CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41377/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01V7CW5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• RG. 236-1-7/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di L'Aquila ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione dei dati di posizionamento dei telefoni cellulari indicativi degli spostamenti dell'imputato per raggiungere il carcere di Teramo passando per l'abitazione della compagna del detenuto, nonché i tempi dell'avvenuta introduzione del telefono cellulare all'interno del carcere di Teramo e che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, essendo del tutto coerenti le argomentazioni in base alle quali è stato esclusa la consegna del telefono da parte della compagna del detenuto nel corso del colloquio in carcere avvenuto in un giorno successivo all'introduzione del telefono; ritenuto che le ulteriori censure riferite al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono ripetitive e aspecifiche, atteso che al di là dei precedenti penali nella motivazione sono indicati gli altri indici concreti di valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa del