseguito dalle misure restrittive stabilite dalla decisione e dal regolamento controversi, la nozione di «imprenditore di spicco» comprendeva gli imprenditori importanti alla luce, a seconda dei casi, del loro status professionale, della portata delle loro attività economiche o dei loro beni patrimoniali o ancora delle loro funzioni all’interno di una o più società, dato che il Consiglio mira, con tale criterio, a sfruttare l’influenza che tali imprenditori possono esercitare sul regime russo.
34
Il Tribunale ha altresì dichiarato, ai punti 82 e 83 della seconda sentenza impugnata, che dall’obiettivo di tali misure restrittive risultava che i redditi di cui al criterio g) non erano quelli degli imprenditori di spicco, bensì dei settori economici nei quali essi intervengono. Ai punti 105 e 106 di tale sentenza, esso ha considerato, in sostanza, che la nozione di «notevole fonte di reddito», ai sensi di tale criterio, si riferiva a una fonte di reddito significativa e non trascurabile fornita direttamente o indirettamente da settori di attività quali, nel caso di specie, il settore delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni.
35
Il Tribunale ha peraltro ritenuto, ai punti 90, 107 e 108 della seconda sentenza impugnata, che, per quanto riguarda gli atti iniziali controversi, il Consiglio avesse fornito un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti idonei a evidenziare, da un lato, che il secondo ricorrente era un imprenditore di spicco a causa dell’importanza del suo status e delle sue funzioni all’interno della [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’importanza economica di tale società e, dall’altro, che, tenuto conto di tali funzioni e delle attività di detta società, la sua attività si riferiva a settori economici che costituivano una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
36
Per quanto riguarda i primi e i secondi atti di mantenimento controversi, il Tribunale ha dichiarato, al punto 125 della seconda sentenza impugnata, che il Consiglio aveva giustamente considerato che il secondo ricorrente intratteneva ancora legami importanti con la [OSCURATO:PERSONA], cosicché il mantenimento del suo nome negli elenchi in questione rimaneva giustificato.
37
Pronunciandosi sul motivo vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, il Tribunale ha in particolare considerato, ai punti da 137 a 139 della seconda sentenza impugnata, che, tenuto conto del fatto che esso non riguarda la cittadinanza delle persone designate, non si poteva ritenere che il criterio g) violasse il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. Ricordando inoltre che i principi della parità di trattamento e di non discriminazione devono conciliarsi con il principio di legalità, in forza del quale nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri, esso ha dichiarato che, nel caso di specie, il Consiglio non aveva commesso errori di valutazione nell’adozione delle misure restrittive nei confronti del secondo ricorrente.
38
Quanto al motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale lo ha respinto, ai punti 151 e 166 della seconda sentenza impugnata, con la motivazione, in particolare, esposta ai punti 143 e 145 di tale sentenza, secondo la quale le misure restrittive adottate nei confronti del secondo ricorrente erano idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti, in quanto le conseguenze negative risultanti dall’applicazione di dette misure a tale ricorrente non erano manifestamente sproporzionate e dette misure non erano state imposte a quest’ultimo a causa di un ruolo diretto che egli avrebbe avuto in azioni condotte dalla Federazione russa contro l’Ucraina.
C.
Ricorso dinanzi al Tribunale e terza sentenza impugnata (causa C
‑
711/23 P)
39
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2022, il terzo ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento degli atti controversi per le parti che lo riguardano. Nell’ambito di tale ricorso egli contestava, in particolare, la valutazione del Consiglio secondo cui la sua situazione soddisfaceva il criterio g). Egli riteneva che, procedendo in tal modo, tale istituzione avesse commesso un errore manifesto di valutazione e avesse inoltre violato il principio della parità di trattamento. Nel corso del procedimento il terzo ricorrente ha altresì eccepito l’illegittimità di tale criterio in base all’articolo 277 TFUE.
40
Con la terza sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto detto ricorso. Per quanto riguarda il criterio g), il Tribunale, accogliendo la stessa interpretazione delle nozioni di «imprenditore di spicco» e di «notevole fonte di reddito» adottata nella seconda sentenza impugnata, ha dichiarato, al punto 78 della terza sentenza impugnata, che il Consiglio aveva correttamente qualificato il terzo ricorrente come «imprenditore di spicco», circostanza che quest’ultimo non contestava e che poteva parimenti dedursi dall’importanza economica della MMK di cui egli era proprietario e presidente del consiglio di amministrazione. Il Tribunale ha inoltre ritenuto, ai punti da 79 a 90 di tale sentenza, che il Consiglio avesse prodotto un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti, idonei a evidenziare che l’attività del ricorrente si riferiva a un settore economico, vale a dire quello metallurgico, che costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
41
Al punto 81 della terza sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che il contributo della MMK al bilancio della Federazione russa non era un elemento determinante per verificare se il settore economico in cui il terzo ricorrente era attivo costituisse una notevole fonte di reddito per il governo di tale paese terzo, in quanto, ai fini dell’applicazione del criterio g), si trattava di verificare il contributo dei settori economici nel loro complesso e non quello di specifiche imprese. Esso ha altresì precisato, al punto 98 di tale sentenza, che, ai fini dell’applicazione di tale criterio, neppure il contributo fiscale sopportato dagli imprenditori di spicco o dalle imprese in cui essi esercitano un’attività era considerato di per sé, dato che detto criterio si riferisce all’insieme dei redditi generati dal settore di attività in cui tali imprenditori intervengono.
42
Il Tribunale ha peraltro respinto, ai punti da 104 a 109 della terza sentenza impugnata, l’eccezione di illegittimità del criterio g) sollevata dal terzo ricorrente. A tal riguardo, sottolineando che tale criterio non ha istituito alcuna presunzione di collegamento tra la qualità di imprenditore di spicco e il governo della Federazione russa, esso ha rilevato che detto criterio rispondeva alla volontà del Consiglio di esercitare pressioni sulle autorità russe affinché queste ultime ponessero fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina. Esso ne ha dedotto, al punto 108 di tale sentenza, che esisteva un legame logico tra, da un lato, il fatto di concentrare l’attenzione su imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per la Federazione russa, alla luce sia dell’importanza propria di tali imprenditori sia di quella di tali settori per l’economia russa, e, dall’altro, l’obiettivo delle misure restrittive nel caso di specie, che è quello di aumentare le pressioni sulla Federazione russa nonché di aumentare il costo delle azioni da essa intraprese per compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Tribunale ne ha concluso che il criterio g) comprendeva condizioni relative al comportamento individuale delle persone interessate, vale a dire la loro influenza dovuta alle loro attività economiche in taluni settori, consentendo così di stabilire un legame sufficiente e soggettivo tra tali persone e il paese terzo interessato, vale a dire la Federazione russa.
43
Quanto al motivo vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, il Tribunale lo ha respinto, ai punti da 143 a 146 della terza sentenza impugnata, per le stesse ragioni, in sostanza, esposte al punto 37 della presente sentenza.
D.
Ricorso dinanzi al Tribunale e quarta sentenza impugnata (causa C
‑
35/24 P)
44
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2022, il quarto ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione e del regolamento controversi per le parti che lo riguardano. Nell’ambito del suo ricorso di annullamento egli contestava, in particolare, la valutazione del Consiglio secondo cui la sua situazione soddisfaceva il criterio g). Egli riteneva che, procedendo in tal modo, tale istituzione avesse commesso un errore manifesto di valutazione e avesse inoltre violato il principio della parità di trattamento. Nel corso del procedimento il quarto ricorrente ha altresì eccepito l’illegittimità di tale criterio in base all’articolo 277 TFUE.
45
Con la quarta sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale ricorso. Per quanto riguarda il criterio g), il Tribunale, accogliendo la stessa interpretazione delle nozioni di «imprenditore di spicco» e di «notevole fonte di reddito» di cui ai punti 33 et 34 della presente sentenza, ha dichiarato, al punto 66 della quarta sentenza impugnata, che il Consiglio aveva correttamente qualificato il quarto ricorrente come «imprenditore di spicco», circostanza che quest’ultimo non contestava e che poteva altresì dedursi dall’importanza economica della [OSCURATO:PERSONA], società di cui era proprietario e amministratore delegato. Ai punti da 67 a 76 di tale sentenza, il Tribunale ha inoltre dichiarato che il Consiglio aveva fornito un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti idonei a evidenziare che l’attività del quarto ricorrente si riferiva al settore economico dei concimi, il quale costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. A tal riguardo, e al pari delle considerazioni di cui al punto 81 della terza sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato, al punto 69 della quarta sentenza impugnata, che, sebbene il contributo proprio del gruppo [OSCURATO:PERSONA] al bilancio della Federazione russa potesse essere utile per determinare la sua importanza economica nel settore interessato o la qualità di imprenditore di spicco del quarto ricorrente, esso non era determinante per rispondere alla questione se quest’ultimo potesse essere qualificato come «imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», in quanto, ai fini dell’applicazione del criterio g), è il settore economico interessato, e non una persona fisica o un’impresa in particolare, a dover costituire una notevole fonte di reddito per tale governo.
46
Il Tribunale ha altresì respinto, ai punti da 84 a 92 della quarta sentenza impugnata, l’eccezione di illegittimità del criterio g) sollevata dal quarto ricorrente. A tal riguardo, esso ha adottato lo stesso ragionamento sintetizzato al punto 42 della presente sentenza.
47
Quanto al motivo vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, il Tribunale lo ha respinto, ai punti da 126 a 131 della quarta sentenza impugnata, per le stesse ragioni, in sostanza, esposte al punto 37 della presente sentenza. Esso ha aggiunto, al punto 128 della quarta sentenza impugnata, che il Consiglio non era tenuto ad inserire negli elenchi delle persone sottoposte a misure restrittive tutte le persone che soddisfano un criterio quale il criterio g). Infatti, il Tribunale ha considerato che il Consiglio disponeva di un ampio potere discrezionale che gli consente, se del caso, di non assoggettare persone a misure restrittive qualora ritenga che, alla luce degli obiettivi perseguiti da tali misure, non sia opportuno farlo.
E.
Ricorso dinanzi al Tribunale e quinta sentenza impugnata (causa C
‑
111/24 P)
48
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2022, il quinto ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento degli atti iniziali controversi nonché dei primi atti di mantenimento controversi per le parti che lo riguardano. Nell’ambito del suo ricorso di annullamento egli contestava in particolare la valutazione del Consiglio secondo cui la sua situazione soddisfaceva il criterio g). Il quinto ricorrente riteneva che, così facendo, tale istituzione avesse commesso un errore manifesto di valutazione. Egli eccepiva altresì l’illegittimità di tale criterio per mancanza di base giuridica e violazione del principio di proporzionalità.
49
Con la quinta sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso. Pronunciandosi sull’eccezione di illegittimità del criterio g) per mancanza di base giuridica, il Tribunale, al punto 37 di tale sentenza, ha ricordato che, qualora esista una decisione adottata conformemente alle disposizioni del capo 2 del titolo V del Trattato UE che prevedono misure restrittive, l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE consente al Consiglio di adottare siffatte misure nei confronti di qualsiasi persona, entità o gruppo, in particolare nei confronti di destinatari che non abbiano alcun legame con il regime dirigente di un paese terzo.
50
Il Tribunale ha peraltro precisato, al punto 45 di detta sentenza, che, rinviando all’insieme dei redditi generati dal settore di attività in cui intervengono gli imprenditori di spicco interessati, il criterio g) riguarda l’insieme delle imposte generate dal settore economico in questione, anche quelle che non sarebbero state pagate da tali persone.
51
Per quanto riguarda l’eccezione di illegittimità del criterio g) per violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale l’ha respinta, ai punti da 50 a 63 della quinta sentenza impugnata, per motivi analoghi a quelli sintetizzati al punto 42 della presente sentenza. Al punto 58 della quinta sentenza impugnata, esso ha dichiarato che il fatto di prendere in considerazione le persone la cui situazione soddisfa il criterio g), indipendentemente dalla loro imposizione fiscale in Russia, rispondeva, dal momento che tali persone svolgono un’attività in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, all’obiettivo perseguito e non appariva quindi manifestamente inadeguato. Il Tribunale ha altresì respinto, al punto 60 di detta sentenza, l’argomento del quinto ricorrente relativo al considerando 11 della decisione 2022/329 con la motivazione che un considerando non può derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui trattasi.
52
Per quanto riguarda l’applicazione del criterio g) al quinto ricorrente, il Tribunale, ai punti da 88 a 93 nonché al punto 106 della quinta sentenza impugnata, ha accolto la stessa interpretazione delle nozioni di «imprenditore di spicco» e di «notevole fonte di reddito» esposta ai punti 33 e 34 della presente sentenza, ricordando al contempo che non spettava al Consiglio dimostrare l’esistenza di uno stretto legame o di un’interdipendenza tra gli imprenditori di spicco e il governo della Federazione russa. In particolare, ai punti 92 e 93 della quinta sentenza impugnata, esso ha precisato, da un lato, che l’interpretazione della nozione di «imprenditore di spicco» non era rimessa in discussione dal fatto che talune versioni linguistiche del criterio g) utilizzavano l’aggettivo «influente», mentre altre utilizzavano l’aggettivo «importante» e, dall’altro, che, sebbene le funzioni svolte da un imprenditore possano suffragare il fatto di possedere un’«influenza», ai sensi di tale criterio, esse non sono tuttavia l’unico elemento che può essere preso in considerazione dal Consiglio a tal fine.
53
Per quanto riguarda la fondatezza degli atti iniziali controversi, il Tribunale ha dichiarato, al punto 105 della quinta sentenza impugnata, che, tenuto conto di tutti gli elementi di prova, il Consiglio aveva potuto considerare, senza commettere errori di valutazione, che il quinto ricorrente era un «imprenditore di spicco» alla data di adozione di tali atti. Ai punti da 106 a 111 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che il Consiglio aveva potuto validamente decidere, in base a un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti, che l’[OSCURATO:PERSONA], che comprende l’[OSCURATO:PERSONA] e di cui il quinto ricorrente è uno dei maggiori azionisti, interveniva in un settore economico, vale a dire il settore bancario, che costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
54
Per quanto riguarda i primi atti di mantenimento controversi, il Tribunale ha dichiarato, al punto 125 della quinta sentenza impugnata, che il Consiglio non aveva commesso un errore di valutazione nel constatare l’assenza di cambiamenti nella situazione individuale del quinto ricorrente e che esso si era basato sugli stessi elementi per mantenere le misure restrittive adottate nei confronti di tale ricorrente.
III.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione
A.
Sulla riunione
55
Il 5 giugno 2024 il presidente della Corte ha invitato le parti a prendere posizione sull’eventuale riunione delle cause C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P ai fini del prosieguo del procedimento.
56
Con lettere del 20 giugno 2024, il secondo, il terzo e il quarto ricorrente hanno informato la Corte di non avere obiezioni da opporre alla riunione di tali cause. Con cinque lettere datate rispettivamente 27 giugno 2024, 3 luglio 2024, 1º luglio 2024, 28 giugno 2024 e 1º luglio 2024, il Consiglio ha informato la Corte che anch’esso non aveva nulla da obiettare a che queste cinque cause fossero riunite. Con lettere, rispettivamente, del 20 giugno 2024 e del 19 giugno 2024, il primo e il quinto ricorrente hanno dichiarato di opporsi alla riunione di dette cause ai fini del prosieguo del procedimento.
57
Il 5 luglio 2024 il presidente della Corte ha dichiarato che non occorreva riunire le cause in tale fase del procedimento.
B.
Sulle istanze di intervento
58
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte l’11 aprile 2024, la Repubblica ceca ha chiesto di intervenire nella causa C‑35/24 P a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Il presidente della Corte ha accolto tale istanza di intervento con decisione del 7 maggio 2024.
59
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 3 maggio 2024, la Commissione ha chiesto di intervenire nella causa C‑35/24 P a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Il presidente della Corte ha accolto tale istanza di intervento con decisione del 31 maggio 2024.
C.
Conclusioni delle parti in sede di impugnazione
1.
Conclusioni delle parti nella causa C
‑
696/23
P
60
Il primo ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare la prima sentenza impugnata;
– statuire sul ricorso nel merito e annullare la decisione e il regolamento controversi per le parti che lo riguardano e condannare il Consiglio alle spese, comprese quelle sostenute in primo grado, e
– in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare la decisione sulle spese.
61
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione;
– in subordine, nel caso in cui la Corte decidesse di annullare la prima sentenza impugnata e di avocare a sé la causa, respingere il ricorso nel merito, e
– condannare il primo ricorrente alle spese dei due gradi di giudizio.
2.
Conclusioni delle parti nella causa C
‑
704/23
P
62
Il secondo ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare la seconda sentenza impugnata;
– statuire sul ricorso nel merito e annullare gli atti controversi per le parti che lo riguardano;
– disporre, ai sensi dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno morale da lui patito in conseguenza dell’adozione di tali atti, e
– condannare il Consiglio alle spese.
63
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione;
– in subordine, nel caso in cui la Corte decidesse di annullare la seconda sentenza impugnata e di avocare a sé la causa, respingere il ricorso nel merito, e
– condannare il secondo ricorrente alle spese.
3.
Conclusioni delle parti nella causa C
‑
711/23
P
64
Il terzo ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare la terza sentenza impugnata;
– annullare gli atti controversi;
– in subordine, annullare la terza sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale e, in ogni caso,
– condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.
65
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e
– condannare il terzo ricorrente alle spese.
4.
Conclusioni delle parti nella causa C
‑
35/24
P
66
Il quarto ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare la quarta sentenza impugnata;
– annullare la decisione e il regolamento controversi;
– in subordine, annullare la quarta sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale e, in ogni caso,
– condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.
67
Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Lettonia e dalla Commissione europea, chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e
– condannare il quarto ricorrente alle spese.
5.
Conclusioni delle parti nella causa C
‑
111/24
P
68
Il quinto ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare la quinta sentenza impugnata;
– avocare a sé il ricorso nel merito e annullare gli atti iniziali controversi nonché i primi atti di mantenimento controversi;
– in subordine, annullare la quinta sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale e, in ogni caso,
– condannare il Consiglio alle spese.
69
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e
– condannare il quinto ricorrente alle spese.
D.
Sulle domande di riapertura della fase orale del procedimento
1.
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento nella causa C
‑
696/23
P
70
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 16 giugno 2025, il primo ricorrente ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento nella causa C‑696/23 P, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.
71
A sostegno della sua domanda, egli fa valere, da un lato, che, contrariamente a quanto dichiarato in sostanza dall’avvocata generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni in tale causa, egli afferma, nella sua impugnazione, di non poter essere qualificato come «imprenditore di spicco», in quanto ha ceduto le quote che deteneva all’interno della TMK e del gruppo Sinara e si è dimesso dalle cariche che ricopriva in tale società e in tale gruppo. D’altro lato, il Consiglio avrebbe erroneamente affermato, all’udienza dinanzi alla Corte, senza che il primo ricorrente avesse avuto la possibilità di replicare, che quest’ultimo era stato oggetto di misure restrittive in quanto era «amministratore delegato di una società», mentre il suo inserimento era motivato dal fatto che egli era presidente del consiglio di amministrazione della TMK nonché presidente e membro del consiglio di amministrazione del gruppo Sinara.
72
Ai sensi dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa deve essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
73
Nel caso di specie, per quanto riguarda l’errata comprensione che l’avvocata generale avrebbe avuto dell’impugnazione del primo ricorrente al paragrafo 32 delle sue conclusioni nella causa C‑696/23 P, occorre ricordare che né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti interessate di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Infatti, in forza dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedano il suo intervento. A tal riguardo, la Corte non è vincolata né dalle conclusioni dell’avvocato generale né dalla motivazione sottostante. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento (sentenza del 5 marzo 2024, Public.Resource.Org e Right to Know/Commissione e a., C‑588/21 P, EU:C:2024:201, punti 47 e 48 nonché giurisprudenza citata).
74
Inoltre, per quanto riguarda l’errore asseritamente commesso dal Consiglio all’udienza dinanzi alla Corte, si tratta, con tutta evidenza, non di un «argomento» che non sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura, bensì di un errore materiale assimilabile a un
lapsus linguae
o a un’abbreviazione.
75
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte, sentita l’avvocata generale, ritiene di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento nella causa C‑696/23 P.
2.
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento nella causa C
‑
711/23
P
76
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 5 giugno 2025, il terzo ricorrente ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento nella causa C‑711/23 P, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura.
77
A sostegno della sua domanda, egli fa valere che la decisione 2014/145 e il regolamento n. 269/2014 sono stati modificati, rispettivamente, dalla decisione (PESC) 2025/904 del Consiglio, del 13 maggio 2025 (GU L, 2025/904) e dal regolamento (UE) 2025/903 del Consiglio, del 13 maggio 2025 (GU L, 2025/903). Orbene, questi due atti dell’Unione conterrebbero elementi che contraddirebbero la posizione adottata dal Consiglio all’udienza dinanzi alla Corte per quanto riguarda l’interpretazione e la legittimità del criterio g) nonché il carattere asseritamente provvisorio delle misure restrittive. Si tratterebbe quindi di un fatto nuovo che non sarebbe stato noto alle parti al momento dell’udienza, che si è tenuta l’11 febbraio 2025, e che, tenuto conto anche del fatto che talune disposizioni di detti atti avrebbero un effetto retroattivo per quanto riguarda gli atti controversi, sarebbe tale da esercitare un’influenza decisiva sulla decisione della Corte.
78
Nel caso di specie, occorre rilevare che la decisione 2025/904 e il regolamento 2025/903 non sono applicabili
ratione temporis
alla causa C‑711/23 P. Orbene, la legittimità degli atti controversi nell’ambito di tale causa deve essere valutata alla luce della situazione esistente alla data della loro adozione, cosicché l’eventuale contraddizione che potrebbe esistere tra il contenuto della decisione e del regolamento summenzionati e la posizione adottata dal Consiglio all’udienza in detta causa non è tale da esercitare un’influenza decisiva sulla decisione della Corte. Peraltro, anche se talune disposizioni di detti atti dovessero avere effetti retroattivi sulla situazione del terzo ricorrente e sugli atti controversi, una siffatta conseguenza non giustificherebbe la riapertura della fase orale del procedimento, dal momento che, anche in caso di rigetto dell’impugnazione in detta causa, il terzo ricorrente non sarebbe privato della possibilità di avvalersi dei mezzi di ricorso offerti dal diritto dell’Unione, o addirittura dal diritto nazionale, per contestare tali disposizioni nonché i loro eventuali effetti e implicazioni.
79
Inoltre, non risulta in modo manifesto che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti, e la Corte dispone pertanto di tutti gli elementi necessari per statuire.
80
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte, sentita l’avvocata generale, ritiene di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento nella causa C‑711/23 P.
IV.
Sulle impugnazioni
81
Tenuto conto della loro connessione, occorre riunire le presenti cause ai fini della sentenza, conformemente all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
82
A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑696/23 P, il primo ricorrente deduce cinque motivi. Con il suo primo motivo, egli sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto qualificandolo come «imprenditore di spicco», ai sensi del criterio g). Con il suo secondo motivo, egli fa valere che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che egli «operasse in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», ai sensi di tale criterio. Con il suo terzo motivo, il primo ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la base giuridica della decisione e del regolamento controversi era «prevista dalla legge», ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta. Il quarto motivo verte su un errore di diritto che vizia la prima sentenza impugnata, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che le misure restrittive di cui egli è oggetto erano proporzionate. Nell’ambito del suo quinto motivo il primo ricorrente dichiara di reiterare tutti gli argomenti da lui invocati in primo grado relativi al secondo criterio alla base delle misure restrittive adottate nei suoi confronti, vale a dire il criterio previsto in particolare all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145 e chiede alla Corte di pronunciarsi su di essi nel caso in cui essa accogliesse il suo ricorso e non rinviasse la causa dinanzi al Tribunale.
83
Nell’ambito della sua impugnazione nella causa C‑704/23 P il secondo ricorrente deduce quattro motivi, il primo vertente su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nell’interpretazione e nell’applicazione del criterio g) e il secondo sull’inosservanza, da parte del Tribunale, della portata del suo sindacato giurisdizionale. Il terzo e il quarto motivo vertono su un’errata valutazione, da parte del Tribunale, dei motivi da lui dedotti a sostegno del suo ricorso in primo grado, vertenti sulla violazione del principio di proporzionalità nonché dei suoi diritti fondamentali.
84
Il terzo ricorrente deduce cinque motivi a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑711/23 P. Con il suo primo motivo, egli fa valere che il Tribunale ha ignorato la portata del suo sindacato giurisdizionale e ha quindi commesso diversi errori di diritto e snaturamenti dei fatti. Il secondo e il terzo motivo vertono, in sostanza, sulla violazione del criterio g), e il terzo ricorrente eccepisce, in subordine, nell’ambito del suo terzo motivo, l’illegittimità e l’inapplicabilità di tale criterio in base all’articolo 277 TFUE. Con il suo quarto motivo, egli sostiene che il Tribunale ha violato le nozioni di «fonte (…) di reddito» e di «notevole fonte di reddito», ai sensi del criterio g), ha snaturato elementi di fatto e di prova, ha violato le forme sostanziali nonché il suo obbligo di motivazione e ha applicato erroneamente tale criterio. Con il suo quinto motivo, il terzo ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato i principi della parità di trattamento e di non discriminazione alla luce di detto criterio.
85
I cinque motivi dedotti dal quarto ricorrente nell’ambito della sua impugnazione nella causa C‑35/24 P sono formulati in modo identico ai cinque motivi dedotti dal terzo ricorrente, ad eccezione del quarto motivo con il quale il quarto ricorrente contesta al Tribunale non un’errata applicazione del criterio g), ma di aver invertito l’onere della prova.
86
Nell’ambito della sua impugnazione nella causa C‑111/24 P, il quinto ricorrente deduce otto motivi. Con il suo primo motivo, egli contesta al Tribunale di non aver risposto alle sue censure riguardanti il carattere sostanziale del criterio previsto in particolare all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145, secondo il quale i fondi e le risorse economiche appartenenti, tra l’altro, a persone fisiche che sostengono finanziariamente i decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi devono essere congelati [in prosieguo: il «criterio d)»]. Con il suo secondo motivo, egli contesta al Tribunale di aver violato la nozione di «imprenditore di spicco», ai sensi del criterio g), e, con il suo terzo motivo, di aver erroneamente dichiarato che l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE aveva reso obsoleto il requisito di un legame sufficiente tra le persone sottoposte a misure restrittive e il paese terzo interessato. Il suo quarto motivo verte su un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe accolto un’interpretazione del criterio g) che violerebbe il principio della certezza del diritto, il diritto di proprietà e la libertà d’impresa. Con il suo quinto motivo, il quinto ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato il significato e la portata di un elemento di prova nonché di non aver risposto a uno dei suoi argomenti e, con il suo sesto motivo, di non aver correttamente applicato il criterio g) o di aver ragionato per presunzione nel concludere che il settore bancario costituiva globalmente una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. Il settimo motivo verte sulla violazione della nozione di settori economici che costituiscono «una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», ai sensi del criterio g) e l’ottavo motivo sulla violazione dei principi del giusto processo e della parità delle armi.
87
Tenuto conto del nesso di connessione, se non addirittura dell’identità, tra numerosi motivi dedotti dai cinque ricorrenti a sostegno delle loro rispettive impugnazioni, la Corte procederà ad un’analisi aggregata di questi ultimi prima di esaminare quelli propri di talune impugnazioni. Inoltre, tenuto conto del fatto che è necessario chiarire la portata del criterio g) prima di esaminarne la legittimità, i motivi vertenti sull’interpretazione di tale criterio saranno esaminati prima di quelli riguardanti il rigetto dell’eccezione di illegittimità di detto criterio.
A.
