CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13827/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 28 novembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA], in sede di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e euro 800 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come riqualificata l'originaria imputazione. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo tre motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, posto che la condotta avrebbe al più integrato il tentativo e non il reato consumato. 2.2. Vizio di motivazione per mancanza di confronto con le dichiarazioni dell'acquirente, unica prova diretta dello scambio. 2.3. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. 2.4. Vizio di motivazione relativamente alla sproporzione della pena irrogata. 3. Il primo e il secondo motivo di ricorso, connessi e da trattare congiuntamente, sono manifestamente infondati. Va premesso che, secondo la remota e prevalente giurisprudenza, la cessione, la vendita, l'acquisto e la ricezione di sostanze stupefacenti si perfezionano con il solo fatto del consenso sull'oggetto (ed eventualmente sul prezzo: nella vendita e nell'acquisto) del negozio, non occorrendo l'effettiva consegna della sostanza (o l'effettivo pagamento del prezzo pattuito: nella vendita e nell'acquisto); in una tale ottica, costituendo la materiale traditio della droga una mera conseguenza del già intervenuto accordo, la cui concretizzazione vale solo a dare esaustiva e definitiva contezza, an che sul piano probatorio, della concordata attività criminosa e dei soggetti che l'hanno posta in essere (Sez. 4, 29 maggio 2001, non massinnata; Sez. 1, 22 novembre 2000, Rv. 217843; Sez. 6, 16 marzo 1998, non massimata). Si è altresì affermato che, in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, per aversi consumazione del reato di cessione, non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il con senso tra le parti; la mancata disponibilità da parte del venditore al momento della conclusione dell'accordo del quantitativo pattuito, se è in grado di procurarselo e di consegnarlo entro breve tempo, è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e non equivale ad una inesistenza originaria e assoluta dell'oggetto dell'azione, né determina una inefficienza causale della condotta, senza che possa farsi ricorso alla figura del reato impossibile prevista dal secondo comma dell'art. 49 cod. pen. (Sez. 6, n. 5301 del 12/12/1995, dep. 1996, Rv. 205646). Non può condividersi l'isolata giurisprudenza contraria a quella sopra 1richiamata, secondo cui per la consumazione dei reati di vendita, cessione, acquisto e ricezione di sostanze stupefacenti non basta l'accordo tra le parti, ma occorre anche la consegna (traditio) della sostanza stupefacente e, limitatamente, alla vendita e all'acquisto, anche la corresponsione del relativo prezzo (Sez. 6, 01/06/1998, non nnassimata). La Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha evidenziato che gli operanti avevano assistito, il 28 novembre 2019, all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo fu fermato e trovato in possesso di un involucro i cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina che sosteneva aver appena acquistato dall'uomo appena incontrato, pagandola 20 euro. Fu quindi identificato e fermato l'imputato, che aveva con sé la somma di euro 125. Il ricorrente prospetta mere doglianze in punto di fatto e deduce illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere connotata da lineare e coerente logicità nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 4. Il terzo motivo è pure manifestamente infondato giacché seppure sia vero che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (Sez. U. n. 24990 del 30/01/2020 Rv. 279499 - 01), va osservato che alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez. 3 n. 13659 del 16/02/2024, Rv. 286097 - 01). Nel caso di specie, con motivazione non illogica, la Corte d'appello ha ritenuto che il fatto fosse stato correttamente considerato di modesta entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ma che la caratura criminale dell'imputato (gravato da quattro precedenti penali) non consentisse di attenuare ulteriormente la gravità dello stesso, tanto che non ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche al fine di ridurre la pena già irrogata nel minimo edittale. 5. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico 2giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata. In particolare, la Corte territoriale, sottolineata la personalità trasgressiva dell'imputato, ha posto in evidenza la particolare mitezza della pena applicata dal Tribunale, nel minimo edittale. A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita ad opporre meri assunti di carattere astratto. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.M