CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza emessa in data 9 gennaio 2017, ha confermato la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Ancona in data 17/12/2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 22.000,00 di multa perché riconosciuto colpevole del reato continuato di cui al capo a) dell'imputazione, ai sensi dell'art. 81 cpv c.p. e art. 73 c. 1 DPR 309/90, commesso in Senigallia (il 7/09/2014 e 25/09/2014), in [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e in [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]); che avverso questa sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p. considerato che la sentenza impugnata è priva di una valutazione in merito al compendio probatorio a disposizione ma si limita a riportare asetticamente il contenuto delle investigazioni; 2) Insufficienza della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e al trattamento sanzionatorio, considerato che lo stesso risulta eccessivo oltre che privo di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile per la sua genericità e la sua manifesta infondatezza. I motivi proposti si presentano indeterminati, non specificando quali capi o punti della decisione sono oggetto di contestazione, generici, non contenendo alcun elemento a sostegno delle relative doglianze, nonché aspecifici, essendo privi di qualsiasi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione. Quest'ultima, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità" (ex plurimis, Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181); che nel caso di specie le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi degli elementi di prova posti a fondamento sia del giudizio di colpevolezza del Caruso (cfr. sentenza della Corte d'Appello pagg. 12 a 26), sia del trattamento sanzionatorio (cfr. pp. 26 e 27), mentre il ricorso si limita ad una generica doglianza sulla sentenza impugnata, mirando ad ottenere una rivalutazione nel merito della vicenda processuale, del tutto preclusa nel presente giudizio di legittimità (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dice