Sui motivi vertenti sulla violazione del criterio g) da parte del Tribunale
88
Occorre esaminare congiuntamente i motivi, le parti e le censure con cui i cinque ricorrenti contestano, in sostanza, l’interpretazione del criterio g) accolta dal Tribunale. Si tratta del primo motivo e della seconda parte del secondo motivo dedotti dal primo ricorrente nella causa C‑696/23 P, della prima e della seconda censura della prima parte del primo motivo, della seconda censura della seconda parte del primo motivo e della terza parte del primo motivo dedotti dal secondo ricorrente nella causa C‑704/23 P, del secondo motivo, della prima parte del terzo motivo nonché delle parti dalla prima alla terza del quarto motivo dedotti dal terzo ricorrente nella causa C‑711/23 P, della quarta parte del primo motivo, del secondo motivo, della prima parte del terzo motivo e della prima censura della seconda parte del quarto motivo dedotti dal quarto ricorrente nella causa C‑35/24 P nonché del secondo motivo, della prima parte del quarto motivo e del settimo motivo dedotti dal quinto ricorrente nella causa C‑111/24 P.
89
Si ricorda che il criterio g) prevede che siano congelati i fondi e le risorse economiche appartenenti a «imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina».
90
L’esame dei motivi, delle parti e delle censure menzionati al punto 88 della presente sentenza sarà qui di seguito suddiviso in due parti vertenti rispettivamente sull’interpretazione dell’espressione «che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» e sull’interpretazione dell’aggettivo «di spicco [
influents
(influenti)]» che qualifica gli imprenditori di cui al criterio g).
1.
Sugli argomenti relativi ad un
’
errata interpretazione, da parte del Tribunale, dell
’
espressione «che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», ai sensi del criterio
g)
91
In via preliminare, occorre sottolineare che, sebbene la seconda parte del secondo motivo dedotto dal primo ricorrente a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑696/23 P miri a censurare l’interpretazione di tale espressione adottata dal Tribunale, il suo esame richiede una valutazione complessiva del criterio g), cosicché tale parte sarà esaminata successivamente in modo distinto.
a)
Sul secondo motivo e sulla prima parte del terzo motivo nella causa C
‑
711/23 P
nonché sul secondo motivo e sulla prima parte del terzo motivo nella causa C
‑
35/24
P
1)
Argomenti delle parti
92
Con il suo secondo motivo nella causa C‑711/23 P, il terzo ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel considerare, in sostanza, ai punti da 68 a 70 della terza sentenza impugnata, che i «notevoli redditi» procurati al governo della Federazione russa dovevano provenire dai «settori economici», mentre dovrebbero provenire, in realtà, dagli «imprenditori di spicco» di cui al criterio g). In tale contesto, il terzo ricorrente fa valere che sette versioni linguistiche del criterio g), ossia le versioni in lingua bulgara, danese, estone, lettone, lituana, slovena e finlandese, indicano chiaramente che i redditi devono provenire da tali imprenditori. Inoltre, dal considerando 11 della decisione 2022/329 e dal considerando 5 del regolamento di esecuzione 2022/427 risulterebbe che l’intenzione del legislatore dell’Unione era quella di riferirsi agli imprenditori di spicco che costituiscono essi stessi una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. Pertanto, il Tribunale non avrebbe correttamente individuato l’obiettivo perseguito dal criterio g), cosicché l’interpretazione teleologica di quest’ultimo accolta ai punti da 68 a 70 della terza sentenza impugnata sarebbe errata in diritto.
93
Nella sua replica il terzo ricorrente afferma che l’interpretazione da esso proposta non renderebbe illogica la parte del testo del criterio g) secondo cui gli imprenditori di spicco devono operare in settori economici. Infatti, tale precisazione servirebbe a distinguere gli imprenditori che hanno un ruolo continuo e attivo in tali settori da quelli che vi hanno solo un ruolo passivo attraverso la detenzione di partecipazioni rilevanti. Egli aggiunge che tale interpretazione non comporterebbe alcuna sovrapposizione tra il criterio g) e altri criteri previsti all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 nonché all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014. In ogni caso, potrebbero sempre esistere sovrapposizioni tra diversi criteri di inserimento negli elenchi allegati a tali atti dell’Unione.
94
Nell’ambito della prima parte del suo terzo motivo, il terzo ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel considerare, in sostanza, essenzialmente ai punti 69 e 70 della terza sentenza impugnata, che i notevoli redditi procurati al governo della Federazione russa dovevano provenire solo dai settori economici, mentre devono provenire anche dagli imprenditori di spicco. A tal riguardo, il terzo ricorrente si basa nuovamente sul considerando 11 della decisione 2022/329 e sul considerando 5 del regolamento di esecuzione 2022/427, sottolineando al contempo che il Tribunale ha mancato di coerenza non accordando alcun valore a tali considerando, mentre si è basato su diversi altri considerando per motivare il suo ragionamento in altri punti della terza sentenza impugnata. Egli aggiunge che, tenuto conto del fatto che il Tribunale ha riconosciuto, al punto 109 di tale sentenza, che il criterio g) fissa condizioni relative al comportamento individuale delle persone, delle entità e degli organismi interessati, solo l’interpretazione che egli propone alla luce di questi due considerando consente di prendere in considerazione il comportamento individuale dell’imprenditore in questione, vale a dire il suo contributo al settore economico di cui trattasi, fermo restando che la sua influenza all’interno di tale settore economico non può, in quanto tale, essere considerata un comportamento individuale.
95
Il secondo motivo dedotto dal quarto ricorrente a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑35/24 P riguarda i punti 56 e 57 della quarta sentenza impugnata e si basa sugli stessi argomenti esposti dal terzo ricorrente a sostegno del secondo motivo della sua impugnazione nella causa C‑711/23 P, compresi quelli svolti nella sua replica. Il quarto ricorrente aggiunge tuttavia che il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione omettendo di analizzare le diverse versioni linguistiche del criterio g).
96
Nell’ambito della prima parte del suo terzo motivo, che riguarda essenzialmente i punti 56 e 57 della quarta sentenza impugnata, in combinato disposto con il punto 92 di tale sentenza, il quarto ricorrente deduce gli stessi argomenti esposti dal terzo ricorrente a sostegno della prima parte del terzo motivo della sua impugnazione nella causa C‑711/23 P.
97
Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Lettonia e dalla Commissione nella causa C‑35/24 P, contesta la fondatezza degli argomenti del terzo e del quarto ricorrente.
2)
Giudizio della Corte
98
Il terzo ricorrente, con il suo secondo motivo nonché con la prima parte del suo terzo motivo, e il quarto ricorrente, con il suo secondo motivo e con la prima parte del suo terzo motivo, affermano in sostanza che da varie versioni linguistiche del criterio g) nonché dal contesto in cui tale criterio si inserisce risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso che la notevole fonte di reddito procurata al governo della Federazione russa, ai sensi di detto criterio, provenga dagli «imprenditori di spicco» considerati dal medesimo criterio e non dai «settori economici», come il Tribunale avrebbe quindi erroneamente dichiarato ai punti 69 e 70 della terza sentenza impugnata nonché ai punti 56 e 57 della quarta sentenza impugnata. Il quarto ricorrente fa valere inoltre una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale si è astenuto dal procedere ad un raffronto tra le versioni linguistiche del criterio g), in spregio alla giurisprudenza della Corte.
99
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 26 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Durata massima del controllo alle frontiere interne, C‑368/20 et C‑369/20, EU:C:2022:298, punto 56 nonché giurisprudenza citata]. La Corte ha precisato che gli atti dell’Unione che prevedono misure restrittive devono essere interpretati alla luce del contesto storico in cui si inseriscono le disposizioni adottate dall’Unione e in cui tali atti si inseriscono (v., in tal senso, sentenza del 1º marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punto 78 e giurisprudenza citata).
100
Inoltre, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di tale disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Un siffatto approccio sarebbe incompatibile con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione, in quanto le disposizioni di quest’ultimo devono essere infatti interpretate e applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui si tratta deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte (v. sentenze del 25 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA], C‑451/08, EU:C:2010:168, punto 38, e del 20 novembre 2025, Lolach, C‑327/24, EU:C:2025:901, punto 29).
101
Inoltre, va ricordato che la motivazione di una sentenza o di un’ordinanza del Tribunale deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. L’obbligo di motivazione che s’impone al Tribunale, non obbliga tuttavia quest’ultimo a fornire una spiegazione che ripercorra, in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e tale motivazione può pertanto essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 18 gennaio 2024, Jenkinson/Consiglio e a., C‑46/22 P, EU:C:2024:50, point 131 nonché giurisprudenza citata).
102
Per quanto riguarda, in primo luogo, la violazione dell’obbligo di motivazione asserita dal quarto ricorrente, in quanto il Tribunale si sarebbe astenuto, ai punti 56 e 57 della quarta sentenza impugnata, dal procedere a un’analisi delle diverse versioni linguistiche del criterio g), mentre avrebbe fatto riferimento, al punto 52 di tale sentenza, a una giurisprudenza analoga a quella richiamata al punto 99 della presente sentenza, occorre sottolineare che le parti in primo grado non hanno invocato l’esistenza di una difformità tra le versioni linguistiche di tale criterio per quanto riguarda la questione dell’origine della notevole fonte di reddito, cosicché il Tribunale non era tenuto a rispondere a un siffatto argomento, non dedotto nel caso di specie. Ne consegue che tale giudice non è venuto meno al suo obbligo di motivazione.
103
In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti del terzo e del quarto ricorrente secondo i quali l’interpretazione teleologica del criterio g) adottata dal Tribunale, ai punti 69 e 70 della terza sentenza impugnata nonché ai punti 56 e 57 della quarta sentenza impugnata, sarebbe errata in quanto gli obiettivi individuati dal Tribunale sarebbero contraddetti dalla formulazione di tale criterio nonché dal contesto in cui quest’ultimo si inserisce, occorre verificare, alla luce delle norme interpretative richiamate ai punti 99 e 100 della presente sentenza, se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto interpretando il criterio g) nel senso che la «notevole fonte di reddito» procurata al governo della Federazione russa deve provenire non già dagli «imprenditori di spicco», bensì dai «settori economici».
104
Per quanto riguarda, sotto un primo profilo, la formulazione del criterio g), per determinare l’origine della notevole fonte di reddito procurata al governo della Federazione russa, occorre esaminare, in base alle diverse versioni linguistiche di tale criterio, ciò a cui si riferisce il pronome relativo «che» nell’espressione «che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» oppure a quale termine di tale formulazione si riferisca l’espressione «costituenti una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa».
105
In via preliminare, occorre sottolineare che è pacifico tra le parti che l’espressione «che operano in settori economici» si riferisce all’intero gruppo nominale «imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi». In tali circostanze, l’espressione «che costituiscono/costituenti una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» può riferirsi o al gruppo nominale «imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici» o al solo gruppo nominale «settori economici».
106
A tal riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal terzo e dal quarto ricorrente, l’espressione «che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», nelle versioni in lingua danese, estone, lettone, lituana e finlandese del criterio g), può riferirsi solo ai «settori economici». Infatti, i pronomi relativi «
der
» in lingua danese, «
mis
» in lingua estone e «
kas
» in lingua lettone riguardano necessariamente, nelle rispettive lingue, i termini o le espressioni «
økonomiske sektorer
», «
majandussektoritega
» e «
ekonomikas nozarēs
» («settori economici»). Parimenti, in lingua lituana, la parola «
užtikrinančiais
» («costituenti») può riferirsi soltanto al gruppo nominale «
ekonomikos sektoriais
» («settori economici»). Quanto all’espressione «
sellaisilla talouden aloilla, jotka
» («in tali settori economici che») utilizzata in lingua finlandese, essa indica inequivocabilmente che sono i settori economici a dover costituire una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
107
Per contro, esiste ambiguità nelle versioni in lingua bulgara e in lingua slovena, menzionate da tali ricorrenti, in quanto, rispettivamente, i pronomi relativi «
които
» e «
ki
» («che») possono riferirsi tanto alle espressioni «
видни бизнесмени или юридически лица, образувания или органи
» e «
vodilni poslovneži ali pravne osebe, subjekti ali organi
» («imprenditori illustri/dominanti o persone giuridiche, entità o organismi») quanto alle espressioni «
икономически сектори
» e «
gospodarske sektorje
» («settori economici»). La stessa ambiguità compare inoltre nelle versioni in lingua spagnola, maltese, rumena e slovacca. Quanto alle altre versioni linguistiche del criterio g), tra cui quelle menzionate al punto precedente, esse enunciano chiaramente che i redditi devono provenire dai settori economici.
108
Ne consegue che sei di tali versioni linguistiche, vale a dire le versioni in lingua bulgara, spagnola, maltese, rumena, slovacca e slovena, possono essere lette nei due modi considerati al punto 105 della presente sentenza, contrariamente alle altre diciotto versioni, nelle quali l’espressione «che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» può riferirsi solo al gruppo nominale «settori economici».
109
Da quanto precede risulta che, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 100 della presente sentenza, la formulazione del criterio g) può essere interpretata in modo uniforme in tutte le lingue dell’Unione nel senso che la «notevole fonte di reddito» procurata al governo della Federazione russa deve provenire dai «settori economici». In tali circostanze, non esiste alcuna difformità tra tali versioni linguistiche, cosicché occorre respingere l’argomento del terzo e del quarto ricorrente, secondo cui l’interpretazione teleologica adottata dal Tribunale ai punti 69 e 70 della terza sentenza impugnata nonché ai punti 56 e 57 della quarta sentenza impugnata sarebbe in contrasto con la formulazione del criterio g) in talune versioni linguistiche.
110
Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, il contesto in cui si inserisce il criterio g), occorre anzitutto rilevare che, nell’ipotesi in cui la notevole fonte di reddito procurata al governo della Federazione russa debba provenire non già dai «settori economici» in quanto tali, bensì da «imprenditori di spicco o da persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici», la portata e l’effetto utile del criterio g) sarebbero vanificati o, quantomeno, indeboliti. Tale criterio, infatti, costituirebbe in larga misura, se non del tutto, una duplicazione del criterio stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, aggiungendo al contempo condizioni che in quest’ultimo criterio non figurano.
111
Quest’ultimo prevede infatti che devono essere congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che, in particolare, forniscono sostegno finanziario al governo della Federazione russa.
112
Orbene, è giocoforza constatare che un siffatto criterio consente già di imporre misure restrittive a persone fisiche, tra cui, eventualmente, imprenditori di spicco, nonché a persone giuridiche, entità e organismi per il solo motivo che essi forniscono un sostegno finanziario a detto governo, senza che sia necessario verificare, in primo luogo, se le persone fisiche interessate abbiano effettivamente la qualità di «imprenditori di spicco», in secondo luogo, se tali persone fisiche o giuridiche, entità e organismi operino in un settore dell’economia russa e, in terzo luogo, se il loro sostegno finanziario, anche supponendo che quest’ultimo debba rivestire una certa importanza quantitativa o qualitativa (v., per analogia, sentenza del 1º marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punti 82 e 83), debba essere qualificato come «notevole fonte di reddito» per il medesimo governo.
113
In tali circostanze, preservare l’effetto utile del criterio g) rispetto al criterio stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145 depone a favore di un’interpretazione secondo la quale la notevole fonte di reddito procurata al governo della Federazione russa deve provenire dai «settori economici» di tale paese terzo.
114
Inoltre, è vero che, come sostenuto dal terzo e dal quarto ricorrente, il considerando 11 della decisione 2022/329 nonché il considerando 5 del regolamento di esecuzione 2022/427 precisano, in sostanza, che i criteri di inserimento che sono alla base dell’imposizione di misure restrittive a causa delle azioni di destabilizzazione dell’Ucraina da parte della Federazione russa sono stati modificati, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte di tale paese terzo, in modo da includere rispettivamente «le persone ed entità che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo [della Federazione russa]» nonché «le persone e le entità che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», formulazioni che fanno riferimento al criterio g).
115
Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, sebbene il preambolo di un atto dell’Unione sia idoneo a precisare il contenuto delle disposizioni di detto atto in quanto costituisce importanti elementi di interpretazione idonei a chiarire la volontà dell’autore di tale atto, un siffatto preambolo non ha tuttavia valore giuridico vincolante e non può essere invocato né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto in questione né per interpretare tali disposizioni in un senso manifestamente contrario al loro tenore letterale (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Puppinck e a./Commissione, C‑418/18 P, EU:C:2019:1113, punti 75 e 76 nonché giurisprudenza citata).
116
Orbene, come indicato al punto 109 della presente sentenza, le diverse versioni linguistiche del criterio g) non presentano divergenze tra loro, in quanto da una lettura comune di queste ultime risulta che la «notevole fonte di reddito» procurata al governo della Federazione russa deve provenire dai «settori economici» di tale paese terzo. Pertanto, poiché i termini dei considerando di cui al punto 114 della presente sentenza sono in contrasto con la formulazione di tale criterio, il Tribunale ha correttamente dichiarato, in sostanza, al punto 57 della quarta sentenza impugnata, che detti considerando non erano concludenti ai fini dell’analisi contestuale di detto criterio, destinata a individuare l’origine della fonte di tali redditi.
117
Per quanto riguarda, sotto un terzo profilo, l’obiettivo perseguito dal criterio g) e dalla normativa di cui tale criterio fa parte nonché il contesto storico in cui essi si inseriscono, occorre ricordare che è a causa delle azioni della Federazione russa in Crimea nel 2014 che l’Unione ha adottato, segnatamente con la decisione 2014/145 e con il regolamento n. 269/2014, atti diretti a rispondere, mediante misure restrittive, a tali azioni e, più in generale, alle azioni di destabilizzazione dell’Ucraina orientale, poi di aggressione nei confronti dell’Ucraina nel suo complesso, da parte di tale Federazione.
118
In tale contesto, la Corte ha dichiarato che le misure restrittive individuali e settoriali adottate a partire dal 2014 avevano l’obiettivo, in particolare, di aumentare il costo delle azioni della Federazione russa volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punti 104 e 123, nonché del 25 giugno 2020, VTB [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑729/18 P, EU:C:2020:499, punto 59).
119
Tenuto conto della persistenza e della crescente portata di tali azioni, l’Unione ha progressivamente rafforzato tale regime sanzionatorio. In tal senso, essa ha in particolare aggiunto criteri all’unico criterio di inserimento, quale figurava nella versione iniziale di tali atti, vale a dire il criterio riguardante le persone fisiche responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi ad esse associati. Il legislatore dell’Unione ha anche progressivamente ampliato la portata di taluni criteri esistenti, in modo da poter imporre misure restrittive ad una cerchia sempre più ampia di persone, entità o organismi (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio, C‑271/24 P, EU:C:2025:180, punto 8).
120
Il criterio g), come risulta dai punti 11 e 12 della presente sentenza, è stato introdotto, quale criterio di inserimento inedito, il giorno successivo all’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, e tale invasione è qualificata, secondo i considerando 9 e 10 della decisione 2022/329, come illegittima alla luce del diritto internazionale tanto dal Consiglio quanto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
121
Tenuto conto dell’estrema gravità di tale invasione e del fatto che il Consiglio aveva affermato un mese prima, come risulta dal considerando 5 di detta decisione, che qualsiasi ulteriore aggressione nei confronti dell’Ucraina da parte della Federazione russa avrebbe avuto gravissime conseguenze in termini, in particolare, di costi sotto forma di misure restrittive sia settoriali che individuali, si deve ritenere che il Consiglio, con l’adozione di tale criterio, abbia inteso esercitare, come dichiarato dal Tribunale, in sostanza, al punto 68 della terza sentenza impugnata e al punto 55 della quarta sentenza impugnata, un’ulteriore pressione sulla Federazione russa e aumentare il costo per quest’ultima delle sue azioni volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, affinché tale Federazione ponga fine alla sua aggressione militare contro l’Ucraina e, più in generale, alle sue azioni e politiche che destabilizzano tale paese terzo.
122
Come precisato dall’avvocata generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni nella causa C‑711/23 P e al paragrafo 60 delle sue conclusioni nella causa C‑35/24 P, il criterio g) non potrebbe contribuire in modo altrettanto efficace alla realizzazione di tali obiettivi se dovesse essere interpretato nel senso che misure restrittive potrebbero essere imposte solo agli imprenditori di spicco, alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi che costituiscono essi stessi una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
123
Per contro, la possibilità di imporre misure restrittive nei confronti di tutti gli imprenditori di spicco, delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, indipendentemente dal fatto che questi ultimi costituiscano essi stessi una siffatta fonte di reddito per tale governo, è tale da rafforzare la capacità dell’Unione di esercitare pressioni su detto governo, in particolare ostacolando il funzionamento dei settori economici interessati e comportando così un indebolimento delle fonti di reddito procurate da tali settori al medesimo governo.
124
Ciò vale a maggior ragione in quanto, nel contesto di un’aggressione non provocata contro uno Stato indipendente, in violazione del diritto internazionale, l’economia del paese aggressore si trasforma o può trasformarsi in economia di guerra. In tali circostanze, si deve ritenere che il criterio g) miri, come esposto, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni nella causa C‑711/23 P e al paragrafo 59 delle sue conclusioni nella causa C‑35/24 P, a erodere le principali fonti di reddito del governo di tale paese aggressore e a pregiudicare così il finanziamento dell’aggressione contro l’Ucraina, congelando in particolare i fondi e le risorse economiche di persone, entità o organismi che operano in settori economici redditizi per tale governo e che, con tale attività, possono contribuire, come gli imprenditori di spicco, al mantenimento della redditività, o addirittura alla prosperità, di tali settori.
125
Dalle considerazioni esposte ai punti da 104 a 124 della presente sentenza risulta che, contrariamente a quanto affermato dal terzo e dal quarto ricorrente, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto, tanto ai punti 69 e 70 della terza sentenza impugnata quanto ai punti 56 e 57 della quarta sentenza impugnata, nel considerare che il criterio g) doveva essere interpretato nel senso che non sono gli imprenditori di spicco, bensì i «settori economici» a dover procurare al governo della Federazione russa una notevole fonte di reddito.
126
In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento del terzo e del quarto ricorrente secondo cui dal diritto primario dell’Unione risulterebbe che criteri di inserimento come il criterio g) devono riguardare un «comportamento individuale» da parte delle persone e delle entità interessate, occorre constatare che, in primo grado, il terzo e il quarto ricorrente hanno dedotto tale argomento in relazione non all’interpretazione del criterio g), bensì all’eccezione di illegittimità di tale criterio. Inoltre, essi lo ribadiscono in sede di impugnazione, nell’ambito della seconda parte del loro rispettivo terzo motivo, per censurare il rigetto, da parte del Tribunale, di tale eccezione. In tali circostanze, detto argomento sarà esaminato in sede di analisi di questa seconda parte.
127
Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre respingere il secondo motivo e la prima parte del terzo motivo nella causa C‑711/23 P nonché il secondo motivo e la prima parte del terzo motivo nella causa C‑35/24 P.
b)
Sulla seconda censura della seconda parte del primo motivo nella causa C
‑
704/23 P
, sulle parti dalla prima alla terza del quarto motivo nella causa C
‑
711/23 P
, sulla prima censura della seconda parte del quarto motivo nella causa C
‑
35/24 P
e sul settimo motivo nella causa C
‑
111/24
P
1)
Argomenti delle parti
128
Con la seconda censura della seconda parte del suo primo motivo nella causa C‑704/23 P, il secondo ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 105 della seconda sentenza impugnata, nell’interpretazione da esso accolta del termine «notevole», ai sensi del criterio g). A suo avviso, il Tribunale ha erroneamente definito tale termine come «non trascurabile», discostandosi così dal suo significato comune. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di fissare soglie numeriche a partire dalle quali si potrebbe ritenere che taluni redditi siano di notevole entità. Esso non avrebbe neppure precisato quale sarebbe l’elemento di raffronto, come i redditi complessivi di cui dispone il governo della Federazione russa, rispetto al quale tale carattere potrebbe essere dimostrato.
129
Con la prima parte del suo quarto motivo dedotto a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑711/23 P, il terzo ricorrente ritiene che l’interpretazione adottata dal Tribunale, al punto 98 della terza sentenza impugnata, della nozione di «reddito», ai sensi del criterio g), ossia l’«insieme dei redditi generati dal settore di attività» interessato, sia troppo ampia ed ecceda in modo inaccettabile il significato comune di tale nozione. Secondo tale ricorrente, le fonti di reddito dovrebbero comprendere solo le fonti reali di denaro di cui il bilancio della Federazione russa beneficia direttamente.
130
Il terzo ricorrente fa peraltro valere, nell’ambito della seconda parte del suo quarto motivo, che tale interpretazione della nozione di «reddito» non è sufficientemente motivata. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di precisare in che cosa debba consistere il reddito, chi deve essere considerato beneficiario di tale reddito o quali tipi di reddito dovrebbero essere considerati come percepiti dal governo della Federazione russa.
131
Con la terza parte del suo quarto motivo, il terzo ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto assimilando, al punto 87 della terza sentenza impugnata, il termine «notevole» all’espressione «non trascurabile». Infatti, tale termine e tale espressione presenterebbero una differenza di significato importante, in quanto il termine «notevole» significherebbe «di grandi dimensioni, di grande valore o di grande importanza», mentre l’espressione «non trascurabile» si riferirebbe a ciò che «non è troppo piccolo per essere importante». Inoltre, poiché il termine «notevole» è un concetto relativo, il Tribunale, per valutare il carattere notevole della fonte di reddito procurata dal settore economico interessato, avrebbe dovuto prendere come riferimento i redditi complessivi del governo della Federazione russa, ciò che esso si sarebbe astenuto dal fare.
132
Nella causa C‑35/24 P gli argomenti dedotti dal quarto ricorrente nell’ambito della prima censura della seconda parte del suo quarto motivo e riguardanti i punti 75 e 79 della quarta sentenza impugnata corrispondono a quelli dedotti dal terzo ricorrente a sostegno della terza parte del quarto motivo della sua impugnazione, quali esposti al punto precedente.
133
Con il suo settimo motivo dedotto a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑111/24 P, il quinto ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 108 della quinta sentenza impugnata, che il carattere notevole della fonte di reddito di cui al criterio g) non deve essere valutato rispetto al bilancio complessivo del governo della Federazione russa. Infatti, il termine «notevole» sarebbe un concetto relativo che richiederebbe che la fonte di reddito di cui trattasi sia confrontata con il reddito complessivo di tale governo. Ciò sarebbe tanto più vero in quanto nessuna pressione potrebbe essere esercitata su detto governo se il settore in questione rappresentasse per esso solo una fonte irrisoria di reddito.
134
Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Lettonia e dalla Commissione nella causa C‑35/24 P, contesta la fondatezza degli argomenti dei ricorrenti dal secondo al quinto.
2)
Giudizio della Corte
135
In primo luogo, i ricorrenti dal secondo al quarto sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel definire, al punto 105 della seconda sentenza impugnata, al punto 87 della terza sentenza impugnata e al punto 75 della quarta sentenza impugnata, il termine «notevole» come sinonimo dell’espressione «non trascurabile».
136
A tal riguardo, occorre rilevare che, in questi diversi punti di tali sentenze, il Tribunale ha dichiarato che l’uso dell’aggettivo qualificativo «notevole» contenuto nel gruppo nominale «notevole fonte di reddito» implicava che «tale fonte di reddito dovesse essere significativa e quindi [non] trascurabile». Tale precisazione della portata del termine «notevole», ai sensi del criterio g), non si espone a critiche, in quanto, a tal fine, il Tribunale ha fatto ricorso a due sinonimi di tale termine, vale a dire l’aggettivo «significativo» e l’aggettivo composto «non trascurabile». Infatti, quest’ultimo, nel linguaggio corrente sia in lingua francese, che è la lingua processuale nella causa che ha dato luogo alla seconda sentenza impugnata, sia in lingua inglese («
not negligible
»), che è la lingua processuale nelle cause che hanno dato luogo alla terza e alla quarta sentenza impugnata, è utilizzato per designare, in particolare, una quantità significativa.
