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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20177/2023

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26126/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via Poma n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el l e Marchen. 114/02/2015, depositata il 30. 03.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ancona rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n.

TQY03T300529, per imposte dirette e IVA,in relazione all’anno 2006; Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale delle Marche rigettava l ’appello proposto da l la società contribuente, rilevando, in sintesi, che: - la ripresa si fondava sul mancato accoglimento dell’istanza di disapplicazione della normativa in materia di società di comodo, avanzata ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724 del 1997 e dal contestuale accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 633 del 1972(rectius 41 - bis d.P.R. n. 600 del 1973) ; -l’Ufficio ha legittimamente ritenuto che la società contribuente fosse di fatto una società di non operativa, in quanto era stata costituita al solo fine di intestarsi un unico bene immobile, goduto dai membri della compagine sociale, che appartenevano ad un unico nucleo familiare, riferibile ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - le vicende successive , riguar danti la vendita di detto immobile nel 2007 e nel 2008 a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA]. (i cui soci erano sempre i coniugi Romanini – Costarelli) , confermavano la correttezza dell’accertamento, in quanto l’immobile continuava a rimanere nella disponibilità del predetto gruppo familiare e il prezzo della compravendita era stato regolato, quasi per intero, mediante la compensazione di crediti vantati nei confronti della venditrice; - la [OSCURATO:SOCIETA]. impu gnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a cinque motivi , illustrati con memoria ; -l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,in quanto risulta mancante la data della deliberazione; -il motivo è infondato;- la data della deliberazione (6 marzo 2015), seppure mancante nell’intestazione, è stata apposta nel dispositivo e indicata nella parte motiva, alla fine dell’esposizione del fatto; - in ogni caso, occorre ribadire che la da ta di deliberazione della sentenza, a differenza delladata di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), non è un elemento essenziale dell'atto processuale, sicché tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi dinullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale, come tale emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Cass. n. 21806 del 20.09.2017); -con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto irrilevanti le questioni di incostituzionalità, sollevate dalla contribuente fin dal ricorso introduttivo , limitandosi a rinviare e condividere interamente quanto statuito sul punto dal primo giudice, senza spiegarne leragioni; - con il terzo motivo, denuncia sempre la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esplicitare le ragioni per le quali erano state disattese le eccezioni proposte in ordine alla violazione degli artt. 6, 8 e 10 della l. n. 212 del 2000, limitandosi anche in questo caso a condividere interamente la decisione di primo grado; - anche i predetti motiv i, che possono essere trattati unitariamente, per la loro stretta connessione,non sono fondat i ; -sul punto va ribadito, sulla base di quanto espresso da questa Corte in tema di motivazione apparente (Cass.

S.U. 7 aprile 2014, n. 8053;Cass.

