CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 41662/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2009 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Catania, con l'ordinanza impugnata, del 27 maggio 2019, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza, del 16 settembre 2009, con la quale il locale Giudice di pace aveva condannato la medesima alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 594 cod. pen., consumato il 26 aprile 2005, liquidando a favore della parte civile una somma equitativamente liquidata. Il Tribunale riteneva inammissibile l'appello perché la prevenuta non aveva speso argomentazione alcuna in relazione alla condanna civile 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione della prevenuta ed alla mancata declaratoria di estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il ricorso è manifestamente infondato (il primo motivo vede sul fatto ed il secondo non tiene conto che avendo il Tribunale deciso l'inammissibilità dell'appello il termine di prescrizione poteva essere calcolato solo fino alla data della pronuncia del Giudice di pace) ma la sentenza impugnata va annullata d'ufficio sia in ordine agli effetti penali, riguardando una condotta ormai priva di rilievo penale, sia in ordine agli effetti civili che da tale declaratoria sono travolti (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267886), sia in ordine agli effetti civili, come precisando la citata pronuncia delle Sezioni unite. 2 - E' poi appena il caso di ricordare che è ammissibile l'appello proposto dall'imputato, avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 42779 del 23/09/2016, Rossi, Rv. 267958). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'ingiuria non è prevista dalla legge come reato. Revoca le statuizioni civili. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]