137
In secondo luogo, i ricorrenti dal secondo al quinto ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, al punto 105 della seconda sentenza impugnata, al punto 87 della terza sentenza impugnata, ai punti 75 e 79 della quarta sentenza impugnata nonché al punto 108 della quinta sentenza impugnata, astenendosi dal rapportare i redditi generati dai settori economici in questione ai redditi complessivi del governo della Federazione russa per determinarne la notevole entità, mentre tale carattere è un concetto relativo che richiede un elemento di raffronto.
138
A tal riguardo, se è vero che la notevole entità di un quantitativo può essere valutata in modo relativo, vale a dire in relazione ad un quantitativo di riferimento, un siffatto carattere può anche essere valutato in modo assoluto. Ciò può verificarsi nel caso dei redditi procurati al governo di uno Stato da un settore della sua economia. Infatti, è possibile ritenere che un settore economico procuri a un siffatto governo redditi in notevole quantità, indipendentemente dalla percentuale che questi ultimi rappresentano rispetto ai redditi complessivi di tale governo, cosicché il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto astenendosi dal procedere a un siffatto confronto.
139
In terzo luogo, il terzo ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale, al punto 98 della terza sentenza impugnata, ha accolto un’interpretazione troppo estensiva e generale della nozione di «reddito», ai sensi del criterio g), includendovi, senza alcuna precisazione, «l’insieme dei redditi generati dal settore di attività» interessato.
140
A tal riguardo, è sufficiente rilevare che la nozione di «reddito» comprende necessariamente, tenuto conto del suo significato comune nel linguaggio corrente, che lo stesso terzo ricorrente menziona nella sua impugnazione, l’insieme delle risorse finanziarie che il settore economico interessato fornisce al governo della Federazione russa in quanto entità pubblica, di cui fanno parte, come indicato a titolo esemplificativo dal Tribunale al punto 98 della terza sentenza impugnata, le imposte provenienti da tale settore.
141
Quanto al fatto che tale punto non contiene indicazioni più precise di detta nozione, cosicché il Tribunale avrebbe viziato il suo ragionamento con una insufficienza di motivazione, è sufficiente constatare che, al punto 98 della terza sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento con il quale il terzo ricorrente sosteneva che il pagamento di imposte non equivaleva a un sostegno al regime. In tali circostanze, il Tribunale non ha inteso definire, in tale punto, la nozione di «reddito». Esso si è ivi limitato a spiegare che il criterio g) non riguardava il pagamento delle imposte da parte di tale ricorrente o dell’impresa nella quale egli esercitava la sua attività, ma, in particolare, le imposte generate dal settore economico interessato. Pertanto, non si può ritenere che il Tribunale sia venuto meno al suo obbligo di motivazione.
142
In considerazione di quanto precede, occorre respingere la seconda censura della seconda parte del primo motivo nella causa C‑704/23 P, le prime tre parti del quarto motivo nella causa C‑711/23 P, la prima censura della seconda parte del quarto motivo nella causa C‑35/24 P nonché il settimo motivo nella causa C‑111/24 P.
2.
Sui motivi vertenti sull
’
errata interpretazione, da parte del Tribunale, della nozione di «influenza», ai sensi del criterio
g)
143
La presente sottosezione tratterà del primo motivo nella causa C‑696/23 P, della prima e della seconda censura della prima parte del primo motivo nonché della terza parte del primo motivo nella causa C‑704/23 P, della quarta parte del primo motivo nella causa C‑35/24 P nonché del secondo motivo e della prima parte del quarto motivo nella causa C‑111/24 P.
a)
Argomenti delle parti
144
Nella causa C‑696/23 P, con il suo primo motivo, che è suddiviso in tre parti, il primo ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel considerare che egli potesse essere validamente qualificato come «imprenditore di spicco [
influent
(influente)]», ai sensi del criterio g).
145
Con la prima parte del suo primo motivo, il primo ricorrente fa valere che il Tribunale, in particolare ai punti 51 e 63 della prima sentenza impugnata, ha erroneamente considerato che il Consiglio aveva potuto validamente applicargli il criterio g) e qualificarlo come «imprenditore di spicco» alla luce delle sole cariche che egli ricopriva all’interno della TMK e del gruppo Sinara, indipendentemente dalla sua importanza, a titolo personale, per il governo della Federazione russa o dall’influenza che egli esercitava su tale governo. Secondo il primo ricorrente, il fatto che, per soddisfare il criterio g), gli imprenditori interessati debbano avere una siffatta importanza o influenza risulterebbe dall’interpretazione letterale, contestuale e teleologica di tale criterio. Lo stesso Tribunale lo avrebbe del resto confermato ai punti da 79 a 81 della seconda sentenza impugnata, pronunciata lo stesso giorno della prima sentenza impugnata, nonché ai punti 66 e 68 della terza sentenza impugnata, pronunciata una settimana dopo la prima sentenza impugnata. Esso avrebbe pertanto interpretato erroneamente, nella prima sentenza impugnata e in contraddizione con la seconda e la terza sentenza impugnata, la nozione di «influenza», ai sensi del criterio g), ritenendo che una siffatta influenza si limiti al settore economico, mentre tale criterio richiederebbe anche che sia preso in considerazione il settore politico.
146
Con la seconda parte del suo primo motivo, il primo ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 65 della prima sentenza impugnata, in combinato disposto con i punti 51 e 63 di quest’ultima, che le cariche da lui ricoperte all’interno della TMK e del gruppo Sinara consentivano, di per sé, di qualificarlo come «imprenditore di spicco», ai sensi del criterio g). Il Tribunale avrebbe infatti dovuto verificare se, alla data di adozione della decisione e del regolamento controversi, il primo ricorrente avesse un’importanza o un’influenza effettiva in relazione al governo della Federazione russa e se esercitasse un controllo su tale società e su tale gruppo. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione la situazione particolare in cui si trovava tale ricorrente, vale a dire che, nell’ultima giornata in cui egli ha esercitato le sue funzioni all’interno della TMK e del gruppo Sinara, vale a dire il 9 marzo 2022, che è anche la data in cui la decisione e il regolamento controversi sono stati adottati, egli non esercitava più alcun controllo né alcuna influenza su tali società.
147
Nell’ambito della terza parte del suo primo motivo, il primo ricorrente sostiene che, al punto 63 della prima sentenza impugnata, il Tribunale si è erroneamente astenuto dal verificare se egli avesse ceduto, alcuni giorni prima dell’adozione della decisione e del regolamento controversi, le azioni che deteneva all’interno della TMK e del gruppo Sinara, mentre una siffatta verifica avrebbe consentito al Tribunale di constatare che, nonostante il mantenimento delle sue funzioni fino al 9 marzo 2022 in tale società e in tale gruppo, detto ricorrente non aveva più alcuna influenza su tali società e ancor meno sul governo della Federazione russa.
148
Con la prima e la seconda censura della prima parte del suo primo motivo dedotto a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑704/23 P, il secondo ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver violato la nozione di «imprenditori di spicco», ai sensi del criterio g). Infatti, in primo luogo, la definizione di tale nozione fornita dal Tribunale al punto 80 della seconda sentenza impugnata sarebbe contraria al principio della certezza del diritto, in quanto non sarebbe né chiara né precisa.
149
In secondo luogo, ai punti 88 e 90 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale, per considerare che il secondo ricorrente aveva potuto essere validamente qualificato come imprenditore «di spicco», ai sensi del criterio g), avrebbe accolto un criterio che esso non aveva enunciato nella definizione della nozione di «influenza» fornita al punto 80 di tale sentenza, ossia l’importanza economica della [OSCURATO:PERSONA], la società nella quale tale ricorrente esercitava la sua attività. Inoltre, il Tribunale avrebbe considerato, al punto 89 di detta sentenza, un elemento di fatto irrilevante alla luce di tale definizione, vale a dire la circostanza che detto ricorrente aveva partecipato a una riunione il 24 febbraio 2022 con il presidente della Federazione russa, [OSCURATO:PERSONA].
150
Con la terza parte del suo primo motivo, il secondo ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato le norme in materia di onere e di produzione della prova avendo omesso di verificare se, come aveva tuttavia precisato al punto 79 della seconda sentenza impugnata, un imprenditore come lui avesse una qualsivoglia influenza sul governo della Federazione russa e fosse in grado di esercitare pressioni su tale governo affinché quest’ultimo modificasse la sua politica.
151
Nella causa C‑35/24 P, il quarto ricorrente, con la quarta parte del suo primo motivo, contesta al Tribunale di aver basato, al punto 54 della quarta sentenza impugnata, la sua interpretazione della nozione di «influenza», ai sensi del criterio g), sulla presunzione secondo cui una persona oggetto di misure restrittive adottate in base a tale criterio è in grado di esercitare un’influenza sul governo della Federazione russa, indipendentemente dal fatto che non esista alcuna prova di un legame tra tale persona e detto governo. Tale errore di diritto avrebbe avuto l’effetto di invertire l’onere della prova e avrebbe altresì avuto conseguenze sull’analisi effettuata dal Tribunale al punto 75 della quarta sentenza impugnata.
152
Con il suo secondo motivo dedotto a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑111/24 P, il quinto ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver violato la nozione di «influenza», ai sensi del criterio g). Infatti, in primo luogo, il Tribunale si sarebbe astenuto, al punto 92 della quinta sentenza impugnata, dal procedere a un’analisi delle diverse versioni linguistiche del criterio g), mentre, come sostenuto da tale ricorrente in primo grado, talune di queste versioni utilizzerebbero il termine «di spicco [
influent
(influente)]» e altre il termine «importante». Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente assimilato la nozione di «influenza» a quella di «importanza».
153
In secondo luogo, l’analisi teleologica condotta dal Tribunale sarebbe errata, in quanto tale giudice avrebbe individuato, ai punti 52 e 89 della quinta sentenza impugnata, l’obiettivo delle misure restrittive risultanti dagli atti iniziali controversi e dai primi atti di mantenimento controversi alla luce di sentenze della Corte e del Tribunale che riguarderebbero non misure restrittive individuali come nel caso di specie, bensì misure restrittive settoriali. Secondo il quinto ricorrente, l’obiettivo degli atti controversi, nella parte in cui prevedono misure restrittive individuali basate sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, è quello di esercitare pressioni su persone affinché queste ultime modifichino il loro comportamento. In tali circostanze, il criterio g) dovrebbe essere interpretato nel senso che riguarda non tutti gli imprenditori «importanti», bensì unicamente gli imprenditori letteralmente «influenti», vale a dire quelli che sono in grado di esercitare un’influenza sul governo della Federazione russa.
154
Con la prima parte del suo quarto motivo nella causa C‑111/24 P, il quinto ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto adottando, al punto 91 della quinta sentenza impugnata, una definizione troppo ampia della nozione di «influenza». Infatti, tale definizione, in quanto si riferirebbe a qualsiasi imprenditore importante che operi in un determinato settore economico, non consentirebbe alle persone sanzionate di comprendere quale comportamento dovrebbero adottare per esercitare pressioni sul governo della Federazione russa e far revocare le misure restrittive di cui sono oggetto. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto interpretare la nozione di «influenza» come quella che un imprenditore esercita su tale governo per indurre quest’ultimo a modificare le sue azioni e la sua politica nei confronti dell’Ucraina.
155
Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Lettonia e dalla Commissione nella causa C‑35/24 P, contesta la fondatezza degli argomenti del primo, del secondo, del quarto e del quinto ricorrente.
156
Nella causa C‑696/23 P il Consiglio, senza eccepire formalmente l’irricevibilità del primo motivo dedotto dal primo ricorrente a sostegno della sua impugnazione, fa valere che, in primo luogo, tale ricorrente non indica chiaramente, a sostegno della prima parte di tale motivo, i punti della prima sentenza impugnata che intende contestare né per quali ragioni egli ritiene che tali punti contengano un errore di diritto. In secondo luogo, tale istituzione rileva che è singolare, nell’ambito di questa prima parte, contestare al Tribunale di non aver seguito una giurisprudenza da esso sviluppata nella terza sentenza impugnata, pronunciata successivamente alla prima sentenza impugnata. In terzo luogo, il Consiglio ritiene che, con la maggior parte degli argomenti dedotti a sostegno delle tre parti del primo motivo, il primo ricorrente cerchi di indurre la Corte a procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ciò per cui la Corte, salvo il caso di snaturamento dei fatti non dedotto nel caso di specie, non è competente nell’ambito di un’impugnazione.
b)
Giudizio della Corte
1)
Sulla ricevibilità del primo motivo dedotto nella causa C
‑
696/23 P
157
Dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione e che spetta alla Corte, se necessario d’ufficio, verificare se tale requisito di precisione sia soddisfatto (sentenza del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio, C‑271/24 P, EU:C:2025:180, punto 33 e giurisprudenza citata).
158
Inoltre, si deve rammentare che, in forza dell’articolo 256 TFUE e dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza sostanziale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Detta valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a esercitare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., in tal senso, sentenze del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punto 110, e del 26 settembre 2024, JCDecaux [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑710/22 P, EU:C:2024:787, punto 28 nonché giurisprudenza citata).
159
Nel caso di specie, occorre rilevare, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, il primo ricorrente, nell’ambito della prima parte del suo primo motivo, ha indicato quali fossero i punti precisi della prima sentenza impugnata che intendeva contestare, vale a dire i punti 45, 51 e 63 di quest’ultima, e che egli ha spiegato con la chiarezza e la precisione richieste che la portata riconosciuta, in tali punti, della nozione di «influenza», ai sensi del criterio g), non sarebbe corroborata da un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica di tale criterio, come risulterebbe anche dalla motivazione adottata dal Tribunale nella seconda e nella terza sentenza impugnata.
160
In secondo luogo, è vero che, ai punti da 45 a 51, 63 e 65 della prima sentenza impugnata, menzionati nelle tre parti del primo motivo, il Tribunale ha rispettivamente esaminato, anzitutto, se la ragione invocata dal Consiglio per adottare misure restrittive nei confronti del primo ricorrente in base al criterio g) fosse suffragata in fatto, inoltre, se il Consiglio avesse commesso un errore di valutazione non tenendo conto, al fine di qualificare tale ricorrente come «imprenditore di spicco», di un elemento di fatto, vale a dire l’asserita cessione delle sue azioni qualche giorno prima della data di adozione della decisione e del regolamento controversi e, infine, se occorresse prendere in considerazione, ai fini della qualificazione di detto ricorrente come «imprenditore di spicco», di un altro elemento di fatto, ossia l’asserita assenza di controllo esercitato dallo stesso ricorrente sulla società e sul gruppo nei quali egli esercitava ancora un’attività in tale data.
161
Ciò premesso, occorre rilevare, alla luce, in particolare, della giurisprudenza della Corte menzionata al punto 158 della presente sentenza, che il primo ricorrente non cerca, con le tre parti del suo primo motivo, di rimettere in discussione la constatazione e la valutazione degli elementi di fatto operate dal Tribunale ai punti da 45 a 51 della prima sentenza impugnata, e tale giudice non ha del resto effettuato una siffatta constatazione o valutazione ai punti 63 e 65 di tale sentenza. Al contrario, egli ritiene in sostanza che, ai punti 51, 63 e 65 della prima sentenza impugnata, il Tribunale abbia erroneamente dichiarato che egli poteva essere validamente qualificato come «imprenditore di spicco», ai sensi del criterio g), alla luce unicamente delle cariche ricoperte all’interno della TMK e del gruppo Sinara, indipendentemente dalla questione se egli avesse ceduto le sue azioni in tale società o in tale gruppo o se esercitasse ancora un controllo su questi ultimi alla data di adozione della decisione e del regolamento controversi. Il primo ricorrente ritiene che, con un siffatto ragionamento, il Tribunale abbia accolto un’accezione puramente economica della nozione di «influenza», mentre, come aveva fatto valere nel suo ricorso in primo grado, tale nozione implicherebbe un’importanza o un’influenza nei confronti del governo della Federazione russa.
162
Pertanto, le critiche del primo ricorrente vertono sulla qualificazione giuridica dei fatti da parte del Tribunale come elementi che giustificano l’applicazione delle misure restrittive adottate nei suoi confronti (v., per analogia, sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 60), il che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 158 della presente sentenza, rientra nella competenza della Corte. Nei limiti in cui tali critiche vertono anche sull’interpretazione implicitamente accolta dal Tribunale, in tale contesto, della nozione di «influenza», ai sensi del criterio g), occorre ricordare che la questione se il Tribunale abbia interpretato erroneamente una disposizione di un atto dell’Unione è una questione di diritto che può essere sottoposta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2000, Sarrió/Commissione, C‑291/98 P, EU:C:2000:631, punto 35).
163
In terzo luogo, quando, nell’ambito di un’impugnazione, un ricorrente contesta al Tribunale di non aver accolto, nella sentenza impugnata, la stessa interpretazione di una disposizione di un atto dell’Unione accolta in un’altra sentenza pronunciata lo stesso giorno o addirittura in una sentenza successiva, una siffatta censura non può essere dichiarata irricevibile. In caso contrario, tale ricorrente sarebbe indebitamente privato della possibilità di rilevare un’eventuale contraddizione o incoerenza nell’interpretazione di una siffatta disposizione da parte del Tribunale, mentre la questione se tale giudice abbia interpretato in modo corretto e uniforme il diritto dell’Unione alla luce della propria giurisprudenza è una questione di diritto che rientra nella competenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑98/17 P, EU:C:2018:774, punti da 82 a 85).
164
In tali circostanze, si deve ritenere che il primo motivo dedotto dal primo ricorrente a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑696/23 P sia integralmente ricevibile.
2)
Nel merito
i)
Sul primo motivo nella causa C
‑
696/23 P, sulla terza parte del primo motivo nella causa C
‑
704/23 P e sulla quarta parte del primo motivo nella causa C
‑
35/24 P
165
Poiché presentano un nesso tra loro, gli argomenti del primo, del secondo e del quarto ricorrente saranno di seguito esaminati congiuntamente, mentre quelli specifici di ciascuno di tali ricorrenti saranno eventualmente esaminati separatamente.
166
In primo luogo, occorre constatare che il primo ricorrente interpreta erroneamente la seconda e la terza sentenza impugnata, così come il secondo ricorrente interpreta erroneamente la seconda sentenza impugnata e il quarto ricorrente interpreta erroneamente la quarta sentenza impugnata. Infatti, né ai punti da 79 a 81 della seconda sentenza impugnata, né ai punti 66 e 68 della terza sentenza impugnata, né, ancora, al punto 54 della quarta sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato o presunto che gli «imprenditori di spicco», ai sensi del criterio g), dovessero avere un legame personale con il governo della Federazione russa, in quanto dovevano rivestire un’importanza concreta per tale governo o essere in grado di esercitare un’influenza o una notevole pressione su quest’ultimo.
167
Anzitutto, al punto 79 della seconda sentenza impugnata, cui fanno riferimento sia il primo sia il secondo ricorrente, al punto 66 della terza sentenza impugnata, cui fa riferimento il primo ricorrente, e al punto 54 della quarta sentenza impugnata, cui fa riferimento il quarto ricorrente, il Tribunale ha dichiarato che il criterio g) prevedeva unicamente un nesso tra, da un lato, il governo della Federazione russa e, dall’altro, non gli imprenditori di spicco, bensì i settori economici che costituivano una notevole fonte di reddito per tale governo. Inoltre, il Tribunale ha considerato che tale criterio mirava unicamente a sfruttare l’influenza che la categoria di persone costituita da tali imprenditori «poteva» esercitare sul regime russo «spingendo» tali persone a esercitare pressioni su detto governo affinché quest’ultimo modificasse la sua politica, e tale formulazione indicava chiaramente che il Tribunale non ha ritenuto che gli imprenditori di spicco dovessero avere un legame personale con il medesimo governo né che essi dovessero essere effettivamente in grado di esercitare pressioni su quest’ultimo.
168
Al punto 80 della seconda sentenza impugnata, cui fa riferimento il primo ricorrente, il Tribunale ha poi dichiarato che la nozione di «influenza», ai sensi del criterio g), comprendeva l’importanza che gli imprenditori potevano avere sul piano economico alla luce, a seconda dei casi, del loro status professionale, dell’importanza delle loro attività economiche, della portata dei loro beni patrimoniali o delle loro funzioni all’interno di una o più imprese nelle quali esercitano tali attività, indipendentemente dai legami che tali imprenditori possono intrattenere con il governo della Federazione russa.
169
Infine, al punto 81 della seconda sentenza impugnata e al punto 68 della terza sentenza impugnata, cui fa riferimento il primo ricorrente, il Tribunale ha considerato che una siffatta interpretazione di tale nozione, prescindendo da qualsiasi forma di legame che gli imprenditori potrebbero intrattenere con tale governo, era corroborata dall’obiettivo delle misure restrittive in questione, vale a dire esercitare pressioni su detto governo e aumentare il costo delle azioni della Federazione russa contro l’Ucraina.
170
Pertanto, si deve constatare che il Tribunale non ha applicato alcuna presunzione in relazione a una siffatta capacità e non ha neppure invertito l’onere della prova. Analogamente, il Tribunale non ha considerato, ai punti da 79 a 81 della seconda sentenza impugnata e ai punti 66 e 68 della terza sentenza impugnata, che gli «imprenditori di spicco», ai sensi del criterio g), dovevano avere un legame personale con il governo della Federazione russa in quanto dovevano rivestire un’importanza concreta per tale governo o esercitare un’influenza effettiva su quest’ultimo. In tali circostanze, occorre respingere gli argomenti del secondo e del quarto ricorrente.
171
Ciò premesso, occorre verificare, in secondo luogo, se, indipendentemente dalle considerazioni esposte dal Tribunale nella seconda e nella terza sentenza impugnata, quest’ultimo abbia correttamente inteso, nella prima sentenza impugnata, la nozione di «influenza», ai sensi di tale criterio, nella parte in cui ha considerato in sostanza, ai punti 51, 63 e 65 di tale sentenza, che una persona come il primo ricorrente poteva essere qualificata come «imprenditore di spicco» alla luce unicamente delle cariche ricoperte nell’economia russa, indipendentemente dall’esistenza di un legame tra essa e il governo della Federazione russa.
172
In tale contesto, occorre verificare, conformemente alle regole di interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione richiamate ai punti 99 e 100 della presente sentenza, se l’interpretazione della nozione di «influenza» così adottata dal Tribunale nella prima sentenza impugnata non sia viziata da un errore di diritto.
173
Per quanto riguarda il termine «di spicco [
influent
(influente)]», risulta che tutte le versioni linguistiche del criterio g) utilizzano termini il cui significato è analogo, in quanto riflettono l’idea che l’imprenditore debba essere importante, di primo piano o eminente. Infatti, tali versioni dispongono che gli imprenditori devono essere «illustri» («
видни
» in lingua bulgara), «importanti» («
principales
» in lingua spagnola e «
importanţi
» in lingua rumena), «di primo piano» («
předních
» in lingua ceca, «
fremtrædende
» in lingua danese, «
führende
» in lingua tedesca, «
leading
» in lingua inglese, «
príomhdhaoine
» in lingua irlandese, «
vodeće
» in lingua croata, «
vezető
» in lingua ungherese, «
vooraanstaande
» in lingua nederlandese, «
wiodących
» in lingua polacca, «
propredných
» in lingua slovacca, «
johtavat
» in lingua finlandese e «
ledande
» in lingua svedese), «eminenti» («
juhtivad
» in lingua estone, «
εξέχοντες
» in lingua greca, «
di spicco
» in lingua italiana et «
proeminentes
» in lingua portoghese), «influenti» («
influents
» in lingua francese al pari di «
ietekmīgi
» in lingua lettone e «
įtakingi
» in lingua lituana), «principali» («
ewlenin
» in lingua maltese) o «dominanti» («
vodilne
» in lingua slovena).
174
Inoltre, i termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche non implicano affatto, di per sé e al di fuori di qualsiasi contesto, un nesso con un qualunque settore, come i settori economico o politico, o con persone o entità determinate, come il governo di uno Stato.
175
Pertanto, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni nella causa C‑696/23 P, l’aggettivo «di spicco» riguarda, in mancanza di qualsiasi indizio, nella formulazione del criterio g), secondo il quale l’influenza dovrebbe essere esercitata sul governo della Federazione russa o, più in generale, in un contesto politico, l’importanza che l’imprenditore interessato deve detenere nel suo settore di attività, indipendentemente dai legami che tale imprenditore può peraltro avere, eventualmente, con tale governo.
176
È vero che il criterio g) menziona detto governo, cosicché si potrebbe ritenere che la nozione di «influenza» si inserisca anche in un contesto politico. Tuttavia, come indicato dal Tribunale ai punti da 79 a 81 della seconda sentenza impugnata e ai punti 66 e 68 della terza sentenza impugnata, menzionati dal primo ricorrente, tale criterio stabilisce un nesso tra, da un lato, il medesimo governo e, dall’altro, non gli imprenditori di spicco, bensì i settori economici nei quali tali imprenditori operano. Infatti, come indicato al punto 125 della presente sentenza, il criterio g) deve essere interpretato nel senso che sono i settori economici e non gli imprenditori di spicco a dover procurare al governo della Federazione russa una notevole fonte di reddito.
177
Pertanto, dalla formulazione del criterio g) risulta che quest’ultimo implica unicamente la dimostrazione che gli imprenditori hanno un’importanza significativa in un settore economico lucrativo per il governo della Federazione russa, indipendentemente dai legami che tali imprenditori possono avere con tale governo, dalla loro concreta importanza per quest’ultimo o dalla loro effettiva capacità di influenza nei suoi confronti.
178
In tali circostanze, occorre considerare che, come rilevato dal Tribunale al punto 80 della seconda sentenza impugnata, menzionato dal primo ricorrente, la nozione di «influenza» degli imprenditori nel settore economico in cui essi esercitano la loro attività può essere intesa solo alla luce del contesto economico in cui operano, secondo criteri quali il loro status professionale o le loro funzioni, l’importanza della loro attività economica, della portata dei loro beni patrimoniali o dei loro investimenti, le cariche ricoperte all’interno dell’impresa in cui esercitano tali funzioni o, ancora, qualsiasi altro criterio di ordine economico pertinente.
179
Tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dal criterio g). A tal riguardo, occorre ricordare, come dichiarato in sostanza dal Tribunale al punto 90 della prima sentenza impugnata e come ricordato al punto 121 della presente sentenza, che tali obiettivi consistono nell’esercitare ulteriori pressioni sulla Federazione russa e nell’aumentare il costo, per quest’ultima, delle sue azioni volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, affinché tale Federazione ponga fine alla sua aggressione militare contro l’Ucraina e, più in generale, alle sue azioni e alle sue politiche che destabilizzano tale paese.
180
Orbene, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni nella causa C‑696/23 P, tali obiettivi possono essere raggiunti mirando, mediante misure restrittive, a imprenditori che, per il fatto di avere un’importanza significativa in un settore economico lucrativo per il governo della Federazione russa, contribuiscono ai redditi che tale governo trae dallo stesso settore, così come, di conseguenza, al finanziamento delle azioni condotte da tale paese terzo contro l’Ucraina, nel contesto di un’economia trasformata o che può essere trasformata in economia di guerra. Ostacolando il funzionamento dei settori economici interessati, l’imposizione di misure restrittive nei confronti di siffatti imprenditori, indipendentemente dai legami che essi possono eventualmente avere con detto governo, può quindi aumentare il costo di tali azioni e esercitare pressioni su detto governo affinché ponga fine a dette azioni.
181
Risulta quindi dai punti da 173 a 180 della presente sentenza che la nozione di «influenza», ai sensi del criterio g), deve essere intesa nel senso che si riferisce a imprenditori che hanno un’importanza significativa in settori economici lucrativi per il governo della Federazione russa, di modo che essi possono favorire indirettamente il finanziamento delle azioni di destabilizzazione condotte da detto governo nei confronti dell’Ucraina, contribuendo al mantenimento della redditività di detti settori, se non addirittura alla loro prosperità.
182
In tali circostanze, occorre respingere l’argomento del primo ricorrente secondo cui il Tribunale, nel considerare che egli poteva essere validamente qualificato come imprenditore «di spicco» alla luce delle cariche che egli ricopriva all’interno della TMK e del gruppo Sinara, indipendentemente da qualsiasi legame con il governo della Federazione russa, avrebbe proceduto, ai punti 51, 63 e 65 della prima sentenza impugnata, ad un’errata interpretazione della nozione di «influenza», ai sensi del criterio g).
