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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34007/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale nel quale rispondeva del delitto di omicidio volontario, dal quale veniva assolto in via definitiva dalla Corte d'assise d'appello di Roma con sentenza del 20/6/2017.

La Corte di merito ha ritenuto d'individuare comportamenti gravemente colposi a carico del richiedente ostativi al riconoscimento dell'indennizzo.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando un motivo unico d'impugnazione, contenente diverse doglianze.

I) Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.; vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

La Corte territoriale ha rigettato la domanda di riparazione sulla base di argomenti esigui e inidonei, desunti dalla sentenza di secondo grado.

Ha richiamato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, in istruttoria, ha riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] un mandato ad uccidere (dichiarazione interamente ritrattata in dibattimento), ed una conversazione intercettata, non trascritta dal perito, in cui Restivo confermava che Mirra gli aveva fatto una richiesta a cui non aveva aderito.

L'ordinanza non si confronta con quanto rappresentato nell'istanza, in particolare con le emergenze delle fasi processuali antecedenti all'emissione del provvedimento cautelare.

L'ordinanza con cui venne disposta la misura fu adottata dopo 5 anni e 9 mesi dal fatto contestato, successivamente al decreto con cui era stata disposta l'archiviazione della posizione del Mirra, in seguito a riapertura delle indagini.

La Corte di merito avrebbe dovuto valutare la posizione del richiedente in relazione alla emissione dell'ordinanza del 2014 e non a quella adottata nel 2008, atteso che quest'ultima aveva condotto all'archiviazione e non poteva essere ritenuta idonea a giustificare l'adozione della misura.

La intercettazione citata era già nota all'atto della emissione della prima ordinanza.

Non si è considerato che il Mirra è stato sottoposto a misura nell'anno 2013 per un fatto accaduto nel 2008 senza che abbia contribuito in alcun modo all'adozione del provvedimento; dalla stessa sentenza emerge che il Mirra aveva un alibi confermato dai risultati dei tabulati telefonici; all'atto dell'accadimento dell'omicidio venne sentito come persona informata dei fatti, rispondendo a tutte le domande e sottoponendosi ad un tampone salivare al fine di facilitare le indagini sul caso.

Non si accorda alcuna rilevanza a quanto contenuto nel decreto di archiviazione, dove si dà atto che gli elementi raccolti a carico del prevenuto non erano idonei a sostenere utilmente l'accusa.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo nelle conclusioni rassegnate la validità delle argomentazioni illustrate dalla Corte territoriale nella ordinanza di diniego. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato

2. E' d'uopo premettere che, secondo orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez.

U., n. 43/96 del 13/12/1995, Sarnataro e altri, Rv. 203637; Sez.4, n.43302 del 23/10/2008, Rv.242034).

A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti sia processuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale, suscettibili di determinare o esplicare un'efficacia sinergica rispetto all'evento detenzione.

Ne deriva che, ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, deve essere analizzato e valutato il comportamento serbato dal richiedente.

Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiusta detenzione, come ribadito costantemente da questa Corte, richiede che la deliberazione sia fondata sull'analisi di fatti concreti e precisi, perché si stabilisca, con valutazione da effettuarsi "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato - valutazione che compete al giudice della cognizione - ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così Sez.

U., n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio).

Non è superfluo aggiungere l'ulteriore principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice della riparazione, nella valutazione da compiersi nell'ambito di tale giudizio, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate (così ex multis Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039).

Pertanto, con riferimento a tale profilo, è necessario che il giudice si confronti con il contenuto della pronuncia assolutoria al fine di verificare quali circostanze possano essere utilizzate nell'ambito del giudizio riparatorio.

3. Tutto ciò premesso, occorre rilevare come l'ordinanza impugnata abbia fatto buon governo di tali principi.

E' dirimente la circostanza, evidenziata in motivazione, in base alla quale la corte di Appello di Assise di Roma ha ritenuto provato che il Mirra avesse dato a Restivo un mandato di uccidere.

Tale accertamento ha dato luogo alla emissione di una misura di sicurezza a carico del richiedente, successivamente revocata solo per mancanza di attualità della pericolosità e non per mancanza dei suoi presupposti.

Rimane il dato dell'accertamento raggiunto in sede di cognizione della circostanza di cui si tratta, suscettibile di costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'equo indennizzo, come sostenuto dal giudice della riparazione.

Il comportamento in questione, infatti, ha dato causa all'adozione della misura, suscitando l'intervento dell'Autorita a tutela della collettività.

Le argomentazioni della difesa non si confrontano con tale aspetto, risultando generiche e non idonee a rivelare aspetti di criticità nella motivazione espressa nel provvedimento impugnato.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale nel quale rispondeva del delitto di omicidio volontario, dal quale veniva assolto in via definitiva dalla Corte d'assise d'appello di Roma con sentenza del 20/6/2017. La Corte di merito ha ritenuto d'individuare comportamenti gravemente colposi a carico del richiedente ostativi al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando un motivo unico d'impugnazione, contenente diverse doglianze. I) Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.; vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte territoriale ha rigettato la domanda di riparazione sulla base di argomenti esigui e inidonei, desunti dalla sentenza di secondo grado. Ha richiamato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, in istruttoria, ha riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] un mandato ad uccidere (dichiarazione interamente ritrattata in dibattimento), ed una conversazione intercettata, non trascritta dal perito, in cui Restivo confermava che Mirra gli aveva fatto una richiesta a cui non aveva aderito. L'ordinanza non si confronta con quanto rappresentato nell'istanza, in particolare con le emergenze delle fasi processuali antecedenti all'emissione del provvedimento cautelare. L'ordinanza con cui venne disposta la misura fu adottata dopo 5 anni e 9 mesi dal fatto contestato, successivamente al decreto con cui era stata disposta l'archiviazione della posizione del Mirra, in seguito a riapertura delle indagini. La Corte di merito avrebbe dovuto valutare la posizione del richiedente in relazione alla emissione dell'ordinanza del 2014 e non a quella adottata nel 2008, atteso che quest'ultima aveva condotto all'archiviazione e non poteva essere ritenuta idonea a giustificare l'adozione della misura. La intercettazione citata era già nota all'atto della emissione della prima ordinanza. Non si è considerato che il Mirra è stato sottoposto a misura nell'anno 2013 per un fatto accaduto nel 2008 senza che abbia contribuito in alcun modo all'adozione del provvedimento; dalla stessa sentenza emerge che il Mirra aveva un alibi confermato dai risultati dei tabulati telefonici; all'atto dell'accadimento dell'omicidio venne sentito come persona informata dei fatti, rispondendo a tutte le domande e sottoponendosi ad un tampone salivare al fine di facilitare le indagini sul caso. Non si accorda alcuna rilevanza a quanto contenuto nel decreto di archiviazione, dove si dà atto che gli elementi raccolti a carico del prevenuto non erano idonei a sostenere utilmente l'accusa. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo nelle conclusioni rassegnate la validità delle argomentazioni illustrate dalla Corte territoriale nella ordinanza di diniego. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato 2. E' d'uopo premettere che, secondo orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez. U., n. 43/96 del 13/12/1995, Sarnataro e altri, Rv. 203637; Sez.4, n.43302 del 23/10/2008, Rv.242034). A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti sia processuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale, suscettibili di determinare o esplicare un'efficacia sinergica rispetto all'evento detenzione. Ne deriva che, ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, deve essere analizzato e valutato il comportamento serbato dal richiedente. Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiusta detenzione, come ribadito costantemente da questa Corte, richiede che la deliberazione sia fondata sull'analisi di fatti concreti e precisi, perché si stabilisca, con valutazione da effettuarsi "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato - valutazione che compete al giudice della cognizione - ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così Sez. U., n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio). Non è superfluo aggiungere l'ulteriore principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice della riparazione, nella valutazione da compiersi nell'ambito di tale giudizio, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate (così ex multis Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039). Pertanto, con riferimento a tale profilo, è necessario che il giudice si confronti con il contenuto della pronuncia assolutoria al fine di verificare quali circostanze possano essere utilizzate nell'ambito del giudizio riparatorio. 3. Tutto ciò premesso, occorre rilevare come l'ordinanza impugnata abbia fatto buon governo di tali principi. E' dirimente la circostanza, evidenziata in motivazione, in base alla quale la corte di Appello di Assise di Roma ha ritenuto provato che il Mirra avesse dato a Restivo un mandato di uccidere. Tale accertamento ha dato luogo alla emissione di una misura di sicurezza a carico del richiedente, successivamente revocata solo per mancanza di attualità della pericolosità e non per mancanza dei suoi presupposti. Rimane il dato dell'accertamento raggiunto in sede di cognizione della circostanza di cui si tratta, suscettibile di costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'equo indennizzo, come sostenuto dal giudice della riparazione. Il comportamento in questione, infatti, ha dato causa all'adozione della misura, suscitando l'intervento dell'Autorita a tutela della collettività. Le argomentazioni della difesa non si confrontano con tale aspetto, risultando generiche e non idonee a rivelare aspetti di criticità nella motivazione espressa nel provvedimento impugnato. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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