CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letti motivi nuovi presentati dal difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali si insiste per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 28672/21, la sesta sezione di questa Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma con la quale era stata ridotta la somma confiscata a carico della [OSCURATO:PERSONA]: s.r.l. e dichiarata la società responsabile ex artt. 9, 13, 24 e 25 d.lgs. n.231/01 degli illeciti amministrativi contestati ai capo D), E), F) G), correlati ai reati di truffa ai danni del Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] e di corruzione contestati ai caou A) B) e C) ai vertici societari.. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. osservando che, nel richiamare quanto affermato dai giudici di merito circa il fatto che il gestore pubblico aveva precisato che l'installazione di un secondo generatore e di un secondo punto di consegna non rientravano nelle previsioni delle convenzioni tra le parti, aventi ad oggetto solo il primo ed unico generatore che convogliava energia elettrica in un unico punto di consegna, la Sesta Sezione aveva omesso del tutto di esaminare il dato che successivamente lo stesso gestore pubblico aveva riconosciuto la piena legittimità e conformità, rispetto alle menzionate convenzioni, del mutato e nuovo assetto dell'impianto connotato dall'aggiunta di un gruppo turbina - alternatore che non ne faceva venir meno l'unicità; inoltre, la Sesta Sezione aveva omesso del tutto di esaminare che il successivo riconoscimento di legittimità dell'assetto dell'impianto, sebbene "promosso" da funzionario GSE corrotto, era stato comunque avallato dai suoi superiori, totalmente estranei a qualsiasi accordo indebito con la società privata; inoltre, la Sesta Sezione aveva omesso di confrontarsi con la deduzione del ricorrente secondo cui l'avvenuta corruzione del funzionario Centili non aveva comportato da parte sua la predisposizione di un parere "falso", bensì la sola indebita attività di consulenza in favore di un privato che dimostrava di non possedere adeguata competenza nell'affrontare le complesse problematiche tecnico-normative del settore, omettendo la doverosa disamina della deduzione attinente alla dimostrazione della asserita "falsità" del noto parere favorevole; infine, la Sesta Sezione aveva omesso di confrontarsi con la censura del ricorrente secondo cui l'accertata riconducibilità dell'impianto, nel suo nuovo assetto, nel perimetro delle convenzioni in essere tra le parti, rendeva del tutto legittima la remunerazione a tariffe agevolate di tutta l'energia prodotta, con conseguente esclusione di qualsiasi profilo di danno per il gestore pubblico, che proprio per tale ragione non si era costituito parte civile per il reato di truffa sub A). 1.2 Il difensore afferma che era evidente l'errore di percezione nel quale era incorsa la Sesta Sezione laddo Ve aa-n ermato che l'obiezione difensiva trascurava che la somma individuata come oggetto della truffa corrispondeva al maggior prezzo pagato dal gestore pubblico secondo la tariffa CIP n.6 rispetto a quello di r- \ mercato "sicchè pacifico il danno subito e il corrispondente ingiusto profitto incamerato nel corso degli anni dalla ricorrente"; così argomentando la Corte aveva omesso del tutto di valutare la censura difensiva che, proprio sul presupposto dell'avvenuto acquisto di energia a prezzo maggiorato, aveva dedotto l'assenza di profitto ingiusto in quanto il gestore pubblico aveva comunque ricevuto energia nella quantità e nella qualità oggetto del pagamento a tariffa agevolata. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore della ricorrente presentava motivi nuovi, con i quali insisteva nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 E' ben vero che l'art. 34 del D.Lg.s n. 231/2001 recita "Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale..." e che il successivo art. 35 precisa che all'ente si applichino le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili, ma l'art. 73, intitolato "Revisione delle sentenze" prevede espressamente che "Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale". Mentre quindi vi è un richiamo espresso alle norme sulla revisione, non è richiamato l'art. 625 bis cod.proc.pen. relativo al ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione, che si trova nel titolo terzo del libro nono del codice; a tale proposito si deve ribadire che il principio che governa la materia delle impugnazioni è quello di tassatività -ricavabile dalla disposizione dell'art. 568 comma 1 cod.proc.pen., secondo cui "la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati", che vale tanto più nel caso dell'art. 625 bis cod.proc.pen.: quest'ultimo, quale mezzo straordinario di impugnazione, rappresenta una evidente eccezione al principio fondamentale dell'ordinamento processuale, di inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, principio il quale, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, dell'art. 625 bis c.p.p., resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato. Deve inferirsene che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 disp. gen., proprio perché costituiscono deroga alla regola dell'intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità. Pertanto, non si può ritenere che, in presenza di un espresso richiamo da parte del D.Lgs. n.231/01 alle sole disposizioni in materia di revisione e rescissione del giudicato, possa trovare applicazione analogica anche la norma sull'errore materiale o di fatto in favore degli enti nei confronti dei quali sia stata applicata una sanzione amministrativa prevista dal citato decreto legislativo; da ciò consegue che il ricorso in esame è stato presentato da soggetto non legittimato. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; stante la particolarità della questione, non si ritiene che la parte che ha proposto il ricorso versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, per cui non si dispone la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 30/03/2022