183
In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti del primo ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, ai punti 63 e 65 della prima sentenza impugnata, che la perdita del suo potere di controllo nei confronti della TMK e del gruppo Sinara a seguito della cessione delle sue azioni non era un elemento rilevante da prendere in considerazione ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione del criterio g) e, pertanto, della sua qualificazione come imprenditore «di spicco», ai sensi di tale criterio, occorre respingerli per i seguenti motivi.
184
Risulta infatti dal punto 181 della presente sentenza che la nozione di «influenza» degli imprenditori di cui al criterio g) non si limita soltanto agli imprenditori che, per le loro funzioni all’interno di una società o per le azioni di cui dispongono, esercitano un controllo reale ed effettivo su tale società. Tale nozione comprende, come risulta altresì dai punti da 47 a 51 della prima sentenza impugnata e dal punto 178 della presente sentenza, coloro che, a causa in particolare dell’importanza del loro status e delle loro funzioni nonché dell’importanza economica della società per la quale operano, hanno un’importanza significativa nel settore economico in cui esercitano la loro attività. Se, in talune circostanze, una siffatta importanza può essere accertata alla luce, in particolare, del controllo esercitato da un imprenditore sulla società in cui esercita la sua attività, essa può anche essere dimostrata alla luce di altri elementi oggettivi, come quelli summenzionati.
185
Orbene, dalle constatazioni e valutazioni di fatto operate dal Tribunale ai punti da 47 a 51 e 62 della prima sentenza impugnata, non contestate dal primo ricorrente nell’ambito della sua impugnazione, risulta in sostanza che quest’ultimo aveva uno status ed esercitava funzioni che, anche alla luce dell’importanza economica della TMK e del gruppo Sinara, gli conferivano, fino alla data di adozione della decisione e del regolamento controversi, un’importanza significativa nel settore di attività in cui operava, vale a dire un’«influenza», ai sensi del criterio g). In tali circostanze, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare, in sostanza, ai punti 63 e 65 della prima sentenza impugnata, che non era necessario dimostrare, ai fini della qualificazione del primo ricorrente come «imprenditore di spicco», se tale ricorrente esercitasse ancora, fino a tale data, un controllo reale ed effettivo su tale società e su tale gruppo.
186
Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre respingere il primo motivo nella causa C‑696/23 P, la terza parte del primo motivo nella causa C‑704/23 P e la quarta parte del primo motivo nella causa C‑35/24 P.
ii)
Sulla prima e sulla seconda censura della prima parte del primo motivo nella causa C
‑
704/23 P nonché sul secondo motivo e sulla prima parte del quarto motivo nella causa C
‑
111/24 P
187
In primo luogo, nell’ambito, rispettivamente, della prima censura della prima parte del primo motivo nella causa C‑704/23 P e della prima parte del quarto motivo nella causa C‑111/24 P, il secondo e il quinto ricorrente sostengono che, definendo in modo troppo ampio la nozione di «influenza», ai sensi del criterio g), fornita al punto 80 della seconda sentenza impugnata e al punto 91 della quinta sentenza impugnata, il Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto.
188
A tal proposito, da una giurisprudenza costante risulta che il principio della certezza del diritto esige, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli. Tale principio impone in particolare che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza. Tuttavia, tali esigenze non possono essere intese nel senso che ostano a che il legislatore dell’Unione, nell’ambito di una norma che esso adotta, utilizzi una nozione giuridica astratta né nel senso che impongono che una simile norma astratta menzioni le diverse ipotesi concrete in cui essa può essere applicata, in quanto il legislatore non può determinare in anticipo tutte le suddette ipotesi né può farlo il giudice dell’Unione quando interpreta tale norma [v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punti 158 e 159 nonché giurisprudenza citata, e del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, punto 33].
189
Peraltro, il principio della certezza del diritto non può essere violato per il solo motivo che il giudice dell’Unione deve ricorrere a metodi di interpretazione diversi dall’interpretazione letterale di una norma di portata generale (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑570/19, EU:C:2021:664, punto 167).
190
Occorre ricordare che, al punto 91 della quinta sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che gli imprenditori erano «di spicco», ai sensi del criterio g), a causa della loro importanza nel settore in cui esercitano la loro attività e dell’importanza che tale settore riveste per l’economia russa. Sia in tale punto sia al punto 80 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che la nozione di «influenza», ai sensi di tale criterio, comprendeva l’importanza che gli imprenditori potevano avere alla luce, a seconda dei casi, del loro status professionale, dell’importanza delle loro attività economiche, della portata dei loro beni patrimoniali o delle loro funzioni all’interno di una o più imprese nelle quali essi esercitano tali attività.
191
Così statuendo, il Tribunale ha inteso la nozione di «influenza» in senso economico e ha fornito criteri sufficientemente chiari e precisi ai fini della sua applicazione, sebbene non gli fosse imposto di menzionare in dettaglio le ipotesi in cui detta nozione poteva applicarsi in quanto, come risulta anche dal punto 184 della presente sentenza, il modo di intendere l’importanza o l’influenza che un imprenditore può avere nel settore economico interessato dipende in larga misura dal contesto e dalle circostanze della causa (v., per analogia, sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, punto 34).
192
Inoltre, dal momento che il Tribunale, come risulta dal punto 178 della presente sentenza, ha potuto constatare, giustamente, al punto 91 della quinta sentenza impugnata, che dalla nozione di «influenza» discende che sono considerati i casi in cui un imprenditore abbia un’importanza nel settore economico interessato alla luce del suo status professionale, dell’importanza delle sue attività economiche, della portata dei suoi beni patrimoniali o delle sue funzioni all’interno di una o più imprese, non si può ritenere che tale punto 91 violi il requisito di prevedibilità richiesto dal principio della certezza del diritto.
193
In secondo luogo, con la sua seconda censura dedotta a sostegno della prima parte del suo primo motivo nella causa C‑704/23 P, il secondo ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha accolto, ai punti da 88 a 90 della seconda sentenza impugnata, criteri o elementi che non ha enunciato nella definizione da esso fornita della nozione di «imprenditore di spicco» al punto 80 di tale sentenza, vale a dire, rispettivamente, l’importanza economica della società [OSCURATO:PERSONA] nella quale il secondo ricorrente esercitava la sua attività e una riunione alla quale tale ricorrente avrebbe partecipato, il 24 febbraio 2022, con il presidente della Federazione russa, [OSCURATO:PERSONA].
194
A tal riguardo, è vero che, al punto 80 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale ha individuato quattro criteri non cumulativi che consentono di ritenere che un imprenditore sia un «imprenditore di spicco», ai sensi del criterio g), e che nessuno di tali criteri menziona l’importanza economica della società nella quale tale imprenditore esercita la propria attività. È altresì vero che, ai punti 88 e 90 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] era una società importante sul piano economico e si è basato, tra l’altro, su tale elemento per considerare che il Consiglio aveva potuto validamente qualificare il secondo ricorrente come «imprenditore di spicco», ai sensi del criterio g).
195
Ciò premesso, come risulta dai punti 178 e 191 della presente sentenza, l’influenza di un imprenditore può essere dimostrata mediante diversi criteri economici a seconda delle circostanze del caso di specie. Pertanto, l’importanza economica della società per la quale un imprenditore esercita la sua attività costituisce un elemento pertinente per determinare, unitamente ad altri elementi, se tale imprenditore sia «un imprenditore di spicco», ai sensi del criterio g), vale a dire, come indicato al punto 181 della presente sentenza, se egli abbia un’importanza significativa nel settore economico interessato. Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto prendendo in considerazione tale elemento ai punti da 87 a 90 della seconda sentenza impugnata.
196
Quanto al fatto che il Tribunale, al punto 89 della seconda sentenza impugnata, avrebbe preso in considerazione un elemento di fatto che non rientra tra i criteri menzionati nella definizione della nozione di «influenza» fornita al punto 80 di tale sentenza, ossia la partecipazione del secondo ricorrente a una riunione organizzata dal presidente della Federazione russa, [OSCURATO:PERSONA], il 24 febbraio 2022, è sufficiente rilevare che, in tale punto 89, il Tribunale ha unicamente considerato che tale elemento «corroborava» l’influenza del secondo ricorrente, ai sensi del criterio g). Orbene, come risulta dal punto 188 della presente sentenza, la definizione generale di una nozione, come quella fornita dal Tribunale al punto 80 della seconda sentenza impugnata, non può menzionare le diverse ipotesi concrete in cui tale nozione può essere applicata e ancor meno contenere gli elementi di fatto che consentono di suffragare o di confermare che una situazione concreta rientra in detta nozione.
197
Inoltre, il fatto di prendere in considerazione la riunione del 24 febbraio 2022 deve essere inteso non già nel senso che il ricorrente sarebbe influente a causa dei suoi legami con il governo della Federazione russa o con il suo presidente, bensì nel senso che la sua importanza significativa nel settore economico in cui esercita la sua attività è confermata dal fatto di essere uno degli oligarchi invitato a partecipare a tale riunione.
198
In terzo luogo, con il suo secondo motivo nella causa C‑111/24 P, il quinto ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di non aver proceduto, al punto 92 della quinta sentenza impugnata, a un’analisi comparativa del termine «influente» nelle diverse versioni linguistiche del criterio g) e, al punto 89 di tale sentenza, letto in combinato disposto con il punto 52 di quest’ultima, di aver fondato la sua analisi teleologica di tale nozione su obiettivi che si riferirebbero alle misure restrittive non individuali ma settoriali adottate dall’Unione in relazione alle azioni di destabilizzazione dell’Ucraina da parte della Federazione russa.
199
Per quanto riguarda la prima di queste due censure, il quinto ricorrente interpreta erroneamente il punto 92 della quinta sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale ha ivi dichiarato, in sostanza, che, anche nel caso in cui esistesse una difformità tra le diverse versioni linguistiche del termine «influente» che compare nel testo di tale criterio, occorrerebbe, conformemente alla giurisprudenza menzionata in tale punto e richiamata al punto 100 della presente sentenza, interpretare detto criterio in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte, aspetto cui si era specificamente dedicato ai punti da 88 a 91 della quinta sentenza impugnata.
200
In ogni caso, occorre ricordare che le 24 versioni linguistiche del termine «di spicco» non presentano difformità tra loro in quanto possono prestarsi a un’interpretazione uniforme, come risulta dai punti 173 e 174 della presente sentenza.
201
Per quanto riguarda la seconda censura menzionata al punto 198 della presente sentenza, occorre ricordare, come risulta dai punti 118 e 121 della presente sentenza e come esposto dal Tribunale ai punti 52 e 89 della quinta sentenza impugnata, che gli atti dell’Unione in materia di misure restrittive adottate nel contesto della situazione in Ucraina, dal 2014, hanno come obiettivo, sia attraverso misure restrittive settoriali sia, come nel caso di specie, misure restrittive individuali, di esercitare pressioni sulla Federazione russa e di aumentare il costo delle azioni di quest’ultima volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, affinché tale Federazione ponga fine alle sue azioni e alle sue politiche che destabilizzano l’Ucraina nonché, dal 2022, all’aggressione contro tale paese terzo. Pertanto, il Tribunale ha proceduto all’analisi teleologica di cui ai punti 88 e 89 della quinta sentenza impugnata individuando correttamente gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive risultanti dagli atti iniziali controversi e dai primi atti di mantenimento controversi.
202
Tenuto conto della suesposta motivazione, occorre respingere la prima e la seconda censura della prima parte del primo motivo nella causa C‑704/23 P nonché il secondo motivo e la prima parte del quarto motivo nella causa C‑111/24 P.
B.
Sui motivi vertenti sulla violazione, da parte del Tribunale, del principio di proporzionalità e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta nonché sulla seconda parte del quarto motivo nella causa C
‑
111/24 P
203
La presente sezione raggruppa, oltre alla seconda parte del quarto motivo nella causa C‑111/24 P, i motivi vertenti su errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale in relazione al principio di proporzionalità e ai requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, ossia il terzo e il quarto motivo nella causa C‑696/23 P nonché il terzo motivo e la seconda parte del quarto motivo nella causa C‑704/23 P.
1.
Sul terzo motivo nella causa C
‑
696/23 P
, vertente sulla violazione dell
’
articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta
a)
Argomenti delle parti
204
Con il suo terzo motivo a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑696/23 P, il primo ricorrente fa valere che il Tribunale, al punto 80 della prima sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto nel considerare, in sostanza, che la limitazione all’esercizio dei suoi diritti fondamentali da parte delle misure restrittive di cui è oggetto era «prevista dalla legge», ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta. Infatti, tale giudice avrebbe omesso, in spregio alla giurisprudenza della Corte, di verificare se la decisione e il regolamento controversi che adottano tali misure prevedano norme chiare e precise che disciplinano la portata dell’ingerenza nei diritti fondamentali del primo ricorrente sanciti agli articoli 7 e 17 della Carta, vale a dire il diritto al rispetto della sua vita privata e il diritto di proprietà. Orbene, ciò non avverrebbe nel caso di specie. In particolare, il criterio g) non sarebbe né chiaro né preciso e si fonderebbe su termini ambigui che non risponderebbero al requisito della prevedibilità e che non fornirebbero garanzie sufficienti contro un uso arbitrario del suo potere discrezionale da parte del Consiglio.
205
Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti del primo ricorrente.
b)
Giudizio della Corte
206
Occorre ricordare che il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, del domicilio e delle comunicazioni sancito all’articolo 7 della Carta nonché il diritto di proprietà previsto all’articolo 17 della Carta non sono prerogative assolute e il loro esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione, a condizione che tali restrizioni siano effettivamente consone ai suddetti obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 148, e del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑61/22, EU:C:2024:251, punto 75).
207
In tale contesto, l’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta prevede che possano essere apportate limitazioni all’esercizio di tali diritti purché siano previste dalla legge e rispettino il contenuto essenziale di detti diritti.
208
A tal riguardo, va ricordato che il requisito secondo cui siffatte limitazioni devono essere previste dalla legge (principio di legalità) implica che l’atto che consente l’ingerenza in tali diritti definisca, esso stesso, la portata della limitazione dell’esercizio del diritto considerato, fermo restando, da un lato, che tale requisito non esclude che la limitazione in questione sia formulata in termini sufficientemente ampi, in modo da potersi adattare a fattispecie diverse nonché ai cambiamenti di situazione, e, dall’altro, che la Corte può, se del caso, precisare, in via interpretativa, la portata concreta della limitazione sia rispetto ai termini stessi della normativa dell’Unione di cui trattasi sia rispetto all’impianto sistematico e agli obiettivi che essa persegue, come interpretati alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (sentenza del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑61/22, EU:C:2024:251, punto 77 e giurisprudenza citata).
209
Nel caso di specie, è vero che, al punto 80 della prima sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato, nel suo esame del principio di legalità, a rilevare che le misure restrittive che gli atti controversi prevedono per il primo ricorrente erano stabilite in atti aventi, in particolare, una portata generale e dotati di una base giuridica chiara nel diritto dell’Unione. Così facendo, esso non ha esaminato, in tale punto, la questione se gli atti che consentono l’ingerenza nei diritti fondamentali del primo ricorrente definissero la portata della limitazione all’esercizio di tali diritti ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto precedente. In tal senso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
210
Tuttavia, conformemente a una giurisprudenza costante, se dalla motivazione di una decisione del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale decisione e si deve procedere a una sostituzione della motivazione (sentenza del 4 ottobre 2024, Commissione e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA], C‑778/21 P e C‑798/21 P, EU:C:2024:833, punto 178).
211
A tal riguardo, è vero che l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta richiede che qualsiasi limitazione all’esercizio di un diritto fondamentale garantito da quest’ultima debba essere prevista dalla legge, il che implica che la base giuridica che consente l’ingerenza in detto diritto debba definire essa stessa, in modo chiaro e preciso, la portata della limitazione al suo esercizio [sentenze del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑311/18, EU:C:2020:559, punto 175, nonché dell’8 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑265/19, EU:C:2020:677, punto 86].
212
Orbene, il Tribunale ha esaminato in sostanza il rispetto di tale requisito nella sua analisi del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali.
213
In particolare, esso ha considerato, ai punti 83, 84 e da 91 a 93 della prima sentenza impugnata, che le condizioni di applicazione e la portata delle limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 17 della Carta sono definite in modo chiaro e preciso dalla stessa decisione 2014/145 e dallo stesso regolamento n. 269/2014. Infatti, siffatte misure restrittive possono essere adottate solo nei confronti di categorie di persone ed entità che soddisfano i criteri di cui agli articoli 1 e 2 della decisione 2014/145 nonché all’articolo 3 del regolamento n. 269/2014, di cui fa parte il criterio g). Inoltre, l’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 6, della decisione 2014/145 precisa i casi in cui una persona può beneficiare di una deroga alla misura di divieto d’ingresso e di transito nel territorio dell’Unione di cui è oggetto, mentre l’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, 7 e 8 di tale decisione nonché gli articoli da 4 a 6
ter
del regolamento n. 269/2014 prevedono in quali casi i fondi e le risorse economiche di una persona che sono stati congelati possano essere sbloccati.
214
In tali circostanze, risulta che la conclusione del Tribunale, contenuta nel punto 80 della prima sentenza impugnata, secondo cui le misure restrittive contemplate dagli atti controversi per il primo ricorrente sono previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, è fondata alla luce della motivazione contenuta in un’altra parte di tale sentenza.
215
Tenuto conto di quanto sopra esposto, occorre respingere il terzo motivo nella causa C‑696/23 P.
2.
Sul quarto motivo nella causa C
‑
696/23 P
e sul terzo motivo nella causa C
‑
704/23 P
, vertenti sulla violazione dell
’
articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, nonché sulla seconda parte del quarto motivo nella causa C
‑
704/23 P
, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
a)
Argomenti delle parti
216
Il quarto motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione nella causa C‑696/23 P si suddivide in sei parti.
217
Con la prima parte di tale motivo, il primo ricorrente afferma, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti 88 e 90 della prima sentenza impugnata, che le misure restrittive che gli sono state imposte erano idonee e necessarie alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dall’Unione. Infatti, per quanto riguarda, da un lato, il punto 88 di tale sentenza, tali misure non avrebbero avuto la minima ripercussione sulla Federazione russa, e inoltre le considerazioni contenute in tale punto 88 non consentivano di suffragare la proporzionalità di dette misure. In particolare, il primo ricorrente sostiene che la questione se egli avesse ceduto le sue azioni all’interno della TMK e al gruppo Sinara era, ai fini della valutazione dell’idoneità delle misure restrittive a realizzare gli obiettivi perseguiti, un fatto rilevante che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare alla luce delle offerte di prova presentate. Per quanto riguarda, d’altro lato, il punto 90 di detta sentenza, il primo ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, esso non fosse in grado di suggerire misure meno restrittive, dato che siffatte misure sarebbero state altrettanto inidonee a realizzare gli obiettivi perseguiti.
218
Con la seconda parte del suo quarto motivo, il primo ricorrente contesta al Tribunale di aver considerato, al punto 94 della prima sentenza impugnata, che, nonostante le prove fornite nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, l’argomento secondo cui le misure restrittive stabilite dalla decisione e dal regolamento controversi favoriscono in definitiva gli interessi della Federazione russa non era sufficientemente suffragato.
219
Nell’ambito della terza parte del suo quarto motivo, il primo ricorrente sostiene che il Tribunale ha omesso di rispondere al suo argomento secondo cui le misure restrittive che gli sono state imposte sono irragionevoli in quanto gli Stati membri contribuiscono, mediante l’acquisto di combustibili fossili, al finanziamento del costo della guerra condotta dalla Federazione russa.
220
A sostegno della quarta parte del suo quarto motivo, il primo ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ignorando, al punto 90 della prima sentenza impugnata, il fatto che egli non poteva materialmente eludere le restrizioni imposte, circostanza che il Tribunale avrebbe potuto constatare se avesse preso in considerazione le offerte di prova relative alla cessione delle sue azioni.
221
Il primo ricorrente sostiene, con la quinta e la sesta parte del suo quarto motivo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto riconoscendo, rispettivamente ai punti 81, 82 e 93 nonché ai punti 83, 84, 91 e 92 della prima sentenza impugnata, un’importanza eccessiva, ai fini del controllo della proporzionalità delle misure restrittive di cui è oggetto, al riesame periodico di queste ultime nonché alle possibilità di chiedere un’autorizzazione all’uso dei fondi o di ottenere un permesso di viaggio per motivi umanitari.
222
A sostegno del suo terzo motivo nella causa C‑704/23 P, il secondo ricorrente censura il punto 143 della seconda sentenza impugnata, in quanto il Tribunale si è astenuto dal verificare, contrariamente a quanto aveva annunciato in tale punto, se le misure restrittive stabilite e mantenute dagli atti controversi fossero idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti da questi ultimi. Infatti, l’accertamento effettuato dal Tribunale in detto punto non si riferirebbe al controllo dell’idoneità delle misure restrittive a realizzare tali obiettivi. Orbene, le misure restrittive imposte al secondo ricorrente non sarebbero idonee ad esercitare una qualsivoglia pressione sui dirigenti della Federazione russa, ad incidere sulla politica di quest’ultima o ad avere una qualsivoglia influenza sul settore economico interessato.
223
Con la seconda parte del suo quarto motivo nella medesima causa, il secondo ricorrente fa valere che il punto 166 della seconda sentenza impugnata, che riguarda la proporzionalità della limitazione dell’esercizio dei suoi diritti fondamentali e che rinvia in particolare all’analisi di proporzionalità effettuata al punto 143 di tale sentenza, è anch’esso viziato, di conseguenza, da un errore di diritto.
224
Il Consiglio replica che, nella causa C‑696/23 P, il primo ricorrente cerca, con la prima, la seconda e la quarta parte del suo quarto motivo, di rimettere in discussione la valutazione dei fatti da parte del Tribunale, mentre un siffatto controllo dei fatti esula, in assenza di una qualsivoglia affermazione di snaturamento, dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
225
Per il resto, tale istituzione contesta la fondatezza degli argomenti del primo e del secondo ricorrente.
b)
Giudizio della Corte
1)
Sulla ricevibilità della prima, della seconda e della quarta parte del quarto motivo dedotto nella causa C
‑
696/23 P
226
Per quanto riguarda la ricevibilità della prima e della quarta parte del quarto motivo dedotte a sostegno dell’impugnazione nella causa C‑696/23 P, occorre constatare, alla luce della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 158 della presente sentenza, che il primo ricorrente non cerca di rimettere in discussione le constatazioni e le valutazioni in fatto operate dal Tribunale. Per contro, egli gli addebita di non aver tenuto conto di un elemento di fatto, vale a dire la cessione delle sue azioni all’interno della TMK e del gruppo Sinara, per valutare la proporzionalità dell’ingerenza nei suoi diritti fondamentali da parte delle misure restrittive che gli sono state imposte nonché l’esistenza di un rischio di elusione di tali misure. Un siffatto argomento equivale a chiedere alla Corte di esercitare un controllo su un’eventuale violazione del principio di proporzionalità nonché delle norme in materia di onere e di produzione della prova da parte del Tribunale, ciò per cui la Corte è competente nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 25 e giurisprudenza citata). In tali circostanze, queste due parti sono ricevibili.
227
Per contro, occorre constatare che, con la seconda parte del quarto motivo dedotta nella causa C‑696/23 P, il primo ricorrente mira ad ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova che aveva fornito a sostegno del suo ricorso in primo grado al fine di dimostrare che le misure restrittive in questione, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 94 della prima sentenza impugnata, sono vantaggiose per il governo della Federazione russa a causa del rimpatrio forzato in tale paese di numerosi imprenditori. Un siffatto argomento, per il quale tale ricorrente non fa valere alcuno snaturamento di tali elementi di prova da parte del Tribunale, deve essere respinto in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 158 della presente sentenza.
228
Ne consegue che solo la prima e la quarta parte del quarto motivo nella causa C‑696/23 P sono ricevibili.
2)
Nel merito
i)
Osservazioni preliminari
229
Per quanto riguarda, in primo luogo, la proporzionalità delle misure restrittive adottate dall’Unione o delle norme generali previste in atti dell’Unione che impongono siffatte misure, la Corte ha ricordato che il principio di proporzionalità esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (sentenze del 31 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, punto 102 nonché giurisprudenza citata, e del 9 luglio 2020, Haswani/Consiglio, C‑241/19 P, EU:C:2020:545, punto 99).
230
Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto degli obblighi derivanti dal principio di proporzionalità, occorre ricordare che la Corte ha riconosciuto un ampio potere discrezionale al Consiglio quando prevede un regime di misure restrittive rientranti nella politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, che implica da parte di quest’ultimo scelte di natura politica, economica e sociale, e nell’ambito del quale esso è chiamato ad effettuare valutazioni e analisi complesse. Essa ne ha dedotto che non si tratta di sapere se una misura adottata in base a un siffatto regime fosse l’unica o la migliore possibile, ma che solo la manifesta inidoneità di una misura di tal genere, rispetto all’obiettivo che il Consiglio intende perseguire, può inficiare la legittimità di quest’ultima. Essa ha altresì precisato che, anche in presenza di un ampio potere discrezionale, il Consiglio è tenuto a fondare la sua scelta su criteri oggettivi e ad esaminare se gli scopi perseguiti dalla misura adottata siano tali da giustificare conseguenze economiche negative, anche di notevole portata, per taluni operatori [v., in tal senso, sentenze del 28 novembre 2013, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 120 e giurisprudenza citata, del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 146, nonché del 9 luglio 2020, Haswani/Consiglio, C‑241/19 P, EU:C:2020:545, punto 100].
231
In secondo luogo, come ricordato al punto 206 della presente sentenza, l’esercizio di diritti fondamentali, come quelli sanciti dagli articoli 7 e 17 della Carta, nonché dall’articolo 16 di quest’ultima, relativo alla libertà di esercitare un’attività economica, può essere oggetto di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione, a condizione che siffatte restrizioni siano effettivamente consone ai suddetti obiettivi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti. La Corte ha altresì precisato che le misure restrittive hanno, per definizione, conseguenze negative sul diritto al rispetto della vita privata, sul diritto di proprietà e sul libero esercizio delle attività professionali, causando in tal modo danni alle persone cui esse si riferiscono (v, in tal senso, sentenze del 28 novembre 2013, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punti da 121 a 123 nonché giurisprudenza citata, e del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punti 148 e 149).
232
Conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima devono essere previste dalla legge, rispettare il loro contenuto essenziale e, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a detti diritti e libertà solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. In tale contesto, la giurisprudenza menzionata ai punti 229 e 230 della presente sentenza è altresì applicabile per determinare se l’ingerenza costituita dalle misure restrittive nei diritti fondamentali dell’interessato sia o meno sproporzionata (v., in tal senso, sentenze del 31 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, punti da 101 a 103, nonché del 9 luglio 2020, Haswani/Consiglio, C‑241/19 P, EU:C:2020:545, punti da 98 a 100).
233
Dai punti da 229 a 232 della presente sentenza risulta che, al fine di determinare se le misure restrittive adottate dall’Unione o le norme generali previste in un atto dell’Unione che impone siffatte misure rispettino il principio di proporzionalità oppure se l’ingerenza nei diritti o nelle libertà garantiti dalla Carta a causa di limitazioni a tali diritti o libertà da parte di un atto dell’Unione che impone misure restrittive sia proporzionata, occorre verificare, anzitutto, se tali misure o tali norme rispondano a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, inoltre, se esse non siano manifestamente inidonee rispetto a tale obiettivo, vale a dire se non siano manifestamente inidonee a realizzarlo e, infine, se esse o, eventualmente, la limitazione di cui trattasi non eccedano manifestamente quanto è necessario per raggiungere detto obiettivo (v., in tal senso, sentenze del 28 novembre 2013, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 126, nonché del 17 settembre 2020, Rosneft e a./Consiglio, C‑732/18 P, EU:C:2020:727, punti da 110 a 115 e punto 117).