S.U. 3 novembre 2016, n. 22232) e specificamente rilevato, con riferimento alla motivazione resa per relationem alla pronuncia di primo grado (ex plurimis, Cass. 5 agosto 2019, n. 20883; Cass. 5 novembre 2018, n. 28139), che la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame; - la motivazion e della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nei citati, consolidati e condivisibili orientamenti giurisprudenziali, in quanto, con riferimento alle eccezioni sopra illustrate, non si limita a confermare la decisione di primo grado attraverso il mero rimando al contenuto di tale pronuncia, ma esprime un nucleo di "valutazione autonoma" e risponde, seppure sinteticamente, alle censure riproposte con l’atto di appello, ritenendole irrilevanti, e sviluppando poi implicitamente il ragionamento attraverso le argomentazioni riguardanti il merito della controversia, dovendosi ritenere, pertanto, che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale"; -con il quarto motivo , deduce l a nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla questione relativa all’i llegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 24 della l. n. 4 del 1929, in quanto l’avviso di accertamento impugnato era stato emesso senza la previa redazione del processo verbale di constatazione; -il motivo è infondato; - occorre r ammentare che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 6.12.2017, n. 29191); - avendo la CTR considerato legittima la pretesa , si è implicitamente pronunciata anche sull’irrilevanza della mancata redazione del processo verbale di constatazione; - con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essersi la CTR pronunciat a ultra petita nell’evidenziare chela rettifica “ discende essenzialmente dal mancato accoglimento dell’istanza di disapplicazione della normativa in materia di società di comodo avanzata ai sensi dell’art.30 della l. 724 /1997 e dal contestuale accertamento parziale ai sensi dell’art. 41 bis D. P.R. 633/72”, nonché nell’affermare che la condotta abusiva accertata legittimava la riclassificazione delle voci di bilancio; dette argomentazioni riguardavano circostanze mai dedotte dalle parti e non indicate dall’Ufficio nell’avviso di accertamento , che, invece, era stato emesso a seguito della riclassificazione dell’immobile di proprietà della società tra le immobilizzazioni, anziché tra i beni merce, sulla base dei documenti inviati dalla contribuente a seguito di invito, con la conseguente applicazione dei coefficienti matematici previsti dall’art. 30 cit., la quantificazione del reddito presunto e l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti; -il motivo è inammissibile per difetto di specificità; - la ricorrente ha trascritto solo uno stralcio dell’avviso di accertamento, non riportando neppure le deduzioni formulate dall a controparte nei giudizi di merito, non essendo possibile, pertanto, comprenderecon chiarezza l’ esatto ambito del la controversia ; -il ricorso va, pertanto, rigettato. -nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo la stessa svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26126/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via Poma n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el l e Marchen. 114/02/2015, depositata il 30. 03.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ancona rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. TQY03T300529, per imposte dirette e IVA,in relazione all’anno 2006; Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale delle Marche rigettava l ’appello proposto da l la società contribuente, rilevando, in sintesi, che: - la ripresa si fondava sul mancato accoglimento dell’istanza di disapplicazione della normativa in materia di società di comodo, avanzata ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724 del 1997 e dal contestuale accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 633 del 1972(rectius 41 - bis d.P.R. n. 600 del 1973) ; -l’Ufficio ha legittimamente ritenuto che la società contribuente fosse di fatto una società di non operativa, in quanto era stata costituita al solo fine di intestarsi un unico bene immobile, goduto dai membri della compagine sociale, che appartenevano ad un unico nucleo familiare, riferibile ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - le vicende successive , riguar danti la vendita di detto immobile nel 2007 e nel 2008 a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA]. (i cui soci erano sempre i coniugi Romanini – Costarelli) , confermavano la correttezza dell’accertamento, in quanto l’immobile continuava a rimanere nella disponibilità del predetto gruppo familiare e il prezzo della compravendita era stato regolato, quasi per intero, mediante la compensazione di crediti vantati nei confronti della venditrice; - la [OSCURATO:SOCIETA]. impu gnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a cinque motivi , illustrati con memoria ; -l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,in quanto risulta mancante la data della deliberazione; -il motivo è infondato;- la data della deliberazione (6 marzo 2015), seppure mancante nell’intestazione, è stata apposta nel dispositivo e indicata nella parte motiva, alla fine dell’esposizione del fatto; - in ogni caso, occorre ribadire che la da ta di deliberazione della sentenza, a differenza delladata di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), non è un elemento essenziale dell'atto processuale, sicché tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi dinullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale, come tale emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Cass. n. 21806 del 20.09.2017); -con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto irrilevanti le questioni di incostituzionalità, sollevate dalla contribuente fin dal ricorso introduttivo , limitandosi a rinviare e condividere interamente quanto statuito sul punto dal primo giudice, senza spiegarne leragioni; - con il terzo motivo, denuncia sempre la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esplicitare le ragioni per le quali erano state disattese le eccezioni proposte in ordine alla violazione degli artt. 6, 8 e 10 della l. n. 212 del 2000, limitandosi anche in questo caso a condividere interamente la decisione di primo grado; - anche i predetti motiv i, che possono essere trattati unitariamente, per la loro stretta connessione,non sono fondat i ; -sul punto va ribadito, sulla base di quanto espresso da questa Corte in tema di motivazione apparente (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053;Cass. S.U. 3 novembre 2016, n. 22232) e specificamente rilevato, con riferimento alla motivazione resa per relationem alla pronuncia di primo grado (ex plurimis, Cass. 5 agosto 2019, n. 20883; Cass. 5 novembre 2018, n. 28139), che la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame; - la motivazion e della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nei citati, consolidati e condivisibili orientamenti giurisprudenziali, in quanto, con riferimento alle eccezioni sopra illustrate, non si limita a confermare la decisione di primo grado attraverso il mero rimando al contenuto di tale pronuncia, ma esprime un nucleo di "valutazione autonoma" e risponde, seppure sinteticamente, alle censure riproposte con l’atto di appello, ritenendole irrilevanti, e sviluppando poi implicitamente il ragionamento attraverso le argomentazioni riguardanti il merito della controversia, dovendosi ritenere, pertanto, che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale"; -con il quarto motivo , deduce l a nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla questione relativa all’i llegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 24 della l. n. 4 del 1929, in quanto l’avviso di accertamento impugnato era stato emesso senza la previa redazione del processo verbale di constatazione; -il motivo è infondato; - occorre r ammentare che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 6.12.2017, n. 29191); - avendo la CTR considerato legittima la pretesa , si è implicitamente pronunciata anche sull’irrilevanza della mancata redazione del processo verbale di constatazione; - con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essersi la CTR pronunciat a ultra petita nell’evidenziare chela rettifica “ discende essenzialmente dal mancato accoglimento dell’istanza di disapplicazione della normativa in materia di società di comodo avanzata ai sensi dell’art.30 della l. 724 /1997 e dal contestuale accertamento parziale ai sensi dell’art. 41 bis D. P.R. 633/72”, nonché nell’affermare che la condotta abusiva accertata legittimava la riclassificazione delle voci di bilancio; dette argomentazioni riguardavano circostanze mai dedotte dalle parti e non indicate dall’Ufficio nell’avviso di accertamento , che, invece, era stato emesso a seguito della riclassificazione dell’immobile di proprietà della società tra le immobilizzazioni, anziché tra i beni merce, sulla base dei documenti inviati dalla contribuente a seguito di invito, con la conseguente applicazione dei coefficienti matematici previsti dall’art. 30 cit., la quantificazione del reddito presunto e l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti; -il motivo è inammissibile per difetto di specificità; - la ricorrente ha trascritto solo uno stralcio dell’avviso di accertamento, non riportando neppure le deduzioni formulate dall a controparte nei giudizi di merito, non essendo possibile, pertanto, comprenderecon chiarezza l’ esatto ambito del la controversia ; -il ricorso va, pertanto, rigettato. -nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo la stessa svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a n
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