234
È dunque alla luce di tale schema di analisi che occorre esaminare se, come sostengono il primo e il secondo ricorrente, il Tribunale sia incorso in errori di diritto nella sua valutazione della proporzionalità delle misure restrittive adottate a livello dell’Unione nei confronti del secondo ricorrente o della proporzionalità dell’ingerenza nei diritti fondamentali del primo e del secondo ricorrente, sanciti agli articoli 7 e 17 della Carta nonché, per quanto riguarda il secondo ricorrente, all’articolo 16 di quest’ultima.
235
L’obiettivo perseguito dalle misure restrittive in questione consiste nell’esercitare pressioni sul governo della Federazione russa e nell’aumentare il costo delle azioni di quest’ultima volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Si tratta di un obiettivo legittimo che rientra fra quelli perseguiti nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, contemplati dall’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE, vale a dire rispettivamente, da un lato, il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e dei principi del diritto internazionale e, dall’altro, la preservazione della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale (v., per analogia, sentenze del 28 novembre 2013, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 124; del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 115, nonché del 31 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, punto 104). Il primo e il secondo ricorrente non contestano, del resto, nell’ambito del loro argomento, la legittimità di tale obiettivo.
ii)
Analisi
236
In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del secondo ricorrente secondo cui, nell’ambito della sua analisi, rispettivamente, della proporzionalità delle misure restrittive adottate a livello dell’Unione nei confronti di tale ricorrente e della proporzionalità dell’ingerenza nei suoi diritti fondamentali risultante da tali misure, il Tribunale non avrebbe esaminato, ai punti 143 e 166 della seconda sentenza impugnata, l’adeguatezza di dette misure alla luce degli obiettivi perseguiti dagli atti controversi, occorre rilevare che detto ricorrente interpreta erroneamente tali punti.
237
Infatti, anzitutto, i riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale menzionati al punto 143 della seconda sentenza impugnata, in particolare il riferimento al punto 116 della sentenza del 12 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑202/12, EU:T:2014:113), in cui il Tribunale ha considerato che l’idoneità delle misure restrittive in questione derivava dal carattere fondamentale, per la comunità internazionale, dell’obiettivo di interesse generale perseguito da tali misure, consentono di comprendere che il Tribunale, per analogia, ha considerato, in tale punto 143, che, alla luce dell’importanza degli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive in questione, non contestati dal secondo ricorrente e richiamati al punto 235 della presente sentenza, tali misure erano idonee a conseguirli.
238
Inoltre, poiché il punto 166 della seconda sentenza impugnata rinvia all’analisi contenuta in particolare al punto 143 di quest’ultima, è giocoforza constatare che il Tribunale ha esaminato l’adeguatezza di dette misure alla luce degli obiettivi da esse perseguiti e ha ritenuto che esse fossero idonee a conseguirli. Inoltre, il Tribunale ha considerato, in sostanza, in tale punto 143, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 231 e 233 della presente sentenza, che le conseguenze negative derivanti dall’ingerenza nei diritti fondamentali generata dalle misure restrittive imposte al secondo ricorrente non possono essere considerate sproporzionate, in quanto non eccedono manifestamente quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.
239
In secondo luogo, occorre esaminare, sotto un primo profilo, la prima e la quarta parte del quarto motivo nella causa C‑696/23 P, con le quali il primo ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso, al fine di stabilire se la limitazione all’esercizio dei suoi diritti fondamentali fosse proporzionata, errori di diritto nella sua analisi, ai punti 88 e 90 della prima sentenza impugnata, dell’idoneità delle misure restrittive a realizzare gli obiettivi perseguiti nonché della necessità di tale limitazione.
240
Anzitutto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, censure dirette contro elementi
ad abundantiam
della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della decisione stessa e sono dunque inoperanti (sentenza del 2 ottobre 2019, Crédit mutuel Arkéa/BCE, C‑152/18 P e C‑153/18 P, EU:C:2019:810, punto 68 nonché giurisprudenza citata). Orbene, poiché il punto 88 della prima sentenza impugnata è stato introdotto dalla locuzione «Ciò vale a maggior ragione in quanto», occorre dedurne che i motivi che seguono tale locuzione presentano un carattere
ad abundantiam
rispetto a quelli che la precedono, di cui al punto 87 di tale sentenza, che non è contestato dal primo ricorrente e con il quale il Tribunale ha considerato che le misure restrittive stabilite dalla decisione e dal regolamento controversi erano idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti. Pertanto, gli argomenti del primo ricorrente diretti contro il punto 88 della prima sentenza impugnata devono essere respinti in quanto inoperanti.
241
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento del primo ricorrente secondo cui il Tribunale ha dato prova di incoerenza nel considerare, al punto 90 della prima sentenza impugnata, che egli avrebbe dovuto indicare quali misure meno restrittive, ma altrettanto efficaci rispetto agli obiettivi perseguiti dal Consiglio, quest’ultimo avrebbe potuto adottare per attenuare le conseguenze negative derivanti dalla limitazione dell’esercizio dei suoi diritti fondamentali, mentre non esisterebbe alcuna misura alternativa appropriata, tale argomento è infondato. Infatti, in tale punto della prima sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver menzionato esso stesso siffatte misure meno restrittive e aver constatato che esse non consentivano di raggiungere altrettanto efficacemente gli obiettivi perseguiti, ha constatato che il primo ricorrente non aveva fornito altri esempi di tali misure. Orbene, Il Tribunale non può, in mancanza di siffatti esempi, ovviare alla carenza del primo ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, VTB [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑729/18 P, EU:C:2020:499, punti da 85 a 87), né si può presumere che le eventuali misure alternative che tale ricorrente avrebbe potuto indicare sarebbero state necessariamente considerate inappropriate dal Tribunale.
242
Infine, per quanto riguarda più specificamente la quarta parte del primo motivo, diretta contro il punto 90 della prima sentenza impugnata, il Tribunale non era tenuto ad esaminare, in tale punto, se il primo ricorrente, a causa dell’asserita perdita del suo potere di controllo sulla TMK e sul gruppo Sinara, non fosse in grado di eludere le misure restrittive che gli erano imposte. Infatti, il punto 90 di tale sentenza riguarda unicamente la questione se esistessero misure restrittive meno vincolanti ma altrettanto efficaci per realizzare gli obiettivi perseguiti. Orbene, anche se l’esame del rischio di elusione può essere utile per determinare l’esistenza di siffatte misure alternative, il semplice fatto che una persona sottoposta a misure restrittive non possa eludere queste ultime non implica che la limitazione dell’esercizio dei suoi diritti fondamentali che ne deriva ecceda manifestamente quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.
243
Sotto un secondo profilo, occorre altresì respingere la terza parte del quarto motivo, con il quale il primo ricorrente contesta al Tribunale di aver omesso di rispondere al suo argomento secondo cui le misure restrittive che gli sono state imposte sono irragionevoli in quanto gli Stati membri contribuirebbero, mediante l’acquisto di combustibili fossili, al finanziamento del costo della guerra per la Federazione russa. Infatti, per analogia con quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 87 e 89 della prima sentenza impugnata, non contestati da tale ricorrente nell’ambito della sua impugnazione, una siffatta circostanza, in quanto si tratta di una questione riguardante le relazioni commerciali tra Stati sovrani, è oggettivamente priva di qualsiasi nesso con il criterio g) e con l’obiettivo perseguito dalle misure restrittive stabilite dalla decisione e dal regolamento controversi, vale a dire esercitare, mediante misure restrittive individuali, ulteriori pressioni sul governo di tale Federazione e aumentare il costo, per quest’ultima, delle sue azioni volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 101 della presente sentenza, il primo ricorrente poteva comprendere, a partire da tali punti della prima sentenza impugnata, per quali ragioni un siffatto argomento non poteva essere accolto nell’ambito dell’esame della proporzionalità dell’ingerenza nei suoi diritti fondamentali.
244
Per quanto riguarda, sotto un terzo profilo, la quinta e la sesta parte del quarto motivo, con le quali il primo ricorrente contesta al Tribunale, in sostanza, di aver attribuito, ai punti da 81 a 84 nonché ai punti 92 e 93 della prima sentenza impugnata, un’importanza eccessiva, ai fini del controllo della proporzionalità dell’ingerenza nei suoi diritti fondamentali, al riesame periodico delle misure restrittive che lo riguardano e alle possibilità di chiedere un’autorizzazione all’uso dei fondi o di ottenere un permesso di viaggio per motivi umanitari, occorre respingerle.
245
Infatti, da un lato, i punti da 81 a 84 della prima sentenza impugnata non si riferiscono all’esame, da parte del Tribunale, del requisito di proporzionalità di cui alla seconda frase dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, bensì all’esame del requisito, previsto nella prima frase di tale disposizione, secondo cui qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve rispettare il contenuto essenziale di tali diritti. Orbene, con la quinta e la sesta parte del suo quarto motivo, il primo ricorrente fa valere unicamente errori di diritto commessi dal Tribunale in relazione all’esame, effettuato da tale giudice, del principio di proporzionalità alla luce dell’ingerenza nei suoi diritti fondamentali.
246
D’altro lato, per quanto riguarda i punti 92 e 93 della prima sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che il primo ricorrente non ha precisato le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe attribuito un’«importanza eccessiva» agli aspetti menzionati in tali punti. Infatti, quest’ultimo si è limitato a rilevare in detti punti che il riesame periodico delle misure restrittive nonché l’esistenza di deroghe che potevano essere concesse per l’uso dei fondi e delle risorse economiche congelati o per l’ingresso nel territorio dell’Unione contribuiva alla dimostrazione del carattere proporzionato dell’ingerenza nei diritti fondamentali del primo ricorrente.
247
Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre respingere la prima parte e dalla terza alla sesta parte del quarto motivo nella causa C‑696/23 P nonché il terzo motivo e la seconda parte del quarto motivo nella causa C‑704/23 P.
3.
Sulla seconda parte del quarto motivo nella causa C
‑
111/24
P
a)
Argomenti delle parti
248
Nell’ambito della seconda parte del suo quarto motivo, dedotta a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑111/24 P, il quinto ricorrente ritiene che la definizione della nozione di «imprenditori di spicco», fornita dal Tribunale al punto 91 della sentenza impugnata, leda in modo sproporzionato la sua libertà d’impresa e il suo diritto di proprietà, sanciti rispettivamente agli articoli 16 e 17 della Carta. Infatti, dal momento che le uniche misure che un imprenditore rientrante nel criterio g) potrebbe ragionevolmente adottare consisterebbero nel perdere il suo status vendendo ad esempio le sue azioni o le sue quote, le misure restrittive non avrebbero più un carattere temporaneo e reversibile, ma diverrebbero al contrario definitive e irreversibili.
249
Il Consiglio ritiene che, a causa della sua mancanza di chiarezza, tale parte debba essere dichiarata irricevibile. Esso contesta inoltre la fondatezza degli argomenti del quinto ricorrente.
b)
Giudizio della Corte
250
In via preliminare, occorre considerare, alla luce della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 157 della presente sentenza, che, contrariamente a quanto afferma il Consiglio, la censura formulata nell’ambito della seconda parte del quarto motivo nella causa C‑111/24 P è sufficientemente comprensibile, nonostante il suo carattere conciso.
251
Nel merito, occorre ricordare che, secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere interpretato, nei limiti del possibile, in modo da non inficiare la sua validità e in conformità con il diritto primario nel suo complesso e, in particolare, con le disposizioni della Carta (sentenza del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 48 e giurisprudenza citata).
252
Nel caso di specie, al punto 91 della quinta sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato in sostanza che, per rientrare nel criterio g), gli imprenditori dovevano essere considerati «di spicco» a causa della loro importanza, alla luce di diversi criteri economici, nel settore economico in cui esercitano la loro attività, interpretazione che è esente da errori di diritto, come risulta dai punti 178 e 181 della presente sentenza. Occorre quindi verificare se, così facendo, il Tribunale abbia accolto un’interpretazione del criterio g), che non sarebbe conforme ai diritti fondamentali sanciti agli articoli 16 e 17 della Carta, in quanto tale interpretazione avrebbe l’effetto di ledere in modo sproporzionato tali diritti alla luce della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 233 della presente sentenza.
253
A tal riguardo, occorre considerare, in primo luogo, che, per le stesse ragioni esposte al punto 235 della presente sentenza, il criterio g) risponde a un obiettivo legittimo che rientra tra quelli perseguiti nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, vale a dire, come ricordato dal Tribunale ai punti 52, 54, 89 e 122 della quinta sentenza impugnata, l’obiettivo consistente nell’aumentare le pressioni esercitate sul governo della Federazione russa nonché il costo delle azioni di tale Federazione volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
254
In secondo luogo, per le ragioni indicate ai punti da 52 a 55 della quinta sentenza impugnata, non contestate dal quinto ricorrente, occorre considerare che le misure restrittive adottate in base del criterio g) non sono manifestamente inadeguate rispetto a tale obiettivo in quanto non sono manifestamente inidonee a conseguirlo.
255
In terzo luogo, occorre esaminare la questione se l’ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 16 e 17 della Carta, risultante dalle misure restrittive adottate in base al criterio g), sia sproporzionata in quanto eccederebbe manifestamente quanto necessario per raggiungere detto obiettivo.
256
Orbene, alla luce di un obiettivo così fondamentale come quello di porre fine a un’aggressione commessa contro uno Stato indipendente quale l’Ucraina in violazione del diritto internazionale e di proteggere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza di tale paese terzo, tale ingerenza non può essere considerata sproporzionata e inaccettabile al punto da eccedere manifestamente quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.
257
In tali circostanze, non si può ritenere che, a causa dell’interpretazione che il Tribunale ha correttamente accolto della nozione di «influenza», ai sensi del criterio g), l’ingerenza nei diritti fondamentali del quinto ricorrente risultante dalle misure restrittive adottate in base a tale criterio sia sproporzionata.
258
Tenuto conto di quanto sopra esposto, occorre respingere la seconda parte del quarto motivo nella causa C‑111/24 P.
C.
Sui motivi vertenti su errori di diritto commessi dal Tribunale nell’ambito della sua analisi delle eccezioni di illegittimità del criterio g)
259
La presente sezione esamina la seconda parte del terzo motivo nelle cause C‑711/23 P e C‑35/24 P e il terzo motivo nella causa C‑111/24 P, con cui i ricorrenti dal terzo al quinto contestano l’analisi del Tribunale relativa alle eccezioni di illegittimità del criterio g) che essi avevano sollevato in primo grado in base all’articolo 277 TFUE.
1.
Sul terzo motivo nella causa C
‑
111/24
P
a)
Argomenti delle parti
260
Con il terzo motivo dedotto a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑111/24 P, il quinto ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo l’eccezione di illegittimità del criterio g) che egli aveva sollevato dinanzi ad esso.
261
Il ragionamento seguito dal Tribunale al punto 37 della quinta sentenza impugnata sarebbe infatti errato in quanto implicherebbe che l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE consentirebbe al Consiglio di adottare misure restrittive nei confronti di tutte le categorie di persone che esso desidera, quand’anche queste ultime non abbiano alcun legame con il regime del paese terzo interessato. In particolare, il Tribunale avrebbe ignorato la giurisprudenza in senso contrario derivante dalla sentenza del 13 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑376/10 P, EU:C:2012:138), i cui insegnamenti sarebbero ancora validi, nonostante il fatto che le misure restrittive di cui trattasi nella causa che ha dato luogo a tale sentenza fossero fondate sugli articoli 60 e 301 CE.
262
Il quinto ricorrente aggiunge che l’Unione ha utilizzato in modo creativo questi due articoli per poter adottare regimi di «sanzioni intelligenti» (
smart sanctions
), vale a dire misure più mirate e selettive quali congelamento di fondi o divieti di viaggio nei confronti di individui o entità associati ai dirigenti del paese terzo interessato, che forniscono loro un sostegno economico o che sono controllati direttamente o indirettamente da tali dirigenti, cosicché il requisito di un legame sufficiente tra tali persone o entità e tale paese terzo è sistematicamente richiesto. Per approvare tali nuove pratiche e dotare l’Unione di un quadro giuridico più adeguato rispetto ai due articoli summenzionati del Trattato CE, il Trattato di Lisbona avrebbe introdotto l’attuale articolo 215 TFUE nel diritto dell’Unione. Così facendo, gli Stati membri avrebbero formalmente inserito la prassi delle «sanzioni intelligenti» nell’architettura testuale dei Trattati istitutivi dell’Unione senza modificare in alcun modo lo stato del diritto, come avrebbe erroneamente ritenuto il Tribunale al punto 37 della quinta sentenza impugnata.
263
Il quinto ricorrente aggiunge che il requisito di un siffatto legame è necessario per evitare di dare carta bianca alle istituzioni dell’Unione e consentire loro di imporre misure restrittive a qualsiasi persona o categoria di persone. Procedendo con sanzioni mirate, l’Unione avrebbe scelto un regime sanzionatorio più equo che sarebbe espressione di un’Unione concepita come uno spazio di diritti e di libertà.
264
Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti del quinto ricorrente.
b)
Giudizio della Corte
265
Con il suo terzo motivo, il quinto ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 37 della quinta sentenza impugnata, che qualsiasi persona può, in base all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, essere oggetto di misure restrittive, anche in assenza di un legame sufficiente tra la categoria di persone cui tali misure sono destinate e il paese terzo interessato.
266
A tal riguardo, occorre ricordare che, come correttamente sottolineato dal Tribunale al punto 37 della quinta sentenza impugnata, l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE prevede la possibilità per il Consiglio di adottare misure restrittive non solo nei confronti dei dirigenti di un paese terzo e delle persone o entità ad essi associate o da essi direttamente o indirettamente controllate, ma anche nei confronti di persone ed entità che non hanno alcun legame con il regime dirigente di un siffatto paese, fermo restando che il diritto dell’Unione prevedeva già, prima del Trattato di Lisbona, tale duplice possibilità, rispettivamente in base agli articoli 60 e 301 CE, da un lato, e in base a tali disposizioni e all’articolo 308 CE, dall’altro (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2008, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punti 166 e 216, del 13 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑376/10 P, EU:C:2012:138, punti 63 e 64, nonché del 19 luglio 2012, Parlamento/Consiglio, C‑130/10, EU:C:2012:472, punti da 51 a 53 e 73).
267
Ciò non significa tuttavia che il Consiglio possa adottare, in base all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, misure restrittive nei confronti di persone ed entità che non presentino un nesso oggettivo con tale paese.
268
Infatti, dalla formulazione dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE risulta che, come ricordato dallo stesso Tribunale al punto 37 della quinta sentenza impugnata, il Consiglio può adottare, sul fondamento di tale disposizione, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali solo nei limiti in cui ciò sia previsto da una decisione adottata conformemente alle disposizioni del capo 2 del titolo V del Trattato UE, di cui fa parte l’articolo 29 di tale Trattato.
269
A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 29 TUE autorizza il Consiglio ad adottare decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica, posizione che può includere misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali. In tale contesto, il Consiglio è chiamato a definire o addirittura a precisare, disponendo al riguardo di un ampio potere discrezionale e deliberando all’unanimità, l’oggetto delle misure restrittive che l’Unione adotta nel settore della politica estera e di sicurezza comune (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punti 87, 88 e 90, nonché del 16 ottobre 2025, Timchenko e Timchenko/Consiglio, C‑805/24 P, EU:C:2025:792, punti 20 e 23).
270
L’ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio al riguardo si spiega con l’ampia portata degli scopi e degli obiettivi dell’Unione in tale settore, quali espressi all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 21 TUE nonché nelle disposizioni specifiche relative alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, in particolare agli articoli 23 e 24 TUE (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 88).
271
In particolare, come risulta in sostanza dal punto 230 della presente sentenza, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l’oggetto delle misure restrittive adottate in detto settore nonché la definizione e la portata dei criteri generali in base ai quali tali misure possono essere adottate (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punto 41). Pertanto, la Corte, competente in forza del combinato disposto dell’articolo 275, secondo comma, e dell’articolo 263, quarto comma, TFUE a valutare la legittimità degli atti dell’Unione che prevedono misure restrittive nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità non statali e, pertanto, dei criteri di inserimento ivi previsti, ne ha dedotto che solo la manifesta inidoneità di tale atto, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale atto (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, punto 57, nonché del 31 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, punto 103).
272
Ciò premesso, nonostante l’ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio per definire l’oggetto delle misure restrittive che l’Unione adotta nel settore della politica estera e di sicurezza comune nonché i criteri giuridici che consentono l’imposizione di misure restrittive, qualsiasi decisione che adotti siffatte misure in base all’articolo 29 TUE, nell’ottica di esercitare pressioni su un paese terzo, come nel caso di specie, deve definire e circoscrivere l’obiettivo di pressione perseguito, nonché le categorie di persone o di entità interessate da tali criteri.
273
In tale contesto, una siffatta decisione deve far emergere, nei criteri da essa stabiliti, un collegamento oggettivo tra tali categorie di persone o entità e il paese terzo interessato alla luce dell’obiettivo così definito e circoscritto. In particolare, tali categorie devono essere stabilite in modo tale che le persone e le entità in esse comprese abbiano un legame oggettivo con tale paese affinché le misure restrittive imposte a tale titolo siano idonee a conseguire, in modo non manifestamente inadeguato, l’obiettivo di pressione che l’Unione intende così esercitare. In assenza di un siffatto legame, un criterio di inserimento in un elenco di persone soggette a tali misure sarebbe manifestamente inidoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e, pertanto, dovrebbe essere considerato illegittimo (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, punto 111).
274
Quando il Consiglio adotta un regolamento in base all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, anche tale regolamento deve necessariamente riflettere un siffatto nesso, senza poterne modificare la portata. Infatti, poiché l’obiettivo di un siffatto regolamento consiste nell’attuare la decisione adottata in materia di politica estera e di sicurezza comune in base all’articolo 29 TUE, nel conferire efficacia alle misure restrittive ivi previste purché rientrino nell’ambito di applicazione del Trattato FUE nonché nel garantire l’applicazione uniforme di tali misure in tutti gli Stati membri, il regolamento interessato deve limitarsi a riprodurre il contenuto essenziale della decisione e a fornire definizioni e precisazioni relative all’applicazione delle misure restrittive previste da tale decisione, senza tuttavia poter aggiungere nuovi criteri o nuove misure restrittive né modificare la portata dei criteri e delle misure contenuti in detta decisione (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punti 89 e 90).
275
Orbene, precisando, al punto 37 della quinta sentenza impugnata, che il Consiglio è legittimato, in base all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, ad adottare misure restrittive nei confronti di «qualsiasi “persona fisica o giuridica”, “entità non statale” o qualsiasi “gruppo” alla sola condizione che una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del Trattato UE preveda siffatte misure», il Tribunale ha ricordato, in sostanza, correttamente, che l’adozione di siffatte misure restrittive è possibile solo se esiste una decisione adottata in base all’articolo 29 TUE. In tali circostanze, tale punto della quinta sentenza impugnata non può essere interpretato nel senso che il Tribunale vi avrebbe dichiarato che il Consiglio poteva sottrarsi, adottando un regolamento in base all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, al requisito secondo cui i criteri di inserimento previsti in una siffatta decisione e riprodotti in tale regolamento devono riguardare categorie di persone, di gruppi e di entità non statali che presentano un nesso oggettivo con il paese terzo al quale l’Unione intende opporsi.
276
L’interpretazione errata così effettuata dal quinto ricorrente del punto 37 della quinta sentenza impugnata è del resto confermata dal fatto che, al punto 41 di tale sentenza, non contestato da tale ricorrente, il Tribunale ha sottolineato il fatto che, per quanto riguarda il criterio g), esisteva un nesso, quantomeno indiretto, tra gli imprenditori cui si riferisce tale criterio e il paese terzo interessato, ossia la Federazione russa, dal momento che detto criterio riguarda, tra l’altro, una categoria di persone fisiche che operano in taluni settori economici che costituiscono, per il governo della Federazione russa, una notevole fonte di reddito che consente a quest’ultimo di portare avanti la sua politica di destabilizzazione e di aggressione dell’Ucraina.
277
Tenuto conto di quanto sopra esposto, occorre respingere il terzo motivo nella causa C‑111/24 P.
2.
Sulla seconda parte del terzo motivo nelle cause C
‑
711/23 P
e C
‑
35/24
P
a)
Argomenti delle parti
278
Con la seconda parte del suo terzo motivo dedotto a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑711/23 P, il terzo ricorrente fa valere che, anche supponendo che la «notevole fonte di reddito» oggetto del criterio g) debba provenire dai settori economici e non dagli imprenditori di spicco, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti 101 e seguenti della terza sentenza impugnata, respingendo la sua eccezione relativa all’illegittimità di tale criterio.
279
Il Tribunale avrebbe infatti accolto un’interpretazione «oggettiva» di detto criterio che consentirebbe al Consiglio di adottare misure restrittive nei confronti di imprenditori di spicco per il solo motivo che essi operano in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, indipendentemente dal comportamento e dal contributo individuali di tale persona. Orbene, una siffatta interpretazione del criterio g) sarebbe contraria al principio generale secondo cui, tenuto conto dell’obiettivo e della portata del regime delle misure restrittive dell’Unione, siffatte misure devono mirare a indurre un cambiamento nel comportamento degli individui interessati. Infatti, nel caso di specie, gli imprenditori di spicco destinatari delle misure restrittive non sarebbero in grado di sapere cosa debbano cambiare nel loro comportamento per non essere più oggetto di tali misure.
280
Sempre nell’ambito di questa seconda parte, il terzo ricorrente sostiene che il Consiglio, in violazione del principio della certezza del diritto, si è astenuto dal definire in anticipo e in modo chiaro il settore economico nel quale avrebbe dovuto esercitare un’attività.
281
Anche il quarto ricorrente fa valere, con la seconda parte del suo terzo motivo dedotto a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑35/24 P, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo, nella quarta sentenza impugnata, l’eccezione di illegittimità del criterio g) che aveva dedotto dinanzi ad esso. Infatti, l’analisi effettuata da tale giudice ai punti 87, 89 e 90 di tale sentenza prescinderebbe dal fatto, pur invocato dal quarto ricorrente dinanzi al Tribunale, che, in forza dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, un criterio di inserimento come il criterio g) deve mirare a indurre cambiamenti nel comportamento delle persone destinatarie delle misure restrittive, e non a rendere tali persone «vittime collaterali». Pertanto, il Consiglio potrebbe adottare, ai sensi di tale disposizione, solo misure restrittive idonee a modificare in modo comprensibile e realistico il comportamento della persona interessata.
282
Orbene, l’interpretazione, da parte del Tribunale, della nozione di «influenza» degli imprenditori di cui al criterio g), vale a dire l’importanza relativa che tali imprenditori devono avere in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, porterebbe a una situazione in cui le persone interessate sarebbero oggetto di misure restrittive per ciò che sono e non per ciò che fanno o dovrebbero fare, per cui il comportamento e il contributo individuali di tali persone non sarebbero presi in considerazione.
283
Il quarto ricorrente precisa altresì che, sebbene il fatto, per un imprenditore di spicco, ai sensi del criterio g), di rassegnare le dimissioni dalle sue funzioni o di vendere le sue quote nell’ambito di un’impresa sulla quale esercita un potere di controllo consenta certamente di revocare le misure restrittive di cui tale imprenditore è destinatario, egli non vede in che modo la Federazione russa risentirebbe del fatto che una siffatta persona sarebbe stata costretta a lasciare il settore economico interessato né in che modo tale fatto concorrerebbe alla realizzazione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione.
284
Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Lettonia e dalla Commissione nella causa C‑35/24 P, contesta la fondatezza degli argomenti del terzo e del quarto ricorrente.
b)
Giudizio della Corte
285
In via preliminare, occorre constatare che, come già indicato al punto 126 della presente sentenza, l’argomento sviluppato in subordine dal terzo e dal quarto ricorrente a sostegno della seconda parte del loro rispettivo terzo motivo deve essere letto congiuntamente all’argomento da essi esposto nell’ambito della prima parte di tali motivi e sintetizzato ai punti 94 e 96 della presente sentenza.
286
In tali circostanze, si deve considerare che, con questa seconda parte, il terzo e il quarto ricorrente contestano in sostanza al Tribunale di aver commesso un errore di diritto dichiarando rispettivamente ai punti da 104 a 109 della terza sentenza impugnata e ai punti da 87 a 92 della quarta sentenza impugnata che il criterio g) non era illegittimo.
287
Più in particolare, tali ricorrenti ritengono che l’influenza di imprenditori nei settori economici in cui esercitano la loro attività non possa essere assimilata a un comportamento personale o, quantomeno, a un comportamento personale sufficientemente qualificato da consentire a questi ultimi di modificare il loro comportamento in modo da non essere più oggetto di misure restrittive. Un siffatto comportamento, il cui carattere necessariamente personale deriverebbe, secondo il terzo ricorrente, dall’obiettivo e dalla portata stessa del regime di misure restrittive dell’Unione o, secondo il quarto ricorrente, dall’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, potrebbe essere sufficientemente qualificato solo se le persone interessate, anche se non hanno legami personali con il governo della Federazione russa, costituiscono esse stesse una notevole fonte di reddito per tale governo. Poiché ha respinto una siffatta interpretazione del criterio g) al punto 70 della terza sentenza impugnata e al punto 57 della quarta sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe quindi dovuto accogliere la loro eccezione di illegittimità.
288
Sempre in via preliminare, nei limiti in cui il terzo ricorrente contesta al Consiglio di aver violato il principio della certezza del diritto avendo omesso di definire in anticipo e in modo chiaro il settore economico nel quale egli avrebbe dovuto esercitare un’attività, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione deve essere diretta contro una decisione del Tribunale. Pertanto, gli argomenti di un’impugnazione che censurano non già la sentenza pronunciata dal Tribunale in seguito a una domanda di annullamento di una decisione, bensì la decisione di cui è stato chiesto l’annullamento dinanzi al Tribunale sono manifestamente irricevibili (sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑431/19 P e C‑432/19 P, EU:C:2020:1051, punto 108 e giurisprudenza citata).
289
Fatte salve tali osservazioni preliminari, occorre ricordare che, come risulta dal punto 271 della presente sentenza, solo la manifesta inidoneità di un criterio su cui si fonda l’imposizione di misure restrittive, rispetto all’obiettivo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale criterio. In particolare, un criterio di inserimento in un elenco di persone sottoposte a misure restrittive nei confronti di un paese terzo non può essere considerato illegittimo quando si rivolge a categorie di persone o di entità che presentano un legame oggettivo, sia pure indiretto, con il paese terzo in questione.
290
Come dichiarato, in sostanza, dalla Commissione all’udienza dinanzi alla Corte e come esposto dall’avvocata generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni nella causa C‑711/23 P e al paragrafo 83 delle sue conclusioni nella causa C‑35/24 P, dal momento che, in particolare a causa dell’esistenza di un siffatto nesso, un criterio di inserimento non è manifestamente inidoneo rispetto all’obiettivo perseguito, il modo in cui tale nesso si riflette negli elementi costitutivi di tale criterio non è idoneo a rimettere in discussione la validità di detto criterio.
291
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti 107 e 108 della terza sentenza impugnata, in combinato disposto con i punti 66 e 67 di quest’ultima, e ai punti 90 e 91 della quarta sentenza impugnata, in combinato disposto con il punto 54 di quest’ultima, che il criterio g) evidenziava un nesso «logico» e, pertanto, oggettivo tra, da un lato, il fatto di rivolgersi a imprenditori importanti nei settori economici nei quali essi operano e che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e, dall’altro, l’obiettivo consistente nell’aumentare le pressioni esercitate su tale paese terzo nonché il costo delle azioni di quest’ultimo. Come correttamente considerato dal Tribunale al punto 108 della terza sentenza impugnata e al punto 91 della quarta sentenza impugnata, il criterio g) riguarda, mediante il riferimento a siffatti imprenditori, persone nei cui confronti l’adozione delle misure restrittive di cui trattasi è tale da aumentare il costo delle azioni della Federazione russa in Ucraina alla luce dell’importanza che tali settori rivestono per l’economia russa.
292
Dalle considerazioni che precedono risulta che il criterio g) riguarda categorie di persone o di entità che presentano un legame oggettivo con il governo della Federazione russa, cosicché esso appare idoneo a realizzare l’obiettivo di cui al punto precedente e non può essere pertanto considerato illegittimo.
293
Ciò premesso, si deve ritenere che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che il criterio g) non era viziato da illegittimità.
294
Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre respingere la seconda parte del terzo motivo nelle cause C‑711/23 P e C‑35/24 P.
D.
Sui motivi vertenti su errori di diritto commessi dal Tribunale nella sua analisi del principio della parità di trattamento
1.
Argomenti delle parti
295
Con la prima parte del suo quarto motivo dedotto a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑704/23 P, il secondo ricorrente contesta al Tribunale di aver violato, ai punti 135, 137 e 138 della seconda sentenza impugnata, il principio della parità di trattamento. Infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Tribunale avrebbe dovuto fare riferimento non solo al tenore letterale del criterio g), ma anche alle conseguenze della sua applicazione, nei fatti, da un punto di vista statistico. Orbene, nel caso di specie, le 43 persone designate in base a tale criterio sarebbero tutte cittadini russi e sarebbero state trattate in modo sfavorevole a causa della loro cittadinanza.
296
Inoltre, contrariamente a quanto avrebbe considerato il Tribunale, una siffatta disparità di trattamento non può essere temperata dal principio di legalità menzionato al punto 138 della seconda sentenza impugnata. In caso contrario, il principio della parità di trattamento sarebbe svuotato di significato, poiché sarebbe impossibile provare una qualsivoglia disparità nell’ambito di misure restrittive, il che priverebbe le persone che ne sono oggetto di qualsiasi mezzo di ricorso.
297
Con il loro quinto motivo dedotto, rispettivamente, a sostegno della loro impugnazione nelle cause C‑711/23 P e C‑35/24 P, il terzo e il quarto ricorrente fanno valere che, ai punti da 143 a 145 della terza sentenza impugnata nonché ai punti da 124 a 131 della quarta sentenza impugnata, il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte e della Corte europea dei diritti dell’uomo risulterebbe che, per statuire su accuse di disparità di trattamento, un giudice quale il Tribunale dovrebbe esaminare non solo il tenore letterale del criterio di inserimento di cui trattasi, ma anche il modo in cui esso è applicato in pratica, analizzando a tal fine le statistiche disponibili. Sarebbe quindi irrilevante, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale, che il criterio g) non riguardi la cittadinanza delle persone designate e che il Consiglio possa, in base a tale criterio, designare persone fisiche di qualsiasi nazionalità. In effetti, le 43 persone designate in base al criterio g) alla data del 5 giugno 2023 o, almeno, le 34 persone designate su tale base alla data della pronuncia della terza e della quarta sentenza impugnata sarebbero tutte cittadini russi. Astenendosi così dall’analizzare le conseguenze,
in concreto
, dell’applicazione del criterio g) da parte del Consiglio, il Tribunale non avrebbe effettuato un controllo completo della legittimità di tale criterio.
298
Il terzo e il quarto ricorrente si basano su elementi analoghi a quelli sintetizzati al punto 296 della presente sentenza per sostenere che tali considerazioni non sono rimesse in discussione dal principio di legalità al quale fa riferimento il Tribunale al punto 145 della terza sentenza impugnata e al punto 129 della quarta sentenza impugnata.
299
Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Lettonia e dalla Commissione nella causa C‑35/24 P, contesta la fondatezza degli argomenti dei ricorrenti dal secondo al quarto.
2.
Giudizio della Corte
300
I ricorrenti dal secondo al quarto contestano, in sostanza, al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, ai punti 137 e 138 della seconda sentenza impugnata, ai punti da 143 a 145 della terza sentenza impugnata nonché ai punti da 124 a 131 della quarta sentenza impugnata, nella sua analisi della questione se il Consiglio avesse violato il principio della parità di trattamento adottando misure restrittive nei confronti di imprenditori di spicco, ai sensi del criterio g).
301
A tal riguardo, occorre ricordare che il principio della parità di trattamento, quale sancito anche dall’articolo 20 della Carta, è un principio generale del diritto dell’Unione il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che una disparità non sia obiettivamente giustificata (sentenza del 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, punto 45 e giurisprudenza citata).
302
Occorre altresì sottolineare che, come risulta dal punto 271 della presente sentenza, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale quando definisce l’oggetto delle misure restrittive, i criteri di inserimento e le categorie di persone interessate da tali criteri e che solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in materia di misure restrittive, rispetto all’obiettivo che tale istituzione intende perseguire, può inficiare la legittimità di una siffatta misura, e tale giurisprudenza è destinata ad applicarsi anche alla luce del principio della parità di trattamento (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 132, e del 25 giugno 2020, VTB [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑729/18 P, EU:C:2020:499, punto 70).
303
Nel caso di specie, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 137 della seconda sentenza impugnata, al punto 144 della terza sentenza impugnata e al punto 127 della quarta sentenza impugnata, il criterio g) riguarda in modo indifferenziato gli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, senza procedere a una distinzione tra tali imprenditori in base a un qualsivoglia criterio come quello della cittadinanza. In tali circostanze, non si può ritenere che le persone in possesso della cittadinanza russa siano, alla luce del tenore letterale del criterio g) e nell’applicazione di quest’ultimo, trattate diversamente da quelle in possesso di un’altra cittadinanza.
304
È vero che la condizione secondo cui gli imprenditori di spicco di cui al criterio g) devono esercitare un’attività in tali settori economici implica che, nella stragrande maggioranza dei casi, tali imprenditori abbiano la cittadinanza russa. Tuttavia, ciò risulta logicamente dal fatto che, come emerge dai punti 273 e 275 della presente sentenza, così come, in sostanza, dai punti da 79 a 83 della seconda sentenza impugnata, dai punti da 66 a 70, 107 e 108 della terza sentenza impugnata nonché dai punti da 54 a 57, 90 e 91 della quarta sentenza impugnata, il criterio g) si inserisce in un contesto di misure volte a esercitare pressioni sul governo della Federazione russa al fine di indurlo a porre fine alle sue azioni di destabilizzazione e di aggressione dell’Ucraina tramite persone ed entità che hanno un legame oggettivo con tale paese terzo, quali gli imprenditori di spicco.
305
Risulta peraltro dai punti da 285 a 294 della presente sentenza che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti da 106 a 109 della terza sentenza impugnata e ai punti da 89 a 92 della quarta sentenza impugnata, che il criterio g) non era illegittimo in quanto non era manifestamente inadeguato rispetto agli obiettivi perseguiti. Tali considerazioni sono applicabili
mutatis mutandis
per quanto riguarda la questione se le misure restrittive adottate in base al criterio g) non siano contrarie al principio della parità di trattamento, anche nella causa C‑704/23 P.
306
Dai tre punti precedenti risulta quindi che, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 137 della seconda sentenza impugnata, al punto 144 della terza sentenza impugnata e al punto 127 della quarta sentenza impugnata, il fatto che siano imprenditori di spicco di nazionalità russa ad essere oggetto, prevalentemente, di misure restrittive in base al criterio g) non può indurre a ritenere che, adottando e applicando tale criterio, il Consiglio abbia violato il principio della parità di trattamento.
307
Inoltre, come dichiarato dal Tribunale al punto 139 della seconda sentenza impugnata e al punto 128 della quarta sentenza impugnata, l’ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio per identificare gli imprenditori di spicco che possono essere oggetto di misure restrittive in base al criterio g) non può essere considerato una violazione del principio della parità di trattamento (v., per analogia, sentenza del 25 giugno 2020, VTB [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑729/18 P, EU:C:2020:499, punto 70).
308
Infine, come il Tribunale ha correttamente dichiarato, in sostanza, al punto 138 della seconda sentenza impugnata, al punto 145 della terza sentenza impugnata e al punto 129 della quarta sentenza impugnata, non si può contestare al Consiglio, tenuto conto di tale ampio potere discrezionale e della legittimità del criterio g) alla luce del principio della parità di trattamento, di aver violato tale principio per il motivo che le misure restrittive da esso adottate non riguardano tutte le persone fisiche idonee a soddisfare le condizioni poste da tale criterio.
309
Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre respingere la prima parte del quarto motivo nella causa C‑704/23 P, nonché il quinto motivo nelle cause C‑711/23 P e C‑35/24 P.
E.
Sui motivi vertenti su errori di diritto e snaturamenti di elementi di fatto e di prova commessi dal Tribunale riguardo alla questione se gli elementi costitutivi del criterio g) fossero soddisfatti nei confronti dei cinque ricorrenti
310
La presente sezione riguarda i motivi dei cinque ricorrenti vertenti su errori di diritto e snaturamenti di elementi di fatto e di prova che vizierebbero l’analisi del Tribunale volta a stabilire, in ciascuna delle cinque sentenze impugnate, se il Consiglio abbia commesso errori di valutazione nel ritenere che gli elementi costitutivi del criterio g) fossero soddisfatti, alla luce di tali elementi di fatto e di prova, nei confronti di tali ricorrenti e nel qualificarli quindi, nella motivazione sottesa alle misure restrittive di cui essi sono destinatari, come «imprenditori di spicco (…) che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa».
311
Si tratta più precisamente della prima parte del secondo motivo nella causa C‑696/23 P, della terza censura della prima parte e della prima censura della seconda parte del primo motivo nonché del secondo motivo nella causa C‑704/23 P, del primo motivo nonché delle parti dalla quarta alla sesta del quarto motivo nella causa C‑711/23 P, delle parti dalla prima alla terza del primo motivo nonché della prima parte e della seconda censura della seconda parte del quarto motivo nella causa C‑35/24 P e, infine, del quinto, sesto e ottavo motivo nella causa C‑111/24 P.
312
Una prima parte di tali motivi e argomenti verte, in sostanza, su errori di diritto e snaturamenti asseritamente commessi dal Tribunale nella sua analisi della questione se il settore in cui i ricorrenti dal secondo al quinto operano o operavano costituisse una «notevole fonte di reddito» per il governo della Federazione russa, ai sensi del criterio g). La seconda parte di detti motivi e argomenti verte, in sostanza, su errori di diritto e snaturamenti asseritamente commessi dal Tribunale nella sua analisi della questione se il secondo ricorrente sia un imprenditore «di spicco», ai sensi di tale criterio, e se il primo e il quinto ricorrente esercitassero un’«attività», ai sensi di detto criterio.
313
Occorre precisare che, tenuto conto del fatto che, come risulta dal punto 162 della presente sentenza, taluni argomenti dedotti dal primo ricorrente a sostegno del suo primo motivo riguardano sia la qualificazione giuridica dei fatti sia l’interpretazione della nozione di «influenza», ai sensi del criterio g), tutti questi argomenti, in particolare quelli relativi alla qualificazione dei fatti, sono già stati analizzati ai punti da 166 à 186 della presente sentenza.
1.
Sugli errori di diritto e su
gli
snaturament
i
asseritamente commessi dal Tribunale nella sua analisi della questione se i settori economici nei quali i ricorrenti dal secondo al quinto operano o operavano costituiscano una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa
314
Con la prima censura della seconda parte del primo motivo nonché il secondo motivo nella causa C‑704/23 P, il primo motivo nonché le parti dalla quarta alla sesta del quarto motivo nella causa C‑711/23 P, le parti dalla prima alla terza del primo motivo nonché la prima parte e la seconda censura della seconda parte del quarto motivo nella causa C‑35/24 P e, infine, il quinto e il sesto motivo nella causa C‑111/24 P, i ricorrenti dal secondo al quinto sostengono che il Tribunale ha commesso errori di diritto, o addirittura snaturamenti dei fatti e degli elementi di prova, nella sua analisi della questione se i settori economici in cui essi operano o operavano costituiscano una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
315
Tenuto conto della loro connessione, il secondo motivo nella causa C‑704/23 P e la prima parte del primo motivo nelle cause C‑711/23 P e C‑35/24 P, con i quali i ricorrenti dal secondo al quarto contestano al Tribunale di aver travisato la portata del suo sindacato giurisdizionale, saranno trattati congiuntamente in una prima parte della presente sottosezione. La seconda parte di quest’ultima tratterà gli altri argomenti menzionati al punto precedente.
a)
Sul secondo motivo nella causa C
‑
704/23 P
e sulla prima parte de
i
prim
i
motiv
i
nelle cause C
‑
711/23 P
e C
‑
35/24
P
1)
Argomenti delle parti
316
Con il suo secondo motivo nella causa C‑704/23 P, il secondo ricorrente contesta al Tribunale di aver travisato la portata del suo sindacato giurisdizionale sostituendo la propria valutazione e il proprio ragionamento a quelli svolti dal Consiglio nella motivazione dei secondi atti di mantenimento controversi. Infatti, in tale motivazione, il Consiglio, per concludere che il secondo ricorrente soddisfaceva gli elementi costitutivi del criterio g), avrebbe dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] «fornisce entrate fiscali considerevoli al governo della Federazione russa», il che implicherebbe che esso abbia considerato una «notevole fonte di reddito» i contributi fiscali della [OSCURATO:PERSONA] e non i redditi provenienti dal settore economico in cui tale società opera e che non erano del resto menzionati in detta motivazione. Orbene, ai punti da 96 a 108 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe astenuto dal verificare se il Consiglio avesse commesso un errore di valutazione al riguardo. Esso non avrebbe inoltre verificato, contrariamente a quanto avrebbe invece annunciato ai punti 82 e 83 di tale sentenza, se la fonte di reddito procurata al governo della Federazione russa dall’intero settore economico nel quale il secondo ricorrente esercitava la sua attività, e non unicamente dalla [OSCURATO:PERSONA], fosse «notevole», ai sensi del criterio g).
317
Con la prima parte del suo primo motivo nella causa C‑711/23 P, il terzo ricorrente contesta al Tribunale di aver travisato, ai punti da 69 a 74, da 81 a 83 e 98 della terza sentenza impugnata, la portata del suo sindacato giurisdizionale sostituendo le proprie valutazioni e motivazioni a quelle del Consiglio. Infatti, mentre tale istituzione, sia nelle motivazioni degli atti controversi sia mediante gli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, avrebbe cercato di dimostrare che, a causa delle imposte che essa versava, la MMK costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa senza interessarsi al settore economico di cui tale società faceva parte né verificare se tale settore costituisse esso stesso una siffatta fonte, il Tribunale si sarebbe astenuto dal verificare se detta istituzione potesse validamente limitarsi a una siffatta motivazione e avrebbe preso in considerazione altri elementi non presenti in tali motivazioni per concludere che il settore economico interessato, il quale, del resto, non era neppure menzionato nelle suddette motivazioni, costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
318
Con la prima parte del suo primo motivo nella causa C‑35/24 P, il quarto ricorrente contesta al Tribunale di aver travisato, ai punti da 56 a 61 nonché ai punti da 69 a 74 della quarta sentenza impugnata, la portata del suo sindacato giurisdizionale sostituendo le proprie valutazioni e motivazioni a quelle del Consiglio. Infatti, mentre il Consiglio, sia nelle motivazioni della decisione e del regolamento controversi sia mediante gli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, avrebbe cercato di dimostrare che, a causa della sua importanza economica, la [OSCURATO:PERSONA] costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa senza tuttavia interessarsi al settore economico di cui tale società faceva parte né verificare se tale settore costituisse esso stesso una siffatta fonte, il Tribunale si sarebbe astenuto dall’esaminare se tale istituzione potesse limitarsi ad una siffatta motivazione. Dal punto 74 della quarta sentenza impugnata risulterebbe, inoltre, che il Tribunale avrebbe considerato altri elementi non presenti in tali motivazioni per concludere che il settore economico interessato costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
319
Il Consiglio ritiene che il secondo motivo nella causa C‑704/23 P sia irricevibile, in quanto l’argomento del secondo ricorrente è confuso e contiene una censura nuova che non sarebbe stata dedotta dinanzi al Tribunale, vale a dire la censura vertente sul fatto che tale istituzione non avrebbe fatto riferimento ai settori economici nella motivazione dei secondi atti di mantenimento controversi.
320
Il Consiglio ritiene inoltre che la maggior parte delle affermazioni formulate a sostegno del primo motivo nella causa C‑35/24 P siano irricevibili in quanto invitano la Corte a pronunciarsi su questioni di fatto nonché sulla valutazione degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale.
321
Per il resto, il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Lettonia e dalla Commissione nella causa C‑35/24 P, contesta la fondatezza degli argomenti dei ricorrenti dal secondo al quarto.
2)
Giudizio della Corte
i)
Sulla ricevibilità del secondo motivo nella causa C
‑
704/23 P e sulla prima parte del primo motivo nella causa C
‑
35/24 P
322
Per quanto riguarda, in primo luogo, la ricevibilità del secondo motivo dedotto dal secondo ricorrente a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑704/23 P, occorre constatare, alla luce della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 157 della presente sentenza, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, tale motivo non è confuso. Infatti, il secondo ricorrente contesta al Tribunale, con la chiarezza e la precisione richieste, di aver travisato la portata del suo sindacato giurisdizionale sostituendo la propria valutazione e il proprio ragionamento a quelli svolti dal Consiglio nella motivazione dei secondi atti di mantenimento controversi per quanto riguarda la questione se il settore economico nel quale tale ricorrente esercita la sua attività costituisca una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
323
Se è vero che, nell’ambito di detto motivo, tale ricorrente rileva che il Consiglio non ha individuato, in tale motivazione, il settore economico nel quale avrebbe dovuto esercitare la sua attività, occorre sottolineare che il medesimo ricorrente non trae alcuna conseguenza in diritto da tale semplice osservazione, la quale non può quindi avere alcuna incidenza sulla ricevibilità del suo secondo motivo.
324
In secondo luogo, nei limiti in cui il Consiglio contesta la ricevibilità della prima parte del primo motivo nella causa C‑35/24 P, occorre rilevare che, con tale parte, il quarto ricorrente non cerca di rimettere in discussione la valutazione degli elementi di fatto e di prova da parte del Tribunale. Infatti, tale ricorrente contesta a detto giudice di aver travisato la portata del suo sindacato giurisdizionale avendo sostituito le proprie valutazioni di fatto e le proprie motivazioni a quelle del Consiglio, il che costituisce una questione di diritto che può essere oggetto di controllo da parte della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 47, nonché del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, punti 67 e 68).
325
Ne consegue che il secondo motivo nella causa C‑704/23 P e la prima parte del primo motivo nella causa C‑35/24 P sono ricevibili.
ii)
Nel merito
326
In sostanza, i ricorrenti dal secondo al quarto contestano al Tribunale di aver travisato, nelle sentenze impugnate dalla seconda alla quarta, la portata del suo sindacato giurisdizionale sostituendo la propria motivazione a quella accolta dal Consiglio nelle rispettive motivazioni degli atti di cui essi hanno chiesto l’annullamento. Infatti, mentre il Consiglio si sarebbe basato, per ritenere che essi operassero in un settore economico costituente una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, sull’onere fiscale o sull’importanza economica delle società nelle quali essi esercitavano la loro attività, il Tribunale si sarebbe astenuto dal verificare la fondatezza di tale parte della motivazione e avrebbe accolto una motivazione diversa da quella del Consiglio.
327
A tal riguardo, occorre ricordare che l’effettività del sindacato giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta postula parimenti che il giudice dell’Unione si assicuri che la decisione, che rivesta portata individuale per la persona o l’entità interessata, sia fondata su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò implica una verifica dei fatti asseriti nella motivazione sottesa a detta decisione, di modo che il sindacato giurisdizionale non sia limitato alla valutazione dell’astratta verosimiglianza della motivazione dedotta, bensì consista nell’accertamento se la motivazione, o per lo meno uno dei suoi elementi, considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati. A tal fine, spetta al giudice dell’Unione procedere a detto esame, chiedendo, se necessario, all’autorità competente dell’Unione di produrre informazioni o elementi probatori, riservati o meno, pertinenti ai fini di un siffatto esame. Sebbene non sia richiesto che tale autorità produca dinanzi al giudice dell’Unione tutte le informazioni e tutti gli elementi probatori attinenti alla motivazione addotta nell’atto di cui è richiesto l’annullamento, occorre tuttavia che le informazioni o gli elementi prodotti suffraghino le motivazioni poste a carico della persona interessata (sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punti 64, 65 e 67 nonché giurisprudenza citata).
328
Per quanto riguarda le cause C‑704/23 P, C‑711/23 P e C‑35/24 P, occorre constatare che le motivazioni contenute negli atti di cui è chiesto l’annullamento rispettivamente dai ricorrenti dal secondo al quarto indicano tutte che tali ricorrenti sono imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. Pertanto, nell’ambito del suo sindacato giurisdizionale della legittimità di tali atti, il Tribunale, conformemente all’interpretazione accolta del criterio g) quale risulta in particolare dal punto 125 della presente sentenza e in applicazione della giurisprudenza della Corte richiamata al punto precedente, doveva verificare, tra l’altro, in quale settore economico o in quali settori economici ciascuno di detti ricorrenti esercitasse la propria attività e se tale settore o tali settori costituissero una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, esaminando al riguardo gli elementi di prova prodotti dal Consiglio e discussi dinanzi ad esso.
329
Orbene, è proprio ciò che il Tribunale si è impegnato a fare ai punti da 96 a 109 della seconda sentenza impugnata, ai punti da 79 a 98 della terza sentenza impugnata nonché ai punti da 67 a 82 della quarta sentenza impugnata. In tali circostanze, non si può contestare al Tribunale di aver sostituito la propria motivazione a quella adottata dal Consiglio e di aver così travisato la portata del suo sindacato giurisdizionale.
330
Nei limiti in cui i ricorrenti dal secondo al quarto contestano al Tribunale di non essersi limitato a verificare se il Consiglio avesse commesso un errore di valutazione nel dedurre dai dati relativi all’onere fiscale o all’importanza economica delle società nelle quali essi esercitavano la loro attività, menzionati nelle rispettive motivazioni degli atti di cui chiedevano l’annullamento, che i settori economici interessati costituivano una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, o ancora di aver preso in considerazione a tale titolo altri elementi che non risultavano da tali motivazioni, si deve considerare, da un lato, che tali dati non si riferiscono necessariamente alla parte del criterio g) relativa al carattere sostanziale della fonte di reddito costituita da un settore economico, ma possono riferirsi, come risulta dai punti 168 e 192 della presente sentenza, alla parte di tale criterio relativa al carattere di spicco dell’imprenditore interessato.
331
D’altro lato e in ogni caso, il Consiglio non era tenuto, come risulta dalla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 327 della presente sentenza, a produrre dinanzi al giudice dell’Unione tutte le informazioni e tutti gli elementi di prova attinenti alla motivazione addotta nell’atto di cui si chiede l’annullamento, mentre tale giudice doveva unicamente assicurarsi, nell’ambito del suo sindacato giurisdizionale, che le informazioni o gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso suffragassero sufficientemente le motivazioni poste a carico della persona interessata.
332
Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre respingere il secondo motivo nella causa C‑704/23 P nonché la prima parte del primo motivo nelle cause C‑711/23 P et C‑35/24 P.
b)
Sulla prima censura della seconda parte del primo motivo nella causa C
‑
704/23 P
, sulla seconda parte del primo motivo e sulle parti dalla quarta alla sesta del quarto motivo nella causa C
‑
711/23 P
, sulla seconda e sulla terza parte del primo motivo, sulla prima parte e sulla seconda censura della seconda parte del quarto motivo nella causa C
‑
35/24 P
, nonché sui motivi quinto e sesto nella causa C
‑
111/24
P
1)
Sulla prima censura della seconda parte del primo motivo nella causa C
‑
704/23 P
i)
Argomenti delle parti
333
Con la prima censura della seconda parte del suo primo motivo nella causa C‑704/23 P, il secondo ricorrente fa valere che il Tribunale non ha applicato correttamente la nozione di «notevole fonte di reddito» nel suo caso. Infatti, mentre avrebbe chiarito, ai punti 82 e 83 della seconda sentenza impugnata, che, ai fini dell’applicazione del criterio g), i redditi da prendere in considerazione erano quelli dei settori economici nei quali l’imprenditore di spicco esercita la sua attività, il Tribunale si sarebbe basato, ai punti da 98 a 103 di tale sentenza, su dati riguardanti unicamente la [OSCURATO:PERSONA] per estrapolarne, sulla base di un solo elemento di prova viziato da snaturamento, che il settore economico nel quale la [OSCURATO:PERSONA] opera costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. Così facendo, il Tribunale avrebbe altresì invertito l’onere della prova e constatato taluni fatti in assenza di un qualsiasi elemento di prova pertinente.
334
Il Consiglio ritiene che, con tale censura, il secondo ricorrente miri a rimettere in discussione la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale e non a sollevare una questione di diritto, cosicché essa deve essere dichiarata irricevibile. Esso contesta inoltre la fondatezza degli argomenti di tale ricorrente.
ii)
Giudizio della Corte
335
Per quanto riguarda la ricevibilità della prima censura della seconda parte del primo motivo nella causa C‑704/23 P, occorre constatare che, contrariamente a quanto afferma il Consiglio, il secondo ricorrente non cerca di rimettere in discussione la valutazione degli elementi di prova da parte del Tribunale, ma contesta a tale giudice, da un lato, di aver commesso un errore di diritto limitandosi a verificare, in spregio all’interpretazione del criterio g) accolta ai punti 82 e 83 della seconda sentenza impugnata, se la [OSCURATO:PERSONA] costituisse una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, mentre una siffatta verifica avrebbe dovuto riguardare l’intero settore economico di cui tale società faceva parte, e, dall’altro, di aver snaturato l’unico elemento di prova relativo a tale settore. Orbene, lo snaturamento di elementi di prova è, conformemente alla giurisprudenza della Corte menzionata al punto 158 della presente sentenza, una questione di diritto che rientra nella competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
336
Nel merito, si deve riconoscere, come sostiene il secondo ricorrente e come ammesso dallo stesso Tribunale al punto 103 della seconda sentenza impugnata, che, per poter ritenere, in tale punto nonché ai punti 107 e 108 di tale sentenza, che il settore russo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni costituisse una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, ai sensi del criterio g), il Tribunale si è essenzialmente basato, ai punti da 98 a 106 di detta sentenza, su dati relativi non a tale settore economico nel suo complesso, ma soltanto alla [OSCURATO:PERSONA].
337
Ciò premesso, occorre sottolineare che i dati relativi a un’impresa possono, in talune circostanze, fornire un’indicazione pertinente al fine di valutare il carattere sostanziale della fonte di reddito rappresentata, per lo Stato interessato, dal settore economico cui essa appartiene, in particolare qualora tale impresa sia una delle più importanti di quest’ultimo e i redditi procurati a tale Stato dall’impresa interessata presentino già di per sé un carattere sostanziale.
338
Nel caso di specie, il Tribunale, ai punti da 98 a 102 della seconda sentenza impugnata, ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] era la società che proponeva il principale motore di ricerca online in Russia, equivalente di Google in tale paese, era quotata alla Nasdaq, disponeva di oltre 100 milioni di utenti al mese, realizzava un fatturato stimato in 500 miliardi di rubli russi (circa EUR 6 miliardi), operava in un settore strategico in termini di crescita e contribuiva a diversi settori dell’economia russa quale ecosistema che serve decine di milioni di consumatori e di imprese in Russia.
339
Così facendo, il Tribunale ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA], in quanto impresa di primo piano del settore russo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni e quale motore dell’espansione di tale settore, operava in un settore economico caratterizzato da una crescita esponenziale, proponeva una varietà di servizi e di prodotti e disponeva di un gran numero di clienti e utenti. Esso ne ha dedotto, al punto 103 della seconda sentenza impugnata, che un siffatto settore doveva «necessariamente» essere considerato come costituente una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. Esso ha inoltre confermato tale analisi, ai punti 103 e 106 di tale sentenza, con dati numerici che indicavano l’importanza del settore russo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni in termini di prodotto interno lordo (PIL) e di dipendenti, nonché con il fatto che le imposte sulle attività e sui flussi in tale settore dovevano essere presi in considerazione come contributo indiretto a fornire redditi significativi a tale governo.
340
Adottando tale ragionamento, il Tribunale si è quindi basato su un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti idonei a dimostrare, in particolare sulla base di dati riguardanti la principale società operante in detto settore, che il Consiglio aveva potuto legittimamente ritenere che lo stesso settore costituisse una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
341
In tali circostanze, e senza che sia necessario esaminare l’asserito snaturamento dell’elemento di prova meramente corroborativo menzionato al punto 103 della seconda sentenza impugnata, il secondo ricorrente non può validamente sostenere che il Tribunale si sia basato su questo unico elemento di prova e che abbia così invertito l’onere della prova.
342
Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre respingere la prima censura della seconda parte del primo motivo nella causa C‑704/23 P.
2)
Sulla seconda parte del primo motivo nonché sulle parti dalla quarta alla sesta del quarto motivo nella causa C
‑
711/23 P
i)
Argomenti delle parti
343
Con la seconda parte del suo primo motivo a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑711/23 P, il terzo ricorrente fa valere che il Tribunale, in particolare ai punti 86 e 88 della terza sentenza impugnata, ha snaturato gli elementi di prova e sostituito la propria valutazione a quella del Consiglio utilizzando gli elementi di prova prodotti da tale istituzione per constatare che il settore economico in questione costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, mentre tali elementi di prova si riferivano all’importo delle imposte versate dalla società in cui egli esercitava la sua attività, vale a dire la MMK, nonché alla posizione e all’importanza di tale società in detto settore.
344
A sostegno della quarta parte del suo quarto motivo, il terzo ricorrente ritiene che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di fatto e di prova dinanzi ad esso presentati, il che lo ha indotto a invertire l’onere della prova gravante normalmente sul Consiglio. Infatti, mentre il Tribunale avrebbe ritenuto, al punto 81 della terza sentenza impugnata, che i redditi da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione del criterio g) fossero quelli dei settori economici nei quali l’imprenditore di spicco esercita la sua attività, esso si sarebbe basato, ai punti da 86 a 89 di tale sentenza, su dati riguardanti unicamente la MMK per concluderne, al punto 90 di detta sentenza, che il settore russo della metallurgia costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. L’unico elemento di prova che avrebbe un nesso con tale conclusione sarebbe stato esaminato ai punti 86 e 93 della medesima sentenza, ma sarebbe irrilevante in quanto si riferirebbe a future aspettative di tale Federazione in materia di entrate fiscali.
345
In ogni caso, il Consiglio non avrebbe prodotto alcun elemento di prova che consentisse di dimostrare che la fonte di reddito che il governo della Federazione russa trae dal settore metallurgico era effettivamente sostanziale rispetto all’insieme delle entrate di bilancio di tale governo. Pertanto, la conclusione del Tribunale di cui al punto 90 della terza sentenza impugnata sarebbe sostanzialmente inesatta e non suffragata da elementi di prova. Inoltre, al punto 92 di tale sentenza, il Tribunale non avrebbe correttamente analizzato gli elementi di prova prodotti dal terzo ricorrente, il che l’avrebbe indotto a formulare una valutazione ipotetica e a trarre una conclusione contraddittoria.
346
Con la quinta parte del suo quarto motivo, il terzo ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, al punto 87 della terza sentenza impugnata, violando le norme relative all’onere della prova nonché i diritti della difesa, in quanto, con l’utilizzo, in tale punto, dell’espressione «non vi è alcun dubbio», esso avrebbe presunto che il settore russo della metallurgia fornisse una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa.
347
Nell’ambito della sesta parte del suo quarto motivo, il terzo ricorrente contesta al Tribunale di aver considerato, al punto 98 della terza sentenza impugnata, che le imposte obbligatoriamente pagate dal settore economico interessato potevano giustificare l’adozione di misure restrittive nei confronti di una persona fisica. Infatti, poiché il pagamento di imposte è un obbligo legale al quale le persone fisiche e giuridiche non possono sottrarsi, la persona oggetto di misure restrittive non avrebbe alcuna possibilità di adottare un comportamento che le consenta di non essere più soggetta a tali misure.
348
Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti del terzo ricorrente nel merito, precisando al contempo che, nei limiti in cui tale ricorrente contesterebbe il carattere sufficiente degli elementi di prova e cercherebbe così di ottenerne il riesame, tali argomenti sarebbero irricevibili.
ii)
Giudizio della Corte
349
In via preliminare, occorre constatare che tutti gli argomenti dedotti dal terzo ricorrente a sostegno della seconda parte del suo primo motivo e delle parti dalla quarta alla sesta del suo quarto motivo sono ricevibili. Infatti, con tali argomenti, detto ricorrente contesta taluni elementi di fatto e di prova esaminati dal Tribunale per il motivo che tale giudice li avrebbe snaturati o che avrebbe sostituito il proprio ragionamento a quello del Consiglio o violato le norme relative all’onere della prova. Orbene, siffatte censure costituiscono questioni che possono essere sottoposte al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, conformemente alla giurisprudenza menzionata ai punti 158, 226 e 324 della presente sentenza.
350
Per quanto riguarda, anzitutto, le censure con cui, nell’ambito della seconda parte del suo primo motivo nonché della quarta e della quinta parte del suo quarto motivo, il terzo ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato, ai punti da 86 a 89 della terza sentenza impugnata, elementi di prova o ragionato per presunzione e quindi invertito l’onere della prova, occorre respingerle in quanto tale ricorrente interpreta erroneamente tali punti.
351
Infatti, il Tribunale, in un primo momento, ha analizzato, al punto 86 della terza sentenza impugnata, due elementi di prova che, secondo le sue constatazioni, consentivano di dedurre «agevolmente» che il settore metallurgico costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. A tal riguardo, contrariamente a quanto afferma il terzo ricorrente, questi due elementi di prova, indipendentemente dal fatto che uno di essi sia stato prodotto dalla MMK, si riferivano effettivamente all’insieme delle entrate fiscali che il settore russo della metallurgia poteva fornire a tale governo durante il periodo cui si riferiscono dagli atti controversi, e non al solo contributo fiscale della MKK, cosicché il Tribunale non li ha snaturati.
352
Peraltro, lungi dall’ignorare che tali elementi di prova menzionavano solo previsioni per tale periodo, il Tribunale ha considerato, al punto 93 della terza sentenza impugnata, che essi erano dotati di una considerevole forza probatoria in quanto erano «rivelatori dell’entità delle entrate che tale settore può generare per il bilancio dello Stato russo». Orbene, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 158 della presente sentenza, tale valutazione dell’efficacia probatoria di detti elementi esula, salvo l’ipotesi di un loro snaturamento da parte del Tribunale, dal sindacato giurisdizionale della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
353
Il Tribunale ha di conseguenza concluso, al punto 87 della terza sentenza impugnata, che, nonostante il fatto che il Consiglio non avesse fornito dati numerici dei redditi procurati dal settore metallurgico al governo della Federazione russa, «non vi [era] alcun dubbio» che tale settore costituisse una notevole fonte di reddito per tale governo, valutazione che doveva essere intesa alla lettura delle constatazioni di fatto precedentemente effettuate dal Tribunale al punto 86 di tale sentenza e non come una presunzione che tale giudice avrebbe ammesso a favore del Consiglio.
354
È solo in un secondo momento che il Tribunale, ai punti 88 e 89 della terza sentenza impugnata, ha esaminato la posizione e l’importanza della MMK nel settore russo della metallurgia al fine di confermare tale conclusione. Tale esame puramente corroborativo dell’analisi degli elementi di prova relativi ai redditi procurati da tale settore non può essere criticato, in quanto, come risulta dal punto 337 della presente sentenza, i dati relativi ad un’impresa possono essere, in talune circostanze, indicativi del carattere sostanziale della fonte di reddito procurata al governo di uno Stato dal settore economico cui appartiene tale impresa, in particolare quando quest’ultima è, come nel caso della MMK secondo le constatazioni del Tribunale di cui ai citati punti della terza sentenza impugnata, una delle più importanti del settore interessato e fornisce già di per sé una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa.
355
Inoltre, per quanto riguarda la censura del terzo ricorrente vertente sul fatto che la conclusione del Tribunale contenuta al punto 90 della terza sentenza impugnata sarebbe sostanzialmente inesatta e non suffragata per il motivo che il Consiglio non avrebbe prodotto alcun elemento di prova che dimostrasse che la fonte di reddito che il governo della Federazione russa trae dal settore metallurgico era effettivamente sostanziale rispetto all’insieme delle entrate di bilancio di tale governo, è sufficiente ricordare, come è stato precisato al punto 138 della presente sentenza e come il Tribunale ha altresì giustamente considerato al punto 92 della terza sentenza impugnata, che la nozione di «notevole fonte di reddito», ai sensi del criterio g), non implica l’obbligo di prendere in considerazione la quota di bilancio rappresentata dai redditi procurati da un settore economico a detto governo alla luce di tutte le entrate di bilancio di quest’ultimo.
356
Infine, occorre respingere la sesta parte del quarto motivo, con la quale il terzo ricorrente contesta al Tribunale di aver considerato, al punto 98 della terza sentenza impugnata, che le imposte obbligatoriamente pagate dal settore economico interessato potevano essere prese in considerazione al fine di determinare il carattere sostanziale della fonte di reddito costituita da tale settore. Infatti, come correttamente dichiarato dal Tribunale in tale punto e come risulta altresì dal punto 140 della presente sentenza, la nozione di «notevole fonte di reddito» comprende l’insieme dei redditi generati dal settore economico interessato, il che implica la presa in considerazione, tra l’altro, delle imposte versate dalle società operanti in tale settore. Il fatto che il pagamento delle imposte sia un obbligo legale al quale i soggetti appartenenti a tali settori non possono sottrarsi è quindi irrilevante ai fini della verifica del carattere sostanziale della fonte di reddito costituita da detto settore.
357
Tenuto conto di quanto sopra esposto, occorre respingere la seconda parte del primo motivo nonché le parti dalla quarta alla sesta del quarto motivo nella causa C‑711/23 P.
3)
Sulla seconda e sulla terza parte del primo motivo nonché sulla prima parte e sulla seconda censura della seconda parte del quarto motivo nella causa C
‑
35/24 P
i)
Argomenti delle parti
358
Con la seconda parte del suo primo motivo nella causa C‑35/24 P, il quarto ricorrente sostiene che il Tribunale, in particolare al punto 72 della quarta sentenza impugnata, ha snaturato gli elementi di prova forniti dal Consiglio e ha sostituito la propria valutazione a quella di tale istituzione desumendo da tali elementi che il settore economico in questione costituisse una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, mentre detti elementi si riferivano ad altre componenti del criterio g), quali il carattere di spicco dell’imprenditore interessato.
359
Con la terza parte del suo primo motivo, il quarto ricorrente contesta al Tribunale di aver violato, al punto 75 della quarta sentenza impugnata, le norme relative all’onere della prova, in quanto, con l’utilizzo, in tale punto, dell’espressione «non vi è alcun dubbio», esso avrebbe presunto che il settore dei concimi costituisse una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
360
Nell’ambito della prima parte del suo quarto motivo, il quarto ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti da 72 a 75 della quarta sentenza impugnata, ragionando per presunzione e invertendo così l’onere della prova, in quanto avrebbe dedotto dall’interesse strategico che il settore dei concimi rivestiva per la Federazione russa che tale settore costituiva necessariamente una notevole fonte di reddito per il governo di tale Federazione. In alternativa, il ragionamento del Tribunale potrebbe anche essere considerato un ampliamento della portata del criterio g), nel senso che il Tribunale avrebbe assimilato i «settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» a qualsiasi settore economico che rivesta un interesse strategico per la Federazione russa in quanto Stato.
361
Con la seconda censura della seconda parte del suo quarto motivo, tale ricorrente contesta al Tribunale di non aver esaminato due argomenti da lui dedotti in primo grado, vale a dire l’argomento secondo cui il contributo del settore dei concimi alle entrate del governo della Federazione russa era minimo e quello secondo cui la normativa di quest’ultima prevedeva un’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dello 0% sulle esportazioni di concimi. Tali inadempimenti vizierebbero la quarta sentenza impugnata di un’insufficienza di motivazione.
362
Per quanto riguarda il primo motivo del quarto ricorrente, il Consiglio ritiene che la maggior parte delle affermazioni formulate a sostegno di tale motivo siano irricevibili in quanto riguardano questioni di fatto nonché la valutazione degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale.
363
Per quanto riguarda la seconda censura della seconda parte del quarto motivo, il Consiglio ritiene che la questione se i redditi provenienti dal settore russo dei concimi possano essere considerati «notevoli» rientri nella valutazione di fatto degli elementi di prova, la quale non può essere oggetto di riesame da parte della Corte.
364
Nel merito, il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Lettonia e dalla Commissione nella causa C‑35/24 P, contesta la fondatezza degli argomenti del quarto ricorrente.
ii)
Giudizio della Corte
365
In via preliminare, occorre constatare che la seconda e la terza parte del primo motivo nonché la seconda censura della seconda parte del quarto motivo sono ricevibili. Infatti, il quarto ricorrente fa valere, con la seconda parte del suo primo motivo, uno snaturamento degli elementi di prova e un travisamento della portata del sindacato giurisdizionale del Tribunale, con la terza parte del suo primo motivo, una violazione delle norme relative all’onere della prova e, con la seconda censura della seconda parte del quarto motivo, una violazione dell’obbligo di motivazione. Orbene, tutte queste censure costituiscono, come risulta dalla giurisprudenza della Corte menzionata ai punti 101, 158, 226 e 324 della presente sentenza, questioni di diritto il cui esame rientra nella competenza di quest’ultima nell’ambito di un’impugnazione.
366
Nel merito, per quanto riguarda, in primo luogo, le censure con le quali, nell’ambito della seconda e della terza parte del suo primo motivo nonché della prima parte del suo quarto motivo, il quarto ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato, ai punti da 72 a 75 della quarta sentenza impugnata, elementi di prova o invertito l’onere della prova ragionando per presunzione o, ancora, travisato la portata del suo sindacato giurisdizionale, occorre respingerle in quanto si basano su un’errata interpretazione di tali punti.
367
Sotto un primo profilo, il fatto che il Tribunale abbia preso in considerazione, al punto 72 della quarta sentenza impugnata, elementi di prova relativi all’importanza economica della [OSCURATO:PERSONA] e della Uralkali al fine di verificare se il settore dei concimi costituisse una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa non può essere considerato uno snaturamento di tali elementi di prova né un travisamento della portata del sindacato giurisdizionale del Tribunale. Infatti, come risulta dai punti 337 e 354 della presente sentenza, i dati relativi a un’impresa possono, in talune circostanze, essere indicativi del carattere sostanziale della fonte di reddito costituita da un settore economico per il governo della Federazione russa, in particolare qualora, come nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] e la Uralkali alla luce delle constatazioni del Tribunale di cui ai punti da 72 a75 della quarta sentenza impugnata, tale impresa sia una delle più importanti del settore interessato.
368
Inoltre, poco importa che detti elementi di prova possano essere utilizzati anche per dimostrare, in particolare, il carattere di spicco dell’imprenditore interessato, dato che il Tribunale è tenuto ad assicurarsi, nell’ambito del suo sindacato giurisdizionale la cui portata è stata ricordata al punto 327 della presente sentenza, che gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso suffraghino le motivazioni accolte dall’autorità dell’Unione competente nei confronti di tale persona. Nel caso di specie, poiché le motivazioni addotte dal Consiglio nei confronti del quarto ricorrente indicano, tra l’altro, che egli esercitava «attività in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa», il Tribunale, senza commettere errori di diritto, si è adoperato per verificare, alla luce degli elementi di prova forniti da tale istituzione, se il settore economico nel quale tale ricorrente esercitava le sue attività costituisse una notevole fonte di reddito per detto governo.
369
Sotto un secondo profilo, non si può ritenere che, in particolare al punto 74 della quarta sentenza impugnata, il Tribunale abbia ragionato per presunzione e abbia quindi invertito l’onere della prova, o ancora che abbia ampliato la portata del criterio g). Infatti, il Tribunale ha constatato, in base agli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso e di cui il quarto ricorrente non invoca lo snaturamento o, come risulta dal punto 367 della presente sentenza, il cui presunto snaturamento non è dimostrato, che la Russia era un attore mondiale di primo piano nel settore dei concimi e che quest’ultimo occupava una posizione importante nel settore agroalimentare sia russo che mondiale. Orbene, tali constatazioni di fatto consentono di dimostrare, senza il ricorso ad una qualsivoglia presunzione, che il settore russo dei concimi costituisce necessariamente, a causa della sua posizione, del suo peso e della sua importanza per gli approvvigionamenti a livello mondiale nonché per la Federazione russa, nonché in ragione dell’importanza della [OSCURATO:PERSONA] e della Uralkali operanti in tale settore, una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
370
Il Tribunale ha quindi potuto correttamente dedurne, al punto 75 della quarta sentenza impugnata, che, nonostante il fatto che il Consiglio non avesse fornito dati numerici dei redditi procurati dal settore dei concimi al governo della Federazione russa, «non vi [era] alcun dubbio» che tale settore costituisse una notevole fonte di reddito per tale governo.
371
In secondo luogo, per quanto riguarda la seconda censura della seconda parte del quarto motivo, con la quale il quarto ricorrente contesta al Tribunale di non aver statuito su taluni dei suoi argomenti, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte menzionata al punto 101 della presente sentenza, l’obbligo di motivazione che si impone al Tribunale non obbliga quest’ultimo a fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, poiché tale motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.
372
Orbene, occorre constatare, da un lato, che, tenuto conto delle constatazioni e delle valutazioni di fatto operate dal Tribunale ai punti da 72 a 74 della quarta sentenza impugnata e sintetizzate al punto 369 della presente sentenza, il quarto ricorrente poteva comprendere che il Tribunale aveva implicitamente ma necessariamente respinto il suo argomento secondo cui il contributo del settore dei concimi al bilancio del governo della Federazione russa era minimo e che aveva quindi ritenuto che la notevole fonte di reddito dovesse essere valutata di per sé e non in relazione a tale bilancio.
373
D’altro lato, tale ricorrente poteva altresì dedurre dagli stessi punti della quarta sentenza impugnata che, tenuto conto della posizione di rilievo occupata dalla Russia a livello mondiale nel settore dei concimi e dell’importanza di tale settore nel comparto agroalimentare russo e mondiale, il fatto che la normativa di tale paese terzo preveda un’aliquota IVA dello 0% sulle esportazioni di concimi non era sufficiente a rimettere in discussione il carattere sostanziale dei redditi procurati dal settore dei concimi al governo della Federazione russa, tanto più che l’IVA non costituisce l’unica fonte di reddito proveniente da tale settore.
374
Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre respingere la seconda e la terza parte del primo motivo nonché la prima parte e la seconda censura della seconda parte del quarto motivo nella causa C‑35/24 P.
4)
Sul quinto e sesto motivo nella causa C
‑
111/24 P
i)
Argomenti delle parti
375
Con il suo quinto motivo a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑111/24 P, il quinto ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato l’elemento di prova n. 2 menzionato al punto 74 della quinta sentenza impugnata. In tale punto, il Tribunale avrebbe dichiarato che la classificazione dei maggiori contribuenti russi, menzionata da tale elemento di prova, sarebbe stata stabilita da un’ordinanza dell’Ufficio federale russo delle imposte, mentre il quinto ricorrente aveva invece prodotto, nella sua replica dinanzi al Tribunale, il testo di tale ordinanza e aveva indicato che quest’ultima si limitava a stabilire criteri senza mai nominare una qualsiasi impresa né procedere ad una qualsivoglia classificazione. Orbene, tenuto conto del fatto che solo l’elemento di prova n. 2 avrebbe consentito al Tribunale di concludere, al punto 106 di tale sentenza, che il Consiglio aveva potuto giustamente ritenere che il settore bancario costituisse una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, tale snaturamento comporterebbe che tale punto sarebbe insufficientemente motivato.
376
Con il suo sesto motivo, il quinto ricorrente ritiene che il Tribunale abbia motivato in modo insufficiente, contraddittorio e in assenza di qualsiasi elemento di prova il punto 106 della quinta sentenza impugnata, deducendo erroneamente dall’entità del contributo fiscale dell’[OSCURATO:PERSONA] che il settore bancario nel suo complesso costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. Infatti, il fatto che una società sia una delle più importanti del settore economico cui appartiene non consentirebbe di dimostrare che tale settore costituisce una notevole fonte di reddito per il governo del paese interessato. Ciò varrebbe anche nel caso in cui, come il Tribunale avrebbe implicitamente considerato al punto 106 della quinta sentenza impugnata, la società interessata fosse uno dei maggiori contribuenti del paese, dato che il Tribunale non può procedere per deduzione o presunzione.
377
Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti del quinto ricorrente.
ii)
Giudizio della Corte
378
Per quanto riguarda il quinto motivo, occorre ricordare che, qualora un ricorrente alleghi lo snaturamento di elementi di fatto o di prova da parte del Tribunale, lo stesso deve, in forza dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di analisi che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Peraltro, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio, C‑271/24 P, EU:C:2025:180, punto 34 e giurisprudenza citata).
379
Nel caso di specie, occorre constatare che l’elemento di prova n. 2 esaminato dal Tribunale al punto 74 della quinta sentenza impugnata è un articolo estratto da un sito Internet che riguarda i maggiori contribuenti russi nel 2020 e che cita come riferimento un’ordinanza dell’Ufficio federale russo delle imposte. Se è vero che, come afferma il quinto ricorrente, tale ordinanza, di cui il ricorrente ha prodotto il testo dinanzi al Tribunale, mira non a redigere una classifica dei maggiori contribuenti russi, bensì unicamente a fornire un elenco di criteri, da detta ordinanza risulta altresì, come fa valere il Consiglio nel suo controricorso, che l’inclusione di una società tra i maggiori contribuenti russi deve derivare da una decisione adottata da tale Ufficio federale.
380
Orbene, dichiarando, al punto 74 della quinta sentenza impugnata, che l’articolo in questione «fa riferimento a un’ordinanza dell’Ufficio federale russo delle imposte, che redige la classifica dei maggiori contribuenti secondo criteri precisati nell’articolo che sintetizza detta ordinanza», non si può escludere che il Tribunale abbia constatato che una siffatta classificazione era stabilita non dalla stessa ordinanza in questione, bensì dall’Ufficio federale russo delle imposte, conformemente ai criteri menzionati in tale ordinanza. Infatti, in lingua francese, che era la lingua processuale nella causa T‑333/22, il pronome relativo «
qui
» che compare nel citato passaggio del punto 74 della quinta sentenza impugnata può riferirsi sia all’«ordinanza» sia all’«Ufficio federale russo delle imposte». In tali circostanze, si deve ritenere che lo snaturamento asserito dal quinto ricorrente non risulti in modo manifesto dalle constatazioni del Tribunale e dai documenti del fascicolo.
381
Per quanto riguarda il punto 106 della quinta sentenza impugnata, cui si riferisce sia il quinto sia il sesto motivo del quinto ricorrente, occorre rilevare che il Tribunale vi esamina il carattere sostanziale della fonte di reddito procurata alla Federazione russa dal settore bancario nel quale detto ricorrente esercita la sua attività alla luce dell’importanza della società di cui quest’ultimo è azionista. Tale interpretazione è confermata dal fatto che in nessun punto della quinta sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato una qualsivoglia offerta di prova relativa ai redditi forniti da tale settore economico. In tali circostanze, occorre intendere detto punto nel senso che il Tribunale vi ha implicitamente ma necessariamente considerato che l’importanza dell’[OSCURATO:PERSONA], attestata dal fatto, constatato tanto al punto 97 quanto al medesimo punto 106 di tale sentenza, che si trattava della più grande banca privata e di uno dei maggiori contribuenti russi, era di per sé sufficiente per ritenere che il settore bancario russo costituisse una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
382
Orbene, per analogia con quanto dichiarato ai punti 337, 354 e 367 della presente sentenza, è possibile ritenere, in talune circostanze, che un settore economico di uno Stato costituisca una notevole fonte di reddito per il governo di quest’ultimo, qualora esista un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti da cui risulti che una delle società più importanti di tale settore fornisce, già di per sé, notevoli redditi a tale governo.
383
Tenuto conto di quanto sopra esposto, occorre respingere il quinto e il sesto motivo nella causa C‑111/24 P.
2.
Sugli errori di diritto e su
gli
snaturament
i
asseritamente commessi dal Tribunale riguardo all
’
«influenza» del secondo ricorrente e all
’
esercizio di un
’
«attività» del primo e del quinto ricorrente, ai sensi del criterio
g)
384
Con la prima parte del secondo motivo nella causa C‑696/23 P, la terza censura della prima parte del primo motivo nella causa C‑704/23 P nonché l’ottavo motivo nella causa C‑111/24 P, il primo, il secondo e il quinto ricorrente fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto o addirittura snaturamenti riguardo all’«influenza» del secondo ricorrente e all’esercizio di un’«attività» del primo e del quinto ricorrente, ai sensi del criterio g).
a)
Sulla prima parte del secondo motivo nella causa C
‑
696/23
P
1)
Argomenti delle parti
385
Con la prima parte del suo secondo motivo nella causa C‑696/23 P, il primo ricorrente fa valere che, al punto 52 della prima sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che il Consiglio aveva potuto validamente ritenere che egli esercitasse un’«attività» in taluni settori economici russi alla data del suo inserimento negli elenchi allegati alla decisione e al regolamento controversi, mentre, tenuto conto della cessione delle sue azioni qualche giorno prima di tale data, egli svolgeva, in tale data, solo funzioni formali all’interno dei consigli di vigilanza della TMK e del gruppo Sinara, e le considerazioni svolte dal Tribunale in tale punto riguardavano peraltro solo le attività di tali società e non le sue a titolo personale.
386
Il Consiglio chiede alla Corte di respingere tale parte in quanto irricevibile, dal momento che il primo ricorrente cercherebbe in realtà di ottenere una nuova valutazione dei fatti senza dimostrare l’esistenza di un qualsivoglia snaturamento. Nel merito, il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti di tale ricorrente.
2)
Giudizio della Corte
387
Per quanto riguarda la questione della ricevibilità, occorre rilevare, alla luce della giurisprudenza della Corte menzionata al punto 161 della presente sentenza, che, contrariamente a quanto afferma il primo ricorrente, il Tribunale non ha proceduto, al punto 52 della quinta sentenza impugnata, ad una qualificazione giuridica dei fatti. Infatti, è solo al punto 56 di tale sentenza che, alla luce delle constatazioni e delle valutazioni di fatto operate ai punti da 52 a 55 di detta sentenza, il Tribunale ha considerato che tale ricorrente poteva essere qualificato come «imprenditore di spicco» che esercita un’«attività» in un settore economico russo, ai sensi del criterio g). In tali circostanze, riferendosi al punto 52 della medesima sentenza, detto ricorrente cerca di rimettere in discussione le constatazioni di fatto operate dal Tribunale in tale punto e il cui controllo esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione, e lo stesso ricorrente non ha del resto dimostrato in alcun modo che tale giudice abbia snaturato elementi di prova al medesimo punto.
388
Per il resto, per quanto riguarda la questione se il primo ricorrente esercitasse ancora una siffatta attività alla data di adozione della decisione e del regolamento controversi, occorre constatare che tale questione è stata risolta dal Tribunale al punto 62 della prima sentenza impugnata, che non è contestato da tale ricorrente, e che si tratta in ogni caso di una questione di fatto il cui controllo esula dalla competenza della Corte, come risulta dal punto precedente.
389
Ne consegue che la prima parte del secondo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione nella causa C‑696/23 P deve essere respinta in quanto irricevibile.
b)
Sulla terza censura della prima parte del primo motivo nella causa C
‑
704/23
P
1)
Argomenti delle parti
390
Con la terza censura della prima parte del suo primo motivo nella causa C‑704/23 P, il secondo ricorrente contesta al Tribunale di non aver sufficientemente motivato, al punto 126 della seconda sentenza impugnata, la ragione per la quale, per quanto riguarda gli atti di mantenimento controversi, la funzione di consulente che tale ricorrente svolgeva ormai all’interno della [OSCURATO:PERSONA] continuava a conferirgli su quest’ultima un’«influenza» significativa, ai sensi del criterio g), il che vizierebbe le constatazioni del Tribunale a tal riguardo di un’inesattezza sostanziale.
391
Il Consiglio chiede alla Corte di respingere tale censura in quanto irricevibile, dato che il secondo ricorrente cercherebbe in realtà di ottenere una nuova valutazione dei fatti senza dimostrare l’esistenza di un qualsivoglia snaturamento. Nel merito, il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti di tale ricorrente.
2)
Giudizio della Corte
392
Per quanto riguarda la questione della ricevibilità, nei limiti in cui, con la terza censura della prima parte del suo terzo motivo nella causa C‑704/23 P, il secondo ricorrente contesta al Tribunale di aver insufficientemente motivato il punto 126 della seconda sentenza impugnata, occorre ricordare che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può essere, in quanto tale, sollevata nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 26 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑224/15 P, EU:C:2016:358, punto 26 e giurisprudenza citata).
393
Nel merito, per quanto riguarda tale asserita insufficienza di motivazione, occorre rilevare che, al punto 126 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale rinvia alla motivazione esposta ai punti da 119 a 124 di tale sentenza. Orbene, i punti 122 e 124 di quest’ultima, nella parte in cui spiegano in sostanza che il secondo ricorrente, pur avendo rassegnato le dimissioni dalla carica di direttore esecutivo e di vicedirettore generale della [OSCURATO:PERSONA] e svolgendo solo una funzione di consulente per conto di quest’ultima, deteneva sempre, per il tramite di un’organizzazione, importanti poteri nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e ha continuato a far parte del gruppo di direzione collettiva di tale società, sostengono la conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 126 di detta sentenza, secondo la quale tale ricorrente ha mantenuto stretti legami e una capacità di influenza all’interno di detta società. Pertanto, non si può ritenere che quest’ultimo punto sia viziato da un’insufficienza di motivazione.
394
In tali circostanze, l’argomento del secondo ricorrente secondo cui il punto 126 della seconda sentenza impugnata sarebbe viziato da un’inesattezza sostanziale dei fatti a causa dell’asserita insufficienza di motivazione in tale punto deve essere respinto. In ogni caso, tale ricorrente non spiega, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza richiamata al punto 158 della presente sentenza, in cosa consisterebbe tale inesattezza alla luce dei documenti del fascicolo sottoposti al Tribunale.
395
Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre respingere la terza censura della prima parte del primo motivo nella causa C‑704/23 P.
c)
Causa C
‑
111/24
P
1)
Argomenti delle parti
396
Con l’ottavo motivo dedotto a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑111/24 P, il quinto ricorrente fa valere che, mentre il Tribunale avrebbe già ammesso che una persona non può essere sanzionata in base al criterio g) a causa di un’attività economica alla quale essa ha posto fine diversi mesi prima dell’adozione delle misure restrittive che la riguardano, tale giudice ha rifiutato di riconoscere, ai punti 129 e 130 della quinta sentenza impugnata, che tale ricorrente, cedendo le sue quote nell’[OSCURATO:PERSONA], aveva posto fine alla sua attività prima dell’adozione dei primi atti di mantenimento controversi. Il Tribunale avrebbe motivato tale rifiuto con il fatto che l’articolo di stampa prodotto da detto ricorrente al fine di provare l’effettività di tale cessione non era sufficientemente preciso in quanto non indicava né la data di detta cessione né l’identità del cessionario e non era accompagnato da un documento ufficiale.
397
Il quinto ricorrente ritiene che, così facendo, il Tribunale abbia violato il principio dell’equo processo assoggettandolo a requisiti probatori eccessivi e ingiustificati. Infatti, la composizione del nuovo azionariato sarebbe una questione esogena, la produzione di un documento ufficiale superflua ed eccessiva e la data di cessione chiaramente anteriore alla data di adozione dei primi atti di mantenimento controversi. Inoltre, sarebbe violato anche il principio della parità delle armi per il fatto che, in altre cause, il Tribunale avrebbe ammesso che il Consiglio produca articoli di stampa provenienti dalla stessa fonte di quello prodotto in primo grado dal quinto ricorrente, anche per dimostrare che una persona sanzionata non è più l’azionista di una determinata impresa.
398
Il quinto ricorrente afferma altresì che il Tribunale ha travisato la portata del suo sindacato giurisdizionale per il motivo che il Consiglio si è limitato a rimettere in discussione l’affidabilità dell’articolo prodotto da tale ricorrente e dell’agenzia di stampa che ha pubblicato tale articolo, senza che la questione della necessità di fornire informazioni complementari al riguardo sia stata sottoposta a tale controllo. Infine, il Tribunale avrebbe violato il principio del contraddittorio in quanto la questione della cessione delle quote del quinto ricorrente non sarebbe stata sottoposta ad un dibattito in contraddittorio.
399
Il Consiglio ritiene che l’ottavo motivo nella causa C‑111/24 P debba essere dichiarato irricevibile in quanto il quinto ricorrente cercherebbe, con tale motivo, di ottenere in realtà il riesame da parte della Corte di un elemento di prova. Nel merito, il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti del quinto ricorrente.
2)
Giudizio della Corte
i)
Sulla ricevibilità
400
Occorre anzitutto ricordare, come dichiarato ai punti 226 e 324 della presente sentenza, che, da un lato, il sindacato della Corte sulle constatazioni di fatto operate dal Tribunale si estende, in particolare, alla questione se le norme in materia di onere e di produzione della prova siano state rispettate e, dall’altro, il travisamento della portata del suo potere giurisdizionale da parte del Tribunale è una questione di diritto che rientra nella competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
401
Inoltre, l’asserita violazione del diritto a un processo equo e dei suoi corollari, il principio della parità delle armi e il principio del contraddittorio, che il Tribunale è tenuto a rispettare in occasione dei procedimenti avviati dinanzi ad esso, è una questione di diritto che rientra nella competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti da 56 a 77, nonché del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punti 127 e 128).
402
Infine, una volta che le prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti, valutazione che non costituisce quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 37 e giurisprudenza citata).
403
Nel caso di specie, il quinto ricorrente fa valere, in sostanza, una violazione, da parte del Tribunale, delle norme in materia di onere e di produzione della prova, della portata del suo potere giurisdizionale nonché del diritto a un processo equo e dei principi di parità delle armi e del contraddittorio. Orbene, i motivi vertenti su siffatte violazioni sono, in linea di principio, ricevibili a sostegno di un’impugnazione, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 400 e 401 della presente sentenza.
404
Per contro, nei limiti in cui il quinto ricorrente contesta al Tribunale di aver considerato, al punto 130 della quinta sentenza impugnata, che l’elemento di prova esaminato in tale punto non aveva un valore probatorio sufficiente, si deve ritenere che tale argomento sia irricevibile, in applicazione della giurisprudenza della Corte menzionata al punto 402 della presente sentenza.
405
Ne consegue che l’ottavo motivo nella causa C‑111/24 P è ricevibile solo nei limiti precisati al punto 403 della presente sentenza.
ii)
Nel merito
406
Con il suo ottavo motivo, il quinto ricorrente afferma, in sostanza, che, al punto 130 della quinta sentenza impugnata, il Tribunale ha violato il suo diritto a un processo equo, il principio della parità delle armi nonché il principio del contraddittorio e ha travisato la portata del suo sindacato giurisdizionale in sede di esame di un elemento di prova prodotto da tale ricorrente in primo grado.
407
A tal riguardo, occorre ricordare che il diritto a un equo processo costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, ora sancito all’articolo 47 della Carta. Per soddisfare i requisiti di tale diritto, i giudici dell’Unione devono vigilare affinché siano rispettati dinanzi ad essi e rispettare essi stessi il principio del contraddittorio, il quale conferisce a ciascuna parte di un processo il diritto di prendere conoscenza degli atti e delle osservazioni presentati al giudice dalla parte avversa e di discuterli. Per soddisfare le condizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre infatti che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio gli elementi di fatto e di diritto decisivi per l’esito del procedimento. Inoltre, il principio della parità delle armi, corollario della nozione stessa di processo equo, implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole opportunità di presentare il suo caso, compresi i suoi elementi di prova, in condizioni che non la pongano in una situazione di netto svantaggio rispetto al suo avversario (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti da 56 à 59 e giurisprudenza citata, nonché del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punto 128 e giurisprudenza citata).
408
Nel caso di specie, dal fascicolo del procedimento dinanzi al Tribunale non risulta che il quinto ricorrente sia stato privato, alla luce dei requisiti del diritto a un processo equo, della possibilità di discutere e di suffragare l’elemento di prova esaminato dal Tribunale al punto 130 della quinta sentenza impugnata e che sia stato posto così in una situazione di netto svantaggio rispetto al Consiglio. Infatti, quest’ultimo, nel suo controricorso dinanzi al Tribunale, ha eccepito il carattere impreciso di tale elemento di prova e ha menzionato la necessità di completarlo con un documento ufficiale che il quinto ricorrente poteva ragionevolmente produrre nella sua replica dinanzi al Tribunale, circostanza che quest’ultimo non contesta nell’ambito della sua impugnazione. Inoltre, il Tribunale ha tenuto un’udienza, in occasione della quale il ricorrente ha potuto presentare i suoi argomenti relativi all’elemento di prova di cui trattasi.
409
Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere l’ottavo motivo nella causa C‑111/24 P in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
F.
Sulla seconda parte del primo motivo e sul quinto motivo nella causa C
‑
696/23 P, sul terzo capo delle conclusioni nella causa C
‑
704/23 P, sulla quinta parte del primo motivo nella causa C
‑
35/24 P e sul primo motivo nella causa C
‑
111/24 P
1.
Sulla seconda parte del primo motivo e sul quinto motivo nella causa C
‑
696/23
P
a)
Sulla seconda parte del primo motivo
1)
Argomenti delle parti
410
Con la seconda parte del secondo motivo, che occorre esaminare nella presente sezione conformemente alle considerazioni esposte al punto 91 della presente sentenza, il primo ricorrente fa valere che il Tribunale ha considerato erroneamente, tanto al punto 66 quanto al punto 89 della prima sentenza impugnata, che i redditi considerati dal criterio g) dovevano provenire dai settori economici. A suo avviso, tali redditi possono riferirsi solo alle imprese che operano in tali settori o agli imprenditori di spicco. A tal riguardo, il primo ricorrente ricorda che, conformemente al diritto primario dell’Unione e alla giurisprudenza della Corte, possono essere adottate misure restrittive nei confronti di una persona solo se è accertato un legame sufficiente tra tale persona e il regime o la situazione contrastati. Orbene, nell’ambito del criterio g), un siffatto legame potrebbe essere dimostrato solo se la persona oggetto di misure restrittive contribuisce essa stessa, anche solo indirettamente tramite imprese da essa controllate, al bilancio della Federazione russa.
411
Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti del primo ricorrente.
2)
Giudizio della Corte
412
Come risulta in sostanza dalle considerazioni esposte ai punti 181, 276 e 291 della presente sentenza, la categoria di persone cui si riferisce il criterio g), vale a dire «imprenditori di spicco», presenta effettivamente un legame oggettivo con la Federazione russa alla luce dell’obiettivo consistente, come esposto dal Tribunale al punto 90 della prima sentenza impugnata e come ricordato al punto 121 della presente sentenza, nell’esercitare ulteriori pressioni sulla Federazione russa e nell’aumentare il costo per quest’ultima delle sue azioni volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
413
In tali circostanze, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel considerare che il criterio g), come risulta dal punto 66 della prima sentenza impugnata e dal punto 125 della presente sentenza, doveva essere interpretato nel senso che la notevole fonte di reddito procurata al governo della Federazione russa non deve provenire dagli imprenditori di spicco bensì dai settori economici nei quali questi ultimi esercitano la loro attività.
414
Pertanto, occorre respingere la seconda parte del primo motivo nella causa C‑696/23 P.
b)
Sul quinto motivo
415
Con il suo quinto motivo, il primo ricorrente dichiara di reiterare tutti gli argomenti che invocava in primo grado in relazione al secondo criterio su cui si sono fondate le misure restrittive adottate nei suoi confronti, vale a dire il criterio previsto in particolare all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, nell’eventualità che la Corte accolga l’impugnazione, annulli la prima sentenza impugnata e decida di statuire essa stessa sul ricorso di annullamento.
416
Il Consiglio ritiene che tale motivo debba essere respinto.
417
A tal riguardo, occorre rilevare che il quinto motivo dedotto dal primo ricorrente a sostegno della sua impugnazione è sollevato nell’eventualità che la Corte accolga l’impugnazione e annulli la prima sentenza impugnata sulla base di uno o più degli altri quattro motivi dedotti da tale ricorrente. Tenuto conto del fatto che nessuno di questi altri quattro motivi può essere accolto, non occorre statuire sul quinto motivo.
2.
Sul terzo capo delle conclusioni nella causa C
‑
704/23
P
418
Con il terzo capo delle sue conclusioni, il secondo ricorrente chiede alla Corte di disporre, ai sensi dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno morale che egli avrebbe subito a causa dell’adozione degli atti controversi.
419
A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 169, paragrafo 1, e all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le conclusioni dell’impugnazione devono tendere all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo di tale decisione e, nel caso in cui l’impugnazione sia dichiarata fondata, all’accoglimento delle conclusioni presentate in primo grado, ad esclusione di ogni nuova conclusione.
420
Tenuto conto del fatto che il terzo capo delle conclusioni non è diretto all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della seconda sentenza impugnata, tale capo delle conclusioni deve essere inteso nel senso che si riferisce all’ipotesi in cui l’impugnazione sia dichiarata fondata. Orbene, oltre al fatto che nessuno dei motivi dedotti dal secondo ricorrente a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, occorre rilevare che detto capo delle conclusioni è in ogni caso irricevibile in quanto tale ricorrente non ha presentato, in primo grado, conclusioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno morale che avrebbe subito a causa dell’adozione degli atti controversi.
3.
Sulla quinta parte del primo motivo nella causa C
‑
35/24
P
421
Con la quinta parte del suo primo motivo, il quarto ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato, con l’uso dell’indicativo presente ai punti 33, 59, 61 e 76 della quarta sentenza impugnata, i fatti nel considerare che egli era ancora proprietario e amministratore delegato dell’Urlachem mentre, alla data della pronuncia di tale sentenza, egli non ricopriva più la carica di amministratore delegato di tale società.
422
Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti del quarto ricorrente.
423
A tal riguardo, è sufficiente rilevare che il quarto ricorrente non spiega in che modo un siffatto snaturamento, ammesso che sia dimostrato, avrebbe inciso sul dispositivo della quarta sentenza impugnata.
424
Occorre respingere di conseguenza la quinta parte del primo motivo nella causa C‑35/24 P.
4.
Sul primo motivo nella causa C
‑
111/24
P
a)
Argomenti delle parti
425
A sostegno del suo primo motivo, il quinto ricorrente ricorda che le misure restrittive di cui è oggetto sono fondate sui criteri g) e d). Esso sottolinea altresì che il suo ricorso dinanzi al Tribunale riguardava ciascuno di questi due criteri.
426
In tale contesto, il quinto ricorrente contesta al Tribunale di aver rifiutato, ai punti 134 e 135 della quinta sentenza impugnata, di esaminare i suoi argomenti relativi al criterio d), per il fatto che esso ha considerato che le misure restrittive adottate sulla base del criterio g) erano fondate ed erano sufficienti a sostenere gli atti controversi. Orbene, il diritto a un ricorso effettivo, sancito all’articolo 47 della Carta, implicherebbe che un ricorrente, qualora un atto dell’Unione si basi su diversi fondamenti giuridici, possa ottenere la dichiarazione che tale atto è quantomeno parzialmente infondato.
427
Inoltre, tenuto conto del fatto che, a differenza del criterio g), il criterio d) riguarderebbe persone che forniscono un sostegno ai decisori russi o che traggono vantaggio da questi ultimi, il diritto alla reputazione, che fa parte del diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta, implicherebbe che il quinto ricorrente possa, per ristabilire la sua reputazione, far constatare l’inesattezza dei motivi accolti dal Consiglio alla luce del criterio d), e ciò quand’anche il suo inserimento fosse giustificato alla luce del criterio g).
428
Ciò dovrebbe valere a maggior ragione in quanto le misure restrittive non sarebbero di natura punitiva, ma mirerebbero a modificare taluni comportamenti che sostengono situazioni alle quali si oppone la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione. Orbene, poiché una persona falsamente accusata non poteva modificare un comportamento che, per definizione, non ha mai tenuto, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se i motivi addotti dal Consiglio a carico del quinto ricorrente alla luce del criterio d) fossero o meno corretti.
429
Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti del quinto ricorrente.
b)
Giudizio della Corte
430
La Corte ha già dichiarato che, per quanto attiene al controllo della legittimità di una decisione dell’Unione che adotta misure restrittive, in considerazione della natura preventiva di queste ultime, qualora il giudice dell’Unione concluda che almeno uno degli elementi della motivazione è sufficientemente preciso e concreto, risultando dimostrato e costituendo di per sé un fondamento adeguato della decisione medesima, la circostanza che altri elementi della motivazione non lo siano non è sufficiente per giustificare l’annullamento di detta decisione (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 130, del 28 novembre 2013, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 72, nonché del 29 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 60).
431
È pacifico che, ai punti 134 e 135 della quinta sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato tale giurisprudenza per dichiarare che non era necessario esaminare la fondatezza delle misure restrittive adottate nei confronti del quinto ricorrente in base al criterio d), in quanto era giunto alla conclusione che tali misure erano fondate alla luce del criterio g).
432
Contrariamente a quanto sostiene il quinto ricorrente, detta giurisprudenza non viola i requisiti del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo né, in quanto componente del diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla reputazione, come tali diritti fondamentali sono sanciti rispettivamente agli articoli 47 e 7 della Carta.
433
Infatti, in primo luogo, la Corte ha già considerato che la portata del sindacato giurisdizionale degli atti dell’Unione che impongono misure restrittive, quale risulta dalla medesima giurisprudenza, garantisce un giusto equilibrio tra, da un lato, la preservazione della pace e della sicurezza internazionali e, dall’altro, la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata. In particolare, la Corte ha appunto preso in considerazione, nella ricerca di tale giusto equilibrio, sia il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo sia il diritto alla reputazione delle persone sottoposte a misure restrittive (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commission e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti da 130 a 134).
434
In secondo luogo, sebbene non si possa escludere, come sostenuto dal quinto ricorrente, che esista una differenza, in termini di pregiudizio alla reputazione, tra un inserimento fondato sul criterio g) e un inserimento fondato sul criterio d), nel senso che il primo riguarderebbe categorie di persone, entità o organismi che, contrariamente al secondo, non intrattengono necessariamente rapporti con i «decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina», ciò non toglie che tale ricorrente non sarebbe privato, per il solo motivo che né il Tribunale in primo grado né la Corte in sede di impugnazione avrebbero statuito sulla fondatezza del suo inserimento in base al criterio d), della possibilità di chiedere il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa di tale inserimento e, di conseguenza, di godere del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
435
Infatti, occorre ricordare che il ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione fondato sull’articolo 340, secondo comma, TFUE è stato istituito come mezzo di ricorso autonomo, dotato di una particolare funzione nell’ambito del regime delle impugnazioni e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto. Pertanto, in forza del combinato disposto degli articoli 268 e 340 TFUE nonché dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, una persona come il quinto ricorrente può proporre un siffatto ricorso, entro cinque anni a decorrere dal momento in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo a tale responsabilità, per ottenere il risarcimento del danno che ritiene di aver subito a causa delle misure restrittive che gli sono state imposte da un atto dell’Unione, e ciò anche se non ha chiesto l’annullamento dell’atto asseritamente illegittimo che gli ha causato il danno o anche se il Tribunale e la Corte non si sono pronunciati su tutti i motivi di annullamento relativi ai diversi criteri di inserimento, a condizione, tuttavia, che egli non cerchi di ottenere un risultato identico a quello che avrebbe ottenuto con l’accoglimento di un ricorso di annullamento che non ha presentato in tempo utile (v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punti da 49 a 51 nonché giurisprudenza citata).
436
Orbene, nella situazione in cui si trova il quinto ricorrente, quest’ultima condizione sarebbe soddisfatta se, con il suo ricorso per risarcimento danni, egli mirasse ad ottenere non già l’annullamento delle misure restrittive imposte in base al criterio d), bensì il risarcimento del danno asseritamente subito, in termini di reputazione, a causa dell’imposizione di tali misure in base a detto criterio.
437
In terzo luogo, la giurisprudenza menzionata al punto 430 della presente sentenza si inserisce altresì nella logica del sindacato giurisdizionale delle decisioni del Tribunale, quale risulta dal regolamento di procedura della Corte.
438
Conformemente all’articolo 169, paragrafo 1, e all’articolo 170, paragrafo 1, di tale regolamento, le conclusioni dell’impugnazione devono tendere all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo di tale decisione e, nel caso in cui l’impugnazione sia dichiarata fondata, all’accoglimento delle conclusioni presentate in primo grado, ad esclusione di ogni nuova conclusione.
439
Ne consegue che un’impugnazione deve contenere motivi diretti a contestare in diritto una decisione del Tribunale e idonei ad incidere sul dispositivo di tale decisione, in caso contrario tali motivi saranno dichiarati inoperanti a causa della loro inidoneità a comportare l’annullamento totale o parziale di detta decisione quale figura in tale dispositivo (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2000, EFMA/Consiglio, C‑46/98 P, EU:C:2000:474, punto 38, nonché del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 65 nonché giurisprudenza citata).
440
È in applicazione di tale giurisprudenza che, nel settore delle misure restrittive, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, poiché il Tribunale aveva correttamente ritenuto fondate misure restrittive adottate in base a uno dei criteri di inserimento previsti dall’atto dell’Unione interessato, i motivi vertenti su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nella sua valutazione della fondatezza di queste stesse misure adottate in base a un altro criterio previsto da tale atto dovevano essere dichiarati inoperanti. Infatti, poiché il dispositivo della decisione del Tribunale è fondato, un siffatto errore di diritto, anche supponendolo accertato, non poteva comportare l’annullamento della sentenza impugnata del Tribunale né,
a fortiori
, quello degli atti contestati dal ricorrente (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 61, nonché del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 48).
441
Tenuto conto di quanto sopra esposto, occorre respingere il primo motivo nella causa C‑111/24 P.
V.
Conclusione
442
Tenuto conto di tutti i motivi che precedono, occorre respingere le impugnazioni nelle cause riunite C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P.
VI.
Sulle spese
443
Conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
444
Poiché il Consiglio ha chiesto la condanna dei cinque ricorrenti alle spese in ciascuna delle cause riunite e questi ultimi sono rimasti soccombenti, occorre decidere che essi si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio in ciascuna di tali cause.
445
Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile anche al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Conformemente a tali disposizioni, la Repubblica ceca e la Commissione, intervenienti in sede di impugnazione nella causa C‑35/24 P, nonché la Repubblica di Lettonia, interveniente in primo grado e che ha partecipato al procedimento dinanzi alla Corte in tale causa, si faranno carico delle proprie spese in detta causa.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Le cause C
‑
696/23 P, C
‑
704/23 P, C
‑
711/23 P, C
‑
35/24 P e C
‑
111/24 P sono riunite ai fini della sentenza.
2)
Le impugnazioni sono respinte.
3)
I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea in ciascuna delle cause riunite.
4)
La Repubblica ceca, la Repubblica di Lettonia e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese nella causa C
‑
35/24 P.
Firme
*
Lingue processuali: l’inglese e il francese.